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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 537/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
17.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERRARA LAURA, DE SALVO MARIA ENRICA e
AN DA STEFANO;
come da mandato in calce al ricorso
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
accertato lo svolgimento da parte della sig.ra dell'attività lavorativa alle dipendenze di Parte_1
e di con l'orario di lavoro indicato nella parte in fatto: Controparte_1 CP_2
1) Condannarsi in Persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.342,62 a titolo di indennità
1 per ferie e permessi ex festività non godute per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L.
132/2014 (conv. L. 162/2014).
2) Spese e competenze di avvocato integralmente rifusi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa quale scaffalista dapprima (dal
19.4.2022 al 17.4.2023) alle dipendenze di e poi (dal 18.4.2023 al Controparte_1
30.6.2023) di nell'ambito di appalto conferito alle datrici di lavoro da CP_2
NI s.r.l., sempre lavorando 6 giorni alla settimana per 6/7 ore collocate tra le 22 e le 8, senza peraltro percepire la maggiorazione di cui all'art. 195 del CCNL terziario CP_3
applicato al rapporto di lavoro, né ricevere alla cessazione del rapporto di lavoro l'indennità sostitutiva di ferie permessi ed ex festività non fruiti. Agiva in giudizio nei confronti delle società datrici di lavoro rivendicando nei loro confronti i crediti maturati per il rispettivo periodo di competenza, nonché ex art. 29 D.Lgs. 276/03 nei confronti di
NI in relazione ai crediti riferiti alla maggiorazione per lavoro notturno.
2. Pur ritualmente notificate del ricorso-decreto non si costituivano in giudizio CP_1
e NI s.r.l..
[...]
3. Si costituiva invece in giudizio che nel corso del giudizio provvedeva a CP_2
corrispondere alla ricorrente gli importi azionati nei suoi confronti, da cui l'estinzione del giudizio pronunciata nei suoi confronti.
4. Alla udienza del 3.6.2022 il procuratore di parte ricorrente dichiarava di aver raggiunto accordo conciliativo con NI s.r.l. , per cui il giudizio veniva dichiarato estinto anche nei suoi confronti.
2 5. La causa perveniva quindi in decisione all'udienza odierna in relazione alla domanda svolta nei confronti di con riferimento alla mancata erogazione dell'indennità CP_1
sostituiva di ferie, permessi ed ex festività.
§ § § § § § § § § § § § §
6. La residua domanda di causa è documentarmene provata, considerato che nella busta paga di marzo 2023, mese precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, risultavano non fruiti dalla ricorrente 158,58 ore di ferie e 29,33 di ex festività, mentre nella successiva busta paga di aprile 2023 il relativo contatore, aumentato quanto alle ore di ferie ed ex festività maturati (in ragione della prosecuzione del rapporto anche ad aprile) risulta di fatto azzerato senza tuttavia indicazione che nel mese siano stati effettivamente fruiti ferie ed ex festività (si vedano le buste paga, sub doc. 2 ric.).
7. Ne consegue che debba essere condannata a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente l'importo sostituivo delle ferie ed ex festività non godute, come quantificato in coerenza alle indicazioni ricavabili dalle buste paga sub doc. 5 ric., per € 1.342,62, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Non è invece applicabile il disposto dell'art. 1284, co. 4,
c.c., incompatibile con la previsione speciale di cui all'art. 429 c.p.c..
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 1.342,62, oltre alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 1.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 17/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
3 dott. Anna Menegazzo
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