Sentenza breve 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Calderone e Venera Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Catania e Questura Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del decreto di divieto di detenere armi prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Catania;
- del decreto prot. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Catania, di revoca della licenza di porto d'armi per uso caccia e del relativo libretto n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania e della Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con decreto del -OMISSIS- la Prefettura di Catania – richiamata la nota del Commissariato P.S. di -OMISSIS- del -OMISSIS-nei confronti del sig. -OMISSIS-, secondo la quale lo stesso “avrebbe proferito minacce di morte all’indirizzo di una propria vicina di casa in conseguenza di dissidi scaturiti nel contesto di relazioni condominiali” - ha disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni.
La Prefettura, pur dando atto, altresì, del decreto di archiviazione del procedimento penale - scaturito a carico dello stesso dalla suddetta denuncia, per i reati di cui all’art. 659 e 612, comma 2, c.p. per mancata presentazione della querela – ha ritenuto, tuttavia, che i fatti descritti nella denuncia, non smentiti dall’interessato, fossero “ sintomatici di una situazione di esasperata conflittualità … sufficiente a legittimare il divieto di detenzione delle armi”.
Con successivo decreto del -OMISSIS-, la Questura di Catania, richiamato il decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi, ha disposto a carico del ricorrente la revoca della licenza del porto di fucile.
2. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha impugnato i suddetti provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione degli artt. 2,3 e 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere (difetto del presupposto, apparente istruttoria, difetto di motivazione e motivazione apparente).
Rileva il ricorrente che la comunicazione di avvio del procedimento notificata il -OMISSIS- che, tuttavia, non è stata allegata alla stessa e la cui mancata conoscenza gli avrebbe impedito di esercitare nel modo migliore il proprio diritto di difesa.
L’omessa allegazione della suddetta nota renderebbe, inoltre, i provvedimenti impugnati carenti di adeguata motivazione
II. Eccesso di potere, violazione degli artt. 11 e 39 del t.u.l.p.s. r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per errore, travisamento ed insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Non sussisterebbe, inoltre, alcuno dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti impugnati atteso che il ricorrente non è stato mai sottoposto a misure di sicurezza e non ha mai riportato condanne penali.
Le valutazioni effettuate dalla Prefettura in merito al preteso venir meno del requisito della buona condotta sarebbero arbitrarie, irragionevoli e viziate da travisamento dei fatti atteso che, del tutto illogicamente, un mero diverbio tra condomini sarebbe stato considerato come “situazione datata conflittuale”.
3. Si sono costituite in giudizio la Prefettura e la Questura di Catania.
4. All’udienza in camera di consiglio del 12 marzo 2025, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Non è meritevole di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso con cui viene contestata una pretesa violazione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90.
Parte ricorrente lamenta, in particolare, che alla comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata allegata la nota del -OMISSIS-, ivi richiamata impedendogli, in tal modo, una consapevole partecipazione al procedimento amministrativo.
L’assunto non può essere condiviso.
La comunicazione di avvio del procedimento dell’-OMISSIS-), invero, non si limita a richiamare la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS- del -OMISSIS- ma ne riporta, altresì, il contenuto precisando che essa ad oggetto la comunicazione “che in data -OMISSIS- è stata sporta denuncia nei confronti della S.V. dal Sig. -OMISSIS-, per minacce proferite in conseguenza di dissidi scaturiti nel contesto delle relazioni condominiali”.
Di tale denuncia il ricorrente era perfettamente a conoscenza atteso che, proprio in data -OMISSIS-, gli era stato notificato il verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni regolarmente denunciati, nonché dei titoli detentivi alla detenzione delle stesse, adottato “in conseguenza della denuncia presentata in data odierna da -OMISSIS-, in atti generalizzato, nei confronti di-OMISSIS- per il reato di minaccia nel contesto di relazioni condominiali”.
E proprio a tale denuncia sporta dal vicino di casa si riferiscono le controdeduzioni presentate dal sig. -OMISSIS-in data 18 gennaio 2024 che ha, in quella sede, rappresentato che essa “sembra non aver avuto alcun seguito”.
Dalla mancata allegazione della richiamata nota non è derivato, pertanto, alcun vulnus al ricorrente che ha potuto, comunque, presentare le proprie osservazioni senza, peraltro, nemmeno sentire l’esigenza di chiedere alla Prefettura il rilascio di una copia della stessa, ai fini di una più consapevole partecipazione procedimentale.
Privo di pregio è, altresì, l’assunto secondo il quale i provvedimenti impugnati, rinviando ad una nota non allegata, sarebbero carenti di adeguata motivazione.
Sia la Prefettura che la Questura hanno dato atto, invero, della situazione di conflittualità dalla quale è stato desunto il venir meno in capo al ricorrente dei requisiti di affidabilità circa il buon uso delle armi.
5.2. È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza la detenzione e l’autorizzazione al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr., TAR Catania, sez. I, sentenza n. 2861 del 12 agosto 2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il divieto di detenzione delle armi e la conseguente revoca della licenza di porto d’armi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270; Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; id. 28/03/2022, n. 2229).
L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.A.R. Napoli, V, 6 giugno 2022, n. 3820; T.A.R. Napoli, V, 2 marzo 2016, n. 1139).
Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza ( ex aliis , T.A.R., Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224).
5.3. Nel caso di specie, la motivazione dei provvedimenti impugnati si fonda su una situazione di “esasperata conflittualità” , aggravata “dal contesto di rapporti condominiali” nel quale essa è maturata, tale da non potersi escludere “l’insorgere di ulteriori circostanze conflittuali”.
Conflittualità che, così come emersa dalla denuncia sporta dal vicino di casa, è tale da giustificare la preoccupazione delle competenti autorità e la valutazione negativa da esse effettuate in relazione alla affidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi che appare, dunque, ragionevole e logica.
Dalla denuncia emerge, invero, non una occasionale lite condominiale, ma un contrasto protrattosi nel tempo (da almeno due anni) e non ancora sopito ma caratterizzato, al contrario, da un crescente astio tra i soggetti coinvolti.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, non rileva, altresì, che il procedimento penale non sia sfociato in alcuna condanna a carico del ricorrente che, peraltro, non ha mai smentito – né in sede procedimentale né in sede processuale – l’esistenza dei dissidi così come descritti nel verbale di denuncia orale e posti a fondamento dei provvedimenti impugnati.
6. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.