Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1726/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 1726/2022 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da
Avv.ti Mario Addario e Luisa Addario,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Emiliano D'Alessandro,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 3816/2022 del 20.10.2022 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale del convenuto nonché con
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l'escussione di tre testi. Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 27.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: in via principale, l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del 14.02.2022; in subordine ha formulato proposta conciliativa;
b) parte convenuta: l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione integrativa del 25.07.2022;
c) P.M. (con nota del 28.10.2024): ha chiesto pronunciarsi l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Preliminarmente occorre prendere atto della sentenza non definitiva n. 3816/2022 del 20.10.2022 con cui questo
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
con conseguente rilievo che il presente giudizio pende per le sole questioni accessorie.
III.- Le reciproche domande di addebito devono essere esaminate separatamente.
III.1.- La domanda di addebito della separazione al marito formulata da è meritevole di accoglimento. Parte_1
La moglie ha dedotto la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del marito. In particolare, dopo una prima riconciliazione risalente al 2015, il rapporto coniugale si sarebbe dispiegato nella piena concordia sino a quando, nel marzo 2021, ella avrebbe scoperto la relazione intrattenuta dal con un'altra donna. CP_1
III.1.1.- Gli assunti della risultano fondati. Ferma Pt_1
l'assenza di contestazioni tra le parti quanto all'allontanamento del dalla casa familiare nel marzo CP_1
2021, le prospettazioni attoree circa il motivo alla base di esso appaiono confermate dalle risultanze istruttorie.
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In particolare, la scoperta della relazione adulterina tramite la lettura di taluni messaggi sul cellulare del CP_1 da parte della coniuge è stata confermata dalla teste S_
(escussa all'udienza del 09.10.2023) che ha riferito di
[...] aver letto personalmente taluni dei messaggi de quibus per esserle stati inviati dalla e di aver avuto conferma Pt_1 di quanto accaduto anche dalla figlia delle parti.
In aggiunta, l'esistenza della relazione extraconiugale risulta ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni rese da
(figlia) all'udienza del 02.07.2024 nell'ambito Persona_1 del procedimento penale contraddistinto al n. 4136/2021 (cfr.
Tribunale di Bari di cui alla comparsa Controparte_2 conclusionale del 28.03.2025 parte attrice). In particolare, quest'ultima ha confermato che l'allontanamento paterno è stato occasionato dalla scoperta della predetta relazione adulterina da parte della madre e di aver personalmente invitato il padre ad allontanarsi dalla casa familiare. Da ultimo, come confermato dalla stessa figlia nell'ambito del medesimo procedimento penale, non si riscontra la sussistenza di una crisi pregressa tra i coniugi idonea a reputare eziologicamente irrilevante la violazione del dovere di fedeltà da parte del Ricco.
In definitiva, questo Collegio ritiene raggiunto lo standard probabilistico necessario al convincimento della violazione del dovere coniugale di fedeltà. Deve, pertanto, ritenersi fondata la domanda attorea di addebito della separazione al coniuge.
III.2.- La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da è stata rinunciata nella memoria di CP_1 replica del 16.05.2025.
IV.- I provvedimenti riguardanti la figlia (12.03.2004) Per_1 devono essere adottati nei termini che seguono.
IV.1.- Deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Bari, alla via Rodi n. 42. Tanto in considerazione della coabitazione della genitrice con la figlia.
IV.2.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti la figlia devono essere adottati nei termini che seguono.
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IV.2.1.- Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario della figlia, convivente con la madre, mediante il pagamento di un assegno mensile di € 600,00, con decorrenza dalla corrente mensilità di giugno 2025. A tale misura si perviene in considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze della figlia, che possono reputarsi ordinarie rispetto a quelle dei coetanei studenti universitari, nonché alla valenza dei compiti di cura domestica svolti in via esclusiva dalla madre e ai redditi dei genitori così come meglio precisati di seguito.
Quanto alla madre, è emerso che ella lavora come collaboratrice tecnica sanitaria presso l'Istituto Tumori
Giovanni Paolo II di Bari con redditi annui netti medi di €
31.350,00 (cfr. con riferimento alle annualità di imposta 2022 et 2023 dichiarazioni reddituali allegate alla comparsa conclusionale del 28.03.2025). Sul versante patrimoniale, la coniuge è titolare in via esclusiva della casa familiare per il cui acquisto ha acceso un mutuo con rateo semestrale pari a
€ 5.418,00 (cfr. Contratto di mutuo casa familiare allegato al ricorso introduttivo).
Quanto al padre, egli lavora come collaboratore professionale sanitario presso l'Ospedale Di Venere in Bari e percepisce redditi annui netti medi di € 27.180,00 (cfr. certificazioni uniche relative alle annualità di imposta 2021-2023 allegate alla comparsa conclusionale del 27.03.2025 - la parte ha invece colpevolmente omesso di depositare le dichiarazioni fiscali relative alle medesime annualità di imposta invero necessarie ai fini della disamina della complessiva situazione economico-patrimoniale della stessa). Sul versante patrimoniale, il è titolare in via esclusiva di un CP_1 immobile in Bari-Palese da cui ritrae una rendita locatizia mensile pari a € 630,00. Lo stesso sostiene mensilmente esborsi locatizi per € 500,00 nonché per ulteriori € 148,00
(id est, acquisto auto) [cfr. Contratto di locazione via
Moncalieri 55 di cui al deposito telematico del 05.07.2022,
Finanziamento auto 500 fiat nonché all. A di cui alla memoria del 25.07.2022]. Invece, risultano cessate le obbligazioni
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restitutorie già contratte per la ristrutturazione della casa familiare nonché per l'acquisto di un'autovettura in proprietà della coniuge [cfr. Prestito 2017 Ricco-Ristrutturazione et
Prestito personale Ricco 2019 per la Macchina Sig.ra Atlante di cui al deposito telematico del 05.07.2022].
Alla luce dei predetti rilievi, nonché in mancanza di contestazioni tra le parti quanto all'avvio degli studi universitari da parte della figlia, il Collegio ritiene che le esigenze ordinarie di questa possano considerarsi accresciute rispetto all'epoca di adozione dei provvedimenti provvisori, sicché è congruo fissare all'attualità il contributo paterno nella misura mensile di € 600,00.
IV.2.2.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore dovrà provvedere in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.
IV.2.3.- L'assegno unico universale – ove dovuto - sarà percepito integralmente dalla madre, in ragione della coabitazione con la figlia. La genitrice potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione nella misura di due terzi. Invero, il convenuto è risultato soccombente sulle due domande di addebito mentre sulla determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia il Collegio si è pronunciato in maniera sostanzialmente equidistante dalle rispettive pretese.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00
(così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
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P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 1726/2022 introdotto con ricorso del
07.02.2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra CP_1 questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3816/2022 del 20.10.2022, così provvede:
1) DICHIARA che la separazione è addebitata a;
CP_1
2) DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Bari, alla via Rodi n. 42 in favore di Parte_1
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 600,00 a Parte_1 titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia
[somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI)], con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025;
4) DISPONE che le spese straordinarie per la figlia Per_1 continueranno a gravare su ciascun genitore in misura pari al 50% nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm;
5) DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
6) RIGETTA ogni altra domanda;
7) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1
di due terzi di spese e compensi di Parte_1 giudizio che, nella misura intera, si liquidano in €
5.429,20 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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