TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 6282/2022 promossa da:
(C.F. - P.IVA ), in persona CP P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_2 domiciliata in Via Fiasella 3/17, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Torchio (CF.
) che la rappresenta, assiste e difende. C.F._1
ATTRORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
P. IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Controparte_4
Settembre 5/7 SX, presso lo studio dell'Avv. Danilo Guida (C.F.
) che la rappresenta, assiste e difende. C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per CP
“Piaccia al Giudice CO del Tribunale di Genova Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previe le declaratorie e gli incombenti ritenuti opportuni, previa in particolare revoca dell'ordinanza 3 aprile 2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1537/2022 per cui è causa:
1) Nel merito accertare e dichiarare che la società ricorrente è carente, almeno per la parte del credito pari ad euro 134.383,00 di legittimazione attiva e che in ogni caso il credito azionato è inesistente e/o non provato per tutti i motivi dedotti e/o che comunque nulla è dovuto alla ricorrente con ogni conseguenziale pronuncia;
pagina 1 di 9 2) In ogni caso, per tutti i motivi dedotti, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. n. 1537/2022 RG 4883/2022 emesso in data 7 giugno 2022 e notificato in data 8.6.2022 con ogni consequenziale statuizione anche restitutoria in favore di in ordine a quanto corrisposto in forza CP dell'ordinanza 3 aprile 2023;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste:
1) Rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e l'ordinanza 3 aprile 2023.
2) In subordine, accertare e dichiarare l'opponente tenuta a corrispondere l'importo di
€. 271.073,22 ovvero a quella somma maggiore o minore meglio vista anche in via equitativa ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3) Vinte le spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al N. R.G. 4883/2022, CP_3 adiva questo Tribunale affinché ingiungesse a il
[...] CP pagamento dell'importo di € 271.073,22, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per i “servizi parti integranti dell'appalto: a) carico, trasporto, scarico e contestuale assistenza nei cantieri IRETI (nolo a caldo/freddo); b) autospurgo).
A sostegno della propria domanda, produceva lo Controparte_3 stato di avanzamento dei lavori redatto dalla stazione appaltante e le fatture (nn. 49 -65) inerenti a dette prestazioni.
Il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n.
1537/2022 dell'8/6/2022, con il quale ingiungeva a di pagare alla CP ricorrente la somma di € 271.073,22, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del procedimento di ingiunzione.
Il presente procedimento di opposizione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in CP giudizio hiedendo di accertare e dichiarare il difetto Controparte_3 di legittimazione attiva dell'opposta, quantomeno per la parte del credito pari ad € 134.383,00, nonché di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata e quindi pagina 2 di 9 di revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1537/2022, con ogni consequenziale statuizione.
La ritualmente costituitasi in giudizio, domandava, Controparte_3 in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. I fatti di causa.
La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice opponente è la seguente:
La , odierna opposta, è di proprietà di e di Controparte_3 Persona_1
(doc. 3), persone con cui per anni la famiglia ( Controparte_4 CP_2 CP ha intrattenuto rapporti commerciali.
Tali rapporti, tanto di natura personale quanto di natura commerciale, conducevano alla costituzione, con atto 10 luglio 2018 rep. 142951 (cfr. doc.4) di società CP partecipata:
- per il 55% da CP
- per il 45% da , Persona_1 Controparte_3 avente lo scopo di convogliare in un unico assetto societario tutte le attività di trasporto svolte da in qualità di appaltatore IREN. CP
Dal 2019 “salvo rarissime eccezioni motivate dall'impossibilità per di svolgere le CP attività ad es. per carenza di automezzi”, non perveniva “più” a alcuna fattura CP inerente prestazioni eseguite da parte dell'odierna opposta, con ciò confermando l'effettiva esecuzione e fatturazione delle prestazioni solo da parte di . CP
Nel 2021 insorgevano dissidi tra le parti che sfociavano in un percorso di trattative volto alla conclusione dell'esperienza societaria in comune. In data 16/4/2021 (“e quindi poco prima della emissione delle fatture oggetto di ingiunzione”) e concludevano un accordo (doc. 5) che CP Persona_1 prevedeva:
- la cessione a (Gmd) del 55% delle quote di CO detenute da Persona_1
avvenuta con atto Notaio sempre del 16/4/2021 (doc.8); CP Per_2
- la definizione e la quantificazione dei rapporti di dare/avere in essere tra CP ed nonché dei rapporti contrattuali pluriennali in essere (leasing, CP fidejussioni, ecc.);
- l'obbligo di approvazione del bilancio di al 31/12/2020, avvenuto con CP verbale del CDA di in pari data, ossia il 6/4/2021 (doc. 6 e 7). CP
Il 22/4/2021 mutava denominazione sociale in DG Trasporti srl (doc.9) e CP trasmetteva a 14 fatture per un totale di € 262.839,54. Tale somma era però, CP inclusa nel bilancio di CP
pagina 3 di 9 Il 29/4/2021 respingeva dette fatture (doc. 10 e 11) precisando che “nessuna CP somma vi è dovuta per una pluralità di motivi ed in ogni caso le fatture non sono comprensibili. Si invita ad emettere le note di credito relative”.
Il 4.5.2021 la DG Trasporti (ex CO ) emetteva note di credito, rinunciando a tutte le ragioni creditorie vantate nei confronti di (doc. 12). CP
Pochi giorni dopo, - altra società facente capo ai fratelli - Controparte_3 CP_4 emetteva le stesse fatture (17, le 14 già emesse dalla ex e “stornate” dalla CP medesima, più altre tre per il totale oggetto di ingiunzione).
In data 13/5/2021 le contestava (doc.13). CP
, in risposta, preannunciava l'esperimento dell'azione ex art 105 TU Controparte_3 appalti contro quale stazione appaltante, azione mai iniziata. CP_6
La ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta opposta è la seguente: Controp è una microimpresa che, a partire dal 1985, è stabilmente inserita nel ciclo produttivo del Gruppo come fornitore e/o subfornitore qualificato (docc. 1 e 1 CP_6 bis).
A seguito dell'indizione e dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica di
[...]
in nome e per conto di alcune società del Gruppo ( CP_6 CP_7 CP_8
e era aggiudicato dal
[...] Controparte_9 [...] costituito dalla mandataria e dalla mandante Controparte_10 CP
l'appalto “relativo ai lavori di estendimento, Controparte_11 rinnovamento, allacciamento, manutenzione, ordinaria e straordinaria e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas e fognatura dell'area Liguria – lotto 5 , gara n. 3450”. Aggiudicata la gara, la stazione appaltante e l'appaltatore stipulavano: un Accordo
Quadro (doc.2); un successivo Atto Aggiuntivo (doc. 3); i Contratti Applicativi con e (docc. 4-5-6). CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controp affidava a (docc. 7-8-9-10) una serie di servizi parti integranti CP dell'appalto:
a) carico, trasporto, scarico;
b) assistenza nei cantieri;
c) autospurgo. incassava dalla stazione appaltante gli importi relativi ai servizi affidati ma non CP Controp corrispondeva alcunché a per i servizi eseguiti (docc. n. 11-25) da agosto 2020 ad aprile 2021, documentati anche dai SAL (Stato Avanzamento Lavori), redatti dalla stazione appaltante e sottoscritti da CP
pagina 4 di 9 A nulla valevano i tentativi di composizione bonaria avviati con la diffida di pagamento
(doc. 43) e con le reiterate richieste a di un incontro alla presenza delle parti e CP della stazione appaltante finalizzato a risolvere l'impasse creatosi. non aderiva a dette richieste fino a dicembre 2021. CP
Il 17 ed il 23 dicembre 2021 si tenevano due incontri tra le società:
- il primo consentiva di chiarire i complessivi assetti negoziali tra le parti relativamente alla gara 3450;
- il secondo confermava la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite da fatturate ed oggetto della diffida ad adempiere del 14 giugno 2021. Controp Il 4/2/2022 sollecitava il pagamento delle fatture, rendendosi disponibile ad un pagamento rateale ragionevole;
in pari data, trasmetteva due proposte di scrittura CP privata (doc. 76) che - al pari di quelle successive trasmesse dal legale rappresentante di
(docc. 45 e 46) – venivano ritenute inaccettabili e vessatorie (doc. 48) e, CP pertanto, rifiutate. Controp
allora, agiva in monitorio per ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. si opponeva formulando i seguenti motivi di diritto. CP
1. Sulla carenza di legittimazione attiva di Controparte_12 ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'odierna
[...] opposta adducendo che i rapporti su cui si fonda la pretesa creditoria sarebbero intercorsi con altra società, la a sostegno della a propria tesi, ha addotto CP che è stata ad aver svolto, almeno fino al 31/12/2020, le prestazioni fatturate e, CP quindi, solo UNICO (poi DG Trasporti S.r.l.) sarebbe titolare del credito.
Sostiene poi che , però, non avrebbe titolo a richiedere il pagamento in quanto CP
“quantomeno” per le prestazioni svolte fino al 31/12/2020 sarebbero ricomprese nella transazione operata con scrittura privata del 16/4/2021.
Le pretese creditore avanzate da sarebbero, pertanto, inammissibili Controparte_3 per carenza di legittimazione attiva.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.
Premesso che l'istituto della c.d. legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto di agire in giudizio, si rappresenta che a partire dal 2016 la giurisprudenza di legittimità è concorde ed unanime nel ritenere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire è configurata in capo a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. pagina 5 di 9 Oggetto di analisi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda con la quale l'attore allega di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. In altri termini, ciò che rileva è la prospettazione attorea: “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Ciò non toglie che all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.” (Cass. S.U. n.
2951/2016).
ha allegato la titolarità del diritto di credito azionato in monitorio, Controparte_3 attraverso la produzione di copiosa documentazione dalla quale risulta l'espletamento, a favore dell'odierna attrice opponente, delle attività di cui alle fatture azionate in monitorio e per la totalità del credito.
In particolare, risulta chiaramente dagli Elenchi Periodici di lavori cantieri dai CP_7 contratti stipulati con e dall'autorizzazione rilasciata da che CP CP_6 CP_3 ha svolto autonomamente le predette attività sia prima che dopo la conclusione
[...] della scrittura privata dell'aprile 2021.
Pertanto, è necessario esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta in via monitoria.
2. Sull'infondatezza del credito azionato per mancato assolvimento dell'onere della prova. ha addotto l'infondatezza del credito azionato in monitorio da CP CP_3 sostenendo, in primo luogo, che le fatture oggetto di ingiunzione:
[...]
a. “sono state fatturate dopo mesi dalla data di esecuzione delle attività (in contrasto con le normali prassi in uso) da DG TI (ex sei giorni dopo l'atto di CP cessione delle quote per essere poi stornate e rifatturate da un altro soggetto giuridico (l'odierna opposta)”;
b. le fatture prod. 26-27-28-29-30 (ossia dalla numero 49 a 53) e 37 (ossia la numero
60) per un totale di euro 134.383,00 “fanno riferimento a prestazione antecedenti al Contro 31 dicembre 2020 e quindi oltre ad essere state svolte da e non da sono CP ricomprese nella scrittura privata 16 aprile 2021 e negli accordi successivi di cui sopra e per questo sono state emesse le relative note di credito.”; c. le fatture prod. 31-32-33 “non si sa con quali automezzi e personale sono state svolte Contro (se di o di essendo relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, CP
pagina 6 di 9 visto che la cessione delle quote (di , di proprietà di a favore di CP CP
) è del 16 aprile 2021.”; Controparte_3
d. Le fatture prod. 34-35-36- 38-39-40-41-42 “sono prive di qualsivoglia attestazione – CP_ benestare da parte di e di a differenza delle precedenti.”. CP ha allegato, altresì, l'inidoneità degli altri documenti prodotti da CP
, a riprova del proprio diritto, a fondare la pretesa creditoria. In Controparte_3 particolare, ella ha addotto, in primo luogo, l'inidoneità a fini probatori dei moduli di esecuzione movimentazione e trasporto, i quali “contengono al più dati illeggibili e/o incomprensibili e non vi è alcun collegamento chiaro con le fatture emesse né è chiaro, per le sole attività svolte post 31.12.2020, chi avrebbe eseguito il trasporto posto che Contro l'attestazione che il trasporto lo avrebbe svolto non è sufficiente stante il fatto che contestualmente operava anche CO sino al 16 aprile 2021” e, in secondo luogo, la circostanza che “ il contratto di sub appalto (doc.7) cui si riferiscono le fatture 60- 61- CP_ 62-64 NON è mai stato né presentato né autorizzato da ”. Le eccezioni dell'opponente sono infondate. Non può essere condivisa l'eccezione di tardività nell'emissione delle fatture. La normativa tributaria prescrive che anche la c.d. “fattura immediata” (identificata - come nel caso di specie - dal codice TD01) debba essere emessa “entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione” (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). Il momento di effettuazione dell'operazione è individuato dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, a norma del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
È pacifico il mancato pagamento dell'importo oggetto delle fatture azionate in monitorio e contestate in questa sede da Le fatture, pertanto, a fronte della conclamata CP morosità del destinatario, risultano, anzi, essere state emesse in anticipo da CP_3
[...]
Non può essere condivisa nemmeno l'eccezione secondo cui parte del credito azionato risulterebbe già ricompreso nella definizione dei rapporti di dare/avere operata tramite la scrittura privata del 16/4/2021, in quanto non fondata su idonea prova scritta.
La menzionata scrittura privata (doc. 5 riporta solo il credito complessivo CP che (poi DG Trasporti) vantava nei confronti di odierna CP CP opponente, all'atto di cessione delle quote societarie. Al punto 6 della scrittura si legge che: “[…] effettuata la compensazione, avrà azzerato il proprio debito verso CP
per capitale e interessi, e il debito di verso ammonterà ad € CP CP CP
260.579,25” e al punto 7 che “[…] CO non potrà chiedere a il pagamento del CP debito di quest'ultima di € 260.579,25 di cui a precedente punto 6; in parziale deroga a ciò acconsente di pagare parzialmente il debito in misura pari al pagamento CP
pagina 7 di 9 delle rate di leasing che effettuerà; ne consegue che […] verserà un CP CP importo corrispondente a entro 5 giorni lavorativi;
tale versamento ridurrà di CP pari importo il debito residuo complessivo di verso di cui al precedente CP CP punto 6).” Non vi sono specificazioni circa la natura del diritto di credito vantato da (poi CP
DG) nei confronti dell'odierna opponente;
non è, quindi, possibile risalire alla natura ed alle causali di tale credito. Pertanto, non è possibile stabilire – in difetto di specificazioni e di altri elementi – se il credito qui vantato rientri nelle causali.
Non è possibile, alla luce della copiosa documentazione prodotta dall'attrice, neppure accogliere l'eccezione dell'opponente sulla mancata individuazione del proprietario dei mezzi e del personale adoperato per i servizi.
L'opposta ha, infatti, documentato l'esecuzione dei servizi tramite i documenti rilasciatigli da (doc. 50-57), i contratti stipulati con e la corrispondenza CP_7 CP intercorsa tra loro (doc 74-75).
Infine, anche l'eccezione d'invalidità delle fatture da nn. 34 a 36 e da 38 a 42, per CP_ mancanza di attestazione da parte di e di , deve essere respinta per le ragioni CP di seguito.
Tale eccezione, per come formulata, parrebbe confermare quantomeno l'attestazione dell'odierna opponente rispetto all'esecuzione delle (restanti) fatture e, di conseguenza, delle (restanti) prestazioni rese da nell'ambito appalto aggiudicato Controparte_3 da Tuttavia, deve essere respinta perché anche le prestazioni oggetto delle CP impugnate fatture sono confermate dalla produzione documentale dell'opposta (docc.
50-57)
Da ultimo, si rappresenta l'idoneità degli altri documenti a supportare probatoriamente il diritto di credito vantato da : i moduli IREN e i registri di contabilità Controparte_3
IRETI (doc. 50-57), ad esempio, attestano l'identità dell'impresa esecutrice delle prestazioni eseguite (e riportate in fattura) nell'ambito dell'appalto di cui si discute. L'impresa è pacificamente . Controparte_3
Pertanto, la domanda deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
3. Spese di lite
Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione, ma minimi per la fase istruttoria, da € 260.000,01 ad € 520.000,00 si liquidano in: € 3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per pagina 8 di 9 la fase decisionale e così complessivamente in € 22.457,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da in persona CP del legale rappresentante, nei confronti di in persona Controparte_3 del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1537/2022 del 8/6/2022 emesso dal Tribunale di Genova, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Genova, 24 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. r.g. 6282/2022 promossa da:
(C.F. - P.IVA ), in persona CP P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t. elettivamente Controparte_2 domiciliata in Via Fiasella 3/17, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Torchio (CF.
) che la rappresenta, assiste e difende. C.F._1
ATTRORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
P. IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Genova, Via XX Controparte_4
Settembre 5/7 SX, presso lo studio dell'Avv. Danilo Guida (C.F.
) che la rappresenta, assiste e difende. C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per CP
“Piaccia al Giudice CO del Tribunale di Genova Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previe le declaratorie e gli incombenti ritenuti opportuni, previa in particolare revoca dell'ordinanza 3 aprile 2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1537/2022 per cui è causa:
1) Nel merito accertare e dichiarare che la società ricorrente è carente, almeno per la parte del credito pari ad euro 134.383,00 di legittimazione attiva e che in ogni caso il credito azionato è inesistente e/o non provato per tutti i motivi dedotti e/o che comunque nulla è dovuto alla ricorrente con ogni conseguenziale pronuncia;
pagina 1 di 9 2) In ogni caso, per tutti i motivi dedotti, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. n. 1537/2022 RG 4883/2022 emesso in data 7 giugno 2022 e notificato in data 8.6.2022 con ogni consequenziale statuizione anche restitutoria in favore di in ordine a quanto corrisposto in forza CP dell'ordinanza 3 aprile 2023;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori di legge”
Per Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste:
1) Rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e l'ordinanza 3 aprile 2023.
2) In subordine, accertare e dichiarare l'opponente tenuta a corrispondere l'importo di
€. 271.073,22 ovvero a quella somma maggiore o minore meglio vista anche in via equitativa ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3) Vinte le spese, diritti ed onorari di causa oltre spese generali ed oneri di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento monitorio.
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al N. R.G. 4883/2022, CP_3 adiva questo Tribunale affinché ingiungesse a il
[...] CP pagamento dell'importo di € 271.073,22, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per i “servizi parti integranti dell'appalto: a) carico, trasporto, scarico e contestuale assistenza nei cantieri IRETI (nolo a caldo/freddo); b) autospurgo).
A sostegno della propria domanda, produceva lo Controparte_3 stato di avanzamento dei lavori redatto dalla stazione appaltante e le fatture (nn. 49 -65) inerenti a dette prestazioni.
Il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n.
1537/2022 dell'8/6/2022, con il quale ingiungeva a di pagare alla CP ricorrente la somma di € 271.073,22, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del procedimento di ingiunzione.
Il presente procedimento di opposizione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in CP giudizio hiedendo di accertare e dichiarare il difetto Controparte_3 di legittimazione attiva dell'opposta, quantomeno per la parte del credito pari ad € 134.383,00, nonché di accertare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata e quindi pagina 2 di 9 di revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1537/2022, con ogni consequenziale statuizione.
La ritualmente costituitasi in giudizio, domandava, Controparte_3 in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. I fatti di causa.
La ricostruzione dei fatti operata da parte attrice opponente è la seguente:
La , odierna opposta, è di proprietà di e di Controparte_3 Persona_1
(doc. 3), persone con cui per anni la famiglia ( Controparte_4 CP_2 CP ha intrattenuto rapporti commerciali.
Tali rapporti, tanto di natura personale quanto di natura commerciale, conducevano alla costituzione, con atto 10 luglio 2018 rep. 142951 (cfr. doc.4) di società CP partecipata:
- per il 55% da CP
- per il 45% da , Persona_1 Controparte_3 avente lo scopo di convogliare in un unico assetto societario tutte le attività di trasporto svolte da in qualità di appaltatore IREN. CP
Dal 2019 “salvo rarissime eccezioni motivate dall'impossibilità per di svolgere le CP attività ad es. per carenza di automezzi”, non perveniva “più” a alcuna fattura CP inerente prestazioni eseguite da parte dell'odierna opposta, con ciò confermando l'effettiva esecuzione e fatturazione delle prestazioni solo da parte di . CP
Nel 2021 insorgevano dissidi tra le parti che sfociavano in un percorso di trattative volto alla conclusione dell'esperienza societaria in comune. In data 16/4/2021 (“e quindi poco prima della emissione delle fatture oggetto di ingiunzione”) e concludevano un accordo (doc. 5) che CP Persona_1 prevedeva:
- la cessione a (Gmd) del 55% delle quote di CO detenute da Persona_1
avvenuta con atto Notaio sempre del 16/4/2021 (doc.8); CP Per_2
- la definizione e la quantificazione dei rapporti di dare/avere in essere tra CP ed nonché dei rapporti contrattuali pluriennali in essere (leasing, CP fidejussioni, ecc.);
- l'obbligo di approvazione del bilancio di al 31/12/2020, avvenuto con CP verbale del CDA di in pari data, ossia il 6/4/2021 (doc. 6 e 7). CP
Il 22/4/2021 mutava denominazione sociale in DG Trasporti srl (doc.9) e CP trasmetteva a 14 fatture per un totale di € 262.839,54. Tale somma era però, CP inclusa nel bilancio di CP
pagina 3 di 9 Il 29/4/2021 respingeva dette fatture (doc. 10 e 11) precisando che “nessuna CP somma vi è dovuta per una pluralità di motivi ed in ogni caso le fatture non sono comprensibili. Si invita ad emettere le note di credito relative”.
Il 4.5.2021 la DG Trasporti (ex CO ) emetteva note di credito, rinunciando a tutte le ragioni creditorie vantate nei confronti di (doc. 12). CP
Pochi giorni dopo, - altra società facente capo ai fratelli - Controparte_3 CP_4 emetteva le stesse fatture (17, le 14 già emesse dalla ex e “stornate” dalla CP medesima, più altre tre per il totale oggetto di ingiunzione).
In data 13/5/2021 le contestava (doc.13). CP
, in risposta, preannunciava l'esperimento dell'azione ex art 105 TU Controparte_3 appalti contro quale stazione appaltante, azione mai iniziata. CP_6
La ricostruzione dei fatti operata da parte convenuta opposta è la seguente: Controp è una microimpresa che, a partire dal 1985, è stabilmente inserita nel ciclo produttivo del Gruppo come fornitore e/o subfornitore qualificato (docc. 1 e 1 CP_6 bis).
A seguito dell'indizione e dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica di
[...]
in nome e per conto di alcune società del Gruppo ( CP_6 CP_7 CP_8
e era aggiudicato dal
[...] Controparte_9 [...] costituito dalla mandataria e dalla mandante Controparte_10 CP
l'appalto “relativo ai lavori di estendimento, Controparte_11 rinnovamento, allacciamento, manutenzione, ordinaria e straordinaria e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas e fognatura dell'area Liguria – lotto 5 , gara n. 3450”. Aggiudicata la gara, la stazione appaltante e l'appaltatore stipulavano: un Accordo
Quadro (doc.2); un successivo Atto Aggiuntivo (doc. 3); i Contratti Applicativi con e (docc. 4-5-6). CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controp affidava a (docc. 7-8-9-10) una serie di servizi parti integranti CP dell'appalto:
a) carico, trasporto, scarico;
b) assistenza nei cantieri;
c) autospurgo. incassava dalla stazione appaltante gli importi relativi ai servizi affidati ma non CP Controp corrispondeva alcunché a per i servizi eseguiti (docc. n. 11-25) da agosto 2020 ad aprile 2021, documentati anche dai SAL (Stato Avanzamento Lavori), redatti dalla stazione appaltante e sottoscritti da CP
pagina 4 di 9 A nulla valevano i tentativi di composizione bonaria avviati con la diffida di pagamento
(doc. 43) e con le reiterate richieste a di un incontro alla presenza delle parti e CP della stazione appaltante finalizzato a risolvere l'impasse creatosi. non aderiva a dette richieste fino a dicembre 2021. CP
Il 17 ed il 23 dicembre 2021 si tenevano due incontri tra le società:
- il primo consentiva di chiarire i complessivi assetti negoziali tra le parti relativamente alla gara 3450;
- il secondo confermava la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite da fatturate ed oggetto della diffida ad adempiere del 14 giugno 2021. Controp Il 4/2/2022 sollecitava il pagamento delle fatture, rendendosi disponibile ad un pagamento rateale ragionevole;
in pari data, trasmetteva due proposte di scrittura CP privata (doc. 76) che - al pari di quelle successive trasmesse dal legale rappresentante di
(docc. 45 e 46) – venivano ritenute inaccettabili e vessatorie (doc. 48) e, CP pertanto, rifiutate. Controp
allora, agiva in monitorio per ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. si opponeva formulando i seguenti motivi di diritto. CP
1. Sulla carenza di legittimazione attiva di Controparte_12 ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'odierna
[...] opposta adducendo che i rapporti su cui si fonda la pretesa creditoria sarebbero intercorsi con altra società, la a sostegno della a propria tesi, ha addotto CP che è stata ad aver svolto, almeno fino al 31/12/2020, le prestazioni fatturate e, CP quindi, solo UNICO (poi DG Trasporti S.r.l.) sarebbe titolare del credito.
Sostiene poi che , però, non avrebbe titolo a richiedere il pagamento in quanto CP
“quantomeno” per le prestazioni svolte fino al 31/12/2020 sarebbero ricomprese nella transazione operata con scrittura privata del 16/4/2021.
Le pretese creditore avanzate da sarebbero, pertanto, inammissibili Controparte_3 per carenza di legittimazione attiva.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.
Premesso che l'istituto della c.d. legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto di agire in giudizio, si rappresenta che a partire dal 2016 la giurisprudenza di legittimità è concorde ed unanime nel ritenere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", la legittimazione ad agire è configurata in capo a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. pagina 5 di 9 Oggetto di analisi, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda con la quale l'attore allega di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. In altri termini, ciò che rileva è la prospettazione attorea: “Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Ciò non toglie che all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.” (Cass. S.U. n.
2951/2016).
ha allegato la titolarità del diritto di credito azionato in monitorio, Controparte_3 attraverso la produzione di copiosa documentazione dalla quale risulta l'espletamento, a favore dell'odierna attrice opponente, delle attività di cui alle fatture azionate in monitorio e per la totalità del credito.
In particolare, risulta chiaramente dagli Elenchi Periodici di lavori cantieri dai CP_7 contratti stipulati con e dall'autorizzazione rilasciata da che CP CP_6 CP_3 ha svolto autonomamente le predette attività sia prima che dopo la conclusione
[...] della scrittura privata dell'aprile 2021.
Pertanto, è necessario esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta in via monitoria.
2. Sull'infondatezza del credito azionato per mancato assolvimento dell'onere della prova. ha addotto l'infondatezza del credito azionato in monitorio da CP CP_3 sostenendo, in primo luogo, che le fatture oggetto di ingiunzione:
[...]
a. “sono state fatturate dopo mesi dalla data di esecuzione delle attività (in contrasto con le normali prassi in uso) da DG TI (ex sei giorni dopo l'atto di CP cessione delle quote per essere poi stornate e rifatturate da un altro soggetto giuridico (l'odierna opposta)”;
b. le fatture prod. 26-27-28-29-30 (ossia dalla numero 49 a 53) e 37 (ossia la numero
60) per un totale di euro 134.383,00 “fanno riferimento a prestazione antecedenti al Contro 31 dicembre 2020 e quindi oltre ad essere state svolte da e non da sono CP ricomprese nella scrittura privata 16 aprile 2021 e negli accordi successivi di cui sopra e per questo sono state emesse le relative note di credito.”; c. le fatture prod. 31-32-33 “non si sa con quali automezzi e personale sono state svolte Contro (se di o di essendo relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, CP
pagina 6 di 9 visto che la cessione delle quote (di , di proprietà di a favore di CP CP
) è del 16 aprile 2021.”; Controparte_3
d. Le fatture prod. 34-35-36- 38-39-40-41-42 “sono prive di qualsivoglia attestazione – CP_ benestare da parte di e di a differenza delle precedenti.”. CP ha allegato, altresì, l'inidoneità degli altri documenti prodotti da CP
, a riprova del proprio diritto, a fondare la pretesa creditoria. In Controparte_3 particolare, ella ha addotto, in primo luogo, l'inidoneità a fini probatori dei moduli di esecuzione movimentazione e trasporto, i quali “contengono al più dati illeggibili e/o incomprensibili e non vi è alcun collegamento chiaro con le fatture emesse né è chiaro, per le sole attività svolte post 31.12.2020, chi avrebbe eseguito il trasporto posto che Contro l'attestazione che il trasporto lo avrebbe svolto non è sufficiente stante il fatto che contestualmente operava anche CO sino al 16 aprile 2021” e, in secondo luogo, la circostanza che “ il contratto di sub appalto (doc.7) cui si riferiscono le fatture 60- 61- CP_ 62-64 NON è mai stato né presentato né autorizzato da ”. Le eccezioni dell'opponente sono infondate. Non può essere condivisa l'eccezione di tardività nell'emissione delle fatture. La normativa tributaria prescrive che anche la c.d. “fattura immediata” (identificata - come nel caso di specie - dal codice TD01) debba essere emessa “entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione” (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). Il momento di effettuazione dell'operazione è individuato dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, a norma del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
È pacifico il mancato pagamento dell'importo oggetto delle fatture azionate in monitorio e contestate in questa sede da Le fatture, pertanto, a fronte della conclamata CP morosità del destinatario, risultano, anzi, essere state emesse in anticipo da CP_3
[...]
Non può essere condivisa nemmeno l'eccezione secondo cui parte del credito azionato risulterebbe già ricompreso nella definizione dei rapporti di dare/avere operata tramite la scrittura privata del 16/4/2021, in quanto non fondata su idonea prova scritta.
La menzionata scrittura privata (doc. 5 riporta solo il credito complessivo CP che (poi DG Trasporti) vantava nei confronti di odierna CP CP opponente, all'atto di cessione delle quote societarie. Al punto 6 della scrittura si legge che: “[…] effettuata la compensazione, avrà azzerato il proprio debito verso CP
per capitale e interessi, e il debito di verso ammonterà ad € CP CP CP
260.579,25” e al punto 7 che “[…] CO non potrà chiedere a il pagamento del CP debito di quest'ultima di € 260.579,25 di cui a precedente punto 6; in parziale deroga a ciò acconsente di pagare parzialmente il debito in misura pari al pagamento CP
pagina 7 di 9 delle rate di leasing che effettuerà; ne consegue che […] verserà un CP CP importo corrispondente a entro 5 giorni lavorativi;
tale versamento ridurrà di CP pari importo il debito residuo complessivo di verso di cui al precedente CP CP punto 6).” Non vi sono specificazioni circa la natura del diritto di credito vantato da (poi CP
DG) nei confronti dell'odierna opponente;
non è, quindi, possibile risalire alla natura ed alle causali di tale credito. Pertanto, non è possibile stabilire – in difetto di specificazioni e di altri elementi – se il credito qui vantato rientri nelle causali.
Non è possibile, alla luce della copiosa documentazione prodotta dall'attrice, neppure accogliere l'eccezione dell'opponente sulla mancata individuazione del proprietario dei mezzi e del personale adoperato per i servizi.
L'opposta ha, infatti, documentato l'esecuzione dei servizi tramite i documenti rilasciatigli da (doc. 50-57), i contratti stipulati con e la corrispondenza CP_7 CP intercorsa tra loro (doc 74-75).
Infine, anche l'eccezione d'invalidità delle fatture da nn. 34 a 36 e da 38 a 42, per CP_ mancanza di attestazione da parte di e di , deve essere respinta per le ragioni CP di seguito.
Tale eccezione, per come formulata, parrebbe confermare quantomeno l'attestazione dell'odierna opponente rispetto all'esecuzione delle (restanti) fatture e, di conseguenza, delle (restanti) prestazioni rese da nell'ambito appalto aggiudicato Controparte_3 da Tuttavia, deve essere respinta perché anche le prestazioni oggetto delle CP impugnate fatture sono confermate dalla produzione documentale dell'opposta (docc.
50-57)
Da ultimo, si rappresenta l'idoneità degli altri documenti a supportare probatoriamente il diritto di credito vantato da : i moduli IREN e i registri di contabilità Controparte_3
IRETI (doc. 50-57), ad esempio, attestano l'identità dell'impresa esecutrice delle prestazioni eseguite (e riportate in fattura) nell'ambito dell'appalto di cui si discute. L'impresa è pacificamente . Controparte_3
Pertanto, la domanda deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
3. Spese di lite
Stante la soccombenza l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione, ma minimi per la fase istruttoria, da € 260.000,01 ad € 520.000,00 si liquidano in: € 3.544,00 per la fase di studio;
€ 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per pagina 8 di 9 la fase decisionale e così complessivamente in € 22.457,00 per compensi professionali oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da in persona CP del legale rappresentante, nei confronti di in persona Controparte_3 del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n. 1537/2022 del 8/6/2022 emesso dal Tribunale di Genova, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Genova, 24 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 9 di 9