TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 224
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Decreto cautelare 15 luglio 2025
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 14-ter, l. 241/1990, 27-bis, d.lgs. 152/2006 (difetto di motivazione su interesse pubblico e superamento dissenso Comune e ASL; frammentazione procedimentale)

    Il motivo è infondato. La decisione è stata assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, tenendo conto delle criticità sollevate anche dagli enti dissenzienti. La motivazione emerge dal complesso degli atti e dei pareri, evidenziando la necessità di dotare la provincia di Latina di una discarica operativa. La formalizzazione in distinti atti (VIA, AIA, PAUR) non è vietata e contribuisce alla chiarezza.

  • Rigettato
    Violazione art. 242, comma 13-ter, d.lgs. 152/2006 (mancata conclusione procedimento di bonifica area)

    Il motivo è infondato. L'area non è direttamente inquinata né oggetto di procedimento di bonifica. Non vi è sovrapposizione fisica con siti preesistenti oggetto di procedure di bonifica. I carotaggi non hanno confermato la presenza di contaminazione. Le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi sono adeguate a tutelare le acque sotterranee.

  • Rigettato
    Eccesso di potere (omessa caratterizzazione suolo per acque sotterranee)

    Il motivo è infondato. Non sussistono i presupposti per un obbligo di caratterizzazione poiché i rifiuti rinvenuti non sono sull'area di intervento e gli scavi non hanno rivelato contaminazione. Lo studio di impatto ambientale e la VIA hanno considerato le acque sotterranee, formulando prescrizioni adeguate. Le prescrizioni 10 e 14 della VIA e 79-81 dell'AIA sono pertinenti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 242-ter, d.lgs. 152/2006, 8, comma 1, lett. m), d.lgs. 31/03/2003 n. 36 (possibile inquinamento area; mancata valutazione piano economico-finanziario)

    Il rischio di inquinamento è infondato poiché il sondaggio S3 riguarda un'area esterna al progetto e i carotaggi non hanno rilevato rifiuti. Il piano economico-finanziario è stato presentato e valutato.

  • Rigettato
    Violazione artt. 9, 32, 41, 97 Cost., 25, 182-bis, 197 ss., d.lgs. 152/2006, d.lgs. 36/2003 (mancata coerenza progetto con PRGR; fattori escludenti)

    Il motivo è infondato. I fattori citati sono 'di attenzione progettuale', non 'escludenti'. Sono stati considerati e mitigati tramite prescrizioni specifiche (nn. 29 e 30 della determinazione VIA, nn. 119-121 della determinazione AIA).

  • Rigettato
    Violazione artt. 14-ter, comma 7, l. 241/1990, 25, 27-bis, comma 7, 199, d.lgs. 152/2006, 11, l. reg. 27/1998 (mancata VAS; parere non valido Provincia)

    La VAS non è applicabile a singoli progetti ma a piani e programmi. Il parere della Provincia di Latina è stato favorevole e la sua coerenza con il piano provinciale è stata accertata. L'autosufficienza dell'ATO di Latina è un fattore determinante.

  • Rigettato
    Violazione artt. 28, comma 3, d.lgs. 152/2006, all. A dgr 18/10/2022 (parere negativo Soprintendenza; mancata verifica ottemperanza prescrizioni)

    Il motivo è infondato. Il parere negativo della Soprintendenza non è stato seguito da opposizione ministeriale. L'area non era soggetta a vincolo al momento dell'autorizzazione. Il DM 31/07/2025 è successivo agli atti impugnati. Le prescrizioni della VIA tengono conto delle indicazioni della Soprintendenza. La verifica di ottemperanza rientra nelle ordinarie potestà di vigilanza.

  • Rigettato
    Eccesso di potere (caratteristiche viabilità accesso)

    Il motivo è infondato. Le prescrizioni delle determinazioni VIA e AIA affrontano le criticità relative alla viabilità locale. La società controinteressata ha la facoltà di attivare procedure ablative per l'adeguamento viario.

  • Rigettato
    Violazione artt. 25, 27-bis, comma 7, d.lgs. 152/2006, 14-ter, l. 241/1990 (mancata considerazione parere ASL Latina)

    Il motivo è infondato. Il parere della ASL non è univocamente negativo ma favorevole e condizionato, con indicazioni poi recepite nelle prescrizioni. L'interpretazione letterale del parere conferma questa lettura.

  • Rigettato
    Violazione artt. 4, comma 3, lett. b), 25, comma 1, d.lgs. 152/2006 (carenze studio impatto ambientale; assenza scenario base, alternative, interazione, piano monitoraggio; impatto biodiversità)

    Le doglianze attengono a scelte tecnico-discrezionali sindacabili solo per manifesta illogicità, irrazionalità, sproporzione o travisamento. Le critiche sono ipotetiche e prive di riscontri probatori. Il piano di monitoraggio è valido anche se unico. L'assenza di alternative è un dato di fatto, data la soccombenza in precedenti giudizi. La zona SIR_044 non costituisce vincolo escludente e le misure di mitigazione sono sufficienti.

  • Rigettato
    Violazione reg. CE 1804/1999, l. 313/2004, d.lgs. 152/2006 (mancata motivazione impatti biodiversità e apicoltura)

    Il motivo è infondato (o inammissibile per genericità). Non sono stati forniti elementi concreti a dimostrare l'inattendibilità delle valutazioni regionali. Le misure di rinaturalizzazione sono state considerate. Si eccepisce inoltre l'inammissibilità per far valere un interesse altrui (apicoltori).

  • Rigettato
    Violazione art. 208, d.lgs. 152/2006 (opposizione Comune; negata variante urbanistica)

    Il motivo è infondato. L'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208, comma 6, d.lgs. 152/2006 sostituisce ad ogni effetto i pareri e le concessioni comunali e costituisce variante urbanistica.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti basati su atti e circostanze già conoscibili

    I secondi motivi aggiunti sono inammissibili perché non si fondano su atti nuovi o circostanze sopravvenute e non conoscibili in precedenza. Le doglianze sollevate avrebbero potuto e dovuto essere proposte già con il ricorso introduttivo o i primi motivi aggiunti, data la loro conoscibilità e la natura degli atti presupposti.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti basati su atti e circostanze già conoscibili

    I secondi motivi aggiunti sono inammissibili perché non si fondano su atti nuovi o circostanze sopravvenute e non conoscibili in precedenza. Le doglianze sollevate avrebbero potuto e dovuto essere proposte già con il ricorso introduttivo o i primi motivi aggiunti, data la loro conoscibilità e la natura degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 224
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 224
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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