Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2017, n. 15833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15833 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
15833-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da 1204 Aldo Cavallo Presidente - Sent. n. sez. Antonella Di Stasi CC 11/10/2017 - Enrico Mengoni R.G.N. 17083/2017 Ubalda Macrì Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal IS NI, nato a [...], Germania, il 13.11.1968, avverso l'ordinanza in data 21.3.2017 del Tribunale del riesame di Benevento, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con le pronunce conseguenziali RITENUTO IN FATTO 1. In data 21.3.2017 il Tribunale del riesame di Benevento ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame formulata dal IS NI, perché non risultava agli atti la diversa data, rispetto a quella di esecuzione del provvedimento impugnato, in cui aveva avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e perché il richiedente non aveva assolto l'onere probatorio al fine della verifica del rispetto del termine perentorio di 10 giorni ex art. 524 cod. proc. pen.
2. Con un unico motivo, il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. Espone che in data 3.3.2017 il suo difensore aveva proposto il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal 7 Giudice per le indagini preliminari di Benevento in data 26.8.2016, mai notificatogli personalmente ed avente ad oggetto le autovetture della società Millennium Cars GMBH di cui era amministratore delegato, e che, solo qualche giorno prima della presentazione del ricorso per cassazione, era venuto a conoscenza del suddetto provvedimento nell'ambito del procedimento penale a carico di Caporaso Eliseo. Contesta la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui i Giudici avevano ritenuto a suo carico l'onere di provare il momento dell'effettiva conoscenza della misura cautelare reale. Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con ogni conseguenza di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ritiene il Collegio di dare continuità all'orientamento di questa Sezione, di recente espresso con sentenza 20.4.2011, n. 20005, Luberto, Rv 250386, che richiama il precedente della Sezione 2, sentenza 6.7.2006, Marchesi, Rv 234872, secondo cui il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta, ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata;
fattispecie in tema di riesame di un decreto di sequestro probatorio, dichiarato inammissibile per non aver l'indagato fornito la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma primo, cod. proc. pen., nella quale aveva avuto effettiva conoscenza della misura. Tale orientamento supera motivatamente il precedente, risalente, sempre di questa Sezione 25.11.2003, n. 2021, Simeone, Rv 228602. 3.1. Ed invero, la parte, che assume di non aver ricevuto la notifica del provvedimento, non può offrire la prova negativa, ma compulsa il giudice, per ciò solo, alla verifica d'ufficio.
3.2. D'altro canto, se pure la parte non avesse allegato il fatto della tempestività dell'impugnazione circostanza per vero smentita nella narrativa del ricorso per cassazione che riporta uno stralcio dell'atto di riesame e comunque non contestata nel provvedimento impugnato che si limita apoditticamente ad onerare l'interessato della prova e non dell'allegazione è - certo che nel caso in esame non potrebbe ragionevolmente desumersi che W/M l'interessato abbia potuto conoscere del decreto alla data della sua esecuzione, giacché si tratta di un terzo rispetto al procedimento penale nel contesto del quale è stato adottato il decreto di sequestro preventivo, mentre i beni attinti dalla misura, par d'intendere, si trovano nella disponibilità del diverso soggetto a carico del quale è in corso il procedimento penale. Si veda sul tema, Sez. 6, 2 16.9.2004, n. 40807, Pacifico e altri, Rv 229926, secondo cui il termine per la proposizione della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro (nella specie, conservativo) decorre, per il soggetto legittimato, dal momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione della misura cautelare. Nel caso appena indicato era stata ritenuta ragionevole la conoscenza del sequestro delle somme sui conti correnti in Liechtestein perché riconducibili allo stesso ricorrente. Nel caso in esame, invece, non v'è nessun elemento che indiziariamente consenta di individuare la data della conoscenza effettiva del sequestro perché non è stato accertato il rapporto tra il presunto proprietario dei veicoli (la società tedesca) e l'indagato, né il Tribunale ha affrontato tale profilo, avendo ritenuto, sbrigativamente, inadempiuto l'onere della prova della conoscenza in una data diversa, senza confrontarsi con la giurisprudenza più recente citata ed alla quale si ritiene di aderire.
3.3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata affinché il Tribunale di Benevento proceda a nuovo esame
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Benevento Così deciso, l'11 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Aldo CavalloДела ли DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 APR 2018 IL CANCE RE Luana M int 3