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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10091/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI MARCELLO, Parte_1 C.F._1 iliato RDI 61 a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 iciliati P.IVA_1 presso gli uffici di quest'ultima, siti presso gli uffici di quest'ultima a Bologna;
resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 8.11.2024; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 24.07.2023, con cui il Questore di Ferrara ha rigettato la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 30.06.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale in data 12.8.2022, la quale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito sufficienti elementi per ritenere che il suo allontanamento costituisse una lesione della sua vita privata e familiare, escludendo la esistenza di un suo effettivo radicamento sul territorio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante chiedendo, in particolare, nel presente giudizio: di annullare il provvedimento impugnato;
di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ed il conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.2 D. Lgs. 286/1998 e 32, co.3, D.Lgs. 25/2008.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso in quanto infondato.
La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 12.12.2023 il giudice ha confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato, ex art. 275 bis c.p.c., udienza collegiale al 10.12.2024 alle ore 9, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Alla scadenza del suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione. pagina 1 di 4 *** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 30.6.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie, il ricorrente ha dato prova dell'inserimento lavorativo e della raggiunta autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Dal compendio probatorio acquisito è emerso che egli è giunto in Italia nel 2016 e ha presentato richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Gorizia, la quale con provvedimento datato 05.12.2017 ha rigettato la sua domanda. Il richiedente, allora, ha proposto dinanzi al Tribunale di Trieste ricorso, che è stato rigettato con ordinanza del 25.01.2019. Il ricorrente ha presentato dunque domanda reiterata di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste, la quale con provvedimento del 22.11.2019 ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto non erano stati addotti nuovi elementi rispetto alla domanda presentata in precedenza e rigettata sia dalla Commissione che dal Tribunale. In data 30.06.2022 il ricorrente ha quindi presentato presso la Questura di Ferrara istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, istanza rigettata con il provvedimento impugnato, emesso a seguito di parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 12.8.2022. Giunto, come detto, in Italia nel 2016, l'istante ha iniziato a prestare attività lavorativa nel 2017 ed ha proseguito a lavorare negli anni 2018 e 2020. Ha poi ripreso nell'anno 2022 ed è stato assunto in data 1.07.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operaio;
tale occupazione gli permette di percepire una retribuzione mensile variabile da circa euro 1.100,00 -2.000,00. Inoltre, il ricorrente ha conseguito con successo la qualifica di operatore di magazzino merci. I redditi percepiti (nel 2017 ha percepito redditi pari a circa euro 17.900,00; nel 2018 circa euro 24.400,00; nel 2020 circa euro 12.600,00; nel 2022 circa euro 11.000,00; nel 2023 circa euro 22.100,00; infine, nel periodo che va da gennaio a settembre 2024 ha percepito redditi pari a circa euro 28.400,00) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. contratto di locazione e comunicazione di ospitalità).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha intrecciato importanti relazioni sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia.
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto realizzatasi in Italia. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art.
pagina 3 di 4 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10091/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI MARCELLO, Parte_1 C.F._1 iliato RDI 61 a FERRARA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 iciliati P.IVA_1 presso gli uffici di quest'ultima, siti presso gli uffici di quest'ultima a Bologna;
resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 8.11.2024; parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 24.07.2023, con cui il Questore di Ferrara ha rigettato la sua istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 30.06.2022.
Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale in data 12.8.2022, la quale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito sufficienti elementi per ritenere che il suo allontanamento costituisse una lesione della sua vita privata e familiare, escludendo la esistenza di un suo effettivo radicamento sul territorio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante chiedendo, in particolare, nel presente giudizio: di annullare il provvedimento impugnato;
di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della protezione speciale ed il conseguente rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.2 D. Lgs. 286/1998 e 32, co.3, D.Lgs. 25/2008.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso in quanto infondato.
La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 12.12.2023 il giudice ha confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato, ex art. 275 bis c.p.c., udienza collegiale al 10.12.2024 alle ore 9, sostituendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Alla scadenza del suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione. pagina 1 di 4 *** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 30.6.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
pagina 2 di 4 Nella fattispecie, il ricorrente ha dato prova dell'inserimento lavorativo e della raggiunta autonomia abitativa, a conferma del proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Dal compendio probatorio acquisito è emerso che egli è giunto in Italia nel 2016 e ha presentato richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Gorizia, la quale con provvedimento datato 05.12.2017 ha rigettato la sua domanda. Il richiedente, allora, ha proposto dinanzi al Tribunale di Trieste ricorso, che è stato rigettato con ordinanza del 25.01.2019. Il ricorrente ha presentato dunque domanda reiterata di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste, la quale con provvedimento del 22.11.2019 ha dichiarato inammissibile l'istanza in quanto non erano stati addotti nuovi elementi rispetto alla domanda presentata in precedenza e rigettata sia dalla Commissione che dal Tribunale. In data 30.06.2022 il ricorrente ha quindi presentato presso la Questura di Ferrara istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, istanza rigettata con il provvedimento impugnato, emesso a seguito di parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 12.8.2022. Giunto, come detto, in Italia nel 2016, l'istante ha iniziato a prestare attività lavorativa nel 2017 ed ha proseguito a lavorare negli anni 2018 e 2020. Ha poi ripreso nell'anno 2022 ed è stato assunto in data 1.07.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operaio;
tale occupazione gli permette di percepire una retribuzione mensile variabile da circa euro 1.100,00 -2.000,00. Inoltre, il ricorrente ha conseguito con successo la qualifica di operatore di magazzino merci. I redditi percepiti (nel 2017 ha percepito redditi pari a circa euro 17.900,00; nel 2018 circa euro 24.400,00; nel 2020 circa euro 12.600,00; nel 2022 circa euro 11.000,00; nel 2023 circa euro 22.100,00; infine, nel periodo che va da gennaio a settembre 2024 ha percepito redditi pari a circa euro 28.400,00) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. contratto di locazione e comunicazione di ospitalità).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha intrecciato importanti relazioni sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia.
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto realizzatasi in Italia. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art.
pagina 3 di 4 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4