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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 11/09/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
r.g. 719/2018
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 719/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso l'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 719/2018 avente ad oggetto: inadempimento
TRA
, (P. IVA ), in persona della curatrice dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._1 atti, dall'Avv. Gaetano Andreozzi (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) al Corso Campano n. 87;
- attrice
Contro
, (P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare (C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino, (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso
n.6;
- convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto, comunque, è così sinteticamente ricostruibile.
conveniva innanzi all'intestata Autorità Giudiziaria l'impresa Parte_1 individuale ” al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o difesa, così provvedere: 1) - accertare e dichiarare che la convenuta , Controparte_1 per il saldo residuo degli importi di cui alle fatture nn. 06 e 09/2006 è Parte_1 debitrice nei confronti della Società fallita della somma di € 30.300,00, così determinata:
€ 19.800,00 quale residuo della fattura n. 06/06; € 10.500,00 quale residuo della Pt_1 fattura n. 09/06; 2) - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Parte_1 medesima a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 30.300,00, ovvero somma diversa (maggiore o minore) risultante
[...] di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni caso a determinarsi a mezzo
CTU e, occorrendo, con criterio equitativo. Su tutte le somme di cui innanzi si richiedono espressamente gli interessi legali, a decorrere dalla data della presente domanda e fino al soddisfo, calcolati ai sensi dell'art.1284, 4° comma, codice civile (nella nuova formulazione introdotta con il D.L. 12.09.2014, n.132, convertito nella legge 10.11.2014
n.162).” con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che, dall'esame della contabilità della società dichiarata fallita, la Curatela rilevava, tra gli altri, un saldo a credito nei confronti della ditta , relativo alle seguenti fatture: - n. 01/2006 Controparte_1 di € 3.900,00; - n. 04/2006 di € 19.800,00; - n. 06/2006 di € 25.980,00; - n. 09/2006 di €
18.600,00; per un credito totale di € 68.280,00. Dedotti pagamenti in acconto eseguiti dalla Cont
negli anni 2006 e 2007 per un totale di € 18.780,00, il credito residuo, alla data dela dichiarazione di fallimento, risultava pari ad € 49.500,00.
L'attrice precisava che, a seguito di invito a mezzo pec al saldo di tali somme, CP_1
provvedeva a fornire: - assegno bancario n. 0801724205-09 tratto su Banca di
[...]
Roma, di € 3.900,00, intestato a versato da (legale
Parte_1 Controparte_2 rapp.te il 14.9.2006 ed in pari data alla stessa pagato. Tale assegno veniva
Parte_1 ritenuto presumibilmente emesso a saldo totale della fattura n. 01/06,
Parte_1 dell'importo di € 3.900,00; - assegno bancario n. 926029891/07 tratto su Banca Popolare del Cassinate, di € 4.000,00, intestato a versato su Banca CARIGE -filiale
Parte_1 di Cassino-, con a tergo firma apposta per girata da (liquidatore e Controparte_2 legale rapp.te . Tale assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a
Parte_1 parziale pagamento della fattura n. 04/06, dell'importo di € 19.800,00; - assegno bancario n. 926029892/08 tratto su Banca Popolare del Cassinate, di € 5.500,00, intestato a con a tergo firma apposta per girata da . Anche tale Parte_1 Controparte_2 assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n.
04/06, dell'importo di € 19.800,00; - assegno bancario n. 92602989/10 tratto su Banca
Popolare del Cassinate, di € 6.180,00, intestato a versato su Banca Parte_1
CARIGE –filiale di Cassino-, con a tergo firma apposta per girata da . Controparte_2
Tale assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n.
06/06, dell'importo di € 25.980,00; - assegno bancario n. 0813264031-08 tratto su Banca di Roma, di € 5.000,00, intestato a con a tergo firma apposta per girata da Parte_1
“pagato” il 17.01.07, data della sua emissione. Anche tale assegno Controparte_2 veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n. 06/06, dell'importo di € 25.980,00; - assegno bancario n. 0813256826-05 del 31.3.07, tratto su
Banca di Roma, di € 3.100,00, intestato a con a tergo firma apposta per Parte_1 girata da (all. n. 24). Tale assegno, in ultimo, veniva ritenuto Controparte_2 presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura. n. 09/06, dell'importo di €
18.600,00.
Sulla scorta di tali pagamenti - risultanti dalla documentazione fornita - dunque, il credito della veniva ridotto fino alla complessiva somma di € 30.300,00. Parte_1
Parte attrice rappresentava, inoltre, che il forniva un estratto di movimenti CP_1 bancari (privo dell'intestazione della banca, del numero di conto corrente e del relativo intestatario) dai quali risultavano diversi prelievi (€ 1.500,00 il 28.2.07; € 14.000,00
l'8.3.07;- € 12.000,00 il 9.3.07; € 13.000,00 il 29.3.07, per un totale di € 40.500,00) che, a detta di parte convenuta, venivano effettuati per procedere al saldo finale delle fatture n. 01-04-06-09/06, in aggiunta alle somme versate con i predetti assegni nel Parte_1 rispetto delle norme (in materia fiscale ed antiriciclaggio) che all'epoca disciplinavano i pagamenti per contanti (limite di € 12.500,00).
Stante la ritenuta inverosimiglianza delle ragioni addotte dalla convenuta, la Parte_1
agiva, dunque, in giudizio per ottenere la corresponsione delle somme non
[...] versate.
Si costituiva l' , contestando integralmente Controparte_1 il libello introduttivo, impugnando le relative richieste e chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione ad processum per mancanza di valida autorizzazione del G.D. alla proposizione del proposto giudizio;
nel merito, eccepiva l'erroneità dei calcoli effettuati da controparte, l'avvenuto pagamento a saldo totale delle fatture n. 06/06 di € 25.980,00 e n. 09/06 di € 18.600,00, anche in virtù della circostanza che entrambi i documenti recano il timbro della Pt_1
nonché la sottoscrizione “per quietanza” di all'epoca legale
[...] Controparte_2 rappresentante della Società in bonis.
La convenuta, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, evidenziava la mancata richiesta di pagamento del presunto credito per ben nove anni, la presenza sulle fatture del timbro della e la quietanza con sottoscrizione del legale rappresentante, i prelievi di Parte_1 contanti risultanti dall'estratto conto del (temporalmente coincidenti con i CP_1 versamenti effettuati in favore della , la circostanza che la sig.ra Pt_1 CP_2
legale rappresentante della , sentita dalla Curatela, non aveva escluso
[...] Pt_1 di aver ricevuto il pagamento in contanti ma, semplicemente, aveva ammesso di non ricordare pagamenti in contanti ricevuti della CP_1
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “1 , IN VIA PRELIMINARE E Pt_3
PREGIUDIZIALE: per le motivazioni sopra esposte al punto n.1), dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della domanda attrice per difetto della necessaria autorizzazione del G.D. ai sensi dell'art. 25 L.F. e, pertanto, il difetto di "legitimatio ad processum" della Curatela del fallimento “ . 2)-IN VIA SUBORDINATA, Parte_1
NEL MERITO: per le motivazioni sopra esposte al punto n.2), rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti della rappresentata perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che la “ nulla deve alla Curatela del Controparte_1 fallimento “ per la dedotta causale.” Il tutto con vittoria delle spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Con provvedimento del 16.6.2022 il G.I. ammetteva la documentazione prodotta dalle parti, rigettava le richieste di prove orali richieste dalla convenuta (in quanto vertenti su circostante irrilevanti ai fini del decidere e su circostanze documentali e generiche), rigettava, altresì, la richiesta di ctu contabile finanziaria avanzata dall'attrice poiché esplorativa.
Assegnato il fascicolo allo scrivente, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
* * * * *
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta, relativa al difetto della necessaria autorizzazione del GD. Ed infatti, con provvedimento del 26.4.2016, il GD autorizzava “quanto richiesto”, ossia la richiesta del Curatore, inviata con nota del
12.4.2016, di essere autorizzato “ad esperire azione giudiziale/stragiudiziale per il recupero del richiamato credito, con l'assistenza di un avvocato”. Si badi che, in premessa, il Curatore faceva espressamente al credito oggetto del presente giudizio.
Appare, dunque, chiara l'intenzione della G.D. di autorizzare la curatela a promuovere il contenzioso in esame.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Secondo il principio generale fissato dal codice, quindi, colui che promuove un giudizio per richiedere una tutela in relazione ad un proprio diritto
è gravato dall'onere di provare i fatti relativi alla propria domanda.
Nel caso di specie, occorre vagliare l'efficacia delle fatture prodotte da parte attrice ai fini della prova del proprio preteso credito: fatture che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero anche corroborate dal mastrino di sottoconto del 31.12.2006 depositato con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2.
Giova evidenziare che la fattura commerciale, proprio in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con l'effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti ad esso (Cass. Civ. n. 13651/2006; Cass.
Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310; Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019)
In effetti “il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito vantato, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito ed anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. La Cassazione ha affermato infatti che, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Ord. n. 5915 del
11/03/2011; Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019).
Al più, la fattura “ha efficacia probatoria contro l'emittente che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo” (Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019).
Quanto al mastrino di sottoconto depositato con le memorie di replica, altro non è che un insieme di scritture contabili omogenee relative a un determinato conto, sul quale vengono registrate le variazioni quantitative prodotte dalle operazioni aziendali;
attiene, dunque, all'insieme delle scritture contabili aziendali.
È noto che l'articolo 2710 del cod.civ. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Questo vale anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita o insolvente, a condizione che si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato.
Per poter essere fonte di prova, dunque, è necessario che il mastrino di sottoconto sia bollato e vidimato nelle forme di legge: ciò che, a ben vedere, non risulta essere il documento prodotto nel presente giudizio.
A questo deve aggiungersi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i libri contabili che l'imprenditore è obbligato a tenere, essendo formati dallo stesso, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. civ. 26 aprile 2012, n. 6501).
Fermo restando quanto sopra detto, va, altresì, aggiunto che una delle due fatture (la n.
9/2006) risulta quietanzata con timbro della società, nonché sottoscrizione dell'amministratore unico Controparte_2
Orbene, il processo civile è governato dal principio del “più probabile che non”, così come confermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (“la regola del
“più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa” Cass., sent. n. 26304 del 29 settembre 2021.).
Nella fattispecie in esame, l'intero quadro istruttorio consente di considerare più probabile che non l'avvenuto pagamento delle fatture in esame.
In effetti, oltre alla già richiamata circostanza della quietanza apposta su una delle due fatture, vi sono gli ulteriori elementi indiziari delle somme di denaro contante ritirate dal
Sig. , della mancata richiesta di pagamento, durante il lungo periodo di nove CP_1 anni, da parte della Società presunta creditrice, nonché le dichiarazioni rese da CP_2 in sede di audizione dinanzi al Curatore in data 7.4.2017, che riferiva di alcuni
[...]
Cont pagamenti effettuati dalla in contanti e rispondeva, comunque, in maniera dubitativa
(“non ricordo”) in merito al pagamento in contanti delle fatture.
Per le ragioni sopra illustrate, la domanda va rigettata. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, atteso lo stato confusionario della contabilità rinvenuta dalla Curatela e la complessità dei rapporti tra le parti, quale emersa dalle deduzioni difensive delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• dichiara compensate le spese di lite.
Isernia, 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 719/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione,
- premesso l'udienza del 10.9.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 719/2018 avente ad oggetto: inadempimento
TRA
, (P. IVA ), in persona della curatrice dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._1 atti, dall'Avv. Gaetano Andreozzi (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) al Corso Campano n. 87;
- attrice
Contro
, (P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_2 del titolare (C.F. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3 giusta procura in atti, dall'Avv. Aldo Moscardino, (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Venafro (IS) alla via Nicandro Iosso
n.6;
- convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto, comunque, è così sinteticamente ricostruibile.
conveniva innanzi all'intestata Autorità Giudiziaria l'impresa Parte_1 individuale ” al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione o difesa, così provvedere: 1) - accertare e dichiarare che la convenuta , Controparte_1 per il saldo residuo degli importi di cui alle fatture nn. 06 e 09/2006 è Parte_1 debitrice nei confronti della Società fallita della somma di € 30.300,00, così determinata:
€ 19.800,00 quale residuo della fattura n. 06/06; € 10.500,00 quale residuo della Pt_1 fattura n. 09/06; 2) - conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la Parte_1 medesima a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
, la somma di € 30.300,00, ovvero somma diversa (maggiore o minore) risultante
[...] di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, in ogni caso a determinarsi a mezzo
CTU e, occorrendo, con criterio equitativo. Su tutte le somme di cui innanzi si richiedono espressamente gli interessi legali, a decorrere dalla data della presente domanda e fino al soddisfo, calcolati ai sensi dell'art.1284, 4° comma, codice civile (nella nuova formulazione introdotta con il D.L. 12.09.2014, n.132, convertito nella legge 10.11.2014
n.162).” con vittoria di spese.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che, dall'esame della contabilità della società dichiarata fallita, la Curatela rilevava, tra gli altri, un saldo a credito nei confronti della ditta , relativo alle seguenti fatture: - n. 01/2006 Controparte_1 di € 3.900,00; - n. 04/2006 di € 19.800,00; - n. 06/2006 di € 25.980,00; - n. 09/2006 di €
18.600,00; per un credito totale di € 68.280,00. Dedotti pagamenti in acconto eseguiti dalla Cont
negli anni 2006 e 2007 per un totale di € 18.780,00, il credito residuo, alla data dela dichiarazione di fallimento, risultava pari ad € 49.500,00.
L'attrice precisava che, a seguito di invito a mezzo pec al saldo di tali somme, CP_1
provvedeva a fornire: - assegno bancario n. 0801724205-09 tratto su Banca di
[...]
Roma, di € 3.900,00, intestato a versato da (legale
Parte_1 Controparte_2 rapp.te il 14.9.2006 ed in pari data alla stessa pagato. Tale assegno veniva
Parte_1 ritenuto presumibilmente emesso a saldo totale della fattura n. 01/06,
Parte_1 dell'importo di € 3.900,00; - assegno bancario n. 926029891/07 tratto su Banca Popolare del Cassinate, di € 4.000,00, intestato a versato su Banca CARIGE -filiale
Parte_1 di Cassino-, con a tergo firma apposta per girata da (liquidatore e Controparte_2 legale rapp.te . Tale assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a
Parte_1 parziale pagamento della fattura n. 04/06, dell'importo di € 19.800,00; - assegno bancario n. 926029892/08 tratto su Banca Popolare del Cassinate, di € 5.500,00, intestato a con a tergo firma apposta per girata da . Anche tale Parte_1 Controparte_2 assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n.
04/06, dell'importo di € 19.800,00; - assegno bancario n. 92602989/10 tratto su Banca
Popolare del Cassinate, di € 6.180,00, intestato a versato su Banca Parte_1
CARIGE –filiale di Cassino-, con a tergo firma apposta per girata da . Controparte_2
Tale assegno veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n.
06/06, dell'importo di € 25.980,00; - assegno bancario n. 0813264031-08 tratto su Banca di Roma, di € 5.000,00, intestato a con a tergo firma apposta per girata da Parte_1
“pagato” il 17.01.07, data della sua emissione. Anche tale assegno Controparte_2 veniva ritenuto presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura n. 06/06, dell'importo di € 25.980,00; - assegno bancario n. 0813256826-05 del 31.3.07, tratto su
Banca di Roma, di € 3.100,00, intestato a con a tergo firma apposta per Parte_1 girata da (all. n. 24). Tale assegno, in ultimo, veniva ritenuto Controparte_2 presumibilmente emesso a parziale pagamento della fattura. n. 09/06, dell'importo di €
18.600,00.
Sulla scorta di tali pagamenti - risultanti dalla documentazione fornita - dunque, il credito della veniva ridotto fino alla complessiva somma di € 30.300,00. Parte_1
Parte attrice rappresentava, inoltre, che il forniva un estratto di movimenti CP_1 bancari (privo dell'intestazione della banca, del numero di conto corrente e del relativo intestatario) dai quali risultavano diversi prelievi (€ 1.500,00 il 28.2.07; € 14.000,00
l'8.3.07;- € 12.000,00 il 9.3.07; € 13.000,00 il 29.3.07, per un totale di € 40.500,00) che, a detta di parte convenuta, venivano effettuati per procedere al saldo finale delle fatture n. 01-04-06-09/06, in aggiunta alle somme versate con i predetti assegni nel Parte_1 rispetto delle norme (in materia fiscale ed antiriciclaggio) che all'epoca disciplinavano i pagamenti per contanti (limite di € 12.500,00).
Stante la ritenuta inverosimiglianza delle ragioni addotte dalla convenuta, la Parte_1
agiva, dunque, in giudizio per ottenere la corresponsione delle somme non
[...] versate.
Si costituiva l' , contestando integralmente Controparte_1 il libello introduttivo, impugnando le relative richieste e chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione ad processum per mancanza di valida autorizzazione del G.D. alla proposizione del proposto giudizio;
nel merito, eccepiva l'erroneità dei calcoli effettuati da controparte, l'avvenuto pagamento a saldo totale delle fatture n. 06/06 di € 25.980,00 e n. 09/06 di € 18.600,00, anche in virtù della circostanza che entrambi i documenti recano il timbro della Pt_1
nonché la sottoscrizione “per quietanza” di all'epoca legale
[...] Controparte_2 rappresentante della Società in bonis.
La convenuta, inoltre, a sostegno delle proprie ragioni, evidenziava la mancata richiesta di pagamento del presunto credito per ben nove anni, la presenza sulle fatture del timbro della e la quietanza con sottoscrizione del legale rappresentante, i prelievi di Parte_1 contanti risultanti dall'estratto conto del (temporalmente coincidenti con i CP_1 versamenti effettuati in favore della , la circostanza che la sig.ra Pt_1 CP_2
legale rappresentante della , sentita dalla Curatela, non aveva escluso
[...] Pt_1 di aver ricevuto il pagamento in contanti ma, semplicemente, aveva ammesso di non ricordare pagamenti in contanti ricevuti della CP_1
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di “1 , IN VIA PRELIMINARE E Pt_3
PREGIUDIZIALE: per le motivazioni sopra esposte al punto n.1), dichiarare la inammissibilità ed improponibilità della domanda attrice per difetto della necessaria autorizzazione del G.D. ai sensi dell'art. 25 L.F. e, pertanto, il difetto di "legitimatio ad processum" della Curatela del fallimento “ . 2)-IN VIA SUBORDINATA, Parte_1
NEL MERITO: per le motivazioni sopra esposte al punto n.2), rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti della rappresentata perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando che la “ nulla deve alla Curatela del Controparte_1 fallimento “ per la dedotta causale.” Il tutto con vittoria delle spese e Parte_1 competenze del giudizio.
Con provvedimento del 16.6.2022 il G.I. ammetteva la documentazione prodotta dalle parti, rigettava le richieste di prove orali richieste dalla convenuta (in quanto vertenti su circostante irrilevanti ai fini del decidere e su circostanze documentali e generiche), rigettava, altresì, la richiesta di ctu contabile finanziaria avanzata dall'attrice poiché esplorativa.
Assegnato il fascicolo allo scrivente, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
* * * * *
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dalla convenuta, relativa al difetto della necessaria autorizzazione del GD. Ed infatti, con provvedimento del 26.4.2016, il GD autorizzava “quanto richiesto”, ossia la richiesta del Curatore, inviata con nota del
12.4.2016, di essere autorizzato “ad esperire azione giudiziale/stragiudiziale per il recupero del richiamato credito, con l'assistenza di un avvocato”. Si badi che, in premessa, il Curatore faceva espressamente al credito oggetto del presente giudizio.
Appare, dunque, chiara l'intenzione della G.D. di autorizzare la curatela a promuovere il contenzioso in esame.
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Secondo il principio generale fissato dal codice, quindi, colui che promuove un giudizio per richiedere una tutela in relazione ad un proprio diritto
è gravato dall'onere di provare i fatti relativi alla propria domanda.
Nel caso di specie, occorre vagliare l'efficacia delle fatture prodotte da parte attrice ai fini della prova del proprio preteso credito: fatture che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero anche corroborate dal mastrino di sottoconto del 31.12.2006 depositato con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2.
Giova evidenziare che la fattura commerciale, proprio in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con l'effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti ad esso (Cass. Civ. n. 13651/2006; Cass.
Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310; Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019)
In effetti “il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito vantato, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito ed anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. La Cassazione ha affermato infatti che, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Ord. n. 5915 del
11/03/2011; Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019).
Al più, la fattura “ha efficacia probatoria contro l'emittente che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo” (Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019).
Quanto al mastrino di sottoconto depositato con le memorie di replica, altro non è che un insieme di scritture contabili omogenee relative a un determinato conto, sul quale vengono registrate le variazioni quantitative prodotte dalle operazioni aziendali;
attiene, dunque, all'insieme delle scritture contabili aziendali.
È noto che l'articolo 2710 del cod.civ. stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Questo vale anche nel caso in cui una delle parti sia stata dichiarata fallita o insolvente, a condizione che si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l'organo concorsuale sia subentrato.
Per poter essere fonte di prova, dunque, è necessario che il mastrino di sottoconto sia bollato e vidimato nelle forme di legge: ciò che, a ben vedere, non risulta essere il documento prodotto nel presente giudizio.
A questo deve aggiungersi il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui i libri contabili che l'imprenditore è obbligato a tenere, essendo formati dallo stesso, possono fare prova a suo favore soltanto se tenuti in modo regolare e completo, ferma comunque la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Cass. civ. 26 aprile 2012, n. 6501).
Fermo restando quanto sopra detto, va, altresì, aggiunto che una delle due fatture (la n.
9/2006) risulta quietanzata con timbro della società, nonché sottoscrizione dell'amministratore unico Controparte_2
Orbene, il processo civile è governato dal principio del “più probabile che non”, così come confermato da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (“la regola del
“più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa” Cass., sent. n. 26304 del 29 settembre 2021.).
Nella fattispecie in esame, l'intero quadro istruttorio consente di considerare più probabile che non l'avvenuto pagamento delle fatture in esame.
In effetti, oltre alla già richiamata circostanza della quietanza apposta su una delle due fatture, vi sono gli ulteriori elementi indiziari delle somme di denaro contante ritirate dal
Sig. , della mancata richiesta di pagamento, durante il lungo periodo di nove CP_1 anni, da parte della Società presunta creditrice, nonché le dichiarazioni rese da CP_2 in sede di audizione dinanzi al Curatore in data 7.4.2017, che riferiva di alcuni
[...]
Cont pagamenti effettuati dalla in contanti e rispondeva, comunque, in maniera dubitativa
(“non ricordo”) in merito al pagamento in contanti delle fatture.
Per le ragioni sopra illustrate, la domanda va rigettata. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, atteso lo stato confusionario della contabilità rinvenuta dalla Curatela e la complessità dei rapporti tra le parti, quale emersa dalle deduzioni difensive delle stesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Dott.
Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• rigetta la domanda principale;
• dichiara compensate le spese di lite.
Isernia, 11.9.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione