Articolo 19 della Legge 3 aprile 1933, n. 255
Articolo 18Articolo 20
Versione
25 aprile 1933
Art. 19.

Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione delle pensioni e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte dei conti, la quale giudichera' con le norme della sua giurisdizione contenziosa.
Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensioni attualmente di competenza delle Sezioni riunite.

Entrata in vigore il 25 aprile 1933
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