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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17941 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da YA LI nato a [...] ( Cina) il 27/9/1963 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 7 luglio 2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere CI EL;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO YA LI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 7 luglio 2021 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22/10/2020, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 474 c.p. e rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p. Deduce il ricorrente che la sentenza di appello sarebbe viziata perché: quanto alla contraffazione dei marchi, il giudice di secondo grado, ha ritenuto integrato il reato presupposto di cui all'art. 474 c.p., basandosi su prove ( le dichiarazioni dei tecnici collaboratori dei marchi contraffatti), inutilizzabili perché Penale Sent. Sez. 2 Num. 17941 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 assunte in violazione dell'art. 194 c.p.p. Deduce, altresì, l'omessa motivazione avendo la Corte d'appello ritenuto infondato il motivo dedotto, sulla base di "argomentazioni sviluppate in via presuntiva e secondo un ragionamento che si appalesa illogico e contraddittorio". Con il secondo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 c.p., erroneamente ricavato dalla Corte d'appello, dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi utili a dimostrare la provenienza e l'acquisto dei beni in contestazione. Con il successivo motivo si duole dell' omessa motivazione in merito alla richiesta difensiva di riqualificare il fatto ai sensi dell' art. 712 c.p., essendo incoerente a parere del ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui " la piena consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta non consente di qualificare il fatto quale violazione dell'art. 712 c.p." Con il quarto ed ultimo motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, ottenuta semplicemente scomputando l'entità di pena precedentemente irrogata per il delitto di cui all'art. 474 c.p., dichiarato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati e reiterativi di questioni di fatto correttamente risolte dal giudice di merito. Quanto all' inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti e dei tecnici consulenti della Dc Shoes, l'eccezione è palesemente infondata. La sentenza impugnata opera una corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte regolatrice secondo cui in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto ( Sez. 3, n. 29891/2015, rv. 264444; Sez.2, n. 44326/2010, rv. 249180 relativa proprio ad un caso in cui la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). Le censure difensive s'appalesano prive di pregio anche con riguardo alla prova di resistenza operata dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente ritenuto che, anche a prescindere dai contenuti dei pareri espressi dagli esperti interpellati in sede di indagini, le acquisizioni dibattimentali consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Già il primo giudice aveva evidenziato, infatti, a sostegno della contraffazione dei marchi, la totale assenza di documentazione comprovante la legittima acquisizione della merce dai canali ufficiali e la circostanza che la ditta non produce cinture sicchè ha reputato irrilevante che l'esperto avesse visionato la merce sequestrata solo in foto. Le valutazioni della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto appaiono, dunque, esenti da vizi logici, attesa la diretta constatazione dell'avvenuta contraffazione dei marchi da parte dell'operante. Questa Corte, con indirizzo costante, riconosce che la prova della falsificazione del marchio di un bene può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante, laddove, come nel caso che ci occupa, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto. l'assenza di elementi comprovanti leciti canali di approvvigionamento della merce. Inammissibile è anche la doglianza che lamenta la mancata considerazione della possibile, diretta contraffazione dei marchi da parte del prevenuto. Trattasi di obiezione affidata esclusivamente ed in via meramente ipotetica alla prospettazione del difensore, non constando dirette alligazioni al riguardo del ricorrente, né emergendo in atti elementi che vi diano plausibile riscontro con la conseguenza che la censura ha natura meramente assertiva e alcuna pratica ricaduta sulla sussistenza del delitto di ricettazione, adeguatamente argomentata dai giudici di merito in applicazione dei consolidati principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Sul punto giova ribadire che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 , rv. 268713). Quanto poi alla doglianza circa la mancata riqualificazione del fatto ai Il Consigliere estensore CI EL Il Presidente CIrto- sensi dell'art. 712 c.p., essa va parimenti disattesa. La Corte territoriale ha evidenziato che la consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta,. non consentiva di qualificare il fatto ex 712 c.p., ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione previsto dall'art 712 cod pen, deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che, nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. Da ultimo, con riferimento alla doglianza concernente la mancanza o carenza di motivazione in ordine alla entità della pena, anch' essa appare palesemente infondata. La Corte d'appello ha determinato la pena per il delitto di ricettazione: in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 ritenendola equa e adeguata alla obiettiva gravità del fatto. Detta motivazione è sufficiente, posto che l'obbligo di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.36104/2017, Rv. 271243). Per le considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 31 gennaio 2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere CI EL;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO YA LI ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 7 luglio 2021 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 22/10/2020, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 474 c.p. e rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 c.p. Deduce il ricorrente che la sentenza di appello sarebbe viziata perché: quanto alla contraffazione dei marchi, il giudice di secondo grado, ha ritenuto integrato il reato presupposto di cui all'art. 474 c.p., basandosi su prove ( le dichiarazioni dei tecnici collaboratori dei marchi contraffatti), inutilizzabili perché Penale Sent. Sez. 2 Num. 17941 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 assunte in violazione dell'art. 194 c.p.p. Deduce, altresì, l'omessa motivazione avendo la Corte d'appello ritenuto infondato il motivo dedotto, sulla base di "argomentazioni sviluppate in via presuntiva e secondo un ragionamento che si appalesa illogico e contraddittorio". Con il secondo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 648 c.p., erroneamente ricavato dalla Corte d'appello, dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi utili a dimostrare la provenienza e l'acquisto dei beni in contestazione. Con il successivo motivo si duole dell' omessa motivazione in merito alla richiesta difensiva di riqualificare il fatto ai sensi dell' art. 712 c.p., essendo incoerente a parere del ricorrente l'affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui " la piena consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta non consente di qualificare il fatto quale violazione dell'art. 712 c.p." Con il quarto ed ultimo motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, ottenuta semplicemente scomputando l'entità di pena precedentemente irrogata per il delitto di cui all'art. 474 c.p., dichiarato estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati e reiterativi di questioni di fatto correttamente risolte dal giudice di merito. Quanto all' inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operanti e dei tecnici consulenti della Dc Shoes, l'eccezione è palesemente infondata. La sentenza impugnata opera una corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte regolatrice secondo cui in tema di prova testimoniale, il divieto di esprimere apprezzamenti personali, posto in via generale dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non vale qualora il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto ( Sez. 3, n. 29891/2015, rv. 264444; Sez.2, n. 44326/2010, rv. 249180 relativa proprio ad un caso in cui la Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). Le censure difensive s'appalesano prive di pregio anche con riguardo alla prova di resistenza operata dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente ritenuto che, anche a prescindere dai contenuti dei pareri espressi dagli esperti interpellati in sede di indagini, le acquisizioni dibattimentali consentono di pervenire ad un giudizio di responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Già il primo giudice aveva evidenziato, infatti, a sostegno della contraffazione dei marchi, la totale assenza di documentazione comprovante la legittima acquisizione della merce dai canali ufficiali e la circostanza che la ditta non produce cinture sicchè ha reputato irrilevante che l'esperto avesse visionato la merce sequestrata solo in foto. Le valutazioni della sentenza impugnata in punto di responsabilità del prevenuto appaiono, dunque, esenti da vizi logici, attesa la diretta constatazione dell'avvenuta contraffazione dei marchi da parte dell'operante. Questa Corte, con indirizzo costante, riconosce che la prova della falsificazione del marchio di un bene può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante, laddove, come nel caso che ci occupa, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto. l'assenza di elementi comprovanti leciti canali di approvvigionamento della merce. Inammissibile è anche la doglianza che lamenta la mancata considerazione della possibile, diretta contraffazione dei marchi da parte del prevenuto. Trattasi di obiezione affidata esclusivamente ed in via meramente ipotetica alla prospettazione del difensore, non constando dirette alligazioni al riguardo del ricorrente, né emergendo in atti elementi che vi diano plausibile riscontro con la conseguenza che la censura ha natura meramente assertiva e alcuna pratica ricaduta sulla sussistenza del delitto di ricettazione, adeguatamente argomentata dai giudici di merito in applicazione dei consolidati principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Sul punto giova ribadire che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016 , rv. 268713). Quanto poi alla doglianza circa la mancata riqualificazione del fatto ai Il Consigliere estensore CI EL Il Presidente CIrto- sensi dell'art. 712 c.p., essa va parimenti disattesa. La Corte territoriale ha evidenziato che la consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta,. non consentiva di qualificare il fatto ex 712 c.p., ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione previsto dall'art 712 cod pen, deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che, nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. Da ultimo, con riferimento alla doglianza concernente la mancanza o carenza di motivazione in ordine alla entità della pena, anch' essa appare palesemente infondata. La Corte d'appello ha determinato la pena per il delitto di ricettazione: in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 ritenendola equa e adeguata alla obiettiva gravità del fatto. Detta motivazione è sufficiente, posto che l'obbligo di una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n.36104/2017, Rv. 271243). Per le considerazioni che precedono deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente che lo ha proposto, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 31 gennaio 2023