TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2633/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari
[...]
presso lo studio dell'avvocato Stefano Caredda e dell'avvocato stabilito
TO OL, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
con sede legale in Milano (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Roberto Pessi, prof. Giuseppe
Sigillò AS e prof. LE Fabozzi, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Pierfrancesco Caput
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “si insiste affinché il Giudice Voglia
pagina 1 Accertare e dichiarare per le causali in premessa la illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla CP_1
in danno del ricorrente dal febbraio 2018; in conseguenza e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 la cui quantificazione, allo stato, fino al mese di aprile
2023, è pari a € 3.332,68 lorde;
ovvero la maggior somma indicata ed individuata di diritto in ragione dei tempi di definizione del presente giudizio e delle relative mensilità cui non è erogato l'importo del sovraminimo ad personam come originariamente definito dal mese di maggio 2023; Con vittoria di spese, e competenze legali del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- In via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.8.2023 il signor ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla riattribuzione della voce denominata “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018 ed alla conseguente
pagina 2 corresponsione delle somme dovute a tale titolo, quantificate in euro
3.332,68 lordi dal febbraio 2018 all'aprile 2023.
A fondamento del ricorso, ha esposto quanto segue.
Dopo aver allegato di essere stato assunto in data 24.2.1984 con contratto a tempo indeterminato in qualità di impiegato, inquadrato nel livello VI di cui al C.C.N.L. Telecomunicazioni, ha rilevato che nel corso degli anni la società datrice di lavoro gli aveva riconosciuto un emolumento qualificato come superminimo mensile, il cui importo era variato (nello specifico: con lettera del 3.8.2001 era stato riconosciuto un importo di lire 300.000, pari a euro 154,94 mensili, a decorrere dal
1.8.2001; con lettera del 20.10.2003, a decorrere dal 1.12.2003, un importo pari a euro 100,00 mensili;
con lettera del 10.10.2007, a decorrere dal 1.10.2007, un importo pari a euro 100,00 mensili;
con lettera del 7.12.2010, a decorrere dal 1.12.2010, un importo pari a euro
170,00 mensili), che era stato erogato continuativamente fino al gennaio
2018.
Tuttavia, nelle more del rinnovo del C.C.N.L. Telecomunicazioni del
1.2.2018, a partire dalla mensilità di febbraio 2018 e senza alcuna preventiva comunicazione, il datore di lavoro aveva assorbito CP_1
il predetto emolumento.
Il C.C.N.L. Telecomunicazioni sottoscritto nel 2020, a differenza del precedente contratto collettivo sottoscritto nel 2018, sottolinea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 4, che “gli assegni ad personam non potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Dal febbraio 2018 il superminimo individuale era stato ridotto per un importo pari a euro 24,60, in modo tale che l'importo corrisposto era paria a euro 500,34, mentre dal mese di luglio 2018 in poi si era verificata un'ulteriore riduzione degli importi corrisposti, per un importo pari a euro 60,56, ragion per cui l'importo corrisposto era pari a euro
463,44.
pagina 3 Sino a quel momento, anche in occasione di altri rinnovi del C.C.N.L., la convenuta non aveva mai proceduto all'assorbimento dei superminimi, riconoscendo, in tal modo il loro carattere non assorbibile in occasione degli aumenti retributivi.
Secondo parte ricorrente l'assorbimento era da considerarsi illegittimo, poiché si era formato un uso aziendale che, in quanto fonte sociale, poteva essere modificato solo previo accordo con le parti sociali, ovvero da fonte sovraordinata.
2. Costituitasi in giudizio, la società datrice di lavoro ha resistito al ricorso.
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati dal ricorrente per i periodi anteriori al quinquennio precedente la data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, quale primo atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
Nel merito, ha contestato la configurabilità di un uso aziendale nel senso indicato dal ricorrente.
Sul punto ha rilevato che, nel caso di specie, come risultava dalle lettere di riconoscimento del superminimo individuale, l'importo in questione era stato corrisposto a titolo di “sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o di passaggi di livello”, soggiungendo che non era mai intervenuto, successivamente, alcun accordo tra le parti volto ad attribuire la natura non assorbibile al superminimo erogato, ragion per cui il datore di lavoro si era riservato la facoltà di disporre l'assorbimento del superminimo individuale a fronte degli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, ferma restando l'assenza di un obbligo in tal senso, potendo il medesimo datore di lavoro, a fronte di ogni rinnovo contrattuale, scegliere se conservare quella misura oppure disporre il suo assorbimento.
pagina 4 Era poi acceduto che in data 23 novembre 2017 le OO.SS. maggiormente rappresentative e l' associazione Controparte_2
datoriale cui aderisce la società convenuta, avevano concluso un accordo, denominato “Accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC”, nell'ambito del quale erano previsti: i) un aumento della retribuzione base di importo variabile in base al livello di inquadramento;
ii) il riconoscimento di un nuovo elemento retributivo mensile, denominato
E.R.S. (Elemento Retributivo Separato), d'importo variabile in base al livello di inquadramento.
In ragione di quanto previsto dall'accordo richiamato, con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società convenuta aveva proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato al ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base individuata dall'accordo collettivo.
Nello specifico, il superminimo del ricorrente, inizialmente fissato in euro 524,94, era stato assorbito come di seguito precisato: i) euro 500,34 dal febbraio 2018; ii) euro 463,44 dal luglio 2018.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione successivamente al deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
*******
4. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nei rapporti di lavoro privato, ormai da tempo consolidato a partire dalla nota sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 26246 del 6 settembre
2022, per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
pagina 5 tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere, in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio 2007.
Nel caso di specie, le pretese fatte valere dal ricorrente, pacificamente alle dipendenze della convenuta, quantomeno alla data di deposito del ricorso, maturano a fra data dal febbraio 2018, ragion per cui alcuna prescrizione è mai decorsa.
5. Nel merito, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
È pacifico che il lavoratore ricorrente, nel corso degli anni, si è visto attribuire il superminimo oggetto di causa sino al febbraio 2018.
La società convenuta, infatti, ha espressamente dato atto di aver proceduto all'assorbimento del superminimo con decorrenza dal 1° febbraio 2018, affermando di aver operato legittimamente, avendo deciso di procedere all'assorbimento in conseguenza delle pattuizioni di cui al citato “Accordo di programma per il rinnovo del CCNL TLC”, sottoscritto dalle parti sociali in data 23 novembre 2017.
Tanto premesso, come di recente ha avuto modo di affermare questo
Tribunale (v. la sentenza pronunciata a definizione della causa iscritta al n. 1787 del ruolo generale per l'anno 2023, alla cui motivazione, corredata di riferimenti giurisprudenziali si rinvia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 disp. att. c.p.c.), la materia oggetto della presente causa è stata già esaminata dalla recente pronuncia della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 16166 del 16 giugno 2025.
Come si apprende dalla lettura dei fatti di causa richiamati dalla
Suprema Corte, il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori, tutti dipendenti a tempo indeterminato di
pagina 6 i quali avevano lamentato l'illegittima riduzione Controparte_1
da parte della datrice di lavoro dei rispettivi superminimi individuali assorbibili a decorrere dal gennaio 2018, aveva accertato l'illegittimità degli assorbimenti del superminimo individuale operata dalla società datrice in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) di cui al medesimo Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo
Telecomunicazioni; per l'effetto, aveva condannato Controparte_1
alla ricostituzione della predetta voce goduta fino al gennaio 2018 ed alla restituzione delle somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio
2018 nella misura quantificata per ciascuno nel dispositivo.
La Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'appello di aveva respinto la domanda dei lavoratori. Controparte_1
Nella citata recente pronuncia, la Suprema Corte ha innanzitutto affermato i noti principi di diritto in materia di assorbibilità del superminimo.
Secondo la Suprema Corte, costituisce ius receptum l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.
Inoltre, non è revocabile in dubbio che la naturale assorbibilità del superminimo possa venir meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento
pagina 7 favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
L'uso aziendale – che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda – agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. – che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo – né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati -né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito;
in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori.
La Suprema Corte, proseguendo nella motivazione, ha quindi rilevato che “5.4. In relazione a tale ultimo profilo, occorre considerare che la sentenza – ovverosia la citata sentenza della Corte d'appello di Milano, cassata con rinvio - dà atto che nell'Accordo di programma – ovvero il medesimo accordo sindacale del 23 novembre 2017 richiamato e invocato da anche nella presente causa - difetta Controparte_1
qualsiasi riferimento alla volontà aziendale di assorbire gli aumenti contrattuali e che non vi è alcun riferimento ad una disdetta del
pagina 8 (contestato) uso aziendale ma ritiene comunque l'uso aziendale favorevole venuto meno con l'attuazione dell'Accordo di programma del
23.11.2017; il giudice di appello valorizza a tal fine la considerazione che l'uso aziendale non potrebbe comportare la vigenza “sine die” del trattamento migliorativo «rendendo perpetuo il vincolo obbligatorio, né cristallizza il presunto diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito, poiché l'uso aziendale è venuto meno nel momento in cui la società, a fronte degli aumenti salariali, ha deciso di disporre nuovamente dell'assorbimento contrattualmente pattuito, senza che a riguardo occorresse una specifica previsione o un espresso recesso, in quanto opera la regola generale dell'assorbimento del superminimo nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia diversamente disposto».
5.5. In base al ragionamento seguito dalla Corte, quindi, la parte datoriale ben potrebbe, a fronte di una diversa modulazione del trattamento economico del dipendente stabilito in sede collettiva, decidere di sottrarsi all'obbligo scaturente dall'uso aziendale e quindi in via unilaterale “ripristinare” la facoltà di avvalersi del principio della normale assorbibilità del superminimo”.
Tanto premesso, la Suprema Corte ha motivato nel senso che “5.6. Il
Collegio non ritiene conforme a diritto l'approdo al quale è pervenuta la sentenza impugnata.
5.7. In linea di principio appare del tutto condivisibile l'affermazione che l'uso aziendale di non assorbibilità del superminimo non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale.
A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa
Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia.
pagina 9 Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare – nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (così Cass. 23105/2019).
5.8. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo.
Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.9. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale arbitrarietà del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale, pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro.
Ciò implica, innanzitutto la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti per effetto di successivo contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale
pagina 10 che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori.
Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, come proprio del fisiologico esplicarsi delle relazioni aziendali, devono avere tempestiva, inequivoca ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo realizzata mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”.
Applicando i sopra enunciati principi al caso di specie, si osserva innanzitutto come il citato accordo del 23 novembre 2017, che ha
Parte introdotto l' non contenga alcuna previsione, esplicita o implicita, idonea a superare l'uso aziendale preesistente o a consentire l'assorbimento del superminimo (in tal senso v., ad esempio, App.
Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1159 del 7.2.2024).
Si noti, infatti, come in punto di trattamenti economici del personale il predetto accordo si sia limitato a prevedere che “Con l'occasione i trattamenti economici del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vengono adeguati come da tabelle allegate”.
Si ritiene, inoltre, che la parte datoriale non abbia disdettato l'uso aziendale nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
Ed infatti, si è limitata a procedere in via di fatto CP_1 CP_1
all'assorbimento del superminimo, senza far precedere tale sua condotta dalla formalizzazione della disdetta mediante una dichiarazione alla controparte sociale, esplicativa delle ragioni poste alla base della disdetta
pagina 11 medesima, da ritenersi necessaria ai fini della manifestazione chiara, univoca e motivata della volontà datoriale.
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo applicato da Controparte_1
anche eventualmente in compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari e dell'Elemento Retributivo Separato (ERS) di cui all'Accordo di programma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivo
Telecomunicazioni.
Per l'effetto, deve essere condannata alla Controparte_1
ricostituzione della predetta voce goduta fino al gennaio 2018 e alla restituzione delle somme indebitamente assorbite e trattenute dal febbraio
2018, nella misura richiesta di euro 3.332,68 (come da conteggi agli atti, non contestati specificamente dalla controparte costituita), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo.
6. In ragione delle indubbie difficoltà sottese all'interpretazione del dato normativo, che hanno dato luogo a pronunce di segno contrastante, specie nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
ricostituire, in favore del ricorrente, signor la voce del Parte_1
superminimo nella misura goduta da costui fino a gennaio 2018, e a pagare, in favore del medesimo ricorrente, per il titolo dedotto, sino all'aprile 2023, la somma di euro 3.332,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Cagliari, 3.12.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 12