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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
[...] letti i chiarimenti e l'integrazione depositata;
rilevato che l'ingiunta va qualificata come consumatore in relazione ai contratti azionati, come dedotto dalla stessa ricorrente;
richiamati i principi sanciti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il Giudice del monitorio procede al controllo il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato che la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di due distinti crediti: un primo credito derivante da contratto di conto corrente bancario e un secondo credito derivante da contratto di prestito personale;
rilevato che la parte ricorrente ha dato atto di non essere in grado di produrre il testo del contratto di conto corrente;
ritenuto che
ciò precluda l'accoglimento del ricorso in relazione al credito derivante dal conto corrente, in quanto non risulta possibile procedere all'analisi del testo negoziale, ai fini del controllo sulla sussistenza di eventuali clausole abusive;
ritenuto doversi procedere al controllo sulla presenza di clausole abusive in relazione al contratto di prestito personale depositato dalla ricorrente;
ritenuto che
non appaiono sussistere clausole abusive ostative all'accoglimento del ricorso in relazione al contratto di prestito personale, posto che l'art. 5 delle condizioni generali del contratto, nel regolare il potere di modificazione unilaterale del contratto in capo alla banca, rinvia all'art. 118 TUB, l'art. 8 afferma la decadenza dal beneficio del termine nei casi previsti dall'art. 1186 c.c., l'art. 12 afferma il foro del consumatore per le controversie scaturenti dal contratto;
ritenuto pertanto che non appaiono sussistere, alla luce di una valutazione sommaria degli atti, clausole ostative all'accoglimento del ricorso in relazione al contratto di prestito personale;
rilevato che, in relazione al rapporto di prestito personale, dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE ad di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, Controparte_1 entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.261,24;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuti, in € 145,50 per esborsi, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Avverte altresì la parte ingiunta che in mancanza di opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Grosseto 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Civile
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice Dott. Valerio Medaglia, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
[...] letti i chiarimenti e l'integrazione depositata;
rilevato che l'ingiunta va qualificata come consumatore in relazione ai contratti azionati, come dedotto dalla stessa ricorrente;
richiamati i principi sanciti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il Giudice del monitorio procede al controllo il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
rilevato che la parte ricorrente ha chiesto il pagamento di due distinti crediti: un primo credito derivante da contratto di conto corrente bancario e un secondo credito derivante da contratto di prestito personale;
rilevato che la parte ricorrente ha dato atto di non essere in grado di produrre il testo del contratto di conto corrente;
ritenuto che
ciò precluda l'accoglimento del ricorso in relazione al credito derivante dal conto corrente, in quanto non risulta possibile procedere all'analisi del testo negoziale, ai fini del controllo sulla sussistenza di eventuali clausole abusive;
ritenuto doversi procedere al controllo sulla presenza di clausole abusive in relazione al contratto di prestito personale depositato dalla ricorrente;
ritenuto che
non appaiono sussistere clausole abusive ostative all'accoglimento del ricorso in relazione al contratto di prestito personale, posto che l'art. 5 delle condizioni generali del contratto, nel regolare il potere di modificazione unilaterale del contratto in capo alla banca, rinvia all'art. 118 TUB, l'art. 8 afferma la decadenza dal beneficio del termine nei casi previsti dall'art. 1186 c.c., l'art. 12 afferma il foro del consumatore per le controversie scaturenti dal contratto;
ritenuto pertanto che non appaiono sussistere, alla luce di una valutazione sommaria degli atti, clausole ostative all'accoglimento del ricorso in relazione al contratto di prestito personale;
rilevato che, in relazione al rapporto di prestito personale, dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE ad di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, Controparte_1 entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16.261,24;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuti, in € 145,50 per esborsi, ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Avverte altresì la parte ingiunta che in mancanza di opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Grosseto 25 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia