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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE CA nel procedimento iscritto al n. 10059/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10059/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore Parte_1
pro tempore con l'Avv. Davide Longhi;
- attore;
e
- e con l'avv. Isabella Cernuschi;
CP_1 CP_2
- convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il attore ha agito in giudizio nei confronti dei condomini convenuti per Parte_1
ottenere il pagamento di spese di gestione straordinaria ed ordinaria non corrisposte nonché il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento che avrebbe esposto il ad un'azione giudiziaria da parte di un soggetto terzo creditore. Parte_1
Si costituivano i convenuti prospettando come le spese richieste non sarebbero dovute in quanto derivanti da lavori aventi ad oggetto non il tetto bensì il lastrico solare con riferimento ai quali l'obbligo di contribuzione a loro carico sarebbe di misura inferiore;
insistevano quindi per il rigetto della domanda.
La pretesa attorea inerente il pagamento delle spese (per euro 6665,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo) va accolta poiché le doglianze dei convenuti si riferiscono a decisioni assunte dal mediante delibere assembleari che non Parte_1
sono mai state ritualmente impugnate e non possono pertanto essere poste in discussione in questa sede. Né è possibile ritenere nulle tali delibere atteso che il vizio di nullità è riferibile alle ipotesi in cui, con semplice maggioranza, siano stati stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese e non anche a quelle in cui, come nel caso di specie, si discuta di una presunta erronea applicazione dei criteri medesimi (cfr. Cass. SS.UU. 9839/2021).
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto le spese legali e gli interessi sul capitale che il condominio si è trovato a dover corrispondere ad un soggetto terzo beneficiario di un decreto ingiuntivo la cui emissione, secondo la tesi attorea, sarebbe da ricondurre ad un carenza di liquidità derivante dall'inadempimento degli odierni convenuti. Come risulta dal ricorso monitorio (cfr. doc. 4 attoreo), il condominio, in data 25 Settembre 2020, ricevette un'intimazione di pagamento da parte del creditore che attese però il successivo mese di Marzo 2021 per agire giudizialmente;
spazio temporale durante il quale il avrebbe Parte_1
ben potuto attivarsi per evitare la suddetta azione provvedendo più tempestivamente alla costituzione di un fondo straordinario che invece è stata tardivamente deliberata soltanto all'assemblea del 04 Giugno 2021. Tale inerzia appare rilevante per escludere il nesso causale tra la condotta illecita dei convenuti ed il danno allegato dal ed impedisce pertanto di riconoscere a quest'ultimo il preteso Parte_1
risarcimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Condanna i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 6665,87 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti in causa.
3) Condanna i convenuti in solido a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Luglio 2025.
Il Giudice
RE CA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE CA nel procedimento iscritto al n. 10059/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Luglio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10059/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore Parte_1
pro tempore con l'Avv. Davide Longhi;
- attore;
e
- e con l'avv. Isabella Cernuschi;
CP_1 CP_2
- convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il attore ha agito in giudizio nei confronti dei condomini convenuti per Parte_1
ottenere il pagamento di spese di gestione straordinaria ed ordinaria non corrisposte nonché il risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento che avrebbe esposto il ad un'azione giudiziaria da parte di un soggetto terzo creditore. Parte_1
Si costituivano i convenuti prospettando come le spese richieste non sarebbero dovute in quanto derivanti da lavori aventi ad oggetto non il tetto bensì il lastrico solare con riferimento ai quali l'obbligo di contribuzione a loro carico sarebbe di misura inferiore;
insistevano quindi per il rigetto della domanda.
La pretesa attorea inerente il pagamento delle spese (per euro 6665,87 oltre interessi legali dalla domanda al saldo) va accolta poiché le doglianze dei convenuti si riferiscono a decisioni assunte dal mediante delibere assembleari che non Parte_1
sono mai state ritualmente impugnate e non possono pertanto essere poste in discussione in questa sede. Né è possibile ritenere nulle tali delibere atteso che il vizio di nullità è riferibile alle ipotesi in cui, con semplice maggioranza, siano stati stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese e non anche a quelle in cui, come nel caso di specie, si discuta di una presunta erronea applicazione dei criteri medesimi (cfr. Cass. SS.UU. 9839/2021).
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avente ad oggetto le spese legali e gli interessi sul capitale che il condominio si è trovato a dover corrispondere ad un soggetto terzo beneficiario di un decreto ingiuntivo la cui emissione, secondo la tesi attorea, sarebbe da ricondurre ad un carenza di liquidità derivante dall'inadempimento degli odierni convenuti. Come risulta dal ricorso monitorio (cfr. doc. 4 attoreo), il condominio, in data 25 Settembre 2020, ricevette un'intimazione di pagamento da parte del creditore che attese però il successivo mese di Marzo 2021 per agire giudizialmente;
spazio temporale durante il quale il avrebbe Parte_1
ben potuto attivarsi per evitare la suddetta azione provvedendo più tempestivamente alla costituzione di un fondo straordinario che invece è stata tardivamente deliberata soltanto all'assemblea del 04 Giugno 2021. Tale inerzia appare rilevante per escludere il nesso causale tra la condotta illecita dei convenuti ed il danno allegato dal ed impedisce pertanto di riconoscere a quest'ultimo il preteso Parte_1
risarcimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Condanna i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 6665,87 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti in causa.
3) Condanna i convenuti in solido a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 2000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Luglio 2025.
Il Giudice
RE CA