Decreto cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00526/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Cecchetti, Lidia Flocco e Paolo Centola, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, largo di Torre Argentina 11 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. p.cecchetti@pec.it, l.flocco@pec.picozzimorigi.com e avvpaolocentola@cnfpec.it;
contro
-OMISSIS-, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio dell’avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. elisa.caprio@pec.regione.lazio.it;
-OMISSIS- Lazio e Provincia di Latina, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituite in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e LO IO, con domicilio eletto presso lo studio del terzo in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it, francescofonderico@ordineavvocatiroma.org, giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org, gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.org;
Ministero della cultura, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di -OMISSIS- e Latina, in persona del soprintendente p.t. , non costituita in giudizio;
ASL di Latina, in persona del direttore generale p.t. , non costituita in giudizio;
Comune di -OMISSIS- (LT), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato il 13 giugno 2025 e depositato il 27 giugno 2025:
1) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 29 maggio2025, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla proposta n. -OMISSIS-, formulata dalla società controinteressata, di localizzazione e realizzazione in località -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, di un deposito definitivo di rifiuti atto a garantire l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale di Latina, nell’ambito del procedimento per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all’art. 27- bis , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
2) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 23 maggio 2025, recante pronuncia favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto di cui al precedente punto 1);
3) dei verbali della conferenza di servizi del 23 gennaio 2024, 26 novembre 2024, 11 marzo 2025 e 14 aprile 2025;
4) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 18 gennaio 2024;
5) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024;
6) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n.-OMISSIS-U del 22 gennaio 2024;
7) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024;
8) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 16 dicembre 2024;
9) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 gennaio 2025;
10) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 31 gennaio 2025;
11) della presupposta nota di -OMISSIS- Lazio prot. n. -OMISSIS-.U del 31 gennaio 2025;
12) delle presupposte note della Provincia di Latina prot. nn.-OMISSIS-del 25 novembre 2024, -OMISSIS- del 7 marzo 2025 e-OMISSIS- dell’11 aprile 2025;
13) della presupposta nota regionale prot. n.-OMISSIS-dell’11 marzo 2025;
14) delle presupposte note regionali prot. n. -OMISSIS-dell’11 marzo 2025 e prot. n.-OMISSIS- del 4 marzo 2025;
15) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 12 maggio 2023;
16) della presupposta nota regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 aprile 2025;
17) ove occorra, della delibera della Giunta regionale del Lazio n.-OMISSIS- del 18 ottobre 2022;
18) ove occorra e in parte qua , del piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-;
19) di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e conseguenti;
- per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 15 luglio 2025;
20) della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- 23 giugno 2025, pubblicata sul BUR n. -OMISSIS-, suppl. n. 1, dell’8 luglio 2025, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di cui al precedente punto 1);
- per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 11, della citata determinazione dirigenziale del 23 giugno 2025, sotto altri profili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS-, di -OMISSIS- s.r.l. e del Ministero della cultura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con nota acquisita dalla -OMISSIS- al prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2022, -OMISSIS- s.r.l. ha domandato il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (p.a.u.r.) previsto dall’art. 27- bis , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto di localizzazione e realizzazione, in località -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, di un deposito definitivo di rifiuti atto a garantire l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina (n. -OMISSIS-del registro elenco progetti). Si tratta, in particolare, di una discarica per rifiuti non pericolosi, ascritta al codice IPPC 5.4, a termini dell’all. VIII, parte II, d.lgs. n. 152 del 2006, il quale identifica gli impianti idonei a ricevere più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25.000 mc, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Il progetto in argomento prevede, quindi, tre diversi lotti da realizzare e gestire in tempi successivi ed è destinato a ricevere le tipologie di rifiuto cod. EER 190501, 190503 e 191212, provenienti da impianti di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e non altrimenti recuperabili. L’area di sedime della discarica de qua è identificata al foglio n. -OMISSIS-, mappali nn. 133 parte, 135, 140, 1-OMISSIS- parte, 150, 152, del locale catasto terreni, ed al foglio n. -OMISSIS-, mappale n. 151 subalterni 1, 2, 3, 4 del locale catasto fabbricati per una superficie da destinare all’impianto di mq. 58.110,00, di cui -OMISSIS-.480,00 mq per vasche, 9.000,00 mq per viabilità, 1.-OMISSIS-0,00 mq per servizi e 750,00 mq per sistemazione a verde. Infine, la capacità dell’impianto in discorso è pari ad un volume lordo complessivo di mc 1.104.340,49 e netto di mc 940.742,22.
Con nota prot. n.-OMISSIS- del 27 gennaio 2023, la -OMISSIS-, Direzione regionale ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica, sostenibilità e parchi, Area valutazione impatto ambientale (v.i.a.), ha inoltrato a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione prevista dall’art. 27- bis , commi 2 e 3, d.lgs. n. 152 cit., dando atto della pubblicazione dell’avviso predisposto dalla società proponente a termini dell’art. 23, comma 1, lett. e), del medesimo decreto legislativo e fornendo i riferimenti necessari per la consultazione delle pagine web istituzionali sulle quali è stata divulgata la documentazione presentata da -OMISSIS- s.r.l., incluso lo studio di impatto ambientale.
In vista della prima riunione della conferenza di servizi decisoria, tenutasi il 23 gennaio 2024, sul progetto de quo sono pervenuti:
1) il parere favorevole della -OMISSIS-, Direzione regionale ambiente, area protezione e gestione delle biodiversità, con il quale si esclude che il progetto possa avere interferenze dirette o indirette su siti afferenti alla rete “ -OMISSIS- ”, in ragione della rilevante distanza esistente da quelli più vicini (nota prot. n. -OMISSIS-del 12 maggio 2023);
2) il parere favorevole con prescrizioni, ai soli fini idraulici, del Consorzio di bonifica litorale nord (nota prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2023);
3) il parere favorevole della -OMISSIS-, Direzione regionale ciclo dei rifiuti, Area rifiuti, concernente la coerenza del progetto stesso rispetto alle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 2019-2025, approvato con deliberazione consiliare n. -OMISSIS-, rilevandosi che nell’ATO di Latina non vi sono impianti di discarica attivi e che gli scarti di trattamento vengono conseguentemente conferiti fuori di esso e fuori dalla regione e che sul punto pende una procedura di pre-infrazione avviata dall’Unione europea (nota prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024);
4) il parere favorevole con prescrizioni di -OMISSIS- Lazio, ove sono fornite circostanziate indicazioni circa le modalità di monitoraggio e di controllo del sito e formulate osservazioni concernenti l’assetto gestionale dell’impianto, affinché le attività proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell’ambiente e controlli di efficacia (nota prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2024);
5) il parere non favorevole sulla necessaria variante urbanistica da parte del Comune di -OMISSIS- (nota prot. n. -OMISSIS-del 23 gennaio 2024).
Previa indizione di un tavolo tecnico il 20 maggio 2024, la conferenza di servizi si è nuovamente riunita il 26 novembre 2024 acquisendo:
1) il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Settore gestione rischio idraulico (nota prot. n. -OMISSIS- del 12 novembre 2024);
2) il parere non favorevole del Comune di -OMISSIS- in relazione allo stato della viabilità locale, alla pendenza di un procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area denominata “ -OMISSIS- ”, che comprende anche la superficie interessata dal progetto, nonché alla contrarietà espressa dal consiglio comunale nei confronti dell’adozione della relativa variante urbanistica (nota prot. n. -OMISSIS-del 25 novembre 2024);
3) il parere favorevole della Provincia di Latina per quanto concerne gli aspetti afferenti alle funzioni in materia difesa del suolo e di risorse idriche ex art. 9, l. reg. 11 dicembre 1998 n. 53 e di assetto idrogeologico (nota prot. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2024);
4) il parere favorevole con prescrizioni della ASL di Latina per quanto concerne gli aspetti di insalubrità derivanti dall’impatto olfattivo dell’impianto e dalla presenza di remote discariche da bonificare (nota prot. n. -OMISSIS-del 10 gennaio 2025).
La conferenza di servizi si è ancora riunita l’11 marzo 2025 e in tale occasione sono stati acquisiti:
1) la relazione tecnica di -OMISSIS- Lazio, contenente le indicazioni circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedere per l’impianto da autorizzare e le osservazioni in merito all’assetto tecnologico dell’impianto, affinché l’autorità competente definisca le opportune condizioni di autorizzazione affinché le attività proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell’ambiente e controlli efficaci (nota prot. n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2025);
2) il parere favorevole della Direzione regionale ciclo dei rifiuti, Area bonifica siti inquinati, mediante conformazione alle considerazioni tecniche ed alle puntuali valutazioni e indicazioni fornite da -OMISSIS- Lazio nella citata relazione del 31 gennaio 2025 (nota prot. n.-OMISSIS- del 4 marzo 2025);
3) il parere favorevole della Provincia di Latina per gli aspetti di tutela del territorio, sviluppo sostenibile ed ambiente (nota prot. n. -OMISSIS-del 10 marzo 2025);
4) il parere favorevole condizionato della -OMISSIS-, Direzione regionale ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area a.i.a., con valore prescrittivo rispetto alle richieste avanzate da -OMISSIS- Lazio nel già citato parere del 31 gennaio 2025 (nota prot. n.-OMISSIS-dell’11 marzo 2025).
In occasione dell’ultima riunione svoltasi il 14 aprile 2025 sono pervenuti:
1) il parere definitivo favorevole della Provincia di Latina (nota prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025);
2) il parere negativo del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di -OMISSIS- e Latina, ove si richiama, tra l’altro, il fatto che con nota prot. n. -OMISSIS- del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio civico l’8 agosto 2024, è stato avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse ex art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, per l’area denominata “ -OMISSIS- ”, che include anche il sito di progetto (nota prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025);
3) la comunicazione del Comune di -OMISSIS- con cui si informa della citata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico pendente per l’area denominata “ -OMISSIS- ” (nota prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025);
4) il parere favorevole con prescrizioni del rappresentante unico regionale (nota prot. n. -OMISSIS- del 4 aprile 2025).
Sulla base dei complessi lavori sopra descritti, la conferenza di servizi decisoria del 14 aprile 2025 si è conclusa favorevolmente per le ragioni di -OMISSIS- s.r.l., con la conseguenza che sono stati poi adottati i seguenti provvedimenti regionali consequenziali:
1) determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 23 maggio 2025, pubblicata sul BUR n. -OMISSIS-, suppl. n. 1, del 10 giugno 2025, con la quale è stata resa pronuncia di compatibilità ambientale del progetto n. -OMISSIS- con annessa relazione istruttoria recante 44 prescrizioni per la realizzazione del citato impianto di -OMISSIS- s.r.l., sulla base degli accertamenti condotti dalla Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica, sostenibilità e parchi, Area v.i.a., della -OMISSIS-;
2) determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-del 29 maggio 2025, pubblicata sul BUR n. -OMISSIS-, suppl. n. 1, del 12 giugno 2025, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale, che include 121 prescrizioni per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto di discarica de quo ;
3) determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025, pubblicata sul BUR n. -OMISSIS-, suppl. n. 1, dell’8 luglio 2025 e recante il provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di cui è causa.
2. – In relazione a ciò, con il ricorso introduttivo, notificato il 13 giugno 2025 e depositato il successivo giorno 27, -OMISSIS- s.r.l., rappresentando di essere un’azienda agricola specializzata in colture di pregio e collocata nelle vicinanze del sito destinato ad ospitare la suddetta discarica, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 14- ter , l. 7 agosto 1990 n. 241, 27- bis , d.lgs. n. 152 cit., stante il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del progetto ed al superamento del dissenso manifestato dal Comune di -OMISSIS- e dalla ASL di Latina e stante l’indebita frammentazione della sequenza procedimentale, atteso che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il p.a.u.r. e comprende la v.i.a. e l’a.i.a.;
II) violazione dell’art. 242, comma 13- ter , d.lgs. n. 152 cit., per mancata conclusione del procedimento di bonifica gravante sull’area di sedime della discarica autorizzata;
III) eccesso di potere sotto vari profili, per omessa caratterizzazione del suolo in relazione specificamente alla matrice acque sotterranee, che sarebbe stata, invece, necessaria in ragione delle caratteristiche della zona, ove erano ubicati altri siti di discarica dismessi;
IV) violazione degli artt. 242- ter , d.lgs. n. 152 cit., 8, comma 1, lett. m), d.lgs. 31 marzo 2003 n. 36, oltre ad eccesso di potere, dato che: a) l’area prescelta per la realizzazione della discarica di -OMISSIS- s.r.l., in particolare quella interessata dal sondaggio S3 eseguito da -OMISSIS- Lazio, potrebbe ragionevolmente essere inquinata e che tale aspetto avrebbe dovuto essere valutato in sede di v.i.a.; b) non consta che sia stato presentato e valutato il piano economico-finanziario;
V) violazione degli artt. 9, comma 2, 32, 41 e 97 Cost., 25, 182- bis e 197 ss., d.lgs. n. 152 cit., del d.lgs. n. 36 del 2003, oltre ad eccesso di potere, per mancata coerenza del progetto proposto con il PRGR, stante la presenza di fattori escludenti ( i.e. funzioni sensibili, centri abitati e case sparse nella fascia di rispetto prescritta);
VI) violazione degli artt. 14- ter , comma 7, l. n. 241 del 1990, 25, 27- bis , comma 7, 199, d.lgs. n. 152 cit., 11, l. reg. 9 luglio 1998 n. 27, nonché eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il progetto di -OMISSIS- s.r.l.: a) non è stato assoggettato a valutazione ambientale strategica (v.a.s.) che deve essere eseguita in caso di aggiornamento del vigente PRGR; b) non è stato neppure validato dalla Provincia di Latina, la quale nella citata nota del 26 novembre 2024 avrebbe affermato di “ non essere in grado di esprimere un giudizio riguardo alla coerenza del progetto esaminato rispetto al piano provinciale dei rifiuti ”, perché quest’ultimo strumento non è stato ancora approvato dalla -OMISSIS-;
VII) violazione degli artt. 28, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., dell’all. A della delibera della giunta regionale n.-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, nonché eccesso di potere, data la presenza del parere negativo espresso dalla soprintendenza territorialmente competente, in ordine al quale non è stata fornita alcuna motivazione utile a superare le circostanze ostative ivi segnalate a proposito della localizzazione del sito e della riduzione dell’impatto temporale e morfologico del cantiere sull’ambiente circostante, essendo stato pretermesso in sede di v.i.a. anche di disciplinare la fase di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite al riguardo;
VIII) eccesso di potere in relazione alle caratteristiche della viabilità di accesso al sito, in ragione del parere negativo reso sul punto dal Comune di -OMISSIS- circa lo stato di via Scrivia e via della Moletta, tenuto conto che le prescrizioni espresse al riguardo dalla -OMISSIS- si soffermano su altri aspetti della infrastruttura viaria locale;
IX) violazione degli artt. 25 e 27- bis , comma 7, d.lgs. n. 152 cit., 14- ter , l. n. 241 cit., nonché eccesso di potere per mancata considerazione della circostanziata posizione contraria espressa dalla ASL di Latina;
X) violazione degli artt. 4, comma 3, lett. b), 25, comma 1, d.lgs. n. 152 cit., oltre ad eccesso di potere, stanti le carenze e criticità dello studio di impatto ambientale, posto che la valutazione fornita dal privato sarebbe stata esaminata solo per sommi capi dalla -OMISSIS- che: a) non si sarebbe avveduta dell’assenza di un’analisi dello scenario di base; b) non avrebbe esaminato correttamente le ragionevoli alternative esistenti; c) non avrebbe considerato l’interazione dell’impianto con l’ambiente circostante, ove vi sono altri impianti di trattamento dei rifiuti; d) non avrebbe rilevato che il piano di monitoraggio e controllo proposto da -OMISSIS- s.r.l. non tiene conto delle diverse fasi dell’opera, avendo ipotizzato uno strumento unico in cui esse non sono distinte; e) gli effetti del progetto sulla biodiversità sarebbero stati valutati sommariamente ed in relazione soltanto alla distanza dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale, non rilevandosi tuttavia l’interferenza con la zona speciale di conservazione SIR_044 “ Fossi tra -OMISSIS- e Ardea ” che sarebbe un vincolo escludente;
XI) violazione dell’all. 1, par. C, reg. (CE) n. 1804/1999 del 19 luglio 1999, degli artt. 1, l. 24 dicembre 2004 n. 313 e 27- bis , d.lgs. n. 152 cit., nonché eccesso di potere, per mancata motivazione circa gli impatti dell’opera sulla biodiversità circostante e, in particolare, delle attività di apicoltura esistenti in zona, che contribuiscono alla protezione dell’ambiente ed alla produzione agroforestale;
XII) violazione dell’art. 208, d.lgs. n. 152 cit., ed eccesso di potere, dato che il Comune di -OMISSIS- si è opposto al progetto negando così la fattibilità della variante urbanistica richiesta da -OMISSIS- s.r.l.
I lavori di realizzazione dell’impianto hanno quindi avuto concreto avvio il 30 giugno 2025.
Essendo stata, come detto, pubblicata in data 8 luglio 2025 la citata determinazione dirigenziale regionale del 25 giugno 2025, con la quale è stato assentito alla controinteressata il p.a.u.r., -OMISSIS- s.r.l. con un primo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 15 luglio 2025, ha impugnato quest’ultimo provvedimento per illegittimità derivata, posto che esso riproduce le decisioni già assunte ed impugnate con l’atto introduttivo del giudizio ( i.e. la v.i.a. e l’a.i.a.) e, quindi, è inficiato dei medesimi vizi già dedotti nei loro confronti.
3. – In pendenza del giudizio, con d.m. 31 luglio 2025 n. 167, pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2025, è stata adottata la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex artt. 136, comma 1, lett. c) e d), 138, comma 3, 141, d.lgs. n. 42 del 2024, dell’area denominata “ -OMISSIS- ” posta nel Comune di -OMISSIS-, nella quale è incluso anche il perimetro della costruenda discarica. Quindi, con nota prot. n. MIC/SABAP-LAZIO_UO3/14/08/2025/-OMISSIS- del 14 agosto 2025, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di -OMISSIS- e Latina ha: a) sospeso ogni intervento di -OMISSIS- s.r.l. in assenza di autorizzazione paesaggistica; b) ordinato alla -OMISSIS- di verificare lo stato dei lavori, la presenza dei titoli abilitativi prescritti ed eventuali violazioni dell’art. 1-OMISSIS-, d.lgs. n. 42 cit., successive alla pubblicazione del vincolo.
4. – “ A seguito dell’ulteriore approfondimento della complessa controversia, reso possibile anche dalle difese della Regione e della controinteressata ”, -OMISSIS- s.r.l. con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 6 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 11, ha ulteriormente gravato la citata determinazione dirigenziale regionale del 23 giugno 2025, sia pur per profili diversi, deducendo al riguardo:
I) violazione degli artt. 196, 197 e 199, d.lgs. n. 152 cit., 5 e 11, l. reg. n. 27 del 1998, oltre ad eccesso di potere per violazione del decreto del commissario ad acta regionale n. 1 del 16 giugno 2022, recante individuazione, nell’ambito della Provincia di Latina, dei siti idonei all’uso di discarica, oltre a violazione del PRGR e del piano provinciale dei rifiuti, a causa dell’omessa previa individuazione del sito di -OMISSIS- s.r.l. tra quelli idonei agli impianti di smaltimento dei rifiuti;
II) violazione degli artt. 196, 197 e 199, d.lgs. n. 152 cit., 5 e 11, l. reg. n. 27 cit., oltre ad eccesso di potere per violazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e del piano provinciale dei rifiuti, a motivo dell’omessa pianificazione dell’opera mediante la previa individuazione dei siti idonei ad ospitare impianti di smaltimento dei rifiuti sul territorio della Provincia di Latina;
III) violazione degli artt. 5, comma 1, lett. c), 6, 10, comma 1, 12, d.lgs. n. 152 cit., della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, della delibera della giunta regionale n. 169 del 5 marzo 2010, oltre ad eccesso di potere, per omessa preventiva acquisizione della v.a.s. per l’aggiornamento del PRGR;
IV) violazione degli artt. 196, 197 e 199, d.lgs. n. 152 cit., eccesso di potere per violazione del citato decreto commissariale del 16 giugno 2022, del PRGR e del piano provinciale dei rifiuti, stante l’incompetenza della -OMISSIS- a localizzare il sito di discarica in assenza di una previa individuazione delle aree idonee da parte della Provincia di Latina;
V) violazione degli artt. 196, 197 e 199, d.lgs. n. 152 cit., 5 e 11, l. reg. n. 27 cit., eccesso di potere per violazione del PRGR e del piano provinciale dei rifiuti, per incompetenza del dirigente regionale a localizzare un sito idoneo per un impianto di discarica;
VI) violazione degli artt. 198, 200 e 202, d.lgs. n. 152 cit., del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, attesa l’illegittimità dell’affidamento diretto di un servizio pubblico senza gara;
VII) violazione del d.lgs. n. 36 del 2023 in relazione all’omessa verifica, in capo a -OMISSIS- s.r.l., dei requisiti richiesti per l’affidamento diretto di un servizio pubblico;
VIII) violazione del d.lgs. n. 36 cit., in riferimento all’omessa previa determinazione del valore dell’affidamento, implicito, del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti in discarica;
IX) violazione dell’art. 89, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, stante l’omessa acquisizione del parere sismico ai fini della variante urbanistica;
X) violazione degli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380 del 2001, in merito all’omessa acquisizione del parere del genio civile per la realizzazione delle opere relative all’impianto di discarica autorizzato;
XI) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza dei presupposti, a causa della mancata disponibilità della strada di accesso al cantiere ed alla discarica;
XII) eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, in ragione della violazione del parere reso dalla soprintendenza circa le modalità di intervento sul lotto n. 2 della discarica.
5. – Si è costituita in giudizio la -OMISSIS-, la quale ha controdedotto nel merito delle censure svolte, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del secondo atto di motivi aggiunti perché illustra profili di illegittimità che potevano e dovevano essere sollevati già nell’atto introduttivo del giudizio o, al più tardi, nei primi motivi aggiunti. Nel merito, poi, ha puntualmente argomentato per il rigetto dei singoli mezzi di impugnazione proposti, concludendo per il rigetto del gravame.
In particolare, la -OMISSIS- ha osservato quanto è di seguito sinteticamente riportato circa ciascuno dei motivi di impugnazione interposti da -OMISSIS- s.r.l. nel ricorso introduttivo e ripresi nel primo atto di motivi aggiunti:
i) il primo mezzo di gravame è infondato, perché la determinazione conclusiva della conferenza di servizi è stata assunta sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale fondata sulle posizioni prevalenti espresse dagli enti partecipanti e prende esplicitamente in considerazione, mediante apposite prescrizioni inerite nei provvedimenti autorizzativi, i profili di criticità sollevati dalle amministrazioni che hanno espresso parere contrario all’intervento;
ii) il secondo ordine di censure non è condivisibile, in quanto non sussiste alcuna sovrapposizione tra l’area oggetto di intervento ed i siti LT008_C e LT008_D, già coltivati a discarica in precedenza, sì che non v’è alcun effetto accumulo di conseguenze ambientali sfavorevoli;
iii) il terzo motivo di ricorso non può essere accolto, dal momento che sia lo studio di impatto ambientale che la successiva v.i.a. hanno preso in esame l’impatto dell’opera sulla matrice acque sotterranee formulando al riguardo le prescrizioni nn. 10 e 14;
iv) il quarto motivo è anch’esso privo di fondamento, poiché il rinvenimento di rifiuti attraverso il sondaggio S3 eseguito da -OMISSIS- Lazio interessa un’area che, pur di proprietà della controinteressata, non rientra nel perimetro del progetto approvato, nel quale, al contrario, nonostante i carotaggi effettuati, non sono stati trovati rifiuti;
v) il quinto mezzo di impugnazione non è utilmente delibabile, perché i fattori che parte ricorrente cita come “ escludenti ” sono, in realtà, “ di attenzione progettuale ”, dunque non ostativi alla fattibilità dell’opera, e sono stati adeguatamente considerati e ponderati nell’ambito del procedimento, come anche comprovato dalle prescrizioni nn. 29 e 30 della citata determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025, le quali sono proprio dirette a contendere l’impatto odorigeno dell’impianto sulle case sparse situate in prossimità;
vi) il sesto ordine di censure è infondato, in quanto la Provincia di Latina ha espresso parere definitivo favorevole in un contesto in cui, da un lato, nell’ATO di Latina, non esistono, allo stato, altri impianti di discarica in fase di gestione operativa disponibili all’abbancamento di volumetrie di rifiuti, sì che l’autosufficienza dello stesso non è attualmente assicurata e, dall’altro, l’Unione europea ha aperto una procedura di pre-infrazione contro la Repubblica Italiana proprio per l’assenza di sufficienti impianti di discarica nella -OMISSIS-;
vii) il settimo motivo è parimenti destituito di fondamento, posto che: a) la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di -OMISSIS- e Latina ha reso sì parere negativo sul progetto, ma il Ministero della cultura non ha formulato opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della decisione finale della conferenza di servizi; b) l’area di sedime dell’opera non è sottoposta a vincolo archeologico e, in ogni modo, le prescrizioni nn. 11-13 e 24-25 del provvedimento di v.i.a. del 23 maggio 2025 sono state impartite proprio per tenere conto delle indicazioni formulate da tale organo statale; c) il citato d.m. 31 luglio 2025, pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2025, e che reca la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex artt. 136, comma 1, lett. c) e d), 138, comma 3, 141, d.lgs. n. 42 cit., dell’area denominata “ -OMISSIS- ” posta nel Comune di -OMISSIS-, è posteriore agli atti impugnati che, quindi, non potevano tenerne conto;
viii) l’ottavo motivo non è accoglibile, perché le prescrizioni nn. 31 e 32 della citata determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 sono state individuate proprio per tenere conto delle criticità segnalate dal Comune di -OMISSIS- circa lo stato della viabilità locale;
ix) il nono mezzo non può trovare ingresso, in quanto non consta l’esistenza di fattori escludenti, cioè direttamente ostativi alla costruzione della discarica, essendovi solo fattori di attenzione progettuale che sono stati valutati mediante le già citate prescrizioni nn. 29 e 30 apposte nel provvedimento di v.i.a.;
x) il decimo motivo è privo di fondamento, per la ragione che il tema della possibile interferenza dell’opera con la (sola) zona speciale di conservazione SIR_044 è stato affrontato e risolto nel senso che il relativo impatto sia mitigabile mediante applicazione delle prescrizioni della v.i.a.; inoltre, non sussistono alternative progettuali perché tutti i procedimenti avviati per realizzare e mettere in esercizio impianti di discarica sul territorio della Provincia di Latina si sono conclusi negativamente;
xi) l’undicesimo ordine di censure non è condivisibile perché gli effetti negativi sugli apiari sono stati individuati solo genericamente e senza considerare le conseguenze positive della rinaturalizzazione dell’area;
xii) l’ultimo motivo, infine, è infondato, perché l’a.i.a., come l’autorizzazione ex art. 208, d.lgs. n. 152 cit., comporta anche variante urbanistica per l’ipotesi in cui l’impianto da realizzare non sia conforme agli strumenti pianificatori.
Pur avendone eccepita in via preliminare l’inammissibilità, la -OMISSIS- ha comunque preso posizione nel merito delle criticità sollevate con il secondo atto di motivi aggiunti confutandole. Ha quindi fatto presente che, riscontrando la citata nota della soprintendenza del 14 agosto 2025, con nota prot. n. -OMISSIS- del 1° settembre 2025 è stato sottolineato che le indicazioni riportate nel parere negativo dell’organo ministeriale del 14 aprile 2025 sono state recepite nelle prescrizioni nn. 11-13 e 24-25 del provvedimento di v.i.a. del 23 maggio 2025 e che, in ogni modo, in conferenza di servizi non è stato acquisito un dissenso motivato incontrovertibile, né è stata successivamente proposta opposizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, da ultimo che i provvedimenti ampliativi di -OMISSIS- s.r.l. non sono stati impugnati anche dal Ministero della cultura.
6. – Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso anche la controinteressata -OMISSIS- s.r.l., la quale ha argomentato per il rigetto del gravame integrato da motivi aggiunti. Ha quindi eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, sostenendo che si fondano su atti e documenti conosciuti o conoscibili già al momento della determinazione conclusiva della terza seduta della conferenza di servizi (14 aprile 2025) o di pubblicazione della determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 (10 giugno 2025), sì che le censure in essi articolate avrebbero dovuto essere interposte già contro i provvedimenti presupposti del p.a.u.r.
Ha poi premesso che, in termini generali, il vigente PRGR suddivide il territorio in cinque ATO, corrispondenti alle diverse province laziali, per ciascuno dei quali pone il principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti solidi urbani che vi sono prodotti ed ha ricordato che l’ATO di Latina sin dal 2015 è privo di una discarica in servizio, con la conseguenza che i relativi rifiuti sono smaltiti al di fuori di esso in violazione della normativa ambientale e con cospicuo aggravio di costi per i residenti.
Nel richiamare la lunghezza e la complessità dell’istruttoria tecnico-amministrativa svolta dagli uffici regionali e che ha condotto alle decisioni avversate dalla parte ricorrente, in relazione ai singoli motivi di impugnazione mossi nell’atto introduttivo del giudizio e pedissequamente ripresi nei motivi aggiunti ha osservato che:
i) il primo mezzo di gravame è infondato perché: a) la motivazione dei provvedimenti si desume dal complesso degli atti del procedimento, che si è svolto attraverso un’istruttoria ampia e partecipata, nella quale gli organi tecnici preposti alla tutela degli interessi ambientali hanno reso parere favorevole; b) il parere della ASL di Latina non può considerarsi negativo, quello del Comune di -OMISSIS- proviene da un ente privo di competenze rispetto alla decisione ma invitato solo per conoscenza e quello della soprintendenza territorialmente competente non è vincolante perché sull’area non insistevano vincoli; c) resta non chiarito in che modo l’asserita duplicazione dei provvedimenti rispetto al verbale della conferenza di servizi abbia leso la posizione giuridica soggettiva della ricorrente;
ii) il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si eccepisce l’incompatibilità dell’area prescelta rispetto alla presenza di fenomeni di contaminazione in atto sono infondati in quanto: a) il sondaggio S3, che ha disvelato l’esistenza di rifiuti, è stato eseguito in un’area esterna al perimetro della discarica da realizzare; b) il tema de quo è stato ampiamente trattato in conferenza di servizi senza alcuna obiezione da parte degli enti partecipanti; c) l’assenza di contaminazione da rifiuti è confermata non solo dal certificato di destinazione urbanistica, che non indica la pendenza di un procedimento di bonifica, ma anche dai successivi carotaggi eseguiti dall’-OMISSIS- Lazio; d) gli atti di assenso rilasciati contengono prescrizioni relative all’ipotesi di rinvenimento di rifiuti nel corso dei lavori; e) gli accertamenti tecnici svolti hanno escluso la presenza di rifiuti risalenti nel tempo e collocati nelle aree destinate ad accogliere gli invasi; f) le prescrizioni nn. 79-81 contenute nell’a.i.a. sono funzionali al monitoraggio dello stato delle acque sotterranee, rispetto al quale parte ricorrente esprime preoccupazione;
iii) il quinto ordine di censure è inammissibile per genericità e comunque infondato nel merito, dal momento che: a) l’assenza di fattori escludenti è un dato pacificamente accertato in atti, constando solo la presenza di fattori di c.d. attenzione progettuale; b) parte ricorrente non ha meglio illustrato le ragioni tecniche sulla base delle quali le distanze indicate dal PRGR, a fronte dell’esistenza di fattori di attenzione progettuale, sarebbero inderogabili e neppure ha dimostrato in concreto la presenza e la distanza dal sito di funzioni sensibili ed abitazioni nei termini da essa prefigurati; c) l’art. 196, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., indica sì come criterio meramente preferenziale quello della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in aree industriali, ma esso è espressamente dichiarato dalla legge come non applicabile alle discariche;
iv) il sesto motivo è infondato, in quanto: a) il progetto di -OMISSIS- s.r.l. è stato approvato perché idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’ATO di Latina, che è privo di una discarica dal 2015 e che è costretto ad avvalersi di discariche fuori provincia o fuori regione, sì che esso è indispensabile per il raggiungimento dell’autosufficienza dell’ATO stesso; b) non corrisponde al vero che la Provincia di Latina avrebbe sostenuto di non potersi esprimere sul progetto, posto che il suo parere è stato favorevole e che la sua compatibilità con il piano provinciale dei rifiuti è stata più volte accertata sia dall’ente territoriale direttamente competente che da quello sovraordinato;
v) il settimo mezzo è inammissibile ed infondato perché: a) il terreno prescelto per la realizzazione della discarica non era in alcun modo sottoposto a vincolo culturale, dato che, pur essendo stato avviato un procedimento di dichiarazione di interesse pubblico di un’area vastissima del territorio comunale (di circa 4.000 ettari), le misure provvisorie di salvaguardia scadute non sono state reiterate, né il Ministero della cultura ha attivato l’opposizione prevista dall’art. 14- quinquies , comma 10, l. n. 241 cit.; b) solo dopo l’adozione degli atti impugnati e l’avvio dei lavori è sopravvenuto il d.m. 31 luglio 2025, che tuttavia fa salvi gli atti di assenso già ottenuti e che, comunque, dichiara applicabile all’area di interesse la disciplina vincolistica propria del “ paesaggio agrario di valore ”, la quale consente sia la prosecuzione delle discariche già autorizzate, sia l’avvio di nuove attività (cfr. art. 26, tab. B, n.t.a. del PTPR); c) la necessità di prendere in esame possibili localizzazioni alternative è propria del procedimento di pianificazione in materia di rifiuti e non di quello di concreta autorizzazione di un singolo impianto; d) la soprintendenza competente non ha formulato particolari prescrizioni nel proprio parere, essendosi limitata a segnalare l’esigenza di prestare attenzione agli aspetti da essa segnalati, esigenza fatta propria dalla -OMISSIS- mediante l’apposizione di apposite prescrizioni negli atti ampliativi gravati; e) nessuna disposizione di legge prevede una specifica fase di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite, essendo ciò devoluto alle rispettive competenze dei diversi enti pubblici che hanno partecipato al procedimento;
vi) l’ottavo motivo è: a) inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse perché impinge nel merito di scelte tecnico-discrezionali e perché fa valere censure spettanti in via esclusiva al Comune di -OMISSIS-, che non ha impugnato gli atti di cui e causa, e non alla parte ricorrente; b) infondato nel merito, perché la viabilità locale deve essere semplicemente adeguata per consentire il transito in sicurezza del maggior traffico pesante giornaliero e perché, a tal fine, l’art. 208, comma 6, d.lgs. n. 152 cit., annette ai provvedimenti impugnati il valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, sì che con le apposite procedure ablative potrà essere risolto ogni eventuale ostacolo frapposto dai proprietari delle aree necessarie per l’allargamento delle strade esistenti;
vii) il nono mezzo è infondato perché, come già rilevato, il parere della ASL di Latina non è negativo, non qualificandosi espressamente come tale, sì che deve essere considerato positivo ex art. 14- ter , comma 7, ultimo periodo, l. n. 241 cit.;
viii) il decimo ordine di censure è: a) inammissibile per genericità, impingendo il merito di scelte discrezionali, ed è ipotetico, dato che la “ possibile contaminazione ” del sito e le interferenze con le attività agricole circostanti altro non sono se non illazioni prive di supporto probatorio ed anzi smentite dai carotaggi eseguiti; b) comunque infondato nel merito, in quanto il provvedimento commissariale che aveva individuato i tre siti citati nel ricorso è stato annullato da plurime sentenze del giudice amministrativo ed in quanto la zona SIR_044 non ha natura di vincolo ambientale escludente;
ix) l’undicesimo motivo è inammissibile per violazione dell’obbligo di specificità, in quanto si limita a mere petizioni di principio inidonee a superare le valutazioni tecnico discrezionali trasfuse nei provvedimenti impugnati e perché, dal punto di vista fattuale, sia l’attività ricorrente che gli apiari di -OMISSIS- si trovano ad oltre ml 1.000,00 dal sito e quindi oltre la distanza di sicurezza;
x) il dodicesimo mezzo è inammissibile e comunque infondato nel merito, perché nel corso del procedimento il punto di vista del Comune di -OMISSIS- è stato preso in considerazione ed affrontato attraverso apposite prescrizioni che non sono state puntualmente contestate.
7. – Si è costituito con memoria di puro stile il Ministero della cultura, che ha depositato in data 9 settembre 2025 la relazione illustrativa predisposta dagli uffici sui fatti di causa, che ripercorre la vicenda dell’apposizione del vincolo dalla proposta formulata con note prot. nn.-OMISSIS-e -OMISSIS- del 31 luglio 2024 sino al citato decreto del 31 luglio 2025.
8. – In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a ribadire le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
9. – Il ricorso integrato dal primo atto di motivi aggiunti è complessivamente infondato e da rigettare, mentre il secondo atto di motivi aggiunti è inammissibile, come da eccezione preliminare sollevata dalla -OMISSIS- e da -OMISSIS- s.r.l.
9.1 Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità per tardività del deposito documentale eseguito il 4 febbraio 2026 da parte ricorrente, del quale quindi non si tiene conto ai fini del decidere, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
9.2 Ancora in via preliminare, ritiene il collegio utile ripercorrere in sintesi le coordinate essenziali che caratterizzano le scelte amministrative in materia ambientale e dei limiti al sindacato del giudice amministrativo su tali atti.
Ebbene, il giudizio sulla compatibilità ambientale di un dato intervento umano di trasformazione del territorio ha, per pacifica giurisprudenza, natura ampiamente discrezionale alla luce dei valori primari ed assoluti in esso coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2025 nn. 5-OMISSIS-8 e 5-OMISSIS-9; sez. IV, 5 maggio 2025 n. 3795; sez. IV, 1° ottobre 2024 n. 7-OMISSIS-4; sez. IV, 14 marzo 2022 n. 1761; v. anche: Corte UE, 25 luglio 2008, causa C-142/07; Corte cost. 7 novembre 2007 n. 367). Più in particolare, nell’esercizio delle potestà pubbliche in detta materia, l’amministrazione procedente pone in essere un’attività che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma che presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2025 n. 5-OMISSIS-8; sez. IV, 25 giugno 2025 n. -OMISSIS-19; sez. IV, 1° ottobre 2024 n. 7-OMISSIS-4). La compatibilità di un determinato progetto di intervento, quindi, viene apprezzata alla luce di una valutazione del complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita che, pur presentando una componente di discrezionalità tecnica, è espressione soprattutto di scelte amministrative discrezionali e che, in conseguenza di ciò, non è sindacabile da parte del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Cons. Stato, sez. VII, 23 luglio 2025 n. 6-OMISSIS-0; sez. IV, 17 giugno 2025 n. 5285; sez. IV, 4 ottobre 2024 n. 7987).
In altri termini, la valutazione di impatto ambientale – e quindi i successivi provvedimenti che su di essa si fondino e ne conseguano – non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con il quale viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati (Cons. Stato, sez. VII, 23 luglio 2025 n. 6-OMISSIS-0; sez. IV, 26 giugno 2025 n. 5-OMISSIS-6; sez. IV, 17 giugno 2025 n. 5285; sez. IV, 4 ottobre 2024 n. 7987; sez. II, 6 aprile 2020 n. 2248; sez. IV, 10 febbraio 2017 n. 575; Cons. Sic., sez. giur., 5 gennaio 2022 n. 15; sez. riun., parere 9 agosto 2021 n. 271).
Dalla sopra richiamata natura del provvedimento di v.i.a. deriva la pacifica ammissibilità di clausole prescrittive (facoltà questa ampiamente esercitata dall’amministrazione regionale nella vicenda che ci occupa), che trova fondamento nella spiccata discrezionalità della decisione, a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi dalla realizzazione del progetto (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2024 n. 7987; sez. IV, 8 aprile 2024 n. 3204; sez. IV, 23 giugno 2023 n. 6190).
In definitiva, ai fini della disamina dei motivi di ricorso proposti, occorre tenere presente che, sussistendo ampi margini di discrezionalità tecnica ed amministrativa, il sindacato di questo tribunale può avvenire, oltre che nei limiti della violazione di legge, in quelli propri dell’eccesso di potere e, quindi, solo in presenza di valutazioni illogiche, incongrue, irrazionali, contraddittorie o fondate su un quadro fattuale travisato.
10. – Quanto all’atto introduttivo del giudizio ed ai primi motivi aggiunti si osserva, dunque, quanto segue.
10.1 Con il primo ordine di censure, parte ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 14- ter , l. n. 241 cit., 27- bis , d.lgs. n. 152 cit., stanti, da un lato, il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico prevalente alla realizzazione del progetto ed al superamento del dissenso manifestato dal Comune di -OMISSIS- e dalla ASL di Latina e, dall’altro, l’indebita frammentazione della sequenza procedimentale, atteso che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituirebbe il p.a.u.r. e comprenderebbe la v.i.a. e l’a.i.a.
Il motivo è infondato.
10.1.1 Infatti, è pacifico in atti che la decisione di consentire la localizzazione e l’esercizio dell’impianto di -OMISSIS- s.r.l. è stata assunta dalla conferenza di servizi alla stregua di una valutazione ampiamente discrezionale fondata sulle “ posizioni prevalenti ” espresse dalle amministrazioni partecipanti e che, mediante l’apposizione di prescrizioni, è stato tenuto conto delle varie criticità sollevate dai diversi enti partecipanti ed anche dissenzienti. Nell’ambito della regola decisoria imperniata sul criterio delle c.d. posizioni prevalenti, poi, è noto che “ riveste particolare rilevanza l’obbligo generale dell’amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l’hanno indotta ad assumere la determinazione finale ” (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2025 n. 8524; sez. IV, 4 settembre 2024 n. 7413; sez. IV, 4 aprile 2023 n. 3-OMISSIS-9). A tale ultimo riguardo, alla stregua di una concezione funzionale e non meramente formale o strutturale della motivazione del provvedimento, l’obbligo di cui all’art. 3, l. n. 241 cit., “ può ritenersi violato solo quando nemmeno sulla base degli atti del procedimento sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’autorità e quindi le ragioni sottostanti alla determinazione finale assunta ” (Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2022 n. 4487; sez. VII, 16 marzo 2022 n. 1-OMISSIS-9; sez. VI, 3 agosto 2021 n. 5727; sez. IV, 21 febbraio 2020 n. 1341; sez. V, 14 febbraio 2020 n. 1180).
Ebbene, dalla complessa motivazione desumibile non solo dal verbale finale della conferenza di servizi svoltasi nella seduta del 14 aprile 2025, ma anche, per relationem , dai numerosi atti e pareri da esso richiamati, si ricava che la decisione di assentire l’intervento di cui è causa è stata essenzialmente determinata dalla necessità di dotare il territorio della Provincia di Latina di una discarica operativa, della quale è privo dal 2015. Finalità questa che, oltretutto, era già palesata nella stessa istanza di autorizzazione dell’impianto presentata dal privato il 5 dicembre 2022.
Il procedimento avviato sulla citata istanza si è svolto attraverso una lunga e partecipata istruttoria tecnico-amministrativa, nella quale tutti i soggetti istituzionali coinvolti hanno potuto apportare il proprio contributo ed esprimere il parere di competenza che, peraltro, può considerarsi propriamente ed univocamente negativo soltanto per il Comune di -OMISSIS- e per il Ministero della cultura. Infatti, nella posizione esternata dalla ASL di Latina non si ravvisano le caratteristiche di un univoco dissenso, posto che, come meglio di dirà infra nel § 10.9, il suo parere è propriamente qualificabile come favorevole ma condizionato. In tal senso, la prevalenza quantitativa e qualitativa delle posizioni favorevoli è un dato fattuale del tutto auto-evidente, atteso che a fronte dei soli dissensi del Comune di -OMISSIS- e del Ministero della cultura – quest’ultimo reso in assenza di un vincolo paesaggistico o culturale efficace e, quindi, mediante un parere privo di valore vincolante – risulta acquisito l’assenso, espresso o tacito, dei seguenti soggetti istituzionali: -OMISSIS- (costituente l’amministrazione procedente titolare della competenza finale a provvedere, che ha reso parere favorevole per tutti i diversi interessi pubblici intestati alle sue articolazioni organizzative a vario titolo coinvolte), Provincia di Latina, Presidenza del Consiglio dei ministri, -OMISSIS- Lazio, Comando scuole della 3° Regione aerea dell’Aeronautica militare, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, Consorzio di bonifica Litorale Nord, ASL di Latina e Comando provinciale vigili del fuoco di Latina.
Pertanto, appare così rispettata la regola operativa di cui all’art. 14- ter , comma 7, l. n. 241 cit., secondo cui la decisione si forma “ sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ”, la quale non si ispira ad un criterio di carattere meramente quantitativo, ma è intesa a fissare l’esigenza, tipica del modulo decisorio de quo incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione solitaria e frammentaria del procedimento (o dei procedimenti connessi o collegati) e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata all’amministrazione procedente sulla base delle “ posizioni prevalenti ” emerse in seno alla conferenza stessa (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 19 febbraio 2026 n. 1213; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2022 n. 2127).
10.1.2 Quanto all’asserita duplicazione di provvedimenti, rileva il collegio che se è vero che la decisione finale della conferenza di servizi del 14 aprile 2025 esprime già la definitiva volontà provvedimentale autorizzativa del progetto sottoposto ad approvazione, è altrettanto vero che la successiva redazione, sulla base di detto verbale, di distinti atti recanti la pronuncia di v.i.a., l’a.i.a. ed il p.a.u.r. non è vietata da alcuna norma ed appare, in definitiva, “ un’attività meramente materiale e del tutto vincolata ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 dicembre 2024 n. 873).
Inoltre, fermo restando che i provvedimenti in parola sono atti confermativi della volontà formatasi nella sua sede naturale della conferenza di servizi, la loro formalizzazione in appositi testi contribuisce ad una maggior chiarezza degli obblighi incombenti sul privato per effetto delle citate numerose clausole prescrittive poste a tutela degli altri interessi pubblici e privati incisi, che in effetti caratterizzano il contenuto tecnico-discrezionale soprattutto delle citate determinazioni dirigenziali 23 maggio 2025 (v.i.a.) e del 29 maggio 2025 (a.i.a.).
Del resto, parte ricorrente, non ha meglio argomentato sul pregiudizio da essa riportato per effetto dell’esistenza di detti provvedimenti in luogo del semplice verbale conclusivo della conferenza di servizi, sì che in parte qua la censura si esaurisce in una mera petizione di principio e non è certamente accoglibile.
10.2 Mediante il secondo motivo di gravame, -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto violazione dell’art. 242, comma 13- ter , d.lgs. n. 152 cit., per mancata conclusione del procedimento di bonifica gravante sull’area di sedime della discarica autorizzata.
L’art. 242, comma 13- ter , d.lgs. n. 152 cit., disciplina il piano di indagine che il proponente di un progetto “ può presentare all’-OMISSIS- ” nel caso in cui sia in essere una procedura di bonifica riguardante un sito che, per fenomeni naturali o antropici, veda le concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai parametri di legge; piano richiesto affinché l’-OMISSIS- definisca i valori di fondo ed eventualmente si esprima sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito.
Il motivo in parola è infondato innanzitutto in punto di fatto, posto che gli atti inclusi nel fascicolo processuale (ad es. il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 16132 del 13 febbraio 2023, la relazione -OMISSIS- del 31 gennaio 2025, ecc.) mostrano che il sito prescelto per impiantare la discarica di -OMISSIS- s.r.l. non è direttamente inquinato e neppure è oggetto di un procedimento di bonifica, non essendovi sovrapposizione fisica – ma solo contiguità – tra l’area oggetto di intervento ed i diversi luoghi attinti da pericolo di contaminazione e con iter procedurale attualmente in corso denominati LT008_C e LT008_D, che si trovano nei pressi e che in passato erano già coltivati a discarica.
Ne consegue che non può parlarsi propriamente di un effetto accumulo di plurime conseguenze ambientali sfavorevoli su un medesimo suolo da bonificare, né può applicarsi la specifica disposizione censurata da parte ricorrente.
Del resto, la relazione tecnica di -OMISSIS- Lazio del 31 gennaio 2025 si è specificamente soffermata sul tema in discorso senza rilevare ragioni tecniche ostative alla fattibilità del progetto e non appare sul punto inattendibile.
Al riguardo, occorre premettere che, come anche affermato nella sentenza della Corte costituzionale 7 giugno 2017 n. 132, le attribuzioni delle agenzie regionali di protezione ambientale riguardano le attività tecnico-discrezionali di prevenzione, vigilanza e controllo, ma escludono le funzioni di amministrazione attiva connotate da discrezionalità amministrativa propriamente detta. Queste ultime, infatti, comportano una ponderazione degli interessi coinvolti e, quindi, sono soggette alle direttive degli organi rappresentativi titolari della politica ambientale, sì che gli esiti dell’attività tecnica, consultiva ed istruttoria svolta dall’-OMISSIS- “ confluiscono quali elementi, certo fondamentali ma non definitivi, nell’ambito del perimetro decisionale dell’amministrazione competente ” (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2021 n. 2149).
Nella specie, l’-OMISSIS- Lazio ha rilevato, in primo luogo, che il sondaggio S3 è stato eseguito dalla stessa agenzia su un terreno che, pur di proprietà di -OMISSIS- s.r.l., non rientra nel perimetro del progetto controverso e che i successivi carotaggi dell’11 dicembre 2024 non hanno confermato la presenza di un rischio di potenziale contaminazione dell’area di discarica, facendo emergere l’esistenza “ terreni a matrice vulcanica privi di qualsivoglia evidenza circa la presenza di rifiuti ”. Inoltre, anche con riguardo ai valori rilevati in passato come superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione fissate per legge per i parametri di berillio, vanadio, arsenico, tallio, stagno, piombo e cobalto, l’-OMISSIS- Lazio ha dato atto che i successivi accertamenti svolti il 15, 16, 18 e 22 luglio 2024 hanno confermato la loro riconducibilità ad un’origine naturale e, quindi, alle condizioni geologiche relative al contesto territoriale all’interno del quale è collocato il sito, per l’effetto non rilevando, neppure a tale stregua, la presenza di fattori ostativi collegati a fenomeni di inquinamento direttamente afferenti al sito qui di interesse.
In definitiva, considerato che l’-OMISSIS- Lazio è titolare della competenza consultiva tecnica primaria in materia di ambiente, se fosse stata accertata, sotto il profilo tecnico-scientifico, una situazione ambientale incompatibile con la realizzazione del progetto in ragione dei sopra descritti fenomeni, l’ente stesso non si sarebbe limitato a rimettere all’amministrazione regionale ogni apprezzamento ampiamente discrezionale circa eventuali approfondimenti e valutazioni in relazione alla perimetrazione delle aree in discorso ed all’esito dei sondaggi, ma avrebbe opposto un circostanziato diniego sulla base delle sue conoscenze specialistiche. Invece, il tenore della posizione assunta dall’organo tecnico regionale sulla base dell’istruttoria svolta è di consentire, sotto il profilo tecnico, l’intervento richiesto dal privato, sia pur con le cautele operative poi confluite nelle prescrizioni contenute nei provvedimenti impugnati.
Ne consegue che gli elementi posti da parte ricorrente a fondamento del motivo di impugnazione in esame non sono tali da far ritenere inattendibile la valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità ambientale del progetto, che è stata operata dall’-OMISSIS- Lazio alla stregua di una valutazione di carattere scientifico la quale, pur potendo risultare opinabile in ragione della complessità degli accertamenti svolti, non è comunque irrazionale, irragionevole, arbitraria o travisata.
10.3 Il terzo motivo ipotizza eccesso di potere sotto vari profili per omessa preventiva caratterizzazione dell’area in relazione alla matrice acque sotterranee, che sarebbe stata invece necessaria in ragione delle caratteristiche della zona, ove sono ubicati altri siti di discarica preesistenti.
Anche il motivo in esame non può trovare accoglimento.
In primo luogo, si premette che la caratterizzazione ambientale di un sito è l’insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito stesso (cfr. all. II, titolo V, parte IV, d.lgs. n. 152 cit.); la caratterizzazione, a differenza di una semplice indagine ambientale, viene effettuata quando si ha la certezza che una data area abbia subito una contaminazione di origine antropica e, quindi, quando essa sia stata dichiarata contaminata.
Nella specie, difettano i presupposti per potersi affermare un obbligo di caratterizzazione dell’area in relazione alla matrice acque sotterranee perché i rifiuti rinvenuti da -OMISSIS- Lazio non sono ubicati sull’area di intervento, la quale, nonostante gli scavi effettuati, non ha disvelato la presenza di questo genere di contaminazione. Non essendovi, dunque, all’interno del perimetro di progetto un’accertata fonte di percolazione che possa attingere le acque sotterranee, neppure può affermarsi l’obbligo di avviare e concludere una caratterizzazione dell’area.
Inoltre, non può trascurarsi il fatto che sia lo studio di impatto ambientale sia la successiva valutazione operata dalla -OMISSIS- hanno preso in esame il problema dello stato delle acque sotterranee, formulando al riguardo: a) nella determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025, le prescrizioni progettuali e gestionali nn. 10 e 14 (pag. 68), riguardanti la corretta gestione delle acque reflue derivanti dalle diverse parti del progetto e la corretta regimazione delle acque meteoriche in tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto, inclusa l’area di cantiere, come indicato dall’-OMISSIS- Lazio; b) nella determinazione dirigenziale del 29 maggio 2025 le prescrizioni nn. 79-81 (pag. 83), che sono specificamente dirette al monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, con rinvio ai parametri previsti dalla tab. 2, all. 5, parte IV, d.lgs. n. 152 cit.
Infine, rileva il collegio che parte ricorrente, oltre ad aver solo ipotizzato la presenza di una contaminazione rilevante, alla stregua di una valutazione non irragionevole ma comunque opinabile, non ha nemmeno comprovato, come invece era suo onere, che dette prescrizioni non sono in concreto adeguate a garantire la tutela delle acque sotterranee rispetto al pericolo di contaminazione proveniente dagli invasi di stoccaggio dei rifiuti. Ne deriva che neppure può ritenersi che l’amministrazione procedente ed il suo organo tecnico-consultivo abbiano fatto cattivo uso della loro discrezionalità tecnica ed amministrativa, non palesandosi in tali scelte evidenti aspetti di irragionevolezza, irrazionalità, difetto di proporzionalità o travisamento dei fatti.
10.4 Con il quarto ordine di censure, la società ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 242- ter , d.lgs. n. 152 cit., 8, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere in varie forme, dato che: a) l’area prescelta per la realizzazione della discarica di -OMISSIS- s.r.l., in particolare quella interessata dal sondaggio S3 eseguito da -OMISSIS- Lazio, potrebbe ragionevolmente ritenersi inquinata e che tale aspetto avrebbe dovuto essere valutato in sede di v.i.a.; b) non consta che sia stato presentato e valutato il piano economico-finanziario.
Anche il motivo all’esame non può essere favorevolmente delibato.
10.4.1 Infatti, quanto al rischio di inquinamento, si ribadiscono le considerazioni già svolte sub § 10.2, alle quali si rinvia integralmente, ribadendosi che la presenza di rifiuti accertata attraverso il sondaggio S3 eseguito da -OMISSIS- Lazio interessa un’area che, pur essendo di proprietà di -OMISSIS-, s.r.l., non rientra nel perimetro del progetto approvato nel quale, nonostante gli ulteriori rilievi eseguiti, non sono stati trovati rifiuti, con la conseguenza che non vi sono elementi concreti per presumere l’esistenza di un fenomeno di contaminazione sia più probabile della sua assenza.
In tal senso, quanto affermato da parte ricorrente ha valore di una mera supposizione che, per quanto non manifestamente implausibile, è comunque opinabile e soprattutto non è corroborata da concreti elementi probatori volti a disvelare la macroscopica erroneità del giudizio tecnico-discrezionale rassegnato da -OMISSIS- Lazio nel corso del procedimento e, in particolare, nella citata relazione del 31 gennaio 2025.
10.4.2 Invece, in merito al piano economico finanziario, il motivo è palesemente infondato in fatto, atteso che tale documento è stato regolarmente presentato dalla controinteressata ed acquisito dalla -OMISSIS- al prot. n. -OMISSIS- del 28 dicembre 2022.
10.5 Il quinto mezzo di gravame verte sulla presunta violazione degli artt. 9, comma 2, 32, 41 e 97 Cost., 25, 182- bis e 197 ss., d.lgs. n. 152 cit., del d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere, per mancata coerenza del progetto proposto con il PRGR 2019-2025, di cui alla citata delibera consiliare del 5 agosto 2020, stante la presenza di fattori escludenti per la localizzazione di nuovi impianti, come funzioni sensibili, centri abitati e case sparse nella fascia di rispetto prescritta.
Il motivo è destituito di fondamento.
Al riguardo, si sottolinea che i fattori che parte ricorrente qualifica impropriamente come “ escludenti ” sono, in realtà, “ di attenzione progettuale ” (cfr. pag. 41 della determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025), cioè non direttamente ostativi alla realizzazione del progetto di discarica in parola.
Infatti, l’all. A del PRGR (pag. 590 e ss.) indica i criteri generali di localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, partitamente per gli aspetti ambientali (§1.1.3), idrogeologici e di difesa del suolo (§ 1.1.4), territoriali (§ 1.1.5) e per tipologia di struttura (§ 1.1.6 e § 1.1.6.1 per le discariche), individuando così i fattori che devono essere considerati ai fini autorizzatori ed elencando per ognuno di tali aspetti quelli escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali da considerare. Solo i fattori c.d. escludenti precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi, hanno valenza di vincolo e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali (p. 593). Al contrario, i fattori di attenzione progettuale rendono soltanto necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell’area (p. 593).
Premesso che gli elementi indicati da parte ricorrente rientrano tra i fattori di attenzione progettuale e non tra quelli escludenti, si rileva che essi sono stati comunque considerati nell’ambito della complessa valutazione operata dalla -OMISSIS- (cfr. il parere favorevole della Direzione regionale ciclo dei rifiuti, Area rifiuti del 22 gennaio 2024), come testimoniato dalle prescrizioni nn. 29 e 30 (pag. 69) della citata determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 e nn.-OMISSIS- (pag. 85) della determinazione dirigenziale del 29 maggio 2025, tutte concernenti le emissioni odorigene. Prescrizioni apposte nell’esercizio di una potestà tecnico-discrezionale espressiva delle più generali attribuzioni di governo del territorio intestate alla regione e delle quali parte ricorrente non ha meglio argomentato l’inattendibilità per la presenza di elementi sintomatici di irragionevolezza, irrazionalità, sproporzione o travisamento.
10.6 Con il sesto mezzo di gravame, -OMISSIS- s.r.l. si è doluta della violazione degli artt. 14- ter , comma 7, l. n. 241 cit., 25, 27- bis , comma 7, 199, d.lgs. n. 152 cit., 11, l. reg. n. 27 del 1998, nonché eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il progetto di -OMISSIS- s.r.l.: a) non è stato assoggettato a valutazione ambientale strategica (v.a.s.) che deve essere eseguita in caso di aggiornamento del PRGR; b) non è stato neppure validato dalla Provincia di Latina, la quale nella citata nota del 26 novembre 2024 avrebbe affermato di “ non essere in grado di esprimere un giudizio riguardo alla coerenza del progetto esaminato rispetto al piano provinciale dei rifiuti ”, perché tale strumento non è stato ancora approvato dalla -OMISSIS-.
Il motivo non è punto accoglibile.
10.6.1 Quanto alla necessità di v.a.s., rileva il collegio che tale procedura è uno strumento finalizzato a tutelare e proteggere l’ambiente da possibili impatti negativi dovuti a piani e programmi, che è stato introdotto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con il d.lgs. n. 152 cit.
Considerato che la v.a.s. può riguardare solo piani o programmi, la censura è manifestamente inconferente rispetto ai fatti di causa, venendo qui in questione soltanto la legittimità degli atti recanti l’autorizzazione all’insediamento di una specifica discarica sul territorio della Provincia di Latina e non un piano o un programma. Tale doglianza, pertanto, potrà essere eventualmente rivolta da parte ricorrente nei confronti della delibera di aggiornamento del PRGR, una volta che sarà stata adottata ed a condizione che ne abbia interesse.
10.6.2 In merito alla posizione della Provincia di Latina, si rileva che l’ente territoriale per i profili di sua competenza ha espresso univocamente la propria posizione nel senso di rendere un parere nel suo complesso favorevole al progetto di -OMISSIS- s.r.l., ai sensi dell’art. 14- ter , l. n. 241 cit., come si evince chiaramente dalla citata nota prot. n.-OMISSIS- dell’11 aprile 2025, allibrata dalla -OMISSIS- al prot. n. -OMISSIS- del 14 aprile 2025. Infatti, in quest’ultima missiva, richiamandosi le precedenti posizioni omologhe, è stata esplicitamente confermata, alla luce degli esiti di un’ulteriore istruttoria interna all’ente, la posizione univoca favorevole della Provincia di Latina sul progetto di -OMISSIS- s.r.l.
Il motivo di ricorso, quindi, è stato formulato assumendo quale riferimento un parere, quello del 25 novembre 2024, che non solo è stato assorbito e superato dalla successiva attività dell’ente territoriale ma che, in ogni caso, non presenta affatto il passaggio citato nell’atto introduttivo del giudizio. Infatti, dalla lettura della citata nota del 25 novembre 2024 in nessun punto è dato rinvenire l’espressione “ non essere in grado di esprimere un giudizio riguardo alla coerenza del progetto esaminato rispetto al piano provinciale dei rifiuti ”.
La citata nota del 14 aprile 2025 è, in definitiva, l’unica presa di posizione rilevante ai fini dei lavori della conferenza di servizi che rappresenti la postura conclusiva della Provincia di Latina nel procedimento, valendo essa a ricondurre ad unità tutti i molteplici profili di competenza dei diversi uffici dell’ente di cui si dà dettagliatamente conto nello stesso parere; pertanto, deve confutarsi l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale detta amministrazione avrebbe reso un parere non favorevole all’intervento.
Peraltro, rimane del tutto incontestata anche la circostanza fattuale, per superare la quale è stato presentato il progetto di cui è causa, per cui nell’ATO di Latina non esistevano – né esistono ancora oggi – altri impianti di discarica in fase di gestione operativa disponibili all’abbancamento di volumetrie di rifiuti, sì che l’autosufficienza dello stesso non può essere assicurata senza l’apertura della discarica di -OMISSIS- s.r.l. Circostanza questa che, come ben ricordato dalla -OMISSIS- nelle proprie difese, è anche oggetto della procedura di pre-infrazione EU Pilot n. (2019) 9541 ENVI.
10.6.3 Quanto alla coerenza del progetto con il PRGR 2019-2025, essa è stata oggetto del parere favorevole della Direzione regionale ciclo dei rifiuti, Area rifiuti, di cui alla citata nota del 22 gennaio 2024, che fa riferimento proprio alla prescrizione generale rivolta a tutti gli ATO di raggiungere l’autosufficienza impiantistica, l’ammodernamento e la realizzazione di nuove strutture, nonché alla specifica situazione di Latina, ove “ non ci sono impianti di discarica attivi ” sì che “ gli scarti di trattamento […] vengono conferiti fuori ATO e fuori Regione ” ed alla citata procedura di infrazione europea.
Le doglianze articolate da parte ricorrente sul punto non riescono a scalfire la sussistenza di tale ineludibile realtà fattuale e dei bisogni imperativi che essa esprime, che si è imposta come criterio guida per le autorità preposte a valutare la compatibilità ambientale del progetto di cui è causa, tenuto conto che il PRGR vigente non fa alcun divieto agli ATO non autosufficienti di autorizzare nuovi impianti e che, difatti, contiene un’articolata disciplina, l’all. A, volta a illustrare i criteri da seguire per la localizzazione delle nuove strutture.
Quanto al fatto che il progetto di -OMISSIS- s.r.l. sia stato individuato nello schema di aggiornamento 2026-2031 del PRGR “ come uno degli impianti che costituiscono l’offerta impiantistica di discarica del Lazio, tale da garantire la volumetria disponibile per la destinazione dei rifiuti urbani trattati, in base al fabbisogno regionale complessivo previsto fino al 2031; la mancata realizzazione dell’impianto potrebbe generare insufficienza impiantistica nella -OMISSIS- e a ragione tale situazione di mancato fabbisogno impiantistico è stato individuato come forte criticità” (cfr. pag. -OMISSIS- della relazione istruttoria presupposta alla determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025), si tratta di una circostanza inconferente rispetto ai fatti di causa ed alla legittimità dell’operato della -OMISSIS-. Infatti, l’aggiornamento del piano, che ancora non è stato neppure deliberato, altro non è che la presa d’atto delle esigenze primarie poste dalla realtà della situazione della gestione dei rifiuti nella Provincia di Latina e che sono soddisfacibili anche sulla base dell’attuale versione del PRGR il quale, come detto, non preclude affatto la realizzazione di nuovi impianti negli ATO deficitari. In altri termini, come chiarito dal citato parere regionale del 22 gennaio 2024, l’autorizzazione della discarica della società controinteressata non è incompatibile con il vigente PRGR 2019-2025 perché è, allo stato, l’unico modo per attuare l’autosufficienza dell’ATO di Latina, chiudere il ciclo dei rifiuti, minimizzare l’estensione territoriale dei flussi in uscita e di limitare l’impatto ambientale correlato alla logistica dei rifiuti.
10.7 Mediante il settimo motivo di ricorso, -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto violazione degli artt. 28, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., dell’all. A della delibera della giunta regionale n.-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, nonché eccesso di potere, stante il parere negativo espresso dalla soprintendenza territorialmente competente, in ordine al quale non sarebbe stata fornita alcuna motivazione utile a superare le circostanze ostative ivi segnalate a proposito della localizzazione del sito e della riduzione dell’impatto temporale e morfologico del cantiere sull’ambiente circostante, essendo stato omesso in sede di v.i.a. anche di disciplinare la fase di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite al riguardo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, si rileva che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di -OMISSIS- e Latina ha effettivamente reso in conferenza di servizi con la citata nota del 14 aprile 2025 un parere negativo, che non è stato però seguito dalla presentazione, da parte del Ministero della cultura, dell’opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della decisione finale della conferenza stessa, ai sensi dell’art. 14- quinquies , l. n. 241 cit. Inoltre, l’area di interesse del progetto, alla data di assunzione della decisione finale, non era attinta da alcun vincolo o misura di salvaguardia, perché il procedimento avviato con la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per un’ampia area del Comune di -OMISSIS- (denominata “ -OMISSIS- ”), ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 42 cit., di cui alle citate note del 31 luglio 2024, non si è concluso entro i termini, sì che le misure di salvaguardia adottate, come ammesso dallo stesso organo ministeriale, sono decadute il 2 febbraio 2025 (cfr. pag. 3 del citato parere del 14 aprile 2025). Ad ogni buon conto, le prescrizioni nn. 11-13 e 24-25 della determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 sono state impartite proprio per tenere in debita considerazione le indicazioni formulate dalla soprintendenza, obbligandosi tra l’altro -OMISSIS- s.r.l. a sottoporre l’intervento alla seconda fase delle procedure di verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi dell’all. I.8, commi 7 e ss., d.lgs. n. 36 del 2003, ed a mantenere, per quanto possibile, le testimonianze presenti della pregressa antropizzazione dei luoghi a fini agricoli. Sul punto, rileva il collegio che parte ricorrente nulla ha argomentato in merito all’inattendibilità, sotto il profilo tecnico-discrezionale, delle suddette prescrizioni rispetto alla finalità conservativa in vista della quale sono state dettate.
Quanto, invece, al già citato d.m. 31 luglio 2025, pubblicato sulla GU n. 183 dell’8 agosto 2025, che reca la dichiarazione di notevole interesse pubblico ex artt. 136, comma 1, lett. c) e d), 138, comma 3, 141, d.lgs. n. 42 cit., dell’area denominata “ -OMISSIS- ” posta nel Comune di -OMISSIS-, esso è pacificamente successivo rispetto alla chiusura della conferenza di servizi ed all’adozione dei tre provvedimenti abilitativi conseguenti, sì che, come chiarito dalla giurisprudenza formatasi in vicende analoghe, “ il vincolo sopravvenuto non rileva ” (Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2025 n. 2758) e “ non è opponibile ” alle precedenti autorizzazioni (TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 28 luglio 2020 n. -OMISSIS-18). Peraltro, l’area interessata dal progetto è stata zonizzata come “ paesaggio agrario di valore ”, il che consente sia la prosecuzione delle discariche già autorizzate sia l’avvio di nuove attività (cfr. art. 26, tav. B, punto 4.8, n.t.a. del PTPR approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BUR n. 56, suppl. n. 2, del 10 giugno 2021).
Circa la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite, rileva il collegio che tale materia rientra tra le ordinarie potestà pubblicistiche di vigilanza e sanzione, di cui sono titolari le diverse amministrazioni coinvolte dall’avvio e dall’esercizio dell’impianto di -OMISSIS- s.r.l., sì che non v’è alcuna necessità di dettare per essa un apposito regime in sede di stesura dei provvedimenti gravati.
10.8 L’ottavo ordine di censure fa valere eccesso di potere in varie forme, in relazione alle caratteristiche della viabilità di accesso al sito, ritenute ostative in ragione del parere negativo reso sul punto dal Comune di -OMISSIS- circa lo stato di via Scrivia e via della Moletta, tenuto conto che le prescrizioni espresse al riguardo dalla -OMISSIS- si soffermerebbero su altri aspetti della viabilità locale.
Il motivo è infondato.
In disparte il fatto che, per effetto dei titoli abilitativi rilasciatile, la società controinteressata, ai sensi degli artt. 6, commi 13 e 14, 208, comma 6, d.lgs. n. 152 cit., è legittimata ad attivare i procedimenti ablatori necessari per l’adeguamento della viabilità locale alle mutate esigenze del traffico veicolare, in ogni modo sottolinea il collegio che i problemi de quibus sono oggetto delle prescrizioni nn. 31 e 32 (pag. 70) della determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 e, quanto alla viabilità interna, sono trattati nella determinazione dirigenziale del 29 maggio 2025 (cfr. pag. 69).
Sul punto, -OMISSIS- s.r.l. non ha dimostrato che tali prescrizioni, espressione di discrezionalità tecnica della -OMISSIS-, siano viziate da manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, con susseguente impossibilità di procedere al loro annullamento.
10.9 Con il nono motivo di gravame, la società ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 25 e 27- bis , comma 7, d.lgs. n. 152 cit., 14- ter , l. n. 241 cit., nonché eccesso di potere per mancata considerazione della circostanziata posizione contraria espressa dalla ASL di Latina.
Il mezzo è infondato, sol che si consideri che, a termini dell’art. 14- ter , comma 3, l. n. 241 cit., ciascun ente o amministrazione convocato è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad “ esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso ”. In tal senso, il parere della ASL di Latina dell’8 febbraio 2024 non appare univocamente negativo, come assunto da -OMISSIS- s.r.l., perché, a ben vedere, contiene indicazioni utili ad orientare l’esecuzione del progetto a tutela e salvaguardia della salute della popolazione residente nella zona, con riguardo agli “ aspetti olfattivi derivanti dall’attività di discarica, dalla raccolta e gestione del percolato derivante nonché quelli derivanti dall’aumentato traffico veicolare che graverà sulla zona che potrebbero esporre la popolazione ad ulteriori fattori di insalubrità ”.
Al riguardo, rileva il collegio che l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 cod. civ. e ss. per i contratti, “tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo” (Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2023 n. 5992; sez. VI, 14 dicembre 2022 n. 10937; sez. III, 23 dicembre 2022 n. 10301; TAR Lazio, Latina, sez. I, 3 ottobre 2025 n. 797; sez. I, 26 febbraio 2024 n. 167). Applicando i suddetti canoni ermeneutici al caso di specie, la formulazione letterale del parere de quo non solo non esprime in modo chiaro la definitiva contrarietà dell’ente rispetto alla realizzazione della discarica, ma induce a ritenere con certezza che la ASL abbia rilasciato un parere favorevole condizionato, le cui indicazioni sono state poi recepite nelle prescrizioni nn. 29 e 30 (pag. 69) della citata determinazione dirigenziale del 23 maggio 2025 e nn. 41 (pag. 80), 98-102 (pag. 85) della determinazione dirigenziale del 29 maggio 2025, tutte concernenti le emissioni odorigene.
Né parte ricorrente ha ulteriormente dimostrato l’inadeguatezza di tali prescrizioni, inserite dalla -OMISSIS- nel testo dei provvedimenti impugnati nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, in relazione alla quale non si appalesano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento che possano giustificarne l’annullamento.
10.10 Con il decimo mezzo di impugnazione, -OMISSIS- s.r.l. ha dedotto violazione degli artt. 4, comma 3, lett. b), 25, comma 1, d.lgs. n. 152 cit., oltre ad eccesso di potere, stanti le carenze e criticità dello studio di impatto ambientale, perché la valutazione fornita dal privato sarebbe stata esaminata solo per sommi capi dalla -OMISSIS- la quale: a) non si sarebbe avveduta dell’assenza di un’analisi dello scenario di base; b) non avrebbe esaminato correttamente le ragionevoli alternative esistenti; c) non avrebbe considerato l’interazione dell’opera con l’ambiente circostante, ove vi sono altri impianti di trattamento dei rifiuti; d) non avrebbe rilevato che il piano di monitoraggio e controllo proposto da -OMISSIS- s.r.l. non tiene conto delle diverse fasi dell’opera, avendo ipotizzato un piano unico in cui esse non sono distinte; e) gli effetti del progetto sulla biodiversità sarebbero stati valutati superficialmente ed in relazione soltanto alla distanza dai siti di importanza comunitaria e dalle zone di protezione speciale, non rilevandosi tuttavia l’interferenza con la zona speciale di conservazione SIR_044 “ Fossi tra -OMISSIS- e Ardea ” che sarebbe un vincolo escludente.
Il motivo è complessivamente infondato.
10.10.1 Si premette che le doglianze illustrate nelle precedenti lettere a)-d) impingono il merito di scelte tecnico-discrezionali della -OMISSIS- che, come già detto, sono sindacabili soltanto entro i limiti dell’eccesso di potere e, quindi, per manifesta irragionevolezza, irrazionalità, sproporzione o travisamento.
In tal senso, rileva il collegio che le criticità evidenziate da parte ricorrente sono formulate in via ipotetica, non sono supportate da specifici riscontri probatori volti a comprovare l’inattendibilità della valutazione globale di compatibilità ambientale operata dall’amministrazione resistente nel bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti e, in definitiva, possono ritenersi dirette a sostituire le valutazioni opinabili dell’ente territoriale con altre altrettanto opinabili. Quanto al piano di monitoraggio, poi, non si comprende perché la sua formulazione costituirebbe in sé un problema, atteso che non riveste alcuna importanza se esso sia unico o strutturato su plurimi strumenti, contando unicamente che abbracci l’intera vita dell’impianto. Inoltre, in merito alla presenza di altri risalenti impianti di stoccaggio dei rifiuti, come si è già più volte ricordato, i carotaggi eseguiti dall’organo tecnico regionale hanno escluso la presenza di una contaminazione sulla specifica area di cantiere e parte ricorrente non ha dimostrato che, nonostante tale evidenza, una contaminazione vi sia comunque ovvero che la sua esistenza sarebbe maggiormente probabile della sua assenza. Infine, in merito all’assenza di alternative progettuali, si tratta di un dato di fatto inoppugnabile e ben tenuto presente nel corso dei lavori della procedura, posto che alla data del 14 aprile 2025, di assunzione in conferenza di servizi della decisione favorevole a -OMISSIS- s.r.l., era stata già da tempo pronunciata nei confronti della -OMISSIS- e della Provincia di Latina, e passata in giudicato, la sentenza di questo tribunale 8 gennaio 2024 n. 12. Si tratta, in particolare, della prima delle tre decisioni giurisdizionali che hanno annullato il decreto del 16 giugno 2022, con il quale il commissario ad acta nominato dalla -OMISSIS- aveva individuato tre siti nel territorio della Provincia di Latina idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l’autosufficienza dell’ATO. Ebbene, già la citata sentenza dell’8 gennaio 2024 esplicita chiaramente che l’annullamento de quo , pur disposto nei limiti dell’interesse azionato dalla parte ricorrente, si fonda sulla presenza di un vizio di istruttoria e di motivazione astrattamente idoneo a travolgere il provvedimento nella sua interezza, come poi è effettivamente avvenuto per effetto delle successive sentenze 22 aprile 2025 n. 366 e 19 luglio 2025 n. 6-OMISSIS-, tutte poi passate in giudicato.
10.2 In merito alla zona a conservazione speciale SIR_044, rileva il collegio che si tratta di un sito di interesse regionale ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita con d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, che tuttavia, come osservato dalla -OMISSIS- già nel provvedimento di v.i.a., non è stato ancora formalmente istituito, sì che per esso non vige alcuna misura di salvaguardia. Ne consegue che, non essendovi ancora uno specifico vincolo ambientale posto a tutela di detta zona naturalistica, essa non costituisce ostacolo alla realizzazione dell’impianto di -OMISSIS- s.r.l. e che, in ogni caso, le misure di mitigazione diffusamente trattate nelle determinazioni dirigenziali del 23 maggio 2025 e del 29 maggio 2025, anche esse espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, si presumono sufficienti, in difetto di contraria circostanziata dimostrazione a cura della parte ricorrente, a compensare il sacrificio arrecato all’ambiente circostante sotto il profilo naturalistico.
10.11 Mediante l’undicesimo motivo di ricorso, -OMISSIS- s.r.l. ha denunciato violazione dell’all. 1, par. C, reg. (CE) n. 1804/1999, degli artt. 1, l. n. 313 del 2004 e 27- bis , d.lgs. n. 152 cit., nonché eccesso di potere, per mancata motivazione circa gli impatti dell’opera sulla biodiversità circostante e, in particolare, sulle attività di apicoltura esistenti in zona, che contribuiscono alla protezione dell’ambiente ed alla produzione agroforestale.
Il motivo appare del tutto infondato (se non, a monte, inammissibile per genericità, come da eccezione sollevata dalla società controinteressata), perché parte ricorrente, di là di considerazioni generali, non ha apportato elementi concreti tesi a dimostrare l’inattendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dall’amministrazione regionale, avuto anche riguardo alle misure di rinaturalizzazione dell’area che sono diffusamente trattate nella determinazione dirigenziale 23 maggio 2025 (es. pag. 31 e ss., 44--OMISSIS-) come coessenziali all’esecuzione del progetto. Il tutto, peraltro, senza pregiudizio degli ulteriori profili di inammissibilità del mezzo di gravame in argomento che, a ben vedere, fa valere nel giudizio intentato a nome di -OMISSIS- s.r.l. un interesse altrui, cioè di tal -OMISSIS-, proprietario degli apiari asseritamente pregiudicati dalla realizzazione della discarica, in violazione degli artt. 81 cod. civ. e 39 cod. proc. amm.
10.12 Con il dodicesimo ordine di censure, la società ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 208, d.lgs. n. 152 cit., ed eccesso di potere, dato che il Comune di -OMISSIS- si è opposto al progetto di cui è causa, negando così la fattibilità della variante urbanistica richiesta da -OMISSIS- s.r.l.
Il motivo è infondato perché, ai sensi degli artt. 6, commi 13 e 14, 208, comma 6, d.lgs. n. 152 cit., entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto e detta approvazione “ sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ”. Tale disposizione per giurisprudenza costante “ comporta che l’approvazione di un progetto relativo ad un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comportante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ” (Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023 n. 291; in termini v.: Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2025 n. 10353; sez. VII, 4 novembre 2025 n. 8573; sez. IV, 19 febbraio 2018 n. 1015).
11. – In merito al secondo atto di motivi aggiunti, invece, in accoglimento dell’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla -OMISSIS- e da -OMISSIS- s.r.l., ritiene il collegio che esso sia radicalmente inammissibile sulla base di principi già affermati dalla sezione nel recente passato (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905). Difatti, tale ampliamento del thema decidendum non ha ad oggetto atti e provvedimenti nuovi ma, a ben vedere, non si fonda su circostanze fattuali o giuridiche che non fossero già conoscibili in precedenza e cioè alla data di notifica del primo atto di motivi aggiunti o, addirittura, dell’atto introduttivo del giudizio, il che ne preclude l’ammissibilità.
11.1 In tal senso, si rileva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che sono innanzitutto inammissibili i motivi aggiunti quando “ non abbiano per oggetto atti nuovi né motivi fondati su circostanze che non siano conoscibili in precedenza, ma si risolvano in una mera riproposizione dell’originaria impugnazione, arricchita da ulteriori doglianze ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 28 febbraio 2022 n. 208; TAR Campania, Salerno, sez. II, 25 luglio 2019 n.1420). Egualmente, sono inammissibili i motivi aggiunti qualora “ non siano giustificati da una nuova produzione documentale in causa o dalla tardiva conoscenza di vizi del provvedimento che non sia stato possibile alla parte ricorrente acquisire con la normale diligenza al momento dell’atto introduttivo, la loro proposizione altrimenti traducendosi in un mezzo per eludere e frustrare la regola del termine decadenziale di impugnazione ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905; TAR Campania, Salerno, sez. II, 25 luglio 2019 n.1420; in termini v. TAR Molise, sez. I, 30 luglio 2024 n. 251; sez. I, 9 luglio 2024 n. 230; TAR Lazio, Roma, sez. V, 25 giugno 2024 n. 12834; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 5 febbraio 2024 n. 18; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 28 febbraio 2022 n. 208). Infine, sono sempre inammissibili i motivi aggiunti se “ non siano finalizzati a impugnare i medesimi atti già gravati col mezzo introduttivo per profili emersi solo a seguito della conoscenza di circostanze ab origine ignote per causa non imputabile alla parte ricorrente ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905; TAR Salerno, sez. II, 25 luglio 2019 n. 1420; v. anche: TAR Lazio, Roma, sez. V, 25 giugno 2024 n. 12834; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 28 febbraio 2022 n. 208). Tale indirizzo si pone in linea di continuità con il c.d. principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, “ che trova il suo presupposto logico nel divieto di frazionamento delle impugnazioni e che comporta in sintesi che una volta proposta l’impugnazione non è possibile denunciare altri motivi di censura o riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non è ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione ” che, se proposto, va dichiarato inammissibile (Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2025 n. 2986; sez. IV, 25 ottobre 2024 n. 8535; sez. IV, 3 giugno 2021 n. 4266; sez. IV, 9 luglio 2018 n. 4152; sez. V, 2 aprile 2014 n. 1570; TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905).
Nella specie, il petitum e la causa petendi del primo e del secondo atto di motivi aggiunti sono perfettamente identici, mirando comunque la parte ricorrente a far annullare la determinazione dirigenziale del 23 giugno 2025 già impugnata con i primi motivi aggiunti il 15 luglio 2025. L’estensione del thema decidendum a nuove doglianze, tuttavia, è avvenuta sulla base di informazioni che erano già ampiamente disponibili alla data di presentazione dei primi motivi aggiunti, se non addirittura dell’atto introduttivo del giudizio, come ben osservato da -OMISSIS- s.r.l., e che non conseguono in alcun modo all’acquisizione di nuovi documenti. In tal senso, può valorizzarsi quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente in premessa al secondo atto di motivi aggiunti (pag. 3), ove dà atto che a seguito “ dell’ulteriore approfondimento della complessa controversia, reso possibile anche dalle difese della Regione e della controinteressata, si propongono i seguenti motivi aggiunti ”. Dunque, è conclamato che i nuovi motivi aggiunti siano stati presentati in seguito ad una mera valutazione di opportunità conseguente all’esame degli scritti difensivi rassegnati dalle controparti e non perché siano emerse circostanze preesistenti non conosciute né conoscibili in precedenza utilizzando l’ordinaria diligenza. Al riguardo, assume dirimente rilievo la considerazione del contenuto degli atti presupposti al provvedimento di p.a.u.r. del 23 giugno 2025, cioè della v.i.a. del 23 maggio 2025 e dell’a.i.a. del 29 maggio 2025, che in esso sono confluiti, oltre all’ampia pubblicità dell’istruttoria svolta sul progetto di -OMISSIS- s.r.l., con pubblicazione della relativa documentazione tecnica e amministrativa su apposite pagine internet della -OMISSIS- disponibili per chiunque vi avesse interesse.
Né ad evitare la declaratoria di inammissibilità de qua vale l’indubbia complessità della vicenda in cui si inseriscono le questioni sollevate dalla società ricorrente (TAR Lazio, Latina, sez. I, 27 ottobre 2025 n. 905). Infatti, facendo applicazione dell’ordinaria diligenza, -OMISSIS- s.r.l. ben avrebbe potuto introdurre le censure tardivamente sollevate con il nuovo atto di motivi aggiunti già nel ricorso introduttivo ovvero, al più tardi, nei primi motivi aggiunti.
11.2 A tal riguardo, rileva specificamente il collegio che:
1) l’assenza di preventiva individuazione del sito tra quelli astrattamente idonei da parte della Provincia di Latina (primo e secondo motivo) è un dato fattuale noto sin dall’avvio della procedura su istanza di -OMISSIS- s.r.l. e comunque esistente già al momento di chiusura della conferenza di servizi;
2) l’assenza di v.a.s. per aggiornamento del PRGR (terzo motivo) è anch’essa una circostanza pacificamente risultante dagli atti del procedimento, quantomeno alla data di conclusione della conferenza di servizi decisoria, con la precisazione che, come già evidenziato, il procedimento di cui è causa non riguarda l’aggiornamento del piano regionale, che conseguirà dall’esercizio di un potere non ancora esercitato, ma soltanto l’autorizzazione all’avvio di uno specifico progetto di iniziativa privata;
3) la competenza della -OMISSIS- e dei suoi organi ad autorizzare il progetto de quo (quarto e quinto motivo) è il postulato fondamentale dell’intera procedura attivata da -OMISSIS- s.r.l. e, quindi, stante anche la natura assorbente del relativo vizio, avrebbe dovuto essere contestata con l’atto introduttivo del giudizio;
4) il sesto, settimo e ottavo motivo, che intendono proporre la singolare tesi per la quale il procedimento contestato sarebbe non preposto ad emettere un’autorizzazione ambientale per una discarica ma, addirittura, ad affidare un pubblico servizio senza procedure ad evidenza pubblica, avrebbe dovuto essere dedotto sin dall’atto introduttivo del giudizio, trattandosi di una originale teoria che non trae fondamento da alcun atto successivo alla chiusura della stessa conferenza di servizi decisoria;
5) il nono mezzo di impugnazione riguarda profili afferenti della variante urbanistica approvata in conferenza di servizi e, quindi, avrebbe dovuto essere articolato nell’atto introduttivo del giudizio congiuntamente al dodicesimo motivo;
6) anche la mancanza del parere del genio civile (decimo motivo) costituisce un dato che avrebbe dovuto essere denunciato sin dalla notifica del ricorso introduttivo, posto che era deducibile già alla fine dei lavori della conferenza di servizi decisoria;
7) le questioni afferenti alla viabilità locale (undicesimo motivo), la cui esistenza e i cui termini emergono già con nettezza dai lavori della conferenza di servizi, avrebbero dovuto essere sollevate con l’atto introduttivo del giudizio, tenuto anche conto degli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori implicita nell’autorizzazione rilasciata alla controinteressata e, quindi, alla possibilità per essa di procedere all’adeguamento dell’infrastruttura viaria di interesse, oltre che della presenza, nella determinazione dirigenziale 23 maggio 2025, delle prescrizioni nn. 31 e 32, aventi ad oggetto la viabilità ed il traffico indotto;
8) le problematiche poste dalla presenza di un parere negativo della soprintendenza (dodicesimo motivo) sono state già sollevate con l’atto introduttivo del giudizio e non v’è alcun motivo per il quale anche i profili segnalati nell’atto di motivi aggiunti non avrebbero potuto essere esplicitati tempestivamente.
12. – Per tutte le ragioni sopra chiarite il ricorso integrato dai primi motivi aggiunti è infondato e da rigettare, mentre i secondi motivi aggiunti sono inammissibili.
13. – Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità, novità e delicatezza delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AT LA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
LE AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | AT LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.