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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 838/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TURRI ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale del 21.10.2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 28.04.2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 21.10.2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - I coniugi: - che già risiedono e vivono in città diverse, manterranno il mutuo reciproco rispetto;
Dei Figli: -I figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, manterranno un rapporto di reciproco rispetto e di collaborazione con entrambi i genitori;
Delle Condizioni Economiche: - Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, nella loro qualità di braccianti agricoli, non avranno a percepire quote in denaro a titolo di mantenimento;
-Il signor verserà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum la somma omnicomprensiva di euro
[...]
2.000,00 (euro duemila/00); Delle Proprietà Immobiliari: -I coniugi non hanno proprietà immobiliari in comune”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 07.12.1991 nel Comune di san Felice Circeo (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.04.2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di san Felice Circeo (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 33, Parte II, Serie A, Ufficio 2, dell'anno 1991); compensa le spese di causa.
Latina, 22.10.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TURRI ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale del 21.10.2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 28.04.2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
All'udienza del 21.10.2025, i coniugi comparivano personalmente e confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti. IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - I coniugi: - che già risiedono e vivono in città diverse, manterranno il mutuo reciproco rispetto;
Dei Figli: -I figli entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, manterranno un rapporto di reciproco rispetto e di collaborazione con entrambi i genitori;
Delle Condizioni Economiche: - Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, nella loro qualità di braccianti agricoli, non avranno a percepire quote in denaro a titolo di mantenimento;
-Il signor verserà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum la somma omnicomprensiva di euro
[...]
2.000,00 (euro duemila/00); Delle Proprietà Immobiliari: -I coniugi non hanno proprietà immobiliari in comune”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 07.12.1991 nel Comune di san Felice Circeo (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.04.2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di san Felice Circeo (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 33, Parte II, Serie A, Ufficio 2, dell'anno 1991); compensa le spese di causa.
Latina, 22.10.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino