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Ordinanza 9 febbraio 2025
Ordinanza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Sezione Lavoro
P R O V V E D I M E N T O E X A R T . 1 2 7 - T E R c . p . c .
R.G.L: n. 2511/2024
Il Giudice dott. Davide De Leo nel procedimento tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 07/02/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. ha emesso, in data 09/02/2025, la seguente
ORDINANZA
- rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico per l'ottenimento dei benefici ex artt. 12 e 13 L. 118/71;
- rilevato che l' eccepisce l'insussistenza della domanda amministrativa quale presupposto CP_1 processuale del ricorso evidenziando altresì che parte ricorrente già gode dei benefici ex art. 13 L. 118/71;
- ritenuto che in atti non vi è prova della domanda amministrativa inoltrata da parte ricorrente in data 31/03/2023.
- rilevato, altresì, che parte ricorrente non è comparsa all'udienze del 07/12/2024 e del 07/02/2025 onde confutare l'eccezione avversaria;
- ritenuto il contegno processuale delle parti elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice di merito consegue, alla mancata ed ingiustificata presentazione del ricorrente all'udienza, il rigetto della domanda per la carenza dell'interesse ad agire;
- ritenuta la carenza dei presupposti previsti dalla legge per procedersi ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso nulla sulle spese.
Il Giudice dott. Davide De Leo
Il presente provvedimento è stato redatto e viene depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico
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Sezione Lavoro
P R O V V E D I M E N T O E X A R T . 1 2 7 - T E R c . p . c .
R.G.L: n. 2511/2024
Il Giudice dott. Davide De Leo nel procedimento tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 07/02/2025 con il deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. ha emesso, in data 09/02/2025, la seguente
ORDINANZA
- rilevato che il ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico per l'ottenimento dei benefici ex artt. 12 e 13 L. 118/71;
- rilevato che l' eccepisce l'insussistenza della domanda amministrativa quale presupposto CP_1 processuale del ricorso evidenziando altresì che parte ricorrente già gode dei benefici ex art. 13 L. 118/71;
- ritenuto che in atti non vi è prova della domanda amministrativa inoltrata da parte ricorrente in data 31/03/2023.
- rilevato, altresì, che parte ricorrente non è comparsa all'udienze del 07/12/2024 e del 07/02/2025 onde confutare l'eccezione avversaria;
- ritenuto il contegno processuale delle parti elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice di merito consegue, alla mancata ed ingiustificata presentazione del ricorrente all'udienza, il rigetto della domanda per la carenza dell'interesse ad agire;
- ritenuta la carenza dei presupposti previsti dalla legge per procedersi ai sensi dell'art. 445-bis cpc;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso nulla sulle spese.
Il Giudice dott. Davide De Leo
Il presente provvedimento è stato redatto e viene depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico
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