Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
Azienda Agricola La Canova di GA LT e F.lli s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Apl - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
- del diniego del 31.5.2022, avente ad oggetto avente ad oggetto: “SOCIETA' AGRICOLA LA CANOVA DI PAGANI GUALTIERO E F.LLI S.S. CUAA 02162760983 Prot. N. 2021-ADERISC-3842307 del 19/11/2021” Racc. n.61860981730-5 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata e ricalcolarlo in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. IC IO, nessuno presente per le parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con ricorso notificato l’1.9.2022 e depositato il 20.9.2022 la Azienda Agricola “La Canova” di GA Gualtieri e F.lli s.s. ha impugnato il provvedimento in epigrafe dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore, di rigetto dell’istanza di richiesta di autotutela presentata ai sensi della Legge n. 228/2012 in ordine al prelievo supplementare per l’annata agraria 2006/2007 e di ricalcolare detto prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
2-In data 17.12.2025 la ricorrente ha depositato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5605/2024 con la quale il prelievo è stato annullato ai fini del ricalcolo da parte di AGEA e la sentenza di questo T.A.R. n. 108/2025 con cui sono stati annullati per illegittimità derivata gli atti della procedura di riscossione (cartella di pagamento e intimazione) ed è stata rigettata l’eccezione di prescrizione.
3- Con memoria depositata il 30.12.2022 la ricorrente, richiamata la sopravvenienza dell’art. 10-bis della legge 10 agosto 2023, n. 103, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
4- Da ultimo, con memoria depositata il 2.2.2026 si è costituita AGEA.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 6.2.2026 il Collegio ha dato atto a verbale della tardività della memoria difensiva depositata da AGEA il 2.2.2026, che è stata pertanto esclusa dal giudizio, e con tale precisazione il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Come precisato dalla Sezione in precedenti sovrapponibili ( ex plurimis, sentenza n. 896 del 10.10.2025) in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere deve essere apprezzata la sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dal legislatore nazionale con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.
7- La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
8- Il provvedimento impugnato di diniego di ritiro in autotutela risulta inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché, come rilevato da parte ricorrente e tenuto conto delle pronunce di annullamento richiamate da ultimo dal ricorrente (§ sopra 2), non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm..
9- Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NO LL, Presidente FF
IC IO, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IO | ER NO LL |
IL SEGRETARIO