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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/09/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4068/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4068/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BIAZZO ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to GASSANI GIAN ETTORE;
RESISTENTE E con il CURATORE SPECIALE dei minori ND e , Persona_1 AVV. FANTOZZI ALBERTO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24 febbraio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.46/2023 pubblicata il 16.1.23, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Rigettate le prove orali chieste dalle parti, disposta ctu, depositato ricorso urgente ex art. 473bis.39 c.p.c. dalla difesa di e istanza di modifica dei Controparte_1 provvedimenti vigenti da parte della difesa di modificati con Parte_1 ordinanza del 31.7.23 i provvedimenti presidenziali, disposta integrazione di ctu e nominato curatore speciale nell'interesse dei minori, all'udienza del 24 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Pronunciata sentenza sullo status, in assenza di domanda di assegno divorzile, occorre pronunciarsi in ordine alle modalità di affidamento e collocamento dei minori. La dott.ssa nel primo elaborato depositato il 7 luglio 2023, ha osservato Per_2 che” per quanto riguarda la genitorialità individuale il sig. sembra Pt_1 privilegiare la componente emotiva -affettiva della relazione e una funzione di guida che i minori stessi accettano positivamente, la signora invece CP_1
1 mostra difficoltà nell' utilizzare le capacità emotivo-affettive nella relazione con i figli, assumendo un ruolo genitoriale prettamente e prevalentemente direttivo, impositivo e normativo. Queste rispettive inclinazioni genitoriali impattano sulla qualità psicologica della relazione genitore-figlio; di conseguenza la figura paterna risulta essere la figura emotivamente presente per i figli e affettivamente più equilibrata e ricca, diventando il punto di riferimento psicologico per i minori. Le difficoltà psichiche della signora qualsiasi origine possano avere, al momento non risultano funzionali per un mantenimento di un collocamento presso di lei dei minori”. A seguito degli episodi denunciati dal in data 11 luglio 2023 e dei Pt_1 certificati medici di abrasioni agli arti superiori per ND e abrasione lieve alla caviglia sinistra ( per ), episodi per i quali la madre è stata rinviata a Per_1 giudizio con decreto del 13.12.24 per maltrattamenti nei confronti dei figli durante la convivenza, la dott.ssa incaricata di aggiornare l'elaborato, ha Per_2 concluso che “ La signora non appare una persona con caratteristiche di CP_1 antisocialità e di comportamenti aggressivi e violenti ma la disfunzionalità emerge nelle modalità educative repressive, controllanti ed impositive che appaiono fortemente disfunzionali soprattutto nel momento in cui i minori si oppongono alle indicazioni e alle regole materne;
si è inoltre evidenziata oltre alla severità educativa basata su punizioni e regole anche un aspetto di non riconoscimento del valore affettivo che i figli rivolgono alla figura paterna impedendo loro un naturale volgersi affettivamente verso il padre. Molte volte i bambini hanno riferito che la mamma non consentiva loro di stare con il papà quando lo desideravano, oppure di sentirlo troppe volte al telefono o ancora di più di non poter avere contatti affettivi con lui quando lo desideravano. Pertanto le motivazioni del rifiuto dei minori sono determinate da un aspetto intrinseco disfunzionale all'interno della relazione madre figli che viene amplificato e non viene riparato all'interno della relazione triadica con il padre. la signora CP_1 mostra un aspetto di negazione e considera come un normale scontro tra madre e figli l'evento accaduto il 10 luglio, dichiarando che non c'è mai stato alcun tipo di violenza…Dalle osservazioni diadiche emerge che il papà esibisce uno stile sicuro nella guida dell'attività, aperto alle richieste dei figli, facilitando la collaborazione tra i fratelli con un clima emotivo connotato positivamente. Dall'osservazione diadica madre-figli emerge che la mamma mostra uno stile a tratti incalzante laddove propone diverse opzioni ai figli non sempre accolte soprattutto da ND. Pur mostrandosi ben disposta verso entrambi i figli, la madre appare per lo più orientata verso con cui stabilisce maggiormente uno scambio Per_1 interattivo reciproco... Gli eventi accaduti fanno emergere ancor più rispetto alla prima valutazione un aspetto di forte criticità nella relazione tra la figura materna e i figli, dove si evidenzia una difficoltà della mamma a gestire i figli soprattutto nel periodo successivo al rientro a casa dalla frequentazione con il padre. Tale aspetto critico della relazione sembra essere affrontato dalla mamma con modalità assolutamente inadeguate che arrivano ad utilizzare l'aspetto punitivo anche fisico al fine di vedere rispettato un ruolo che sente assolutamente non riconosciuto dai figli…l'aspetto degli approcci aggressivi e dei ricatti psicologici materni verso i figli è soltanto uno degli aspetti relativi al conflitto genitoriale. Inoltre si vuole sottolineare come gli stessi episodi raccontati sia dai minori che dal papà sembrano essere agiti dalla mamma all'interno della dinamica conflittuale che vede una mancata accettazione della separazione da parte della figura materna, che mette in atto nei confronti dei figli atteggiamenti e comportamenti direttivi,
2 incoerenti e violenti verso i bambini nel tentativo di impedire una positiva relazione tra il padre e figli”. La madre ha mostrato di avere una modalità educativa estremamente rigida e punitiva a discapito della promozione del lato emotivo affettivo della relazione genitore-figlio e, secondo la consulente, “ sono state proprio le modalità comportamentali della signora a influire sul cambiamento e il rifiuto dei CP_1 minori a tornare nella casa familiare materna dopo gli eventi dai minori ben descritti del 10 luglio 2023; eventi contraddetti e persino negati nelle loro caratteristiche fondamentali dalla figura materna”. A fronte di questo atteggiamento di negazione e di disconferma del vissuto dei minori la dott.ssa
[...]
all'esito di un attento ed esaustivo accertamento condotto nel Per_2 contraddittorio delle parti e nel rispetto della normativa vigente, ha proposto l'affidamento esclusivo al padre. Per quanto attiene al collocamento, deve confermarsi quello vigente presso il padre in Ardea. Per quanto concerne le frequentazioni dei minori con la madre, lette le relazioni dei Servizi Sociali, considerata la situazione di impasse e visto che i figli non vogliono incontrare la madre, manifestando disagio emotivo in prossimità degli incontri programmati in spazio neutro, si ritiene di rimodulare gli incontri madre- figli tramite l'esternalizzazione degli incontri madre-figli alla presenza di un operatore esperto, in grado di monitorare e mediare la comunicazione tra le parti. Appare opportuno disporre la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso il padre e il monitoraggio dei Servizi Sociali. Alla luce della ctu e delle relazioni dei servizi sociali, si dispone che i minori intraprendano con urgenza un percorso psicoterapeutico, presso la Asl o privatamente, per elaborare il proprio vissuto emotivo ed affettivo rispetto alle vicende familiare. Si invitano inoltre i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale, anche al fine di promuovere un maggiore bilanciamento e integrazione delle figure genitoriali. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei minori, occorre considerare che il ricorrente, geometra, per il 2023 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a euro 7.512,00 e per il 2022 di circa 22000 euro, ha acquistato una abitazione con la propria compagna, è amministratore unico di una società ( le cui quote sono in comproprietà tra il ricorrente e la compagna) che opera nel settore edilizio e che è stata del tutto sottaciuta dal ricorrente e della quale, al contrario, la resistente ha depositato il bilancio 2023 da cui emerge un utile dell'esercizio di euro 16.362; la resistente gestisce una tabaccheria insieme al fratello con reddito d'impresa pari ad euro 58.300 e reddito imponibile di euro 38.857,00 per il 2023. Valutate pertanto le rispettive posizioni economiche e i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, le accresciute esigenze dovute all'età, il Collegio ritiene equo di porre a carico della madre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 500,00 entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annua istat. Le spese straordinarie, come individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri, sono suddivise al 50 % tra i genitori. Da rigettare la domanda formulata dalla ex art. 709 ter cpc e 473bis.39 CP_1 c.p.c., alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio che ha condotto il Collegio a disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre con collocamento presso di lui e vista, in ogni caso, le genericità delle allegazioni a sostegno delle domande.
3 Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido in quanto l'accertamento è stato svolto nell'interesse dei minori. Le spese di lite dell'intero procedimento seguono la soccombenza e pertanto la resistente è tenuta alla refusione delle spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia al di sotto dei valori medi stante la natura della decisione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dà atto che con sentenza n.46/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 ;
[...] affida i minori in via esclusiva al padre e li colloca presso di lui;
dispone che la madre veda i figli due pomeriggi a settimana tramite incontri protetti da svolgersi al di fuori dello spazio neutro tramite esternalizzazione degli incontri alla presenza di un operatore esperto, in grado di monitorare e mediare la comunicazione tra le parti;
dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna due pomeriggi a settimana;
dispone che la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali di Ardea e Pomezia del monitoraggio in ordine alle condizioni dei minori, con particolare riferimento all'andamento degli incontri protetti e dell'educativa domiciliare, con obbligo di riferire al giudice tutelare in caso di pregiudizio per i minori;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento dei figli ND e , da corrispondersi a Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico
[...] annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
dispone che i minori intraprendano un percorso di sostegno psicologico, privatamente o tramite Asl;
invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale;
rigetta la domanda ex art. 709 ter c.p.c. e 473bis.39 c.p.c. di , Controparte_1 pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 5.712,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4068/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to BIAZZO ALESSANDRO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to GASSANI GIAN ETTORE;
RESISTENTE E con il CURATORE SPECIALE dei minori ND e , Persona_1 AVV. FANTOZZI ALBERTO;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24 febbraio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.46/2023 pubblicata il 16.1.23, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Rigettate le prove orali chieste dalle parti, disposta ctu, depositato ricorso urgente ex art. 473bis.39 c.p.c. dalla difesa di e istanza di modifica dei Controparte_1 provvedimenti vigenti da parte della difesa di modificati con Parte_1 ordinanza del 31.7.23 i provvedimenti presidenziali, disposta integrazione di ctu e nominato curatore speciale nell'interesse dei minori, all'udienza del 24 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Pronunciata sentenza sullo status, in assenza di domanda di assegno divorzile, occorre pronunciarsi in ordine alle modalità di affidamento e collocamento dei minori. La dott.ssa nel primo elaborato depositato il 7 luglio 2023, ha osservato Per_2 che” per quanto riguarda la genitorialità individuale il sig. sembra Pt_1 privilegiare la componente emotiva -affettiva della relazione e una funzione di guida che i minori stessi accettano positivamente, la signora invece CP_1
1 mostra difficoltà nell' utilizzare le capacità emotivo-affettive nella relazione con i figli, assumendo un ruolo genitoriale prettamente e prevalentemente direttivo, impositivo e normativo. Queste rispettive inclinazioni genitoriali impattano sulla qualità psicologica della relazione genitore-figlio; di conseguenza la figura paterna risulta essere la figura emotivamente presente per i figli e affettivamente più equilibrata e ricca, diventando il punto di riferimento psicologico per i minori. Le difficoltà psichiche della signora qualsiasi origine possano avere, al momento non risultano funzionali per un mantenimento di un collocamento presso di lei dei minori”. A seguito degli episodi denunciati dal in data 11 luglio 2023 e dei Pt_1 certificati medici di abrasioni agli arti superiori per ND e abrasione lieve alla caviglia sinistra ( per ), episodi per i quali la madre è stata rinviata a Per_1 giudizio con decreto del 13.12.24 per maltrattamenti nei confronti dei figli durante la convivenza, la dott.ssa incaricata di aggiornare l'elaborato, ha Per_2 concluso che “ La signora non appare una persona con caratteristiche di CP_1 antisocialità e di comportamenti aggressivi e violenti ma la disfunzionalità emerge nelle modalità educative repressive, controllanti ed impositive che appaiono fortemente disfunzionali soprattutto nel momento in cui i minori si oppongono alle indicazioni e alle regole materne;
si è inoltre evidenziata oltre alla severità educativa basata su punizioni e regole anche un aspetto di non riconoscimento del valore affettivo che i figli rivolgono alla figura paterna impedendo loro un naturale volgersi affettivamente verso il padre. Molte volte i bambini hanno riferito che la mamma non consentiva loro di stare con il papà quando lo desideravano, oppure di sentirlo troppe volte al telefono o ancora di più di non poter avere contatti affettivi con lui quando lo desideravano. Pertanto le motivazioni del rifiuto dei minori sono determinate da un aspetto intrinseco disfunzionale all'interno della relazione madre figli che viene amplificato e non viene riparato all'interno della relazione triadica con il padre. la signora CP_1 mostra un aspetto di negazione e considera come un normale scontro tra madre e figli l'evento accaduto il 10 luglio, dichiarando che non c'è mai stato alcun tipo di violenza…Dalle osservazioni diadiche emerge che il papà esibisce uno stile sicuro nella guida dell'attività, aperto alle richieste dei figli, facilitando la collaborazione tra i fratelli con un clima emotivo connotato positivamente. Dall'osservazione diadica madre-figli emerge che la mamma mostra uno stile a tratti incalzante laddove propone diverse opzioni ai figli non sempre accolte soprattutto da ND. Pur mostrandosi ben disposta verso entrambi i figli, la madre appare per lo più orientata verso con cui stabilisce maggiormente uno scambio Per_1 interattivo reciproco... Gli eventi accaduti fanno emergere ancor più rispetto alla prima valutazione un aspetto di forte criticità nella relazione tra la figura materna e i figli, dove si evidenzia una difficoltà della mamma a gestire i figli soprattutto nel periodo successivo al rientro a casa dalla frequentazione con il padre. Tale aspetto critico della relazione sembra essere affrontato dalla mamma con modalità assolutamente inadeguate che arrivano ad utilizzare l'aspetto punitivo anche fisico al fine di vedere rispettato un ruolo che sente assolutamente non riconosciuto dai figli…l'aspetto degli approcci aggressivi e dei ricatti psicologici materni verso i figli è soltanto uno degli aspetti relativi al conflitto genitoriale. Inoltre si vuole sottolineare come gli stessi episodi raccontati sia dai minori che dal papà sembrano essere agiti dalla mamma all'interno della dinamica conflittuale che vede una mancata accettazione della separazione da parte della figura materna, che mette in atto nei confronti dei figli atteggiamenti e comportamenti direttivi,
2 incoerenti e violenti verso i bambini nel tentativo di impedire una positiva relazione tra il padre e figli”. La madre ha mostrato di avere una modalità educativa estremamente rigida e punitiva a discapito della promozione del lato emotivo affettivo della relazione genitore-figlio e, secondo la consulente, “ sono state proprio le modalità comportamentali della signora a influire sul cambiamento e il rifiuto dei CP_1 minori a tornare nella casa familiare materna dopo gli eventi dai minori ben descritti del 10 luglio 2023; eventi contraddetti e persino negati nelle loro caratteristiche fondamentali dalla figura materna”. A fronte di questo atteggiamento di negazione e di disconferma del vissuto dei minori la dott.ssa
[...]
all'esito di un attento ed esaustivo accertamento condotto nel Per_2 contraddittorio delle parti e nel rispetto della normativa vigente, ha proposto l'affidamento esclusivo al padre. Per quanto attiene al collocamento, deve confermarsi quello vigente presso il padre in Ardea. Per quanto concerne le frequentazioni dei minori con la madre, lette le relazioni dei Servizi Sociali, considerata la situazione di impasse e visto che i figli non vogliono incontrare la madre, manifestando disagio emotivo in prossimità degli incontri programmati in spazio neutro, si ritiene di rimodulare gli incontri madre- figli tramite l'esternalizzazione degli incontri madre-figli alla presenza di un operatore esperto, in grado di monitorare e mediare la comunicazione tra le parti. Appare opportuno disporre la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso il padre e il monitoraggio dei Servizi Sociali. Alla luce della ctu e delle relazioni dei servizi sociali, si dispone che i minori intraprendano con urgenza un percorso psicoterapeutico, presso la Asl o privatamente, per elaborare il proprio vissuto emotivo ed affettivo rispetto alle vicende familiare. Si invitano inoltre i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale, anche al fine di promuovere un maggiore bilanciamento e integrazione delle figure genitoriali. Per quanto attiene all'assegno di mantenimento dei minori, occorre considerare che il ricorrente, geometra, per il 2023 ha dichiarato redditi da lavoro dipendente pari a euro 7.512,00 e per il 2022 di circa 22000 euro, ha acquistato una abitazione con la propria compagna, è amministratore unico di una società ( le cui quote sono in comproprietà tra il ricorrente e la compagna) che opera nel settore edilizio e che è stata del tutto sottaciuta dal ricorrente e della quale, al contrario, la resistente ha depositato il bilancio 2023 da cui emerge un utile dell'esercizio di euro 16.362; la resistente gestisce una tabaccheria insieme al fratello con reddito d'impresa pari ad euro 58.300 e reddito imponibile di euro 38.857,00 per il 2023. Valutate pertanto le rispettive posizioni economiche e i tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore, le accresciute esigenze dovute all'età, il Collegio ritiene equo di porre a carico della madre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 500,00 entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annua istat. Le spese straordinarie, come individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Velletri, sono suddivise al 50 % tra i genitori. Da rigettare la domanda formulata dalla ex art. 709 ter cpc e 473bis.39 CP_1 c.p.c., alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio che ha condotto il Collegio a disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre con collocamento presso di lui e vista, in ogni caso, le genericità delle allegazioni a sostegno delle domande.
3 Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti in solido in quanto l'accertamento è stato svolto nell'interesse dei minori. Le spese di lite dell'intero procedimento seguono la soccombenza e pertanto la resistente è tenuta alla refusione delle spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia al di sotto dei valori medi stante la natura della decisione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: dà atto che con sentenza n.46/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 ;
[...] affida i minori in via esclusiva al padre e li colloca presso di lui;
dispone che la madre veda i figli due pomeriggi a settimana tramite incontri protetti da svolgersi al di fuori dello spazio neutro tramite esternalizzazione degli incontri alla presenza di un operatore esperto, in grado di monitorare e mediare la comunicazione tra le parti;
dispone la prosecuzione del servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna due pomeriggi a settimana;
dispone che la prosecuzione da parte dei Servizi Sociali di Ardea e Pomezia del monitoraggio in ordine alle condizioni dei minori, con particolare riferimento all'andamento degli incontri protetti e dell'educativa domiciliare, con obbligo di riferire al giudice tutelare in caso di pregiudizio per i minori;
determina in euro 500,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1 mantenimento dei figli ND e , da corrispondersi a Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e successivo adeguamento automatico
[...] annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli;
dispone che i minori intraprendano un percorso di sostegno psicologico, privatamente o tramite Asl;
invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale;
rigetta la domanda ex art. 709 ter c.p.c. e 473bis.39 c.p.c. di , Controparte_1 pone a carico di entrambe le parti in solido le spese di ctu;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Controparte_1 ricorrente, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 5.712,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 10 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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