CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento nei confronti di: TO ES, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2025 del Tribunale di Vasto Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliere Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ES TO dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso il fatto sul rilievo che la prova testimoniale assunta non avesse dimostrato la condotta illecita contestata. "V\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 1568 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/11/2025 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore di Vasto, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), I. n. 114 del 2024, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il Giudice avesse posto sullo stesso piano le testimonianze dei pubblici ufficiali, in quanto tali valide sino a querela di falso ex art. 194 cod. proc. pen., e quelle di altri testimoni. Inoltre, era stata esclusa la resistenza senza analizzare la condotta dell'imputato in rapporto all'atto dell'ufficio ed indicando il testimone a discarico con puntini di sospensione ed omettendone l'identità. 3.11 13 novembre 2025 è pervenuta memoria di difensiva dell'avvocato Carmine Di Risio, nell'interesse di ES TO, con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, perché volto ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. 4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha dato atto che dalle testimonianze tra loro conformi dei due agenti operanti fosse risultato che ES TO, a seguito della manifestata aggressività verbale dovuta alla richiesta di documenti del suo autocarro, parcheggiato in un'area pedonale preclusa, li aveva strappati di mano all'Agente Francesca Ciffolilli e si era allontanato alla guida del mezzo. A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la sola dichiarazione del teste della difesa, Oreste Menna, secondo il quale vi era stata una discussione accesa, nella quale l'imputato, prima di allontanarsi, si trovava a 4/5 metri di distanza dall'agente Ciffolilli. La scarna motivazione, in modo assertivo e omettendo la convergenza delle testimonianze dei pubblici ufficiali, fonti dichiarative qualificate, ha ritenuto sussistente il ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell'imputato assolvendo TO, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, sulla base della testimonianza di un passante (a pag. 4 indicato con puntini di sospensione), peraltro coincidente con quelle degli operanti rispetto a ciò che l'aveva preceduta («dialettica abbastanza sostenuta», pag. 3), proprio con il richiamo all'ampia distanza tra l'agente Ciffolilli e l'imputato, peraltro incompatibile con l'accertamento svolto dagli operanti e il controllo dei documenti. 2 La Consigliera estensora Ad ulteriore dimostrazione della illogicità della motivazione, correttamente censurata dal ricorso, è sufficiente richiamare la formula assolutoria utilizzata (per non aver commesso il fatto), del tutto inconferente rispetto a quanto ritenuto essere stato accertato. Il motivo di censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto è assorbito da quello che logicamente lo precede concernente il suo accertamento, avvenuto con una valutazione delle prove illogica ed assertiva. 3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica Così deciso il 18 novembre 2025
udita la relazione svolta dalla Consigliere Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ES TO dal reato di resistenza a pubblico ufficiale per non aver commesso il fatto sul rilievo che la prova testimoniale assunta non avesse dimostrato la condotta illecita contestata. "V\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 1568 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/11/2025 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore di Vasto, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), I. n. 114 del 2024, che ne ha chiesto l'annullamento - per violazione di legge e vizio di motivazione- sull'assunto che il Giudice avesse posto sullo stesso piano le testimonianze dei pubblici ufficiali, in quanto tali valide sino a querela di falso ex art. 194 cod. proc. pen., e quelle di altri testimoni. Inoltre, era stata esclusa la resistenza senza analizzare la condotta dell'imputato in rapporto all'atto dell'ufficio ed indicando il testimone a discarico con puntini di sospensione ed omettendone l'identità. 3.11 13 novembre 2025 è pervenuta memoria di difensiva dell'avvocato Carmine Di Risio, nell'interesse di ES TO, con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, perché volto ad ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. 4. Il procedimento è stato trattato in forma scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha dato atto che dalle testimonianze tra loro conformi dei due agenti operanti fosse risultato che ES TO, a seguito della manifestata aggressività verbale dovuta alla richiesta di documenti del suo autocarro, parcheggiato in un'area pedonale preclusa, li aveva strappati di mano all'Agente Francesca Ciffolilli e si era allontanato alla guida del mezzo. A fronte di questa ricostruzione, la sentenza ha valorizzato la sola dichiarazione del teste della difesa, Oreste Menna, secondo il quale vi era stata una discussione accesa, nella quale l'imputato, prima di allontanarsi, si trovava a 4/5 metri di distanza dall'agente Ciffolilli. La scarna motivazione, in modo assertivo e omettendo la convergenza delle testimonianze dei pubblici ufficiali, fonti dichiarative qualificate, ha ritenuto sussistente il ragionevole dubbio circa la penale responsabilità dell'imputato assolvendo TO, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, sulla base della testimonianza di un passante (a pag. 4 indicato con puntini di sospensione), peraltro coincidente con quelle degli operanti rispetto a ciò che l'aveva preceduta («dialettica abbastanza sostenuta», pag. 3), proprio con il richiamo all'ampia distanza tra l'agente Ciffolilli e l'imputato, peraltro incompatibile con l'accertamento svolto dagli operanti e il controllo dei documenti. 2 La Consigliera estensora Ad ulteriore dimostrazione della illogicità della motivazione, correttamente censurata dal ricorso, è sufficiente richiamare la formula assolutoria utilizzata (per non aver commesso il fatto), del tutto inconferente rispetto a quanto ritenuto essere stato accertato. Il motivo di censura relativo alla qualificazione giuridica del fatto è assorbito da quello che logicamente lo precede concernente il suo accertamento, avvenuto con una valutazione delle prove illogica ed assertiva. 3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica Così deciso il 18 novembre 2025