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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2352/2024 R.G. introdotta da
, , elett.te dom.ti in Melfi presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. Attilio Vona che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: i ricorrenti come da ricorso congiunto;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 27.11.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio come stabilite da questo Tribunale con sentenza n. 799/18 del 28.09.2018, nel senso di revocare l'assegno divorzile posto in favore della coniuge, attese le mutate situazioni economiche delle parti.
Hanno rappresentato che il ricorrente è stato licenziato dal datore di lavoro Logitech s.r.l., la coniuge è titolare di un'azienda dedita alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli ed è economicamente indipendente, mentre il figlio – nelle more divenuto maggiorenne – non ha ancora raggiunto l'autosufficienza economica.
Le parti hanno quindi concluso congiuntamente affinché siano modificate le condizioni di divorzio come segue:
“ 1) Il Sig. verserà in favore del figlio maggiorenne Parte_1
, non ancora economicamente indipendente ed Persona_1 autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di
€ 200,00 entro il giorno 20 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il Sig. Parte_1 contribuirà in misura del 50% alle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche e ricreative.
2) Nulla sarà dovuto dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1
a titolo di assegno divorzile essendo la stessa Parte_2 economicamente indipendente ed autosufficiente.
3) Compensate integralmente tra le parti le spese di lite”.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., il quale ha espresso il proprio parere favorevole.
L'accordo non presenta, quanto ai rapporti tra gli ex coniugi, profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso inoltre tutela, sia pure nelle mutate condizioni economiche del genitore non convivente, il diritto al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Esso va pertanto ratificato.
Restano ferme le altre condizioni del divorzio, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, collocazione abitativa e frequentazione con il genitore non convivente del figlio , ormai maggiorenne. Per_1
Nulla per le spese, considerata la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 27.11.2024, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto ratifica l'accordo di modifica delle condizioni del divorzio, come integralmente riportato in motivazione;
2) ferme le restanti condizioni del divorzio, ad eccezione di quelle relative all'affidamento, collocazione abitativa ed frequentazione con il genitore non convivente del figlio , Per_1 ormai maggiorenne;
3) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 12.02.2025
La Presidente est.