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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 767/2022 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato con domicilio Parte_1 C.F._1 Parte_1 eletto in VIA MONTENAPOLEONE 8 20121 MILANO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), e tutti con CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3 l'Avvocato FONTANESI MASSIMO, con domicilio eletto in GALLERIA CAVOUR N. 2 42100 REGGIO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 1 ottobre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 22/3/2021 l' Avv. adiva il Tribunale Parte_1
di Parma per sentir condannare, in via solidale e/o alternativa tra loro, i sigg.ri CP_1 CP_2
e al pagamento della somma di € 30.946,50 oltre accessori.
[...] CP_3 Controparte_4
A fondamento della domanda deduceva di aver ricevuto incarico professionale di assistenza all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di trasporto aereo.
pagina 1 di 5 In particolare, deduceva di essere stato contattato da un consulente dei sigg.ri e il quale CP_1 CP_3
aveva rappresentato al ricorrente la predetta necessità di conferimento di incarico.
Riferiva dunque che era stata costituita in Repubblica di TA la società di diritto maltese FL CP_4
della quale veniva nominato presidente e amministratore il sig. .
[...] Persona_1
In esito al rigetto da parte dell'autorità aeronautica maltese della richiesta volta al rilascio del certificato di operatore aereo e della conseguente licenza di esercizio, l'incarico professionale veniva formalizzato con la previsione di un compenso orario.
Riferiva che, concluso l'incarico, non aveva ricevuto il pagamento pattuito e pertanto, previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita, aveva dovuto proporre l'azione in sede giudiziaria affermando la sussistenza dell'obbligo di provvedere al predetto pagamento non solo in capo alla società ma anche in capo ai predetti sigg.ri e in quanto i predetti dovevano essere CP_1 CP_3
individuati quali “clienti” e dunque tenuti a corrispondere al ricorrente il compenso pattuito.
La causa veniva iscritta al nr. 1086/21 del Ruolo Generale del Tribunale di Parma.
Si costituivano in giudizio i soli sigg.ri e i quali instavano CP_1 CP_2 CP_3
per il rigetto della domanda evidenziando che il rapporto professionale era intercorso tra il ricorrente e la società FL . CP_4
Con Ordinanza del 24/3/2022 – Rep. 538/2022 il Tribunale di Parma accoglieva la domanda solo nei confronti di FL e determinando il compenso nella minor misura di € 18.500,00, oltre CP_4
rimborsi al 15% e IVA e c.p.
Avverso detta Ordinanza proponeva tempestiva impugnazione l'Avv. evocando in giudizio Pt_1
solo i sigg.ri e per sentir accogliere nei loro confronti le CP_1 CP_2 CP_3
domande respinte dal Tribunale.
Si costituivano gli appellati i quali chiedevano il rigetto del gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata. pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'Ordinanza del Tribunale viene censurata relativamente alla statuizione che avrebbe escluso la legittimazione passiva degli appellati relativamente alla pretesa del ricorrente in primo grado.
Con il secondo motivo l'Ordinanza viene censurata relativamente alla riduzione del compenso rispetto a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico professionale.
Il primo motivo di appello è infondato.
Si devono, in primo luogo, condividere le argomentazioni del Tribunale relativamente all'individuazione delle parti del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Correttamente, infatti, il Tribunale ha evidenziato che il rapporto tra avvocato e cliente si consolida con la stipula del negozio bilaterale rappresentato dal contratto di patrocinio, mentre lo jus postulandi (art. 84 c.p.c. - il potere di difendere in giudizio) viene conferito dalla parte assistita con un atto unilaterale recettizio costituito dalla procura.
Con particolare riferimento alla fattispecie del contratto di patrocinio relativo all'espletamento di attività stragiudiziale, il Tribunale ha altrettanto correttamente affermato che nella normalità dei casi il
“cliente” (cioè colui sul quale grava l'obbligo di pagare il compenso) e la parte assistita (cioè colui in favore del quale viene resa la prestazione professionale) coincidono.
Orbene, in relazione al caso di specie si deve affermare che gli esiti dell'attività istruttoria consentono di affermare che i sigg.ri e non possono considerarsi parti CP_1 CP_2 CP_3
del contratto di patrocinio stipulato tra FL e l'odierno appellante. CP_4
Il documento nr. 4 allegato al ricorso, invocato dal ricorrente per affermare la qualità di clienti in capo agli appellati, non consente di accedere a tale ricostruzione in quanto lo stesso è semplicemente riferito al procedimento di adeguata verifica della clientela di cui al D.Lgs. 231/07 ed è peraltro sottoscritto solo da quale legale rappresentante della FL . Persona_1 CP_4
pagina 3 di 5 Il documento nr. 7, sempre allegato al ricorso di primo grado, è costituito da un messaggio di posta elettronica inviato da FL , a firma di , con il quale viene chiesto all'Avv. CP_4 Persona_1
di verificare “quali sono le motivazioni che hanno indotto RT TA a rigettare la Pt_1
richiesta di rilascio della AOC alla società FL La informo comunque che è mio dovere Parte_2
tutelare la società che rappresento anche in seguito agli onerosi investimenti presso tutte le autorità
locali ed europee”.
Sempre nel predetto documento è inserito il mandato professionale datato 7/9/2017 indirizzato espressamente a nel quale sono contemplati i termini economici dell'accordo Controparte_4
nonché, infine, il messaggio di posta elettronica sempre del 7/9/2017 con il quale l'Avv. Pt_1
inviava a FL il predetto mandato professionale. CP_4
Il successivo documento nr. 8 contiene l'accettazione del preventivo di spesa ed è costituito da un messaggio di posta elettronica inviato da con il quale viene formalizzata l'accettazione Persona_1
delle condizioni proposte.
Ora, considerato quanto ritenuto dal Tribunale circa un'ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra il cliente e la parte assistita, si deve rilevare la non condivisibilità delle argomentazioni volte ad affermare che in realtà la prestazione professionale dell'appellante sarebbe stata resa in favore dei sigg.ri CP_1
ed in quanto non può ritenersi in tal senso rilevante quanto affermato dall'appellante circa il CP_3
fatto che i predetti sarebbero in realtà gli effettivi “proprietari” della società.
In ogni caso, anche volendo accedere a tale tesi, i predetti appellati comunque non possono essere considerati clienti dell'appellante in quanto nella documentazione versata in atti non vi è traccia di una loro manifestazione di volontà al conferimento dell' incarico professionale all'Avv. , di talchè Pt_1
gli stessi non possono ritenersi legittimati rispetto alla pretesa dell'appellante al pagamento delle proprie competenze.
Il secondo motivo di appello, relativo alla misura del compenso liquidato, deve ritenersi assorbito dal rigetto del primo motivo di appello in quanto l'impugnazione non è stata proposta nei confronti di FL pagina 4 di 5 che è l'unico soggetto dal quale l'appellante può pretendere il pagamento delle proprie CP_4
competenze.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite nei confronti degli appellati, da considerarsi un'unica parte processuale stante l'unicità delle difese spiegate, che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del decisum del Tribunale in ordine alla somma liquidata in favore dell'attore nel predetto grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge il primo motivo di appello avverso l'Ordinanza del Tribunale di Parma del 24/3/2022 – Rep. 538/22 con assorbimento del secondo motivo di appello.
Condanna l'appellate alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata,
spese che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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