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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1599/2019 RGAC vertente
TRA
con sede legale in Torino, Piazza S. Carlo 156, iscritta al Registro Parte_1
delle Imprese di Torino con il numero e C.F. , P.IVA , capitale P.IVA_1 P.IVA_2
sociale Euro 9.085.469.851,64, iscritta all'Albo delle Banche al n° 5361 e capogruppo del
Gruppo Bancario “ ” - incorporante il con sede legale Parte_1 Controparte_1
in Via Toledo 177, già iscritta al Registro Imprese di l numero, C.F. e P.Iva CP_1 CP_1
, in forza di atto di fusione per Notaio di Torino del 10 P.IVA_3 Persona_1
ottobre 2018 Rep. 7660 Racc. 3703, in proprio ed in persona del IG. Avv. Roberto Rusciano
Dirigente (nato a [...] [...]) nella sua qualità di procuratore in virtù di atto di CP_1
procura speciale del per Notar rep. n. 42433, racc. 13755 registrata alla Persona_2
Agenzia delle Entrate di MILANO 1 IL 26.2.2019AL N. 6530 SERIE 1T, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Tortorici (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza Via C.F._1
Montesanto n.22;
1 APPELLANTE
E
La IG.ra nata il [...] a [...], (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv. Antonio Cavallo, / C.F._2
C.F. , presso il cui studio professionale, sito in Paola, Corso Roma n. C.F._3
3 elegge domicilio;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 la causa era posta in decisione in data 24.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : Parte_1
istanza, ragione ed eccezione, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere il presente appello e,
per l'effetto:- in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, anche previa ogni ritenuta opportuna indagine contabile da espletarsi a mezzo ausilio tecnico: rigettare la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla ricorrente in primo grado siccome infondata e comunque non provata, ovvero in ogni caso poiché caduta in prescrizione.
In via istruttoria chiede il rinnovo della ctu espletata in primo grado che alla luce del presente appello si conformi ai seguenti criteri :
- esecuzione di un ricalcolo che contempli l'inserimento nella ricostruzione delle competenze addebitate sul rapporto controverso fino al 28.09.2006 ovvero, in altri termini, l'acquisizione del saldo esistente sul rapporto medesimo a tale data, pari ad € 147,90;
- esecuzione di un ulteriore ricalcolo, che contempli l'inserimento nella ricostruzione delle competenze saldate per giacenza di conto ovvero con versamenti solutori irripetibili, esaustivamente indicate da sui saldi storici – da estratti conto, nel prospetto delle solutorie allegato alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta;
- applicazione del tasso d'interesse bancario per il ricalcolo degli interessi passivi Il tutto con vittoria di spese e competenze, di lite e di CTU, del doppio grado di giudizio. >>;
2 Per IG.ra Di << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata l'istanza Controparte_2
inibitoria proposta, dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 1, poiché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, per tutte le ragioni esposte nel punto n. 1 della narrativa e, per l'effetto, confermare la ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Paola in persona della Dott.ssa Marta
Sodano, n. rep. 656/2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
2. Nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'On. Corte d'Appello adita non dichiari il proposto gravame inammissibile sin dalla prima udienza, decidendo invece di sottoporlo al suo vaglio nel merito, Voglia accertare e dichiarare la sua palese infondatezza ed illegittimità e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis cpc, resa dal Tribunale di
Paola in persona della Dott.ssa Marta Sodano, n. rep. 656/2019; 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della impugnazione proposta, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui ex art. 702 bis.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 3.11.2016 la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio il deducendo di aver stipulato in Controparte_2 Controparte_1
data 5.03.1985 il contratto di conto corrente bancario n. 27/1846. E di aver proceduto alla chiusura del conto medesimo in data 18.10.2016. La ricorrente, dunque, ritenendo che l'istituto bancario avesse dato luogo ad una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, realizzando con ciò
il fenomeno dell'anatocismo e avesse altresì applicato tassi debitori extra legali, postergazioni di valute;
spese e commissioni di massimo scoperto e messa a disposizione fondi ha chiesto previa declaratoria di nullità delle relative clausole, la condanna della alla ripetizione dell'indebito CP_3
quantificato in complessivi € 63.357,22, come da allegata consulenza di parte, oltre gli interessi legali della data dell'addebito, stante la mala fede dell'accipiens, nonché la condanna della medesima CP_3
al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata.
Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2017 si è costituito il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. il quale in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutori effettuate nel decennio anteriore al 19.02.2016 (ossia alla data della costituzione in
3 mora) nonché quella quinquennale degli interessi attivi. Inoltre, la ha eccepito il proprio CP_3
legittimo operato, evidenziando: a) quanto alla capitalizzazione trimestrale di aver rispettato la clausola della reciprocità a partire dalla emanazione della delibera CICR del 2000 e ciò sia mediante pubblicazione del relativo avviso sulla G.U. n. 150 del 29.06.2000 sia mediane invio al cliente del detto avviso attraverso gli estratti conto;
b) quanto alla pattuizione dei tassi extralegali che questio sono stati regolarmente sottoscritti tanto ala momento della stipula del contratto si conto corrente quanto in sede di sottoscrizione della modifica delle condizioni in data 7.06.1989 e ciò in ossequio al disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c.; c) la piena validità della commissione di massimo scoperto – sostitutiva a partire dal 2009 dalla commissione di disponibilità dei fondi – debitamente sottoscritta sia nel contratto del 1985 sia nella modifica delle condizioni contrattuali dell'8.06.1989. alla luce dele suesposte eccezioni, dunque, la ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria alle spese CP_3
di lite.
Esaurita la fase istruttoria, mediante CTU contabile, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. ”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 1509/2016, il Tribunale di Paola emetteva la ordinanza ex art 702 c.p.c., pubblicata il 5.7.2019 e non notificata, con la quale così
provvedeva:
“Accoglie la domanda e per l'effetto: accerta e dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittimamente applicati dal banco di CP_1
sul conto corrente n. 27/1846 per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità delle clausole applicative degli interessi ultralegali da sostituirsi con quelli legali ex art. 1284 c.c per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e della successiva commissione di disponibilità dei fondi per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità delle clausole per come applicate al c/c n. 27/1846 per le causali di cui in motivazione e per l'effetto:
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., di Controparte_2
€58.848,31 ( cinquantottomilaottocentoquarantotto/32) oltre interessi legali con decorrenza dalla
4 data della domanda (3.11.2016) al soddisfo;
Condanna il in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al Controparte_2
D.M. n. 37/2018 si liquidano in complessivi € 13.836,50 (tredicimilaottocentotrentasei/50) così
suddivisi :
€406,50(quattrocentosei/50) per spese ed € 13.430, (tredicimilaquattrocentotrenta/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Cavallo;
pone definitivamente a carico del in persona del suo rappresentante p.t., Controparte_1
le spese della compiuta CTU già liquidate in € 2.529,32 (duemilacinquecentoventinove/32) con decreto del 20.11.2018 e in quella sede poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepisce il difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi.
- con il secondo motivo d'appello deduce la carenza e la contraddittorietà
della motivazione laddove il Tribunale di Paola ha dichiarato la nullità delle clausole riguardanti gli interessi extra legali.
- con il terzo motivo d'appello lamenta la Violazione e falsa applicazione art. 2033, 2034 e 2697 nonché dell'art. 2935 Codice civile.
- con il quarto motivo d'appello eccepisce la violazione e falsa applicazione degli art. 1853 e 2967 c.c. per aver il giudice di primo grado
Parte_ dichiarato la nullità della e della successiva commissione di disponibilità
fondi.
Si costituiva la IG.ra chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_2
della richiesta inibitoria e nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della
5 sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte si riservava in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia promossa da parte appellante.
Con ordinanza del 16.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava all'udienza del 8.11.2022 per precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.11.2024
per i medesimi incombenti.
Dopo una di una serie di rinvii all'udienza del 27.05.2025 svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla IG.ra ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Controparte_2
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis. non come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità
di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 c.p.c. , la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la deliberazione dei temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
6 Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, ciò senza considerare quanto dalla stessa dedotto con riguardo all'avvenuto ed effettivo adeguamento posto in essere dalla stessa a quanto disposto dalla Delibera CICR
9/02/2000.
In particolare, l'appellante lamenta come l'errore in cui è incorso il Tribunale di Paola
consiste nel non aver ritenuto sufficiente la pubblicazione del suddetto adeguamento sulla
Gazzetta Ufficiale, ritendo, al contrario, essenziale come lo stesso dovesse essere espressamente approvato dalla correntista.
Tale motivo è da ritenersi infondato.
Orbene, al fine di compiere una corretta analisi della fattispecie in esame, occorre ripercorrere l'evoluzione della disciplina dell'anatocismo nel nostro ordinamento.
Ebbene, nel nostro ordinamento l'anatocismo bancario è disciplinata dall'art. 2183
c.c. a mente del quale : “ In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. “. Con tale norma il legislatore ponendo, dunque, un vero e proprio divieto per le operazioni anatocistiche, salvi
“usi contrari” in materia, spesso praticati in particolare dalle banche nei contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la propria clientela, ha inteso tutelare il debitore di una somma pecuniaria dalla proliferazione indiscriminata di ulteriori interessi su interessi già
scaduti con conseguente aumento esponenziale dell'aumentare dell'importo dovuto al creditore.
Fatta la suddetta premessa in diritto, occorre ora segnalare come inizialmente, con riguardo alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti bancari nei confronti dei loro clienti, si riteneva come le norme bancarie integrassero il rango di uso contrario ex art. 1283
7 c.c. e che di conseguenza gli istituti bancari fossero da sempre stati legittimati a praticare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e ciò anche in deroga a quanto previsto dalla norma suddetta attesa la periodicità inferiore a sei mesi previsti quale termine minimo.
Successivamente, la Suprema Corte con sentenza n. 2374/1999 aveva statuito il principio secondo cui : “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
In particolare, con la pronuncia suddetta, il Supremo Collegio, ha stabilito come la normativa bancaria, disciplinante le condizioni contrattuali aventi ad oggetto anche gli interessi anatocistici trimestrali fosse da considerarsi quale uso meramente negoziale,
giacché carente dei requisiti propri degli usi normativi, con l'inevitabile declaratoria di nullità delle clausole riguardanti gli interessi anatocistici trimestrali in quanto contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.
Il legislatore, al fine di adeguare la normativa vigente a quanto statuito con la pronuncia suddetta, con l'art. 25 comma 3 del d.lgs. 342/1999, aveva modificato l'art. 120
del TUB, a mente del quale : “1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente:
"Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata
8 delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. “.
Ordunque, con la norma suddetta, in particolare con il comma 2 del sopraccitato articolo il legislatore oltre ad aver delegato al CICR (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) il compito di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria, il quale vi ha provveduto con Delibera del 9
febbraio 2000, aveva previsto anche come in tutte le operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori sia di quelli creditori.
Con riguardo invece al comma 3, del suddetto articolo, aveva stabilito come tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuiti fino all'entrata in vigore della delibera del CICR dovessero essere considerate valide ed efficaci.
Tale ultima disposizione, è stata poi oggetto di pronuncia di illegittimità
costituzionale, ( sent. Cort. Cost. 425/2000) in quanto contrastante con l'art. 76 cost., giacché
la relativa delega non conteneva una disciplina di sanatorie per il passato.
Successivamente, la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/2004 aveva stabilito: “In
tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo,
mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di
9 cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola,
non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”
Con la pronuncia di cui sopra si è affermato, dunque, come anche per i rapporti bancari regolati in conto corrente, stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del
CICR del 9 febbraio 2000 le clausole di addebito trimestrale degli interessi bancari dovuti dal correntista sono considerarsi nulle.
Inoltre, sempre con riguardo poi ai contratti già esistenti prima dell'entrata in vigore della delibera del 9 febbraio 2000, ci si è domandanti se questi possano essere adeguati con atto unilaterale della banca ovvero sia necessario un accordo espresso con il correntista.
A tal proposito occorre menzionare quanto stabilito al comma 2 dall'art. 7 della delibera suddetta a mente del quale: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari,
entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale,
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque,
entro il 31 dicembre 2000.”
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 118 a è stato previsto come: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto",
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese,
10 dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
In virtù di quanto detto sopra è sorta, dunque, la questione se la clausola di capitalizzazione a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se,
avendo la stessa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera
CICR anzidetta, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta ex art. 118 comma 3 TUB.
Su tale questione la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, da ultimo con ordinanza n. 17634 del 21.06.2021 ha stabilito il principio secondo cui :” nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr.
Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si
è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette
11 clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo,
della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art.25 del d.lgs.
n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può
quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.”
Ebbene, con la pronuncia suddetta il Supremo Collegio ha stabilito come ai fini dell'adeguamento delle condizioni contrattuali non risulta sufficiente la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale occorrendo invece una nuova pattuizione, che nel caso di specie, da come è stato possibile evincersi da un'attenta analisi della documentazione prodotta nel
12 precedente grado di giudizio, non risulta esser stata mai compiuta dalle parti (Cassazione
Civile, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 8639; Cass. Sent n. 5064/2024 e n. 5054/2024; .
In conclusione, dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte si può affermare come nel caso di specie alcuna capitalizzazione di interesse può essere applicata al conto corrente oggetto del giudizio.
In virtù delle ragioni sopraesposte, questa Corte rigetta il motivo appena esaminato.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel considerare nulle le clausole riguardanti gli interessi ultra-legali per indeterminatezza degli stessi e, ciò senza considerare quanto emerso dalla contrattualistica ove invece, a parere della stessa, vi era una chiara ed univoca indicazione dei suddetti tassi di interesse.
In merito a tale questione occorre anzitutto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 117 d.lgs del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) a mente del quale: “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è
effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può
13 prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.”
Ordunque, con la norma suddetta è stata stabilita oltre all'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di conto corrente bancario anche la nullità delle clausole relative agli interessi ed alle condizioni economiche in caso di indeterminatezza.
Inoltre, occorre segnalare come, per giurisprudenza orami pacifica, la suddetta norma si applica anche nei casi, come nella fattispecie in esame, ove il contratto di conto corrente risulta essere stato stipulato prima della entrata in vigore della legge suddetta.
In particolare, la Suprema Corte con Ordinanza n. 24048/2019 ha stabilito il principio secondo cui : “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993,
la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale,
si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza,
è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.”.
Ed ancora, il Supremo Collegio con Ordinanza 6868/2022 ha inoltre precisato : “Nell'economia di una valutazione complessiva delle clausole che stabilivano il tasso debitore rispetto a un contratto di conto corrente a tasso variabile qualsiasi pattuizione che inserisse una componente di indeterminatezza (vuoi rispetto all'intero rapporto, come sostiene l'odierna ricorrente, vuoi in relazione alla sola variazione del tasso iniziale, come hanno ritenuto i giudici distrettuali)
nell'individuazione della misura del tasso di riferimento comportava la violazione dell'art. 1284 cod.
civ., in applicazione del principio – già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.
22179/2015, Cass. 24153/2017) e condiviso da questo collegio – secondo cui la clausola relativa agli interessi di un contratto di conto corrente bancario deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale indicazione del tasso praticato;
ove esso sia convenuto come variabile, ai fini
14 della sua esatta individuazione concreta nel corso della vita del rapporto contrattuale è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio ai cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”.
Orbene, nel caso di specie, da come questa Corte ha avuto modo di rilevare da un attento esame della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, in data
3.06.1985 è stata sottoscritta dalla parti una lettera di apertura del credito, mediante la quale l'istituto bancario concedeva una linea di credito a revoca di lire 50.000.000 alle seguenti condizioni: tasso di interesse creditore secondo il vigente A.I. ; tasso di interesse debitore del 20,50 +1/2 salvo variazioni di mercato;
valute d'uso ; spese di tenuta del conto, postali e bolli a carico del correntista;
nella lettera di apertura suddetta si richiamavano inoltre le norme regolamentari concernenti le aperture di credito quali : l'art. 57 “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine dicembre di ogni anno portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta conto e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I
conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale,
trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura, valuta data del regolamento di conto. Gli interessi dovuti dal correntista al salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate CP_1
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.” e l'art. 57 bis “ le aperture di credito che il banco ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
…(…) L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite”.
Successivamente, in data 08.06.1989 è stata sottoscritta comunicazione di variazione delle condizioni per il regolamento del rapporto prevedendo quale tasso debitore, fino a nuovo avviso il 19,25%+ ½.
15 Ebbene da quanto sopra esposto, nonché da quanto emerso dalle conclusioni della
CTU espletata nel precedente grado di giudizio, che questa Corte ritiene di dover condividere, occorre segnalare come sia la lettera di apertura del credito che la successiva comunicazione di variazione del tasso, contengono clausole che seppur indicando una misura del tasso lo esprimono in una modalità non chiara, non determinata e non determinabile in maniera univoca compiendo, inoltre, ai fini di esprimerne la modalità di variazione un rinvio agli usi di piazza/AI .
Difatti, con riguardo all'indicazione del tasso di interesse debitore del 20,50 +1/2,
indicato nel contratto di apertura del conto risulta del tutto priva di significato ( così come osservato dal CTU ) in quanto manca un riferimento ad una base a cui commisurare la percentuale ½.
Per le ragioni ed i principi sopra richiamati questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena esaminato.
Con il terzo motivo d'appello parte appellante eccepisce la violazione e la falsa applicazione da parte del giudice di primo grado, degli artt. 2033, 2034 e 2697 nonché
dell'art. 2935 c.c..
In particolare l'istituto bancario lamenta il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione dallo stesso sollevato nel precedente grado di giudizio e, ciò con riguardo sia a tutte le annotazioni in conto aventi natura solutoria eseguite anteriormente al decennio precedente la diffida del 19.2.2016 ovvero per tutte le annotazioni in conto solutorie antecedenti al 19.2.2006 sia la intervenuta prescrizione quinquennale per gli interessi creditori attivi pur richiesti da parte dalla IG.ra . Parte_3
Ordunque, in merito a tale questione occorre richiamare quanto stabilito dalla Suprema
Corte con la Sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010 : “L'azione di ripetizione di indebito,
proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,
nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla
16 data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".”
Con la pronuncia suddetta la Corte di Cassazione al fine di individuare il dies quo del termine di prescrizione compie una distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
Difatti, lo stesso Supremo Collegio nella sentenza suddetta specifica come: “occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura del credito bancario, che in conto corrente è
regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di danaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ed ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il danaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti,
in tanti questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ovvero risultino indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su conto corrente in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui accade alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
17 coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente,
fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”
Nel caso di specie, occorre fare riferimento a quanto accertato dal CTU nel precedente grado di giudizio il quale nella propria perizia ha avuto modo di constatare come nel periodo compreso tra l' 11.03.1985 (data del primo movimento presente negli estratti conto in atti) ed il 18.10.2006 (dieci anni prima della data del 18.10.2016 indicata nel quesito quale data di chiusura del conto) parte appellata ha utilizzato il proprio conto corrente nei limiti del fido concesso eseguendo sia versamenti che prelevamenti e che dunque le rimesse compiute dalla stessa nell'arco temporale suindicato non posso che avere natura ripristinatoria con la conseguenza che il termine decennale previsto per la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.
Alla luce dei principi e delle argomentazioni sopra esposte questa Corte rigetta anche tale motivo d'appello.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare la nullità della CMS e della successiva commissione di disponibilità fondi per genericità e indeterminatezza della stessa.
In merito a tale questione occorre anzitutto richiamare quanto stabilito dall'art. 117
bis del TUB, rubricato “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti” il quale è
stato modificato dall'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla l.
22.12.2011 il quale ai comma 1 prevede :
1. contratti di apertura di credito possono prevedere,
quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
mentre al comma 3 del suddetto articolo è previsto: “Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”
18 Ebbene, nella fattispecie in esame, occorre segnalare anzitutto come nel contratto in esame non è dato evincersi alcuna pattuizione in merito alla commissione di massimo scoperto, se non un generico riferimento nel contratto di apertura del conto, il quale manca,
tuttavia, dell'indicazione della base di calcolo nonché del tasso da applicarsi.
Orbene, occorre segnalare come in merito a tale questione, la Suprema Corte con una recente sentenza n.19825/2022 ha statuito il principio secondo cui: “non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque questa Corte non può che condividere e confermare quanto deciso dal giudice di prime cure laddove ha dichiarata la nullità della pattuizione suddetta e per l'effetto ritenuto corretto lo scomputo, compito dal CTU, della somma richiesta dalla banca a titolo di CSM a seguito di ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti.
Inoltre, con riguardo a quanto sostenuto da parte appellante laddove sostiene come a seguito dell'entrata in vigore della legge n.2/2009, la stessa non ha più applicato la commissione del massimo scoperto bensì la diversa ed introdotta " commissione di disponibilità fondi " ritiene questa Corte di dove dover condividere, anche su tale questione,
quanto osservato dal CTU il quale con riguardo a tale aspetto ha affermato a pag. 12 della propria perizia come: “non è stata più applicata dall'istituto bancario, risulta addebitata, invece,
una nuova voce di costo denominata Commissione Disponibilità Fondi in sigla CDF. Tuttavia tale voce risulta, sulla base della documentazione presente in atti non prevista da valida convenzione.
L'introduzione di tale nuova voce, di fatto, incide in maniera sostanziale sull'equilibrio
19 sinallagmatico del contratto e non rientra tra quelle introducibili dall'intermediario nell'esercizio dello jus variandi (la clausola dello jus variandi è nel caso in esame, ab origine inesistente).”
Difatti, è escluso come per mezzo dell'esercizio dello ius variandi possano essere introdotte clausole nuove, potendo essere modificate solo quelle preesistenti in particolare:
l'istituto dello ius variandi, ... come noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi ... l'introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall'art. 118 TUB»
(ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF n. 300/2010; ABF 28.2.2011; ABF CP_1 CP_1
Milano 10.11.2010; Trib. Bari 27.2.2020).
Nel caso che ci occupa, trattasi dell'inserimento di una clausola del tutto nuova e non di una mera sostituzione di una precedente clausola concernente la CMS che nella fattispecie in esame, per le ragioni predette, risulta essere nulla per indeterminatezza.
Orbene, alla luce delle motivazioni suddette questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena esaminato.
In definitiva l'appello è infondato e deve essere in toto rigettato.
Deve dichiararsi inammissibile la domanda per la condanna ex art. 96 c.p.c.
(responsabilità aggravata o lite temeraria) avanzata da parte appellata solo nella comparsa conclusionale.
Ed invero, sebbene la predetta domanda sia generalmente svincolata dalle preclusioni assertive del giudizio di cognizione e può essere proposta fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può invece essere presentata per la prima volta nella comparsa conclusionale cime nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi
20 dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della IG.ra Parte_1 [...]
odierna appellata, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata Controparte_2
il 05.07.2019 e non notificata, emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub
R.G. n. 1509/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Paola.
2) Dichiara inammissibile la domanda per la condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
3) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in euro 14.317,00, oltre accessori come legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
21
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1599/2019 RGAC vertente
TRA
con sede legale in Torino, Piazza S. Carlo 156, iscritta al Registro Parte_1
delle Imprese di Torino con il numero e C.F. , P.IVA , capitale P.IVA_1 P.IVA_2
sociale Euro 9.085.469.851,64, iscritta all'Albo delle Banche al n° 5361 e capogruppo del
Gruppo Bancario “ ” - incorporante il con sede legale Parte_1 Controparte_1
in Via Toledo 177, già iscritta al Registro Imprese di l numero, C.F. e P.Iva CP_1 CP_1
, in forza di atto di fusione per Notaio di Torino del 10 P.IVA_3 Persona_1
ottobre 2018 Rep. 7660 Racc. 3703, in proprio ed in persona del IG. Avv. Roberto Rusciano
Dirigente (nato a [...] [...]) nella sua qualità di procuratore in virtù di atto di CP_1
procura speciale del per Notar rep. n. 42433, racc. 13755 registrata alla Persona_2
Agenzia delle Entrate di MILANO 1 IL 26.2.2019AL N. 6530 SERIE 1T, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Tortorici (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza Via C.F._1
Montesanto n.22;
1 APPELLANTE
E
La IG.ra nata il [...] a [...], (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa in giudizio, dall'avv. Antonio Cavallo, / C.F._2
C.F. , presso il cui studio professionale, sito in Paola, Corso Roma n. C.F._3
3 elegge domicilio;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 la causa era posta in decisione in data 24.06.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : Parte_1
istanza, ragione ed eccezione, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere il presente appello e,
per l'effetto:- in via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, anche previa ogni ritenuta opportuna indagine contabile da espletarsi a mezzo ausilio tecnico: rigettare la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla ricorrente in primo grado siccome infondata e comunque non provata, ovvero in ogni caso poiché caduta in prescrizione.
In via istruttoria chiede il rinnovo della ctu espletata in primo grado che alla luce del presente appello si conformi ai seguenti criteri :
- esecuzione di un ricalcolo che contempli l'inserimento nella ricostruzione delle competenze addebitate sul rapporto controverso fino al 28.09.2006 ovvero, in altri termini, l'acquisizione del saldo esistente sul rapporto medesimo a tale data, pari ad € 147,90;
- esecuzione di un ulteriore ricalcolo, che contempli l'inserimento nella ricostruzione delle competenze saldate per giacenza di conto ovvero con versamenti solutori irripetibili, esaustivamente indicate da sui saldi storici – da estratti conto, nel prospetto delle solutorie allegato alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta;
- applicazione del tasso d'interesse bancario per il ricalcolo degli interessi passivi Il tutto con vittoria di spese e competenze, di lite e di CTU, del doppio grado di giudizio. >>;
2 Per IG.ra Di << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata l'istanza Controparte_2
inibitoria proposta, dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., comma 1, poiché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, per tutte le ragioni esposte nel punto n. 1 della narrativa e, per l'effetto, confermare la ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., resa dal Tribunale di Paola in persona della Dott.ssa Marta
Sodano, n. rep. 656/2019, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
2. Nella denegata ed improbabile ipotesi in cui l'On. Corte d'Appello adita non dichiari il proposto gravame inammissibile sin dalla prima udienza, decidendo invece di sottoporlo al suo vaglio nel merito, Voglia accertare e dichiarare la sua palese infondatezza ed illegittimità e rigettarlo in toto, per tutte le motivazioni esplicitate ed argomentate in narrativa, confermando per l'effetto la ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 702 bis cpc, resa dal Tribunale di
Paola in persona della Dott.ssa Marta Sodano, n. rep. 656/2019; 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della impugnazione proposta, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui ex art. 702 bis.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 3.11.2016 la ricorrente
[...]
ha convenuto in giudizio il deducendo di aver stipulato in Controparte_2 Controparte_1
data 5.03.1985 il contratto di conto corrente bancario n. 27/1846. E di aver proceduto alla chiusura del conto medesimo in data 18.10.2016. La ricorrente, dunque, ritenendo che l'istituto bancario avesse dato luogo ad una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, realizzando con ciò
il fenomeno dell'anatocismo e avesse altresì applicato tassi debitori extra legali, postergazioni di valute;
spese e commissioni di massimo scoperto e messa a disposizione fondi ha chiesto previa declaratoria di nullità delle relative clausole, la condanna della alla ripetizione dell'indebito CP_3
quantificato in complessivi € 63.357,22, come da allegata consulenza di parte, oltre gli interessi legali della data dell'addebito, stante la mala fede dell'accipiens, nonché la condanna della medesima CP_3
al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata.
Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2017 si è costituito il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. il quale in via preliminare, ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutori effettuate nel decennio anteriore al 19.02.2016 (ossia alla data della costituzione in
3 mora) nonché quella quinquennale degli interessi attivi. Inoltre, la ha eccepito il proprio CP_3
legittimo operato, evidenziando: a) quanto alla capitalizzazione trimestrale di aver rispettato la clausola della reciprocità a partire dalla emanazione della delibera CICR del 2000 e ciò sia mediante pubblicazione del relativo avviso sulla G.U. n. 150 del 29.06.2000 sia mediane invio al cliente del detto avviso attraverso gli estratti conto;
b) quanto alla pattuizione dei tassi extralegali che questio sono stati regolarmente sottoscritti tanto ala momento della stipula del contratto si conto corrente quanto in sede di sottoscrizione della modifica delle condizioni in data 7.06.1989 e ciò in ossequio al disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c.; c) la piena validità della commissione di massimo scoperto – sostitutiva a partire dal 2009 dalla commissione di disponibilità dei fondi – debitamente sottoscritta sia nel contratto del 1985 sia nella modifica delle condizioni contrattuali dell'8.06.1989. alla luce dele suesposte eccezioni, dunque, la ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria alle spese CP_3
di lite.
Esaurita la fase istruttoria, mediante CTU contabile, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. ”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 1509/2016, il Tribunale di Paola emetteva la ordinanza ex art 702 c.p.c., pubblicata il 5.7.2019 e non notificata, con la quale così
provvedeva:
“Accoglie la domanda e per l'effetto: accerta e dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi illegittimamente applicati dal banco di CP_1
sul conto corrente n. 27/1846 per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità delle clausole applicative degli interessi ultralegali da sostituirsi con quelli legali ex art. 1284 c.c per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e della successiva commissione di disponibilità dei fondi per le causali di cui in motivazione;
accerta e dichiara la nullità delle clausole per come applicate al c/c n. 27/1846 per le causali di cui in motivazione e per l'effetto:
condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., di Controparte_2
€58.848,31 ( cinquantottomilaottocentoquarantotto/32) oltre interessi legali con decorrenza dalla
4 data della domanda (3.11.2016) al soddisfo;
Condanna il in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di delle spese di lite che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al Controparte_2
D.M. n. 37/2018 si liquidano in complessivi € 13.836,50 (tredicimilaottocentotrentasei/50) così
suddivisi :
€406,50(quattrocentosei/50) per spese ed € 13.430, (tredicimilaquattrocentotrenta/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Cavallo;
pone definitivamente a carico del in persona del suo rappresentante p.t., Controparte_1
le spese della compiuta CTU già liquidate in € 2.529,32 (duemilacinquecentoventinove/32) con decreto del 20.11.2018 e in quella sede poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro;
”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepisce il difetto di motivazione nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi.
- con il secondo motivo d'appello deduce la carenza e la contraddittorietà
della motivazione laddove il Tribunale di Paola ha dichiarato la nullità delle clausole riguardanti gli interessi extra legali.
- con il terzo motivo d'appello lamenta la Violazione e falsa applicazione art. 2033, 2034 e 2697 nonché dell'art. 2935 Codice civile.
- con il quarto motivo d'appello eccepisce la violazione e falsa applicazione degli art. 1853 e 2967 c.c. per aver il giudice di primo grado
Parte_ dichiarato la nullità della e della successiva commissione di disponibilità
fondi.
Si costituiva la IG.ra chiedendo in via preliminare il rigetto Controparte_2
della richiesta inibitoria e nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della
5 sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte si riservava in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia promossa da parte appellante.
Con ordinanza del 16.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava all'udienza del 8.11.2022 per precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 26.11.2024
per i medesimi incombenti.
Dopo una di una serie di rinvii all'udienza del 27.05.2025 svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale avanzata dalla IG.ra ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Controparte_2
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis. non come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità
di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre, non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 c.p.c. , la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la deliberazione dei temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
6 Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, ciò senza considerare quanto dalla stessa dedotto con riguardo all'avvenuto ed effettivo adeguamento posto in essere dalla stessa a quanto disposto dalla Delibera CICR
9/02/2000.
In particolare, l'appellante lamenta come l'errore in cui è incorso il Tribunale di Paola
consiste nel non aver ritenuto sufficiente la pubblicazione del suddetto adeguamento sulla
Gazzetta Ufficiale, ritendo, al contrario, essenziale come lo stesso dovesse essere espressamente approvato dalla correntista.
Tale motivo è da ritenersi infondato.
Orbene, al fine di compiere una corretta analisi della fattispecie in esame, occorre ripercorrere l'evoluzione della disciplina dell'anatocismo nel nostro ordinamento.
Ebbene, nel nostro ordinamento l'anatocismo bancario è disciplinata dall'art. 2183
c.c. a mente del quale : “ In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. “. Con tale norma il legislatore ponendo, dunque, un vero e proprio divieto per le operazioni anatocistiche, salvi
“usi contrari” in materia, spesso praticati in particolare dalle banche nei contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la propria clientela, ha inteso tutelare il debitore di una somma pecuniaria dalla proliferazione indiscriminata di ulteriori interessi su interessi già
scaduti con conseguente aumento esponenziale dell'aumentare dell'importo dovuto al creditore.
Fatta la suddetta premessa in diritto, occorre ora segnalare come inizialmente, con riguardo alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti bancari nei confronti dei loro clienti, si riteneva come le norme bancarie integrassero il rango di uso contrario ex art. 1283
7 c.c. e che di conseguenza gli istituti bancari fossero da sempre stati legittimati a praticare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e ciò anche in deroga a quanto previsto dalla norma suddetta attesa la periodicità inferiore a sei mesi previsti quale termine minimo.
Successivamente, la Suprema Corte con sentenza n. 2374/1999 aveva statuito il principio secondo cui : “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.
In particolare, con la pronuncia suddetta, il Supremo Collegio, ha stabilito come la normativa bancaria, disciplinante le condizioni contrattuali aventi ad oggetto anche gli interessi anatocistici trimestrali fosse da considerarsi quale uso meramente negoziale,
giacché carente dei requisiti propri degli usi normativi, con l'inevitabile declaratoria di nullità delle clausole riguardanti gli interessi anatocistici trimestrali in quanto contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.
Il legislatore, al fine di adeguare la normativa vigente a quanto statuito con la pronuncia suddetta, con l'art. 25 comma 3 del d.lgs. 342/1999, aveva modificato l'art. 120
del TUB, a mente del quale : “1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente:
"Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata
8 delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. “.
Ordunque, con la norma suddetta, in particolare con il comma 2 del sopraccitato articolo il legislatore oltre ad aver delegato al CICR (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) il compito di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria, il quale vi ha provveduto con Delibera del 9
febbraio 2000, aveva previsto anche come in tutte le operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori sia di quelli creditori.
Con riguardo invece al comma 3, del suddetto articolo, aveva stabilito come tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuiti fino all'entrata in vigore della delibera del CICR dovessero essere considerate valide ed efficaci.
Tale ultima disposizione, è stata poi oggetto di pronuncia di illegittimità
costituzionale, ( sent. Cort. Cost. 425/2000) in quanto contrastante con l'art. 76 cost., giacché
la relativa delega non conteneva una disciplina di sanatorie per il passato.
Successivamente, la Suprema Corte a Sezioni Unite n. 21095/2004 aveva stabilito: “In
tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n.
342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza,
siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo,
mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di
9 cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola,
non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”
Con la pronuncia di cui sopra si è affermato, dunque, come anche per i rapporti bancari regolati in conto corrente, stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera del
CICR del 9 febbraio 2000 le clausole di addebito trimestrale degli interessi bancari dovuti dal correntista sono considerarsi nulle.
Inoltre, sempre con riguardo poi ai contratti già esistenti prima dell'entrata in vigore della delibera del 9 febbraio 2000, ci si è domandanti se questi possano essere adeguati con atto unilaterale della banca ovvero sia necessario un accordo espresso con il correntista.
A tal proposito occorre menzionare quanto stabilito al comma 2 dall'art. 7 della delibera suddetta a mente del quale: “Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari,
entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale,
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque,
entro il 31 dicembre 2000.”
Inoltre, con il comma 2 dell'art. 118 a è stato previsto come: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto",
con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese,
10 dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
In virtù di quanto detto sopra è sorta, dunque, la questione se la clausola di capitalizzazione a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se,
avendo la stessa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera
CICR anzidetta, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta ex art. 118 comma 3 TUB.
Su tale questione la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi, da ultimo con ordinanza n. 17634 del 21.06.2021 ha stabilito il principio secondo cui :” nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr.
Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si
è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette
11 clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo,
della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art.25 del d.lgs.
n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può
quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.”
Ebbene, con la pronuncia suddetta il Supremo Collegio ha stabilito come ai fini dell'adeguamento delle condizioni contrattuali non risulta sufficiente la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale occorrendo invece una nuova pattuizione, che nel caso di specie, da come è stato possibile evincersi da un'attenta analisi della documentazione prodotta nel
12 precedente grado di giudizio, non risulta esser stata mai compiuta dalle parti (Cassazione
Civile, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 8639; Cass. Sent n. 5064/2024 e n. 5054/2024; .
In conclusione, dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte si può affermare come nel caso di specie alcuna capitalizzazione di interesse può essere applicata al conto corrente oggetto del giudizio.
In virtù delle ragioni sopraesposte, questa Corte rigetta il motivo appena esaminato.
Con il secondo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel considerare nulle le clausole riguardanti gli interessi ultra-legali per indeterminatezza degli stessi e, ciò senza considerare quanto emerso dalla contrattualistica ove invece, a parere della stessa, vi era una chiara ed univoca indicazione dei suddetti tassi di interesse.
In merito a tale questione occorre anzitutto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 117 d.lgs del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) a mente del quale: “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è
effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può
13 prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.”
Ordunque, con la norma suddetta è stata stabilita oltre all'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di conto corrente bancario anche la nullità delle clausole relative agli interessi ed alle condizioni economiche in caso di indeterminatezza.
Inoltre, occorre segnalare come, per giurisprudenza orami pacifica, la suddetta norma si applica anche nei casi, come nella fattispecie in esame, ove il contratto di conto corrente risulta essere stato stipulato prima della entrata in vigore della legge suddetta.
In particolare, la Suprema Corte con Ordinanza n. 24048/2019 ha stabilito il principio secondo cui : “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993,
la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale,
si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza,
è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità
dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza.”.
Ed ancora, il Supremo Collegio con Ordinanza 6868/2022 ha inoltre precisato : “Nell'economia di una valutazione complessiva delle clausole che stabilivano il tasso debitore rispetto a un contratto di conto corrente a tasso variabile qualsiasi pattuizione che inserisse una componente di indeterminatezza (vuoi rispetto all'intero rapporto, come sostiene l'odierna ricorrente, vuoi in relazione alla sola variazione del tasso iniziale, come hanno ritenuto i giudici distrettuali)
nell'individuazione della misura del tasso di riferimento comportava la violazione dell'art. 1284 cod.
civ., in applicazione del principio – già fissato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.
22179/2015, Cass. 24153/2017) e condiviso da questo collegio – secondo cui la clausola relativa agli interessi di un contratto di conto corrente bancario deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale indicazione del tasso praticato;
ove esso sia convenuto come variabile, ai fini
14 della sua esatta individuazione concreta nel corso della vita del rapporto contrattuale è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio ai cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”.
Orbene, nel caso di specie, da come questa Corte ha avuto modo di rilevare da un attento esame della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio, in data
3.06.1985 è stata sottoscritta dalla parti una lettera di apertura del credito, mediante la quale l'istituto bancario concedeva una linea di credito a revoca di lire 50.000.000 alle seguenti condizioni: tasso di interesse creditore secondo il vigente A.I. ; tasso di interesse debitore del 20,50 +1/2 salvo variazioni di mercato;
valute d'uso ; spese di tenuta del conto, postali e bolli a carico del correntista;
nella lettera di apertura suddetta si richiamavano inoltre le norme regolamentari concernenti le aperture di credito quali : l'art. 57 “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine dicembre di ogni anno portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilità, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta conto e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I
conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente in via normale,
trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura, valuta data del regolamento di conto. Gli interessi dovuti dal correntista al salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate CP_1
usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura.” e l'art. 57 bis “ le aperture di credito che il banco ritenesse eventualmente di concedere al correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
…(…) L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite”.
Successivamente, in data 08.06.1989 è stata sottoscritta comunicazione di variazione delle condizioni per il regolamento del rapporto prevedendo quale tasso debitore, fino a nuovo avviso il 19,25%+ ½.
15 Ebbene da quanto sopra esposto, nonché da quanto emerso dalle conclusioni della
CTU espletata nel precedente grado di giudizio, che questa Corte ritiene di dover condividere, occorre segnalare come sia la lettera di apertura del credito che la successiva comunicazione di variazione del tasso, contengono clausole che seppur indicando una misura del tasso lo esprimono in una modalità non chiara, non determinata e non determinabile in maniera univoca compiendo, inoltre, ai fini di esprimerne la modalità di variazione un rinvio agli usi di piazza/AI .
Difatti, con riguardo all'indicazione del tasso di interesse debitore del 20,50 +1/2,
indicato nel contratto di apertura del conto risulta del tutto priva di significato ( così come osservato dal CTU ) in quanto manca un riferimento ad una base a cui commisurare la percentuale ½.
Per le ragioni ed i principi sopra richiamati questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena esaminato.
Con il terzo motivo d'appello parte appellante eccepisce la violazione e la falsa applicazione da parte del giudice di primo grado, degli artt. 2033, 2034 e 2697 nonché
dell'art. 2935 c.c..
In particolare l'istituto bancario lamenta il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione dallo stesso sollevato nel precedente grado di giudizio e, ciò con riguardo sia a tutte le annotazioni in conto aventi natura solutoria eseguite anteriormente al decennio precedente la diffida del 19.2.2016 ovvero per tutte le annotazioni in conto solutorie antecedenti al 19.2.2006 sia la intervenuta prescrizione quinquennale per gli interessi creditori attivi pur richiesti da parte dalla IG.ra . Parte_3
Ordunque, in merito a tale questione occorre richiamare quanto stabilito dalla Suprema
Corte con la Sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010 : “L'azione di ripetizione di indebito,
proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,
nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla
16 data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".”
Con la pronuncia suddetta la Corte di Cassazione al fine di individuare il dies quo del termine di prescrizione compie una distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
Difatti, lo stesso Supremo Collegio nella sentenza suddetta specifica come: “occorre allora aver riguardo, più ancora che al già ricordato carattere unitario del rapporto di conto corrente, alla natura ed al funzionamento del contratto di apertura del credito bancario, che in conto corrente è
regolata. Come agevolmente si evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di danaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ed ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il danaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti,
in tanti questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ovvero risultino indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su conto corrente in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire “scoperto”) cui accade alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a
17 coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente,
fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”
Nel caso di specie, occorre fare riferimento a quanto accertato dal CTU nel precedente grado di giudizio il quale nella propria perizia ha avuto modo di constatare come nel periodo compreso tra l' 11.03.1985 (data del primo movimento presente negli estratti conto in atti) ed il 18.10.2006 (dieci anni prima della data del 18.10.2016 indicata nel quesito quale data di chiusura del conto) parte appellata ha utilizzato il proprio conto corrente nei limiti del fido concesso eseguendo sia versamenti che prelevamenti e che dunque le rimesse compiute dalla stessa nell'arco temporale suindicato non posso che avere natura ripristinatoria con la conseguenza che il termine decennale previsto per la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.
Alla luce dei principi e delle argomentazioni sopra esposte questa Corte rigetta anche tale motivo d'appello.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare la nullità della CMS e della successiva commissione di disponibilità fondi per genericità e indeterminatezza della stessa.
In merito a tale questione occorre anzitutto richiamare quanto stabilito dall'art. 117
bis del TUB, rubricato “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti” il quale è
stato modificato dall'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla l.
22.12.2011 il quale ai comma 1 prevede :
1. contratti di apertura di credito possono prevedere,
quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
mentre al comma 3 del suddetto articolo è previsto: “Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”
18 Ebbene, nella fattispecie in esame, occorre segnalare anzitutto come nel contratto in esame non è dato evincersi alcuna pattuizione in merito alla commissione di massimo scoperto, se non un generico riferimento nel contratto di apertura del conto, il quale manca,
tuttavia, dell'indicazione della base di calcolo nonché del tasso da applicarsi.
Orbene, occorre segnalare come in merito a tale questione, la Suprema Corte con una recente sentenza n.19825/2022 ha statuito il principio secondo cui: “non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque questa Corte non può che condividere e confermare quanto deciso dal giudice di prime cure laddove ha dichiarata la nullità della pattuizione suddetta e per l'effetto ritenuto corretto lo scomputo, compito dal CTU, della somma richiesta dalla banca a titolo di CSM a seguito di ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti.
Inoltre, con riguardo a quanto sostenuto da parte appellante laddove sostiene come a seguito dell'entrata in vigore della legge n.2/2009, la stessa non ha più applicato la commissione del massimo scoperto bensì la diversa ed introdotta " commissione di disponibilità fondi " ritiene questa Corte di dove dover condividere, anche su tale questione,
quanto osservato dal CTU il quale con riguardo a tale aspetto ha affermato a pag. 12 della propria perizia come: “non è stata più applicata dall'istituto bancario, risulta addebitata, invece,
una nuova voce di costo denominata Commissione Disponibilità Fondi in sigla CDF. Tuttavia tale voce risulta, sulla base della documentazione presente in atti non prevista da valida convenzione.
L'introduzione di tale nuova voce, di fatto, incide in maniera sostanziale sull'equilibrio
19 sinallagmatico del contratto e non rientra tra quelle introducibili dall'intermediario nell'esercizio dello jus variandi (la clausola dello jus variandi è nel caso in esame, ab origine inesistente).”
Difatti, è escluso come per mezzo dell'esercizio dello ius variandi possano essere introdotte clausole nuove, potendo essere modificate solo quelle preesistenti in particolare:
l'istituto dello ius variandi, ... come noto non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico del contratto. In simili casi ... l'introduzione ex novo risulta atta a modificare radicalmente l'equilibrio sinallagmatico del contratto e quindi non suscettibile di rientrare fra le ipotesi di modifica unilaterale del contratto previste dall'art. 118 TUB»
(ABF Milano 12.5.2015 n. 3724; conf. ABF n. 300/2010; ABF 28.2.2011; ABF CP_1 CP_1
Milano 10.11.2010; Trib. Bari 27.2.2020).
Nel caso che ci occupa, trattasi dell'inserimento di una clausola del tutto nuova e non di una mera sostituzione di una precedente clausola concernente la CMS che nella fattispecie in esame, per le ragioni predette, risulta essere nulla per indeterminatezza.
Orbene, alla luce delle motivazioni suddette questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena esaminato.
In definitiva l'appello è infondato e deve essere in toto rigettato.
Deve dichiararsi inammissibile la domanda per la condanna ex art. 96 c.p.c.
(responsabilità aggravata o lite temeraria) avanzata da parte appellata solo nella comparsa conclusionale.
Ed invero, sebbene la predetta domanda sia generalmente svincolata dalle preclusioni assertive del giudizio di cognizione e può essere proposta fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non può invece essere presentata per la prima volta nella comparsa conclusionale cime nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi
20 dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della IG.ra Parte_1 [...]
odierna appellata, avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata Controparte_2
il 05.07.2019 e non notificata, emessa dal Tribunale di Paola all'esito del giudizio iscritto sub
R.G. n. 1509/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di
Paola.
2) Dichiara inammissibile la domanda per la condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
3) condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio che liquida in euro 14.317,00, oltre accessori come legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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