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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPASSO ROBERTO e dall'avv. PASSARIELLO MARIA
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data 20/10/2023 ha ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Aprile 2022; che il decreto di
CP_ omologa è stato notificato all' e nulla ha ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte ricorrente con la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato tale decreto all' ; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 CP_1 giorni successivi.
Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte ricorrente e come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve necessariamente essere CP_1
comunicata all'istituto nelle forme dell'autocertificazione, mediante la presentazione del modulo AP70.
CP_ Nel caso in esame, la parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data
26.10.2023 unitamente alla notifica del decreto di omologa mentre il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in CP_1
data 23.5.2024 (v. modello TE08, in atti), oltre il termine di legge.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 31/01/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30/01/2025, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825 /2024 R.G PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPASSO ROBERTO e dall'avv. PASSARIELLO MARIA
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE fatto e diritto
Con ricorso depositato il 05/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data 20/10/2023 ha ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di Aprile 2022; che il decreto di
CP_ omologa è stato notificato all' e nulla ha ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 con la trattazione scritta, la causa è stata decisa sulle note di parte ricorrente con la presente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato tale decreto all' ; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 CP_1 giorni successivi.
Questo Giudicante non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte ricorrente e come documentalmente provato;
pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve necessariamente essere CP_1
comunicata all'istituto nelle forme dell'autocertificazione, mediante la presentazione del modulo AP70.
CP_ Nel caso in esame, la parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data
26.10.2023 unitamente alla notifica del decreto di omologa mentre il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto solo in CP_1
data 23.5.2024 (v. modello TE08, in atti), oltre il termine di legge.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione.
Aversa 31/01/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo