Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
769/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 769/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BERTI GIAMPIETRO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. DONI CP_1 C.F._2
FEDERICA ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente In via principale: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19.06.1999 a AS (MN), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS (MN) dell'Anno 1999, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dai coniugi (C.F.: ), nato il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], e (C.F.: ), nata il [...] CP_1 C.F._2 ad Asola (MN) e residente a [...];
2) ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (MN) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
3) disporsi che entrambe le figlie, e , entrambe maggiorenni, ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, continuino a risiedere con la madre presso l'abitazione sita a Rovigo (RO) in via Leonardo Da Vinci n. 6; il padre potrà vedere in ogni momento le figlie, accordandosi direttamente con queste ultime, in quanto maggiorenni;
1
cure dentistiche, nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori, presso strutture sanitarie pubbliche, se prescritte;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
medicinali prescritti dal medico curante. II – da documentare e che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche private;
cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui, anche presso strutture sanitarie pubbliche e anche se prescritte;
spese protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica;
cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche private non prescritte;
cure omeopatiche, termali e fisioterapiche non prescritte;
trattamenti specialistici in libera professione ed interventi chirurgici non prescritti;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi). B. il 50% delle seguenti spese straordinarie scolastiche secondo i seguenti criteri: I – spese da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: costi (iscrizione, tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno della studentessa fuori casa. II – da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
viaggi di istruzione e/o diporto;
corsi di recupero e lezioni private;
imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dalle figlie in corso di convivenza tra i genitori;
studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno della studentessa fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. C. il 50% delle seguenti spese straordinarie extrascolastiche secondo i seguenti criteri: I– da documentare e che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
i genitori dovranno partecipare a tutte le relative spese accessorie (quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature e degli strumenti musicali, tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 viaggi e vacanze senza il genitore (anche soggiorni all'estero collegati agli studi e/o all'apprendimento delle lingue); patente di guida, spese acquisto mezzi di trasporto (motorino, moto, automobile) e relativa manutenzione;
eventuali multe per violazione del Codice della Strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi (in uso e intestati alle figlie), costi di funzionamento degli stessi, benzina e/o gasolio per autotrazione (con riferimento ad eventuali sanzioni per violazioni del Codice della Strada la condivisione al 50% tra i genitori avverrà solo nel massimo di una all'anno con l'intesa che le altre eventualmente contestate verranno sostenute autonomamente dalle figlie con i risparmi personali); organizzazione ricevimenti, celebrazioni e ricorrenze dedicati alle figlie (previo preventivo); polizze vita/infortunio/danni civili a terzi comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
ogni altra spesa non espressamente menzionata e non compresa nell'assegno di mantenimento a titolo di spesa ordinaria. Ogni spesa straordinaria dovrà essere documentalmente giustificata, salvo le situazioni di urgenza, e quindi corrisposta nella misura del 50% a chi l'abbia correttamente anticipata. Ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente e pro quota le spese, il genitore che debba anticiparle è invitato ad inviare con scadenza almeno bimestrale (e comunque entro l'ultimo giorno del secondo mese della bimestralità considerata) il relativo rendiconto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 20 giorni dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere tempestivamente e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, al genitore che intende sostenere la spesa sarà utile provare, in caso di contestazione, di avere inoltrato all'altro appena possibile la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo E-MAIL/SMS/messaggio Whatsapp, con indicazione massima della spesa da sostenere e invito che l'altro motivi il proprio eventuale dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Entrambi i genitori, al ricevimento della mail/dell'SMS/del messaggio Whatsapp, dovranno riscontrare l'altro con mail di risposta dal testo “ricevuto” al fine di confermarne l'avvenuta lettura;
6) nulla in ordine all'assegno unico, avendo entrambe le figlie già compiuto il ventunesimo anno di età;
7) con rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica (assegno divorzile) in quanto i sig.ri risultano essere economicamente indipendenti;
Controparte_2 8) con vittoria di spese e compensi (con aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014). In via subordinata:
- ferme le conclusioni di cui ai punti 1), 2), 5), 7) e 8): per quanto concerne i punti 3) e 4), disporsi che, nel caso in cui le figlie decidessero di trasferirsi presso l'abitazione paterna, sita a Rovigo (RO) in via Grompo n. 1, sia la sig.ra a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e CP_1 Per_2
, entro il decimo giorno di ogni mese, la somma che il Tribunale adito riterrà di Per_1 giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
nulla in ordine all'assegno unico, avendo entrambe le figlie già compiuto il ventunesimo anno di età.
3 Parte resistente
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da domanda contenuta nel ricorso;
2) Nulla in punto di assegnazione della casa coniugale, essendo questa stata venduta nel 2020;
3) Disporsi assegno divorzile a carico di ed a favore di nella Parte_1 CP_1 misura di euro 300,00= mensili rivalutabili ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese;
4) Disporsi a carico di ed a favore di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie maggiorenni e nella misura di Persona_3 Persona_4 euro 1.300,00= mensili (euro 650,00= per figlia) rivalutabili ISTAT, da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo dell'intestato Tribunale.
5) Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473- bis.47 ss. c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che Parte_1 fossero dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 19 giugno 1999 a AS (MN) con (trascritto nei registri dello stato civile di quel CP_1
Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1999) ed esponeva che:
- la residenza familiare era stata stabilita a DI (RO), in via Oslavia Centro n. 2;
- dal matrimonio erano nate, rispettivamente il 20 luglio 2000 e il 22 settembre 2003, le figlie e , che stavano proseguendo il loro percorso di studi, Per_1 Per_2 la prima in Inghilterra fino al mese di giugno 2024, la seconda a Venezia;
- con decreto n. cron. 5948/2020 del 22 giugno 2020 il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi, i quali avevano concordemente determinato l'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie nell'importo mensile di 500,00 euro per ciascuna, oltre alla quota di metà delle spese mediche, scolastiche, extrascolastiche, ludico-ricreative e straordinarie da sostenere per le due ragazze;
- nel procedimento di separazione i coniugi si erano dichiarati economicamente autosufficienti;
- era stato altresì concordato che la avrebbe continuato ad abitare con le CP_1 figlie presso la casa coniugale di sua proprietà, alienata a terzi prima dell'udienza presidenziale;
- la resistente e le figlie si erano quindi trasferite a Rovigo, in via L. da Vinci n. 6;
- il ricorrente, amministratore di CML Bedendo s.r.l. e socio unico di aveva CP_3 costituito un nuovo nucleo familiare ed era diventato padre di altri due figli, PE
(nata il [...]) e (nato il [...]); Per_6
- egli aveva percepito un reddito annuo pari a 76.064,00 euro nel 2022, a 52.229,00 euro nel 2021 e a 8.583,00 euro nel 2020 ed era tenuto a sostenere il pagamento di 365,78 euro al mese relativi alla restituzione del mutuo acceso per
4 l'acquisto dell'immobile di proprietà della sua compagna, in cui il viveva _1 con il nuovo nucleo familiare;
- era inoltre titolare delle PostePay n. 4023601033485558 e n. 4023601033439415 (utilizzate rispettivamente delle figlie e ), sulle Per_2 Per_1 quali spontaneamente versava mensilmente ad entrambe la somma di 100,00 euro;
- la figlia utilizzava anche la carta di credito ricaricabile N26 (n. Per_1
5355844757607537) del padre.
Il ricorrente chiedeva pertanto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie e nella somma mensile complessiva di 1.000,00 euro, oltre alla quota Per_1 Per_2 di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle stesse, e rinunciava a favore della a percepire la quota di metà dell'assegno unico e CP_1 universale erogato dall' per la figlia secondogenita. CP_4
Con decreto depositato il 15 maggio 2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473-bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 17 settembre 2024, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava al ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
Con comparsa di risposta depositata il 18 luglio 2024 si costituiva in giudizio CP_1
che, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio, chiedeva l'aumento (a 1.300,00 euro mensili) del contributo dovuto dal per il mantenimento delle figlie e l'attribuzione in proprio favore di un _1 assegno ex art. 5 L. 898/1970 dell'importo di 300,00 euro.
Segnatamente, la resistente deduceva di avere intrapreso la propria attività di insegnante di scuola primaria a tempo pieno tardivamente, d'accordo con il coniuge, per potersi dedicare all'accudimento delle figlie e consentire al marito di svolgere la sua attività lavorativa, sicché solo nel 2006, diventata insegnante di ruolo, aveva cominciato a lavorare con orario full time. Sosteneva inoltre di aver accudito il marito nel corso della malattia oncologica dalla quale il era _1 stato affetto e di aver provveduto da sola al mantenimento delle figlie e al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale dopo l'allontanamento del coniuge avvenuto nel 2015.
All'esito dell'udienza del 17 settembre 2024, con ordinanza depositata il 29 settembre 2024 il giudice relatore emetteva i provvedimenti di cui all'art. 473bis. 22 c.p.c. e, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, assegnava i termini previsti dall'art. 473bis.28 c.p.c., riservandosi poi di riferire al collegio per la decisione.
In diritto –
5 Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dal ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 17 settembre 2024, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 5 giugno 2020 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In ordine alla questione relativa alla misura dell'assegno dovuto dal ricorrente ai sensi dell'art. 337-septies c.c., va anzitutto richiamato il costante orientamento dei giudici di legittimità a mente del quale, ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ. n. 4145/2023).
Nel caso in esame, dal Mod.730 presentato dal ricorrente e relativo all'anno d'imposta 2022 (doc. 5) si evince che il ha tratto dalla propria attività di _1 imprenditore, per quell'anno, un reddito netto pari a 61.634,00 euro (5.136,16 euro al mese per 12 mensilità), mentre la , insegnante di scuola primaria, ha CP_1 prodotto in giudizio la CU2024 relativa all'anno d'imposta 2023, dalla quale risulta un reddito annuo netto da lavoro dipendente pari a 24.859,38 euro (2.071,00 euro circa per 12 mensilità). La resistente è inoltre proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive, acquistato il 23 giugno 2020, mentre il ricorrente ha dimostrato di essere tenuto al pagamento di una rata mensile di mutuo dell'importo di circa 360,00 euro (doc. 13).
Non va sottaciuto che dagli estratti conto prodotti dalla il 25 settembre 2024 CP_1 risulta che il corrisponde alla stessa ai sensi dell'art. 337 septies c.c. un _1 importo medio mensile superiore a quanto stabilito nel procedimento di separazione consensuale, pur tenendosi conto della rivalutazione monetaria decorrente dal mese di luglio 2021 alla data del 30 agosto 2024 (573,00 euro per ciascuna delle due figlie). Come ha rilevato il giudice delegato alla trattazione del procedimento nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., nel 2024 il ha _1 accreditato sul conto corrente della gli importi di seguito indicati: 1.094,00 CP_1 euro il 2 agosto 2023; 1.570,86 euro il 30 agosto 2023; 1.367,00 euro l'11 settembre 2023; 1.494,00 euro il 6 ottobre 2023; 1.392,00 euro il 10 novembre 2023; 1.476,00 euro il 6 dicembre 2023; 1.555,00 euro il 4 gennaio 2024; 1.405,00 euro il 5 febbraio 2024; 1.432,00 euro l'8 marzo 2024; 1.404,00 euro il 4 aprile 2024; 1.350,40 euro il 5 maggio 2024; 1.383,00 euro il 7 giugno 2024 e 1.515,00 euro il 4 luglio 2024 (docc. 3 e 4 del ricorrente). Ciò dimostra che il ricorrente contribuisce alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle
6 figlie, il cui mantenimento è all'evidenza ben più oneroso di quanto risulta dal mero computo della rivalutazione monetaria del contributo periodico fisso decorrente dall'anno successivo alla omologazione del verbale della separazione consensuale. Si consideri, inoltre, che la resistente non ha depositato le memorie ex art.473bis.17 c.p.c., cosicché non ha contestato il fatto che il corrisponde _1 direttamente alle figlie la somma di 100,00 euro al mese ciascuna, in aggiunta a quanto versato alla . CP_1
Va inoltre considerato che il ricorrente ha avuto altri due figli, nati rispettivamente il 22 gennaio 2022 e il 30 agosto 2023, al cui mantenimento è tenuto a contribuire (cfr., tra le numerose, Cass. civ. sez. I, n. 32466/2023 e Cass. civ. sez. I n. 14175/2016), mentre la deve provvedere a soddisfare solo le proprie CP_1 esigenze e contribuire al mantenimento delle figlie.
Il collegio reputa pertanto congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di 573,00 euro per ciascuna delle due CP_1 figlie nate dall'unione con la resistente, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie analiticamente indicate nel dispositivo, fermo restando che l'eventuale cessazione della corresponsione diretta a e a della somma Per_1 Per_2 mensile di 100,00 euro potrà eventualmente determinare la revisione del contributo mensile sopra indicato.
In ordine alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno cui all'art. 5 l. 898/1970, del quale la resistente chiede l'attribuzione, va osservato che nel procedimento di separazione consensuale conclusosi nel 2020 la , CP_1 proprietaria dell'immobile in cui vive e, ora come allora, insegnante di scuola primaria di ruolo, si è dichiarata economicamente autosufficiente (doc. 3 del ricorrente).
Si è già detto dell'ammontare netto del reddito da lavoro dipendente percepito dalla resistente nell'anno d'imposta 2023 e neppure può tralasciarsi di considerare che la stessa ha ammesso di aver effettuato negli anni successivi alla CP_1 separazione alcuni soggiorni di vacanza a proprie spese (“Ho trascorso due o tre giorni nel luglio 2021 ad Ischia, nell'agosto 2021 in Toscana, nell'agosto 2022 sul Lago di Como e in Valtellina, nel novembre 2022 in Toscana, ad aprile 2023 a Parigi, a luglio 2023 in Umbria, ad agosto 2023 in Sardegna, a marzo 2024 in Inghilterra e ad aprile 2024 a Napoli. Per quanto riguarda il soggiorno in Sardegna sia lo scorso anno che quest'anno ho pagato solo un affitto forfettario, perché traghetto e pasti mi sono stati pagati dall'associazione che organizza che organizza il festival jazz. Sono spesso andata in viaggio con amiche, dividendo la spesa anche dell'appartamento. L'unico viaggio che ho fatto tramite agenzia è stato a Ischia”: cfr. verbale dell'udienza 17 settembre 2024).
Tutto ciò dimostra non solo l'autosufficienza economica della resistente, ma anche una capacità economica non modesta, sì da condurre ad escludere la sussistenza
7 della componente assistenziale dell'assegno divorzile di cui la stessa pretende l'attribuzione.
Quanto all'equiordinato criterio perequativo-compensativo, si osserva che la CP_1 ha allegato di aver dovuto far fronte da sola al mantenimento delle figlie nel periodo antecedente alla separazione consensuale e di aver rinunciato ad altre imprecisate aspirazioni professionali per dedicarsi alla vita familiare, come pure di aver fruito di orario part time dal 2010 al 2016 per accudire il affetto da _1 patologia tumorale, e le figlie. Tuttavia, non avendo la depositato alcuna CP_1 delle memorie previste dall'art. 473bis.17 c.p.c., non sono stati oggetto di contestazione i fatti allegati dal ricorrente nella memoria depositata il 26 luglio 2024: la chemioterapia cui il si è sottoposto ebbe inizio nel novembre _1
2010 e si concluse nell'aprile 2011; la è in possesso del diploma magistrale CP_1
e nel 2000 ha sostenuto e superato il concorso di abilitazione;
la scelta della resistente di fruire di part time per sei anni non fu determinata dalla necessità di accudire le figlie, che all'epoca non erano più in tenera età.
Ad avviso del collegio, le prove orali formulate dalla resistente nella comparsa di risposta e dal ricorrente nella memoria depositata il 26 luglio 2024 sono irrilevanti ai fini della decisione: dai documenti prodotti dalle parti e dalle loro ammissioni non risulta sopravvenuta alla separazione consensuale l'incapacità della di CP_1 provvedere adeguatamente al proprio mantenimento con il reddito da lavoro dipendente che la stessa continua a percepire, né può essere omessa la considerazione dell'entità degli oneri economici da cui il è gravato sia con _1 riferimento al contributo dovuto ai sensi dell'art. 337-septies c.c. in favore delle figlie e , sia in relazione ai sopravvenuti obblighi di contribuzione al Per_1 Per_2 mantenimento degli altri due figli ancora in tenera età, nati dopo la conclusione del procedimento di separazione.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'interesse del ricorrente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della totale soccombenza della resistente in ordine alla domanda proposta ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite - liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e tenuto conto dell'attività in concreto svolta dai difensori delle parti - si dichiarano compensate in ragione della quota di un terzo, mentre il pagamento della quota residua va posto a carico della resistente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 769/2024 R.G. promossa da _1
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] CP_1
8 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da _1
e il 19 giugno 1999 a AS (MN), trascritto nei
[...] CP_1 registri dello stato civile di quel Comune al n. 6, Parte II, Serie A, anno 1999;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara tenuto a corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , la Per_1 Per_2 somma di 1.146,00 euro (573,00 euro per ognuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi a far data dal 30 agosto 2025, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate: A) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
-visite specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
-cure dentistiche, nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori, presso strutture sanitarie pubbliche, se prescritte;
-ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
- medicinali prescritti dal medico curante. B) spese mediche documentare che richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche private;
- cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui, anche presso strutture sanitarie pubbliche e anche se prescritte;
- spese protesiche e terapeutiche non coperte dal SSN, su prescrizione medica;
- cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche private non prescritte;
-cure omeopatiche, termali e fisioterapiche non prescritte;
- trattamenti specialistici in libera professione ed interventi chirurgici non prescritti;
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
- costi (iscrizione, tasse scolastiche imposte da istituti pubblici, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno della studentessa fuori casa;
D) spese di istruzione da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- viaggi di istruzione;
- corsi di recupero e lezioni private;
- imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dalle figlie in corso di convivenza tra i genitori;
- studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno della studentessa fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
- costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria. E) spese straordinarie extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo:
- attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
- corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
i genitori dovranno partecipare
9 a tutte le relative spese accessorie (quali acquisto e rinnovo periodico delle attrezzature e degli strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio);
- viaggi e vacanze senza il genitore (anche soggiorni all'estero collegati agli studi e/o all'apprendimento delle lingue);
- patente di guida, spese acquisto mezzi di trasporto (motorino, moto, automobile) e relativa manutenzione;
eventuali multe per violazione del Codice della Strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi (in uso e intestati alle figlie), costi di funzionamento degli stessi, benzina e/o gasolio per autotrazione (con riferimento ad eventuali sanzioni per violazioni del Codice della Strada la condivisione al 50% tra i genitori avverrà solo nel massimo di una all'anno con l'intesa che le altre eventualmente contestate verranno sostenute autonomamente dalle figlie con i risparmi personali);
- organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ricorrenze dedicati alle figlie (previo preventivo);
- polizze vita/infortunio/danni civili a terzi comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
- ogni altra spesa non espressamente menzionata e non compresa nell'assegno di mantenimento a titolo di spesa ordinaria;
ogni spesa straordinaria dovrà essere documentalmente giustificata, salvo le situazioni di urgenza, e quindi corrisposta nella misura del 50% a chi l'abbia correttamente anticipata;
ferma restando la possibilità per entrambi i genitori di sostenere direttamente e pro quota le spese, il genitore che debba anticipare la spesa invierà con cadenza almeno bimestrale (e comunque entro l'ultimo giorno del secondo mese della bimestralità considerata) il relativo rendiconto, con i relativi giustificativi, all'altro genitore, che procederà al rimborso entro 20 giorni dalla richiesta;
al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere tempestivamente, o mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al rispettivo impegno di spesa;
il genitore che intende sostenere la spesa dovrà inoltrare all'altro la relativa richiesta e l'eventuale documentazione a mezzo e-mail/sms/messaggio Whatsapp, con indicazione massima della spesa da sostenere ed entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta l'altro genitore dovrà comunicare il proprio eventuale dissenso;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
entrambi i genitori, al ricevimento della mail/sms/ messaggio Whatsapp, dovranno dare riscontro all'altro dell'avvenuta lettura;
- rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto l'attribuzione di CP_1 un assegno divorzile;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali in ragione della quota di un terzo e condanna al pagamento della quota residua in favore di CP_1
dell'importo di 3.507,00 euro (2/3 di 5.261,00 euro), oltre al Parte_1
10 rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Rovigo, 23 gennaio 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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