Versione
25 aprile 1933
25 aprile 1933
Art. 19.
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte dei conti, la quale giudichera' con le norme della sua giurisdizione contenziosa.
Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle Sezioni riunite.
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte dei conti, la quale giudichera' con le norme della sua giurisdizione contenziosa.
Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle Sezioni riunite.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 14/06/2021, n. 543Provvedimento: Pubblicato il 14/06/2021 N. 00543/2021 REG.PROV.COLL. N. 00231/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 231 del 2021, proposto da IO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Adolfo Biolè ed Eugenio Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n. 19/4; contro l'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio; per l'annullamento del silenzio …Leggi di più...
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