Articolo 9 della Legge 30 novembre 1989, n. 399
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 dicembre 1989
Art. 9. Funzioni del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione:
a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;
b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;
c) delibera i programmi triennali di attivita' ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita';
e) delibera sugli affari di cui all'articolo 3;
f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.
2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.
3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a) e b) del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989