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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2257 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 16659 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO
Convenuto in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Di Francesco convenuta oggetto: opposizione a cartella di pagamento conclusioni: come riportate nel corpo della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 29620200098 5618 49000 con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 104.485,37, a titolo di restituzione del finanziamento a suo tempo concessole con D.D.G. n.537 del 26.06.2014 adottato nell'ambito del POR FESR
Con 2007/2013 (Asse di intervento 3 - Linea di intervento 3.2.2. approvato con D.D.G.
n. 83 del 10.02.2012 e pubblicato nella GURS nr. 12 del 23.03.2012, avente ad oggetto
1 “Azioni coniugate di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica siciliana) e revocato con D.D.G. n. 920 del 4.12.2018.
A sostegno della domanda ha allegato l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del finanziamento, richiamando le ragioni già esposte nel giudizio r.g. 16039/2019 dalla stessa promosso innanzi a questo stesso Tribunale per accertare il suo diritto ad ottenere le somme oggetto del finanziamento.
Ed in particolare ha ribadito l'insussistenza della causa della disposta revoca e rappresentata dal mancato completamento del progetto nel termine previsto.
Secondo l'attrice l'art. 15 della L.R. n. 8/2016 non prevede una revoca automatica connessa al superamento del termine del 30.09.2016. Quest'ultimo, a differenza del termine del 31.03.2017 (previsto espressamente quale termine di ammissibilità del pagamento) doveva essere ritenuto ordinatorio e non perentorio e non poteva essere da solo motivo di revoca totale del finanziamento.
I progetti ammessi al finanziamento dovevano infatti essere ultimati e funzionanti alla data del 31.3.2017 momento in cui gli stati membri dovevano garantire che tutti i progetti fossero funzionanti, completati e in uso e non anche a quella del 30.9.2016.
La circolare n. 9878/2016 (punto 2, 2.1. e 2) laddove prevedeva la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine del 30.9.2016 era quindi in contrasto con l'art. 89 del Regolamento CE n. 1083/2006.
Ha poi esposto che gli atti compiuti dall'amministrazione successivamente al maturarsi del termine del 30.9.2016 (rendicontazione dell'attività svolta e pagamento del finanziamento previsto), dovevano qualificarsi come rinuncia all'attivazione della clausola risolutiva espressa prevista nella circolare richiamata.
In ogni caso la revoca totale del finanziamento era da considerarsi sproporzionata rispetto al dedotto superamento del termine previsto.
La domanda diretta ad accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca era poi stata rigettata dal Tribunale con sentenza n. 3469/21 avverso la quale era ancora pendente l'appello.
Ha quindi domandato la sospensione, oltre che in via cautelare della cartella, del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello e comunque nel merito accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e la conseguente nullità della cartella impugnata.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di opposizione, mentre ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva.
2 **
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata da
CP_5
Nell'opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso cartella per la riscossione mediante ruolo di entrate tributarie o ancora per sanzioni amministrative, registrandosi una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, vi è indubbiamente la legittimazione passiva dell'agente riscossore unico necessario contraddittore, salva l'ipotesi in cui si tratti di opposizione recuperatoria con la quale siano contestate questioni relative al rapporto dal quale scaturisce il ruolo (cfr. Cass. 3870/2024) nel quale quindi anche l'ente creditore è necessario contraddittore.
Correttamente quindi parte attrice ha chiamato in giudizio CP_5
Osserva poi il Tribunale come l'oggetto del giudizio va individuato conformemente a quanto statuito dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è infatti in quella sede osservato come “il titolo esecutivo posto a base della preannunciata azione esecutiva è non già la sentenza n. 3469/21, che si è limitata ad accertare l'insussistenza del diritto della alle sovvenzioni pubbliche Parte_1 in virtù degli inadempimenti emersi in corso di quel giudizio a carico dell'impresa, ma il ruolo n. 2020/003213 ove sono state iscritte le somme anticipate alla beneficiaria e che quest'ultima è tenuta a restituire alla p.a. in seguito alla revoca del finanziamento disposta con D.D.G. n. 920 del 04/12/2018; e tale iscrizione è avvenuta in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 58352 del 29.08.2019 (ex R.D. n. 639/1910) emessa dall'Amministrazione regionale”.
E' poi escluso un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi alla Corte
d'appello ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio diretto ad accertare la illegittimità del provvedimento di revoca (di cui non si conosce peraltro il relativo esito), ed il presente giudizio.
Mentre infatti nel primo “a venire in rilievo è l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto dell'impresa alle provvidenze di legge, in quello di opposizione ex art. 615
c.p.c. è in contestazione il ben diverso diritto dell'Assessorato a procedere esecutivamente per il recupero delle agevolazioni revocate. La diversità dei procedimenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nonché la circostanza che in quello di opposizione c.d. pre-esecutiva (diversamente da quello già definito con sentenza di questo Tribunale) l'esame del rapporto sottostante la pretesa
3 esecutiva avvenga solo incidenter tantum e senza efficacia di giudicato (sui rapporti tra giudizio di accertamento del credito e quello di opposizione a precetto cfr. cass. civ., n°16199/11; n°4602/76; n° 15190/05), consente infatti di escludere in radice possibili contrasti tra pronunce rese separatamente”.
Il Giudice dell'opposizione è quindi chiamato a svolgere una verifica di fondatezza delle contestazioni mosse al titolo esecutivo (rappresentato dall'ordinanza ingiunzione) che non è precluso dalle statuizioni contenute nella sentenza richiamata, sia in ragione della differenza dell'oggetto dei giudizi, sia perché non si è formato alcun giudicato. La domanda di sospensione ex art. 337 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello indicato, va dunque respinta.
Nel merito va osservato come il provvedimento di revoca del finanziamento sulla base del quale è stato adottata l'ordinanza ingiunzione per il recupero delle some già erogate, si fonda sulla tardiva entrata in funzione dell'attività, oltre il termine del
30.9.2016 previsto dalla circolare n.9878 del 30.5.2016, avendo l'amministrazione verificato che la SCIA è stata rilasciata soltanto in data 31.1.2017 su istanza del
22.12.2016.
Secondo l'art. 15 della l.r. n. 8/16: “…I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione….”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice la disposizione normativa consente la proroga sino al 30.9.2016 per l'attività di “conclusione e funzionamento ed entrata in uso dei progetti predetti”, e ciò al fine, come espressamente previsto dalla stessa
L.R., di consentire “l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione Europea”.
In sostanza tenendo conto del termine ultimo del 31.3.2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione, i progetti dovevano essere completati e funzionanti alla data del 30.9.2016, per consentire quindi all'ente lo svolgimento della successiva attività di competenza.
4 E' poi indiscusso che nella fattispecie l'unica segnalazione certificata presente agli atti
è quella presentata dalla odierna resistente in data 30/01/2017, dunque successivamente al termine ultimo per la messa in funzione del programma e l'esercizio dell'attività di “Casa ed appartamenti per vacanze”.
Parte attrice sostiene poi che la disposizione normativa non prevederebbe alcuna causa di revoca del finanziamento in ipotesi di mancata osservanza del termine, prevista invece dalla circolare richiamata in violazione della disciplina comunitaria.
La tesi non è condivisibile. I termini previsti dalla legislazione richiamata, devono evidentemente ritenersi perentori, e la relativa violazione, integra, indubbiamente inadempimento alle obbligazioni assunte dal soggetto richiedente il finanziamento con la formulazione dell'istanza di proroga.
A tale conclusione si giunge anche a prescindere dal contenuto della circolare richiamata (non prodotta dalle parti), in quanto è la stessa disposizione normativa che vale a qualificare il termine così previsto come essenziale, e pertanto la relativa violazione può fondatamente giustificare la disposta risoluzione.
Laddove poi la circolare esplicita il motivo di revoca per mancato rispetto del termine previsto alla legislazione regionale, non si pone dunque in contrasto con la disciplina comunitaria.
Il diverso termine del 31.3.2017 invocato da parte attrice si riferisce infatti all'attività di presentazione da parte delle autorità di gestione dei rispettivi programmi dei documenti di chiusura alla Commissione Europea.
Quanto alla possibilità di qualificare gli atti adottati dall'amministrazione convenuta quale rinuncia alla clausola risolutiva espressa, va condivisa la considerazione svolta sul punto nella sentenza n. 3469/21 secondo la quale gli atti invocati dalla parte attrice costituiscono meri atti endo-procedimentali, e come tali non idonei ad impegnare l'amministrazione verso l'esterno.
In ogni caso il diritto dell'ente al conseguimento del finanziamento sorge soltanto dal rispetto di tutte le prescrizioni della normativa di riferimento e all'adempimento degli obblighi fissati nell'atto di concessione, con la conseguenza che sino all'accertamento di tale corretto adempimento, non può dirsi sorto il diritto al corrispettivo del finanziamento previsto.
Né risulta legittimamente invocabile la risoluzione parziale.
Ed invero la tardiva conclusione del progetto rispetto al termine perentorio (peraltro oggetto di proroga in virtù della L.R.), costituisce un inadempimento da qualificare come grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia perché la conclusione entro il termine
5 assegnato costituisce principale obbligazione assunta dal soggetto ammesso al finanziamento, sia perché tale termine è anche previsto per consentire poi la successiva attività da parte dell'amministrazione quale ente di gestione dei programmi per l'effettivo ottenimento dei fondi da parte della Commissione Europea, e come tale legittimamente previsto come causa di revoca del finanziamento dalla circolare richiamata.
In conclusione l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, nella misura di € 4.217,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, ed in 2.600,00 per la fase cautelare (ivi compresa la fase del reclamo) oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzata da Parte_1
• condanna a pagare alle convenute le spese di lite che si liquidano, Parte_1
in favore di ciascuna, nella misura di € 4.217,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito, ed in € 2.600,00 per la fase cautelare
(ivi compresa la fase del reclamo) oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge
Palermo, 23.5.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Claudia Spiga in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 16659 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja
Attrice in opposizione
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO
Convenuto in opposizione
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Di Francesco convenuta oggetto: opposizione a cartella di pagamento conclusioni: come riportate nel corpo della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 29620200098 5618 49000 con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 104.485,37, a titolo di restituzione del finanziamento a suo tempo concessole con D.D.G. n.537 del 26.06.2014 adottato nell'ambito del POR FESR
Con 2007/2013 (Asse di intervento 3 - Linea di intervento 3.2.2. approvato con D.D.G.
n. 83 del 10.02.2012 e pubblicato nella GURS nr. 12 del 23.03.2012, avente ad oggetto
1 “Azioni coniugate di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica siciliana) e revocato con D.D.G. n. 920 del 4.12.2018.
A sostegno della domanda ha allegato l'illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del finanziamento, richiamando le ragioni già esposte nel giudizio r.g. 16039/2019 dalla stessa promosso innanzi a questo stesso Tribunale per accertare il suo diritto ad ottenere le somme oggetto del finanziamento.
Ed in particolare ha ribadito l'insussistenza della causa della disposta revoca e rappresentata dal mancato completamento del progetto nel termine previsto.
Secondo l'attrice l'art. 15 della L.R. n. 8/2016 non prevede una revoca automatica connessa al superamento del termine del 30.09.2016. Quest'ultimo, a differenza del termine del 31.03.2017 (previsto espressamente quale termine di ammissibilità del pagamento) doveva essere ritenuto ordinatorio e non perentorio e non poteva essere da solo motivo di revoca totale del finanziamento.
I progetti ammessi al finanziamento dovevano infatti essere ultimati e funzionanti alla data del 31.3.2017 momento in cui gli stati membri dovevano garantire che tutti i progetti fossero funzionanti, completati e in uso e non anche a quella del 30.9.2016.
La circolare n. 9878/2016 (punto 2, 2.1. e 2) laddove prevedeva la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine del 30.9.2016 era quindi in contrasto con l'art. 89 del Regolamento CE n. 1083/2006.
Ha poi esposto che gli atti compiuti dall'amministrazione successivamente al maturarsi del termine del 30.9.2016 (rendicontazione dell'attività svolta e pagamento del finanziamento previsto), dovevano qualificarsi come rinuncia all'attivazione della clausola risolutiva espressa prevista nella circolare richiamata.
In ogni caso la revoca totale del finanziamento era da considerarsi sproporzionata rispetto al dedotto superamento del termine previsto.
La domanda diretta ad accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca era poi stata rigettata dal Tribunale con sentenza n. 3469/21 avverso la quale era ancora pendente l'appello.
Ha quindi domandato la sospensione, oltre che in via cautelare della cartella, del giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello e comunque nel merito accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e la conseguente nullità della cartella impugnata.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di opposizione, mentre ha eccepito il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva.
2 **
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto legittimazione passiva sollevata da
CP_5
Nell'opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso cartella per la riscossione mediante ruolo di entrate tributarie o ancora per sanzioni amministrative, registrandosi una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, vi è indubbiamente la legittimazione passiva dell'agente riscossore unico necessario contraddittore, salva l'ipotesi in cui si tratti di opposizione recuperatoria con la quale siano contestate questioni relative al rapporto dal quale scaturisce il ruolo (cfr. Cass. 3870/2024) nel quale quindi anche l'ente creditore è necessario contraddittore.
Correttamente quindi parte attrice ha chiamato in giudizio CP_5
Osserva poi il Tribunale come l'oggetto del giudizio va individuato conformemente a quanto statuito dal Collegio in sede di reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è infatti in quella sede osservato come “il titolo esecutivo posto a base della preannunciata azione esecutiva è non già la sentenza n. 3469/21, che si è limitata ad accertare l'insussistenza del diritto della alle sovvenzioni pubbliche Parte_1 in virtù degli inadempimenti emersi in corso di quel giudizio a carico dell'impresa, ma il ruolo n. 2020/003213 ove sono state iscritte le somme anticipate alla beneficiaria e che quest'ultima è tenuta a restituire alla p.a. in seguito alla revoca del finanziamento disposta con D.D.G. n. 920 del 04/12/2018; e tale iscrizione è avvenuta in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 58352 del 29.08.2019 (ex R.D. n. 639/1910) emessa dall'Amministrazione regionale”.
E' poi escluso un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente innanzi alla Corte
d'appello ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio diretto ad accertare la illegittimità del provvedimento di revoca (di cui non si conosce peraltro il relativo esito), ed il presente giudizio.
Mentre infatti nel primo “a venire in rilievo è l'accertamento dell'esistenza (o meno) del diritto dell'impresa alle provvidenze di legge, in quello di opposizione ex art. 615
c.p.c. è in contestazione il ben diverso diritto dell'Assessorato a procedere esecutivamente per il recupero delle agevolazioni revocate. La diversità dei procedimenti sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nonché la circostanza che in quello di opposizione c.d. pre-esecutiva (diversamente da quello già definito con sentenza di questo Tribunale) l'esame del rapporto sottostante la pretesa
3 esecutiva avvenga solo incidenter tantum e senza efficacia di giudicato (sui rapporti tra giudizio di accertamento del credito e quello di opposizione a precetto cfr. cass. civ., n°16199/11; n°4602/76; n° 15190/05), consente infatti di escludere in radice possibili contrasti tra pronunce rese separatamente”.
Il Giudice dell'opposizione è quindi chiamato a svolgere una verifica di fondatezza delle contestazioni mosse al titolo esecutivo (rappresentato dall'ordinanza ingiunzione) che non è precluso dalle statuizioni contenute nella sentenza richiamata, sia in ragione della differenza dell'oggetto dei giudizi, sia perché non si è formato alcun giudicato. La domanda di sospensione ex art. 337 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello indicato, va dunque respinta.
Nel merito va osservato come il provvedimento di revoca del finanziamento sulla base del quale è stato adottata l'ordinanza ingiunzione per il recupero delle some già erogate, si fonda sulla tardiva entrata in funzione dell'attività, oltre il termine del
30.9.2016 previsto dalla circolare n.9878 del 30.5.2016, avendo l'amministrazione verificato che la SCIA è stata rilasciata soltanto in data 31.1.2017 su istanza del
22.12.2016.
Secondo l'art. 15 della l.r. n. 8/16: “…I soggetti privati beneficiari di regimi di aiuto titolari di progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano già rinunciato al finanziamento concesso possono presentare all'ufficio regionale o all'organismo intermedio competente una domanda di proroga al 30 settembre 2016, con copertura finanziaria esclusivamente con risorse proprie, del termine di conclusione e di funzionamento ed entrata in uso dei predetti progetti. Le modalità e i termini di presentazione e di accoglimento della domanda sono definiti con apposita circolare da emanarsi, con provvedimento della competente autorità di gestione….”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice la disposizione normativa consente la proroga sino al 30.9.2016 per l'attività di “conclusione e funzionamento ed entrata in uso dei progetti predetti”, e ciò al fine, come espressamente previsto dalla stessa
L.R., di consentire “l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza delle autorità di gestione dei rispettivi programmi entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione Europea”.
In sostanza tenendo conto del termine ultimo del 31.3.2017 per la presentazione dei documenti di chiusura alla Commissione, i progetti dovevano essere completati e funzionanti alla data del 30.9.2016, per consentire quindi all'ente lo svolgimento della successiva attività di competenza.
4 E' poi indiscusso che nella fattispecie l'unica segnalazione certificata presente agli atti
è quella presentata dalla odierna resistente in data 30/01/2017, dunque successivamente al termine ultimo per la messa in funzione del programma e l'esercizio dell'attività di “Casa ed appartamenti per vacanze”.
Parte attrice sostiene poi che la disposizione normativa non prevederebbe alcuna causa di revoca del finanziamento in ipotesi di mancata osservanza del termine, prevista invece dalla circolare richiamata in violazione della disciplina comunitaria.
La tesi non è condivisibile. I termini previsti dalla legislazione richiamata, devono evidentemente ritenersi perentori, e la relativa violazione, integra, indubbiamente inadempimento alle obbligazioni assunte dal soggetto richiedente il finanziamento con la formulazione dell'istanza di proroga.
A tale conclusione si giunge anche a prescindere dal contenuto della circolare richiamata (non prodotta dalle parti), in quanto è la stessa disposizione normativa che vale a qualificare il termine così previsto come essenziale, e pertanto la relativa violazione può fondatamente giustificare la disposta risoluzione.
Laddove poi la circolare esplicita il motivo di revoca per mancato rispetto del termine previsto alla legislazione regionale, non si pone dunque in contrasto con la disciplina comunitaria.
Il diverso termine del 31.3.2017 invocato da parte attrice si riferisce infatti all'attività di presentazione da parte delle autorità di gestione dei rispettivi programmi dei documenti di chiusura alla Commissione Europea.
Quanto alla possibilità di qualificare gli atti adottati dall'amministrazione convenuta quale rinuncia alla clausola risolutiva espressa, va condivisa la considerazione svolta sul punto nella sentenza n. 3469/21 secondo la quale gli atti invocati dalla parte attrice costituiscono meri atti endo-procedimentali, e come tali non idonei ad impegnare l'amministrazione verso l'esterno.
In ogni caso il diritto dell'ente al conseguimento del finanziamento sorge soltanto dal rispetto di tutte le prescrizioni della normativa di riferimento e all'adempimento degli obblighi fissati nell'atto di concessione, con la conseguenza che sino all'accertamento di tale corretto adempimento, non può dirsi sorto il diritto al corrispettivo del finanziamento previsto.
Né risulta legittimamente invocabile la risoluzione parziale.
Ed invero la tardiva conclusione del progetto rispetto al termine perentorio (peraltro oggetto di proroga in virtù della L.R.), costituisce un inadempimento da qualificare come grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. sia perché la conclusione entro il termine
5 assegnato costituisce principale obbligazione assunta dal soggetto ammesso al finanziamento, sia perché tale termine è anche previsto per consentire poi la successiva attività da parte dell'amministrazione quale ente di gestione dei programmi per l'effettivo ottenimento dei fondi da parte della Commissione Europea, e come tale legittimamente previsto come causa di revoca del finanziamento dalla circolare richiamata.
In conclusione l'opposizione deve essere respinta.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata, nella misura di € 4.217,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, ed in 2.600,00 per la fase cautelare (ivi compresa la fase del reclamo) oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
• Rigetta le domande avanzata da Parte_1
• condanna a pagare alle convenute le spese di lite che si liquidano, Parte_1
in favore di ciascuna, nella misura di € 4.217,00 euro oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge per la fase di merito, ed in € 2.600,00 per la fase cautelare
(ivi compresa la fase del reclamo) oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge
Palermo, 23.5.2025
Il Giudice
Claudia Spiga
6