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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2729/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
(C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...] e residente in C.F._1
Ponte Arche (TN), Piazza Mercato n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimiliano Soffiati, C.F. , nonché elettivamente C.F._2
domiciliato nel suo studio in Verona, Via Cesare Abba n. 12
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
31.10.1987 e residente a [...]3, interno 7,
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con C.F._3
delibera del COA di Trento dd. 29.04.2024, rappresentata e difesa – giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta – dall'avv. Paola Paolazzi
(c.f ) del Foro di Trento, n. fax 0461.983881, e presso il CodiceFiscale_4
suo studio elettivamente domiciliata in Trento, galleria Tirrena n. 10, n. fax
0461.983881
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 05 dicembre 2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in UT
( ), in data 03.02.2007, che, dal matrimonio, erano nate le figlie CP_2
, a Trento il 27.03.21, Persona_1 [...]
a Trento il 17.01.17 e Persona_2 Persona_3
a Modena il 7.10.11, ha avanzato le seguenti richieste:
[...]
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1
e in relazione al matrimonio
[...] Controparte_1
contratto in UT ( ) in data 03.02.2007; Preso atto che le figlie CP_2
C.F.: , Persona_1 C.F._5
C.F.: e Persona_2 C.F._6
C.F.: , Persona_3 C.F._7
vivono con la madre, stabilire un contributo di mantenimento in capo al ricorrente di € 360 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo
l'incremento Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche ed extra scolastiche,
Pag. 2 di 6 spese mediche non coperte dal SSN ed il 100% delle spese sportive previamente concordate tra i coniugi;
Preso atto che attualmente le modalità di affidamento e di visita delle figlie sono stabilite dal Tribunale dei minorenni nell'ambito del procedimento in corso, ci si riserva di formulare eventuali richieste a codesto
Tribunale nel corso del procedimento ove si esaurisse precedentemente il procedimento presso il Tribunale dei minori – in ogni caso si chiede che
l'affidamento sia condiviso tra entrambi i genitori;
Pronunciarsi condanna al pagamento di diritti, spese ed onorari di causa, rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla richiesta di pronuncia della separazione, domandando altresì di confermare la regolamentazione delle modalità di visita del padre, secondo le determinazioni già adottate dal Tribunale per i Minorenni di Trento;
di prevedere la collocazione delle predette minori con la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in
Trento via Santi Cosma e Damiano n. 29/3 interno 7; di “disporre che il padre sia tenuto a versare alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e Per_2 Per_1
l'importo mensile di € 750,00 (ossia € 250,00 per figlia), con Per_3 rivalutazione annuale ISTAT decorrente dall'anno successivo”; di “Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita delle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nelle linee guida del CNF”; di “Prevedere che le figlie e si intenderanno a carico della madre ai fini Per_2 Per_1 Per_3
della percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia, ivi compresi gli assegni unici provinciale e gli assegni unici Inps”.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 14 maggio 2025, il Giudice delegato ha avanzato alle parti la seguente proposta conciliativa: “a. Affidamento dei figli minori e regime di visita del padre secondo le previsioni già disposte dal Tribunale per i Minorenni;
b.
Autorizzazione della resistente alla percezione integrale, oltre che delle somme a titolo di assegno provinciale, anche dell'assegno unico universale;
c. Obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, la somma di euro 420
(pari a 140 euro a figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; d. Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, che verranno determinate secondo il Protocollo del C.N.F.
2017e soggette a previa concertazione tra le parti qualora superiori alla somma di euro 150; e. Spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti hanno accettato la superiore proposta conciliativa.
I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del
2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri
(cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C-
523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la
Pag. 4 di 6 competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Va, inoltre, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta formulata dal Giudice relatore all'udienza del 14.05.2025 i cui termini sono stati sopra riportati.
Le superiori condizioni, essendo conformi all'interesse della prole e all'ordine pubblico, vanno omologate da parte del Tribunale.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
SRI LA (Chilaw) il 7.10.87, e Controparte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio in UT (SRI LA), in data 03.02.2007;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 14 maggio
2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti come da proposta conciliativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2729/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
(C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...] e residente in C.F._1
Ponte Arche (TN), Piazza Mercato n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimiliano Soffiati, C.F. , nonché elettivamente C.F._2
domiciliato nel suo studio in Verona, Via Cesare Abba n. 12
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il Controparte_1
31.10.1987 e residente a [...]3, interno 7,
c.f. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con C.F._3
delibera del COA di Trento dd. 29.04.2024, rappresentata e difesa – giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta – dall'avv. Paola Paolazzi
(c.f ) del Foro di Trento, n. fax 0461.983881, e presso il CodiceFiscale_4
suo studio elettivamente domiciliata in Trento, galleria Tirrena n. 10, n. fax
0461.983881
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 14 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 05 dicembre 2024, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente in UT
( ), in data 03.02.2007, che, dal matrimonio, erano nate le figlie CP_2
, a Trento il 27.03.21, Persona_1 [...]
a Trento il 17.01.17 e Persona_2 Persona_3
a Modena il 7.10.11, ha avanzato le seguenti richieste:
[...]
“Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1
e in relazione al matrimonio
[...] Controparte_1
contratto in UT ( ) in data 03.02.2007; Preso atto che le figlie CP_2
C.F.: , Persona_1 C.F._5
C.F.: e Persona_2 C.F._6
C.F.: , Persona_3 C.F._7
vivono con la madre, stabilire un contributo di mantenimento in capo al ricorrente di € 360 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo
l'incremento Istat, oltre al 50% delle spese scolastiche ed extra scolastiche,
Pag. 2 di 6 spese mediche non coperte dal SSN ed il 100% delle spese sportive previamente concordate tra i coniugi;
Preso atto che attualmente le modalità di affidamento e di visita delle figlie sono stabilite dal Tribunale dei minorenni nell'ambito del procedimento in corso, ci si riserva di formulare eventuali richieste a codesto
Tribunale nel corso del procedimento ove si esaurisse precedentemente il procedimento presso il Tribunale dei minori – in ogni caso si chiede che
l'affidamento sia condiviso tra entrambi i genitori;
Pronunciarsi condanna al pagamento di diritti, spese ed onorari di causa, rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita la resistente, la quale si è associata alla richiesta di pronuncia della separazione, domandando altresì di confermare la regolamentazione delle modalità di visita del padre, secondo le determinazioni già adottate dal Tribunale per i Minorenni di Trento;
di prevedere la collocazione delle predette minori con la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare, sita in
Trento via Santi Cosma e Damiano n. 29/3 interno 7; di “disporre che il padre sia tenuto a versare alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e Per_2 Per_1
l'importo mensile di € 750,00 (ossia € 250,00 per figlia), con Per_3 rivalutazione annuale ISTAT decorrente dall'anno successivo”; di “Disporre che le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita delle figlie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate nelle linee guida del CNF”; di “Prevedere che le figlie e si intenderanno a carico della madre ai fini Per_2 Per_1 Per_3
della percezione di qualsiasi eventuale contributo e/o sussidio erogato nell'interesse della famiglia, ivi compresi gli assegni unici provinciale e gli assegni unici Inps”.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 14 maggio 2025, il Giudice delegato ha avanzato alle parti la seguente proposta conciliativa: “a. Affidamento dei figli minori e regime di visita del padre secondo le previsioni già disposte dal Tribunale per i Minorenni;
b.
Autorizzazione della resistente alla percezione integrale, oltre che delle somme a titolo di assegno provinciale, anche dell'assegno unico universale;
c. Obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori, la somma di euro 420
(pari a 140 euro a figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI; d. Spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, che verranno determinate secondo il Protocollo del C.N.F.
2017e soggette a previa concertazione tra le parti qualora superiori alla somma di euro 150; e. Spese di lite compensate tra le parti”.
Entrambe le parti hanno accettato la superiore proposta conciliativa.
I procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente riportandosi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
……………..
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del
2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri
(cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C-
523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la
Pag. 4 di 6 competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati
Regolamenti.
Va, inoltre, senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali ed, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto, poi, concerne la regolamentazione degli aspetti inerenti la separazione, si rappresenta che le parti hanno congiuntamente chiesto di volersi separare alle condizioni indicate nella proposta formulata dal Giudice relatore all'udienza del 14.05.2025 i cui termini sono stati sopra riportati.
Le superiori condizioni, essendo conformi all'interesse della prole e all'ordine pubblico, vanno omologate da parte del Tribunale.
Pag. 5 di 6 Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
SRI LA (Chilaw) il 7.10.87, e Controparte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto
[...]
matrimonio in UT (SRI LA), in data 03.02.2007;
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nella proposta conciliativa formulata alle parti all'udienza del 14 maggio
2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti come da proposta conciliativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 19 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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