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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2117/2024 , RG 2211/2024, RG 2421/2024 (le ultime due riunite alla prima)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I° Grado riunite, iscritte rispettivamente al n. R.G. 2117/2024, al n. R.G.
2211/2024, e al n. R.G. 2421/2024 (le ultime due riunite alla prima;
la prima (RG 2117/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti PROCOPIO LUIGI, DE ANGELIS Controparte_1
NA e SA IN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Via Antonio Cecchi n. 9/a, Parma;
CONVENUTO
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. BARONI ALESSANDRO con studio in Via C. Battisti n. 10, Bologna;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 la seconda (RG 2211/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Rizzuto Antonio Francesco e De Santis Controparte_1
Antonio;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
REGGIANI ROBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Reggiani Roberto in
Corso Garibaldi n. 4, Guastalla (Re);
CONVENUTA
la terza (RG 2421/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Rizzuto Antonio Francesco e De Santis Controparte_1
Antonio;
CONVENUTO
, con il patrocinio degli avv.ti CARLO FRATTA PASINI, MATTEO CP_4
SA, OV VANTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Piazzetta Chiavica n. 2, Verona;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16 ottobre 2025. pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Vengono in decisione tre procedimenti riuniti.
Nel primo (procedimento RG 2117/2024), a cui sono stati riuniti gli altri due, - Parte_1 dopo che MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. aveva ottenuto dall'intestato Tribunale il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. “di tutte le somme, titoli, quote, crediti presenti presso la NC
… e attualmente intestati al defunto ” (procedimento cautelare RG 956/2024) - ha Persona_1 convenuto in giudizio MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. e , per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo apparentemente riconducibile al defunto
[...]
, con il quale era stato istituito erede il convenuto . Per_1 Controparte_1
L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità della scheda testamentaria per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 602 cod. civ., asserendone la mancanza di autenticità, e per l'effetto ha chiesto di essere dichiarato unico erede legittimo di in quanto suo unico parente legittimo superstite ex Persona_1 art. 572 c.c., chiedendo la condanna del al rendimento dei conti e alla riconsegna di tutti i beni CP_1 facenti parte del compendio ereditario che si trovassero nel possesso del convenuto, nonché del corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili effettuata dal con rogito dell'11/04/2024. CP_1
Nel secondo procedimento (RG 2211/2024), - oltre alla Parte_1 [...] che aveva ottenuto dall'intestato Tribunale il sequestro liberatorio ex art. 687 Controparte_3
c.p.c. della somma di € 22.252,48 e di alcuni strumenti finanziari (procedimento cautelare RG
774/2024) - ha convenuto in giudizio anche , formulando nei suoi confronti le stesse Controparte_1 domande di cui sopra, chiedendo altresì di ordinare al custode nominato nel procedimento di sequestro liberatorio (Credito MIiano Spa), di consegnare all'attore le somme depositate sul conto corrente intestato al de cuius e gli altri strumenti finanziari allo stesso intestati.
Nel terzo procedimento (RG 2421/2024), , dopo aver ottenuto dall'intestato Parte_1
Tribunale il sequestro giudiziario “del conto corrente e del deposito titoli, ovvero di ogni somma oggi giacente presso riconducibile a ” (procedimento cautelare RG Controparte_4 Persona_1
1701/2024), ha convenuto in giudizio, oltre che anche Controparte_4 Controparte_1 formulando nei suoi confronti le stesse domande di cui sopra, chiedendo altresì di ordinare al custode nominato nel procedimento di sequestro giudiziario ( , di consegnare all'attore le CP_4 somme ed i titoli giacenti presso riconducibili al de cuius . CP_4 Persona_1
Nei tre procedimenti riuniti, il convenuto oltre ad affermare l'autenticità del Controparte_1 testamento impugnato dall'attore e dunque l'infondatezza nel merito delle domande attoree, ha eccepito pagina 3 di 13 il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che quest'ultimo non avesse provato il vincolo di parentela che lo legava al de cuius . Persona_1
Il ha quindi concluso chiedendo di respingere le domande attoree. CP_1
Le banche convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo di ordinare la consegna dei beni ereditari al soggetto che sarebbe risultato erede all'esito della controversia.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa Persona_2
All'udienza dell'11/09/2025, il nuovo difensore costituito per il convenuto ha presentato CP_1 querela di falso, in via incidentale, nei confronti di alcuni dei documenti prodotti da parte attrice
(documenti attorei n. 44 e n. 45), e con ordinanza del 18/09/2025, la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con la seguente motivazione:
“ritenuto che il documento prodotto dallo stesso convenuto come prova dell'asserita falsità del doc. attoreo n. 44 (v. deposito telematico LE del 12/09/2025) abbia contenuto sostanziale non difforme dal contenuto del doc. attoreo n. 44, e che dunque una istruttoria sulla querela di falso proposta risulterebbe irrilevante ai fini della decisione, poiché non porterebbe comunque ad una alterazione sostanziale del compendio documentale in atti;
richiamato inoltre, con riguardo alla querela di falso proposta contro il doc. attoreo n. 45, l'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela deve contenere, tra l'altro, “a pena di nullità”, l'indicazione delle prove della falsità, e ritenuto che, con riguardo al citato doc. 45, non siano state indicate le prove
a fondamento della asserita falsità (non essendo, come noto, un mezzo di prova la c.t.u.) …
P.Q.M.
dichiara inammissibile la querela di falso presentata dal convenuto …”. Controparte_1
La causa è stata quindi rinviata per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del 16/10/2025, all'esito della quale questo Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni come previsto dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la domanda di nullità del testamento proposta dall'attore risulta fondata e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'attore , del Parte_1 testamento olografo datato 05/05/2023, apparentemente riconducibile a , di stato civile Persona_1 celibe, nato a [...] il [...] e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023 senza lasciare ascendenti, né discendenti, fratelli o sorelle.
pagina 4 di 13 Con il testamento in esame, pubblicato in data 04/12/2023, era stato istituito erede il convenuto
[...]
CP_1
La scheda testamentaria riporta il seguente testuale contenuto (documento attoreo n. 9 procedimento
RG 2117/2024):
«Pontenovo. San Polo d'enza 5/5/2003
Per nato a [...] il [...] Controparte_1
e di averti affittato il mio Fondo agricolo nonche la mia casa, fiducioso che porterai a Per_3 Per_4 termine il nostro progetto ti comunico sin da subito che io sottoscritto , nato a [...]_5 il 17/05/1941 e residente in [...] a San Polo D'enza Sono contento deciso e consapevole di lasciarti in eredità tutti i miei Beni mobili ed immobili, non che la mia autovettura range Rover, targata EZ165GE, sempre se essa sarà ancora nella mia disponibilità nonche tutte le somme di denaro depistate nei seguenti istituti bancari:
- Banco B P M;
- NC Popolare di Sondrio;
- ; CP_3
- Eml NC;
nonché tutti i titoli, azioni, Beni preziosi depositati in tutti gli istituti Soprandicati
Sempre fiducioso che tu possa proseguire con la tua attività di allevatore agricoltore ti dono tutti i miei libri, gli attrezzi agricoli e il mio cavallo, obbligandoti Sin da dopo la mia morte a donargli degna vita ti lascio in custodia la mia storia, fanne buon uso e non ti fidare mai dei commercinte loro sono il male di ogni attività
Caro ti ringrazio per avermi fatta capire cosa vuol dire volermi bene, con la tua presenza, CP_1 arrivata aimè troppo tardi ho capito cosa avrebbe voluto dire essere padre adesso e ora di smettere di scrivere ti lascio ad un buon compleanno, baci ai tuoi bambini. Con affetto
e piacere immenso in fede
». Persona_1
3.
Ciò posto, appare dirimente richiamare l'esito dell'istruttoria articolatasi nell'espletamento della C.T.U. grafologica a firma della dr.ssa la quale ha consentito di acclarare, senza ombra di Persona_2 dubbio, che il testo del testamento olografo non fosse riconducibile alla mano del defunto Per_1 pagg. 44-45 della perizia depositata in data 06/06/2025).
[...]
pagina 5 di 13 Invero la CTU, dopo un'analisi articolata, ha evidenziato che “le indagini ed i confronti condotti tra testamento olografo e autografe comparative hanno messo in luce qualificanti e decisive incompatibilità grafo-espressive coinvolgenti aspetti sostanziali del movimento scrittorio individuale
(vd. livello grafico ed evolutivo, ritmo scrittorio, pressione), nonché difformità nella ideazione e strutturazione dei profili (vd. maiuscole 'G', 'D' e minuscole 'g', 'b', 'z' , 'd'), così come nello sviluppo di differenti ed individualizzanti automatismi inconsci, che essendo inimitabili a terzi, confermano ed avvalorano le differenti nature grafomotorie.
Il testamento che si compone di data, testo e firma è risultato dunque in ogni sua parte apocrifo e la gestualità scrivente ivi impressa appare nell'insieme involuta, elementare, disortografica, con errori lessicali (vd. errata indicazione del nome e del luogo di nascita), non corrispondenti al livello culturale
e/o al grado di istruzione acquisito in vita dal Prof. . Per_1
La consulente ha quindi così concluso testualmente:
“Il testamento olografo datato 5/5/2023 a firma , pubblicato a ministero del Notaio Persona_1 in data 14/12/2023 (doc. 9 di parte attrice) è risultato in ogni sua parte data, testo e Persona_5 firma apocrifo ed estraneo alla mano del de cuius (pag. 45 CTU). Persona_1
A tale conclusione la C.T.U. è giunta attraverso la comparazione del testamento con altre scritture di provenienza certa di Persona_1
La perizia in esame è ampiamente motivata ed approfondita, priva di vizi logici, e riporta conclusioni coerenti con il materiale probatorio analizzato, dalle quali questo Giudice non ha motivo di discostarsi.
Si aggiunga che il consulente tecnico di parte del convenuto non ha formulato alcuna Controparte_1 osservazione tecnica alle conclusioni della CTU.
Giova in argomento richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “alla stregua del quale, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione … ben potendo il richiamo, anche per relationem (…) dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (in tal senso, in tema di CTU grafologica, Cass., sez. II, ord. 28 ottobre 2019, n. 27467).
Non si rientra, nel caso di specie, nella diversa ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, poiché, come si è detto, il convenuto non ha avanzato alcuna osservazione tecnica alla CTU. CP_1
Come noto, l'art. 602 c.c. stabilisce, per quanto qui rileva, che «Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore» (comma 1); mentre l'art. 606 c.c. prevede pagina 6 di 13 che «Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo […]» (comma 1).
Dal combinato disposto di queste norme deriva, pertanto, che l'autografia deve considerarsi un requisito necessario per la validità del testamento olografo, sicché l'eterografia dello stesso ne comporta la totale nullità.
Per i motivi suesposti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 602 e 606 co 1 c.c., in accoglimento della domanda dell'attore, va dichiarata la nullità del testamento impugnato.
4.
L'attore , oltre a chiedere di accertare e dichiarare la falsità, e dunque la nullità, Parte_1 del testamento in questione (nullità che, come noto, ai sensi dell'art. 606 c.c. può essere richiesta da
“chiunque vi ha interesse”), ha altresì domandato di essere riconosciuto unico erede legittimo di
, e per l'effetto ha chiesto la condanna del alla riconsegna di tutti i beni facenti Persona_1 CP_1 parte del compendio ereditario che si trovino nel suo possesso, nonché al pagamento del corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo d'Enza, effettuata dal con rogito CP_1 dell'11/04/2024.
In particolare, , assumendo di essere lo zio materno del de cuius , Parte_1 Persona_1
e chiamato all'eredità più prossimo, ai sensi dell'art. 572 c.c. si è affermato unico erede legittimo del defunto.
Di contro ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che Controparte_1 quest'ultimo non avesse provato il vincolo di parentela con il de cuius.
L'eccezione del LE è infondata.
Il de cuius era figlio di , e questo fatto è comprovato dall'estratto per Persona_1 Persona_6 riassunto dell'atto di nascita di prodotto dall'attore (documento attoreo n. 7, pag. 2, e Persona_1 documento attoreo n. 40).
era figlia di come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di Persona_6 Persona_7 nascita di prodotto con il documento attoreo n. 7, pag. 5 (si veda anche il documento Persona_6 attoreo n. 41). ha riconosciuto come figlio l'odierno attore in data 12/07/1944 Persona_7 Parte_1
(cfr. documento attoreo n. 44). ha infatti fornito prova documentale di essere stato riconosciuto, in data 12 Parte_1 luglio 1944, da una persona che aveva il nome di “ , “di cinquantadue anni, celibe e di Persona_8
pagina 7 di 13 nazionalità italiana, il quale aveva dichiarato “di riconoscere come proprio figlio , nato Parte_1
…il giorno dodici giugno millenovecentoquarantaquattro” (doc. 44).
Pur vero che il nome riportato nell'atto di riconoscimento prodotto, di contro, dal convenuto CP_1 con la querela di falso, è “ , riscontrandosi pertanto una divergenza nel cognome del Persona_7 dichiarante anziché ; tuttavia entrambi i documenti (l'atto di riconoscimento prodotto Pt_1 Per_8 dall'attore e quello prodotto dal convenuto) - con riguardo alla persona che effettuò il riconoscimento
(nel primo indicata come “ e nel secondo come “ ) - riportano lo Persona_8 Persona_7 stesso stato (celibe), la stessa nazionalità (italiana), lo stesso fatto (il riconoscimento come proprio del figlio , nato in data [...]), e, soprattutto, la stessa età (cinquantadue anni), ed a tale Parte_1 ultimo proposito, infatti, in base all'atto di nascita prodotto dal al doc. 8, CP_1 Parte_2
”, nato a [...] il 4 marzo del 1892 (e poi deceduto a Ciano d'Enza il 20 aprile 1964),
[...] alla data dell'atto di riconoscimento, ossia il giorno 12 luglio 1944, aveva proprio l'età di cinquantadue anni, vale a dire esattamente la stessa età dell'autore del riconoscimento del 12/07/1944.
Si tratta, ad avviso di questo Giudice, di elementi di fatto costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, che portano a ritenere che i nominativi “ , “ , Persona_7 Persona_8 Per_7
e ” si riferiscono, in realtà, alla stessa persona.
[...] Parte_2
Le discrasie rilevate dal (in particolare il cognome del dichiarante indicato come “ CP_1 Per_7
ovvero come nei due atti di riconoscimento del 12/07/1944 depositati
[...] Persona_8 rispettivamente dall'attore al doc. 44 e dal convenuto con la querela di falso), trovano plausibile spiegazione nella formazione, all'epoca, di più esemplari copiati “a mano” del medesimo atto di stato civile (si tratta di scritti redatti “a penna” risalenti al secolo scorso).
In ogni caso, i documenti prodotti dall'attore sono tradotti e apostillati, e come già rilevato nell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la querela di falso presentata dal LE e che qui si conferma, il documento prodotto dallo stesso convenuto come prova dell'asserita falsità del doc. attoreo n. 44 (v. deposito telematico LE del 12/09/2025), ossia l'atto di riconoscimento riportante il cognome , ha contenuto sostanziale non difforme dal contenuto del doc. attoreo n. 44, e Pt_1 dunque una istruttoria sulla querela di falso proposta sarebbe risultata irrilevante ai fini della decisione, poiché non avrebbe apportato comunque ad una alterazione sostanziale del compendio probatorio in atti.
In definitiva, può ritenersi accertato, sulla base degli elementi gravi, precisi e concordanti di cui si è dato conto più sopra, che il de cuius fosse figlio di;
che quest'ultima Persona_1 Persona_6 fosse la sorella dell'odierno attore , essendo entrambi ( e Parte_1 Persona_6 Pt_1
pagina 8 di 13 ) figli di il quale, all'epoca cinquantaduenne, aveva riconosciuto come Parte_1 Persona_7 proprio figlio (nato il [...]) con atto di riconoscimento del 12/07/1944. Parte_1
Ne discende che è lo zio materno ( fratello della madre ) del de cuius Parte_1 [...]
, ed è il primo chiamato a succedergli ex lege . Per_1
Le domande dell'attore di nullità del testamento olografo e di accertamento della propria qualità di erede legittimo del de cuius, sono pertanto fondate e vanno accolte, con la conseguenza che, dichiarata aperta la successione legittima in morte di , la sua eredità dev'essere devoluta ai sensi Persona_1 dell'art. 572 c.c. all'erede legittimo odierno attore , essendo il de cuius celibe, Parte_1 senza figli, con genitori deceduti e senza altri ascendenti, né fratelli o sorelle.
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di alla riconsegna di tutti beni facenti Controparte_1 parte del compendio ereditario di cui il sia entrato in possesso. CP_1
Anche l'azione di petizione d'eredità ex art. 533 cod. civ. in funzione recuperatoria svolta dall'attore è fondata.
E' invero incontestato che il prima che fossero disposti i sequestri ante causam, fosse entrato CP_1 nel possesso dei beni ereditari, che vanno pertanto riconsegnati al legittimo erede.
Le banche costituite, per parte loro, dovranno consegnare all'attore , quale erede Parte_1 di le somme giacenti sui conti correnti ed i valori mobiliari (titoli ed altri strumenti Persona_1 finanziari) intestati al de cuius e di cui le stesse risultino depositarie.
E' infine fondata la domanda attorea recuperatoria del “corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo D'Enza di cui ha disposto con rogito dell'11.04.2024 a ministero del notaio del Distretto Notarile di Modena” . Persona_9
Risulta infatti documentato che, in data 11 aprile 2024, quindi dopo la morte di e dopo Persona_1 che aveva accettato innanzi a notaio l'eredità del il abbia venduto Controparte_1 Per_1 CP_1 alla due fabbricati ed un terreno, censiti nel catasto del Comune di San Polo d'Enza al Parte_3 foglio 7 catasto fabbricati mappali 66 ( sub 1 e 2), 67, e catasto terreni mappali 65-66-67, facenti parte dell'asse ereditario, al prezzo dichiarato a rogito di € 175.000,00, che il ha dichiarato, nel rogito CP_1 stesso, “di avere ricevuto dalla società acquirente” rilasciando alla stessa “ampia e finale quietanza”
(documento attoreo n. 28).
L'accoglimento della domanda dell'attore, riconducibile all'art. 535 cod. civ., comporta quindi la condanna di alla restituzione, in favore dell'attore, del prezzo ricevuto dalla predetta Controparte_1 vendita, pari ad € 175.000,00.
pagina 9 di 13 E' invece generica e come tale inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al rendimento dei conti, e la inammissibilità deriva altresì dalla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in ragione dell'esistenza dei due sequestri liberatori e del sequestro giudiziario disposti ante causam.
5.
Restano infine da regolamentare le spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), che va ascritta al convenuto . Controparte_1
Quanto al procedimento cautelare ante causam di sequestro liberatorio promosso da MI NC
Credito Cooperativo Soc. Coop. (procedimento RG 956/2024), la liquidazione viene effettuata sulla base del DM 147/2022, prendendo in considerazione lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00, i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed il valore minimo per quella decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase, riconoscendo inoltre ad MI NC le anticipazioni ammontanti complessivamente ad € 421,90.
Quanto al procedimento cautelare ante causam di sequestro liberatorio promosso da
[...]
( procedimento RG 774/2024 ), le spese sono già state liquidate dal Controparte_3 giudice della fase cautelare con ordinanza del 13/05/2024.
Sono invece da liquidare in questa sede le spese del procedimento di sequestro giudiziario RG
1701/2024 promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_4
Le anticipazioni da riconoscere all'attore ammontano ad € 870,00; il compenso di avvocato per
[...]
e si liquida sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile CP_4 Pt_1 della controversia di media complessità, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché il valore minimo per quella decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
Venendo alla liquidazione delle spese per il giudizio di merito, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua complessità media, trovano applicazione i valori medi previsti dal cit.
DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione ed il valore minimo per la fase decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase;
con l'aggiunta della fase di attivazione della mediazione.
Spetta inoltre all'attore la maggiorazione del compenso di avvocato prevista dall'art. 4, comma 2, del
DM 55/2014.
Sono poi da riconoscere alla parte attrice le anticipazioni sostenute per il giudizio di merito, che
(sommati contributo unificato e marche da bollo relativi ai tre procedimenti riuniti) ammontano complessivamente ad € 1.635,00. pagina 10 di 13 Le parti non hanno invece documentato le anticipazioni sostenute per la fase di mediazione.
Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, va sanzionato il convenuto per non avere CP_1 egli partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo di mediazione prodotto dall'attore al documento n. 26); al riguardo, si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d. lgs. 28/2010, “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Sempre in forza del principio di soccombenza, le spese della CTU grafologica, così come già liquidate con separato decreto del 9 giugno 2025, vanno poste in via definitiva a carico del convenuto CP_1
MI NC, nelle sue conclusioni, ha chiesto altresì la liquidazione delle spese di custodia, quale custode nominato dal giudice della fase cautelare nel procedimento di sequestro liberatorio RG
956/2024.
Ai sensi degli artt. 58 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cd. T.U. spese di giustizia), l'indennità di custodia è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle da approvarsi con decreto ministeriale. Con successivo D.M. n. 265 del 2.9.2006 sono state introdotte dette tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, e per quanto riguarda le altre categorie di beni l'art. 5 prevede che debba farsi riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art. 58 T.U. spese di giustizia cit.
Nel caso concreto, in difetto di usi locali per l'attività espletata, si ritiene sia applicabile in via analogica il D.M. n. 80 del 15.5.2009 in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati;
si ritiene in particolare che trovino applicazione i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.M. 80/2009 (“Compensi per l'attività di custodia dei beni mobili”, categoria “altri beni”, di cui alla lett. g) del predetto art. 4).
Considerato che l'attività di custodia si è protratta dalla data del provvedimento che ha nominato MI
NC come custode (04/05/2024) sino ad oggi, dunque per 530 giorni, spetta ad MI NC per l'attività di custodia espletata, applicando analogicamente i parametri previsti dall'art. 4, comma 1, lett.
g) del D.M. 80/2009, una indennità di custodia di € 212,00 (€ 0,40 x 530 giorni); indennità che va posta a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MIia, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita:
pagina 11 di 13 1) dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da in data Persona_1
05/05/2023, pubblicato a ministero Notaio in data 04/12/2023; Persona_5
2) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023, in favore del legittimo erede odierno attore,
; Parte_1
3) condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, di tutti i beni facenti Controparte_1 parte del compendio ereditario del defunto di cui sia entrato in Persona_1 Controparte_1 possesso;
4) condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, del prezzo pari ad € Controparte_1
175.000,00 ricevuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo D'Enza di cui al rogito dell'11.04.2024 a ministero del notaio del Distretto Notarile di Modena;
Persona_9
5) ordina a Credito MIiano S.p.a., Controparte_4 Controparte_3
MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa, di consegnare all'attore , Parte_1 quale legittimo erede del de cuius , le somme di denaro e gli altri beni e valori Persona_1 mobiliari di cui risultino depositarie e riconducibili a , nato a [...] il 17 Persona_1 maggio 1941 e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023;
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento cautelare di Controparte_1 sequestro liberatorio RG 956/2024, che liquida in favore di in € 4.339,00 per Parte_1 compenso oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di
MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. nella misura di € 4.339,00 per compenso, € 421,90 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
7) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento cautelare di Controparte_1 sequestro giudiziario RG 1701/2024, che liquida in favore di in € 3.484,00 per Parte_1 compenso, € 870,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di nella misura di € 3.484,00 per compenso, oltre Iva e Cpa CP_4 come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
8) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito e del Controparte_1 procedimento di mediazione, che liquida in favore dell'attore nella misura di € 18.148,00 per compenso, € 1.635,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di ciascuna delle altre parti costituite ( Controparte_4 [...]
MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa) in € Controparte_3
11.632,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso;
pagina 12 di 13 9) condanna il convenuto , che non ha partecipato al procedimento di mediazione Controparte_1 senza giustificato motivo, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio dei contributi unificati dovuti per i tre procedimenti riuniti, pari quindi ad € 3.108,00;
10) liquida in favore di MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa una indennità di custodia pari ad € 212,00, ponendo il pagamento a carico del convenuto;
Controparte_1
11) pone le spese di C.T.U., così come già liquidate con separato decreto del 9 giugno 2025, in via definitiva a carico del convenuto . Controparte_1
Reggio MIia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IL
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I° Grado riunite, iscritte rispettivamente al n. R.G. 2117/2024, al n. R.G.
2211/2024, e al n. R.G. 2421/2024 (le ultime due riunite alla prima;
la prima (RG 2117/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti PROCOPIO LUIGI, DE ANGELIS Controparte_1
NA e SA IN, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Via Antonio Cecchi n. 9/a, Parma;
CONVENUTO
, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. BARONI ALESSANDRO con studio in Via C. Battisti n. 10, Bologna;
CONVENUTA
pagina 1 di 13 la seconda (RG 2211/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Rizzuto Antonio Francesco e De Santis Controparte_1
Antonio;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
REGGIANI ROBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Reggiani Roberto in
Corso Garibaldi n. 4, Guastalla (Re);
CONVENUTA
la terza (RG 2421/2024) promossa da
, con il patrocinio dell'avv. BAIESI CARLA e dell'avv. DI Parte_1
TA ND, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Baiesi Carla in Via
Malagoli n. 2, Bologna;
ATTORE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Rizzuto Antonio Francesco e De Santis Controparte_1
Antonio;
CONVENUTO
, con il patrocinio degli avv.ti CARLO FRATTA PASINI, MATTEO CP_4
SA, OV VANTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Piazzetta Chiavica n. 2, Verona;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16 ottobre 2025. pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.
Vengono in decisione tre procedimenti riuniti.
Nel primo (procedimento RG 2117/2024), a cui sono stati riuniti gli altri due, - Parte_1 dopo che MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. aveva ottenuto dall'intestato Tribunale il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. “di tutte le somme, titoli, quote, crediti presenti presso la NC
… e attualmente intestati al defunto ” (procedimento cautelare RG 956/2024) - ha Persona_1 convenuto in giudizio MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. e , per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo apparentemente riconducibile al defunto
[...]
, con il quale era stato istituito erede il convenuto . Per_1 Controparte_1
L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità della scheda testamentaria per difetto dei requisiti richiesti dall'art. 602 cod. civ., asserendone la mancanza di autenticità, e per l'effetto ha chiesto di essere dichiarato unico erede legittimo di in quanto suo unico parente legittimo superstite ex Persona_1 art. 572 c.c., chiedendo la condanna del al rendimento dei conti e alla riconsegna di tutti i beni CP_1 facenti parte del compendio ereditario che si trovassero nel possesso del convenuto, nonché del corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili effettuata dal con rogito dell'11/04/2024. CP_1
Nel secondo procedimento (RG 2211/2024), - oltre alla Parte_1 [...] che aveva ottenuto dall'intestato Tribunale il sequestro liberatorio ex art. 687 Controparte_3
c.p.c. della somma di € 22.252,48 e di alcuni strumenti finanziari (procedimento cautelare RG
774/2024) - ha convenuto in giudizio anche , formulando nei suoi confronti le stesse Controparte_1 domande di cui sopra, chiedendo altresì di ordinare al custode nominato nel procedimento di sequestro liberatorio (Credito MIiano Spa), di consegnare all'attore le somme depositate sul conto corrente intestato al de cuius e gli altri strumenti finanziari allo stesso intestati.
Nel terzo procedimento (RG 2421/2024), , dopo aver ottenuto dall'intestato Parte_1
Tribunale il sequestro giudiziario “del conto corrente e del deposito titoli, ovvero di ogni somma oggi giacente presso riconducibile a ” (procedimento cautelare RG Controparte_4 Persona_1
1701/2024), ha convenuto in giudizio, oltre che anche Controparte_4 Controparte_1 formulando nei suoi confronti le stesse domande di cui sopra, chiedendo altresì di ordinare al custode nominato nel procedimento di sequestro giudiziario ( , di consegnare all'attore le CP_4 somme ed i titoli giacenti presso riconducibili al de cuius . CP_4 Persona_1
Nei tre procedimenti riuniti, il convenuto oltre ad affermare l'autenticità del Controparte_1 testamento impugnato dall'attore e dunque l'infondatezza nel merito delle domande attoree, ha eccepito pagina 3 di 13 il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che quest'ultimo non avesse provato il vincolo di parentela che lo legava al de cuius . Persona_1
Il ha quindi concluso chiedendo di respingere le domande attoree. CP_1
Le banche convenute si sono costituite in giudizio, chiedendo di ordinare la consegna dei beni ereditari al soggetto che sarebbe risultato erede all'esito della controversia.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa Persona_2
All'udienza dell'11/09/2025, il nuovo difensore costituito per il convenuto ha presentato CP_1 querela di falso, in via incidentale, nei confronti di alcuni dei documenti prodotti da parte attrice
(documenti attorei n. 44 e n. 45), e con ordinanza del 18/09/2025, la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con la seguente motivazione:
“ritenuto che il documento prodotto dallo stesso convenuto come prova dell'asserita falsità del doc. attoreo n. 44 (v. deposito telematico LE del 12/09/2025) abbia contenuto sostanziale non difforme dal contenuto del doc. attoreo n. 44, e che dunque una istruttoria sulla querela di falso proposta risulterebbe irrilevante ai fini della decisione, poiché non porterebbe comunque ad una alterazione sostanziale del compendio documentale in atti;
richiamato inoltre, con riguardo alla querela di falso proposta contro il doc. attoreo n. 45, l'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela deve contenere, tra l'altro, “a pena di nullità”, l'indicazione delle prove della falsità, e ritenuto che, con riguardo al citato doc. 45, non siano state indicate le prove
a fondamento della asserita falsità (non essendo, come noto, un mezzo di prova la c.t.u.) …
P.Q.M.
dichiara inammissibile la querela di falso presentata dal convenuto …”. Controparte_1
La causa è stata quindi rinviata per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c. all' udienza del 16/10/2025, all'esito della quale questo Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni come previsto dall'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.
Fatte queste premesse, la domanda di nullità del testamento proposta dall'attore risulta fondata e merita accoglimento.
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'attore , del Parte_1 testamento olografo datato 05/05/2023, apparentemente riconducibile a , di stato civile Persona_1 celibe, nato a [...] il [...] e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023 senza lasciare ascendenti, né discendenti, fratelli o sorelle.
pagina 4 di 13 Con il testamento in esame, pubblicato in data 04/12/2023, era stato istituito erede il convenuto
[...]
CP_1
La scheda testamentaria riporta il seguente testuale contenuto (documento attoreo n. 9 procedimento
RG 2117/2024):
«Pontenovo. San Polo d'enza 5/5/2003
Per nato a [...] il [...] Controparte_1
e di averti affittato il mio Fondo agricolo nonche la mia casa, fiducioso che porterai a Per_3 Per_4 termine il nostro progetto ti comunico sin da subito che io sottoscritto , nato a [...]_5 il 17/05/1941 e residente in [...] a San Polo D'enza Sono contento deciso e consapevole di lasciarti in eredità tutti i miei Beni mobili ed immobili, non che la mia autovettura range Rover, targata EZ165GE, sempre se essa sarà ancora nella mia disponibilità nonche tutte le somme di denaro depistate nei seguenti istituti bancari:
- Banco B P M;
- NC Popolare di Sondrio;
- ; CP_3
- Eml NC;
nonché tutti i titoli, azioni, Beni preziosi depositati in tutti gli istituti Soprandicati
Sempre fiducioso che tu possa proseguire con la tua attività di allevatore agricoltore ti dono tutti i miei libri, gli attrezzi agricoli e il mio cavallo, obbligandoti Sin da dopo la mia morte a donargli degna vita ti lascio in custodia la mia storia, fanne buon uso e non ti fidare mai dei commercinte loro sono il male di ogni attività
Caro ti ringrazio per avermi fatta capire cosa vuol dire volermi bene, con la tua presenza, CP_1 arrivata aimè troppo tardi ho capito cosa avrebbe voluto dire essere padre adesso e ora di smettere di scrivere ti lascio ad un buon compleanno, baci ai tuoi bambini. Con affetto
e piacere immenso in fede
». Persona_1
3.
Ciò posto, appare dirimente richiamare l'esito dell'istruttoria articolatasi nell'espletamento della C.T.U. grafologica a firma della dr.ssa la quale ha consentito di acclarare, senza ombra di Persona_2 dubbio, che il testo del testamento olografo non fosse riconducibile alla mano del defunto Per_1 pagg. 44-45 della perizia depositata in data 06/06/2025).
[...]
pagina 5 di 13 Invero la CTU, dopo un'analisi articolata, ha evidenziato che “le indagini ed i confronti condotti tra testamento olografo e autografe comparative hanno messo in luce qualificanti e decisive incompatibilità grafo-espressive coinvolgenti aspetti sostanziali del movimento scrittorio individuale
(vd. livello grafico ed evolutivo, ritmo scrittorio, pressione), nonché difformità nella ideazione e strutturazione dei profili (vd. maiuscole 'G', 'D' e minuscole 'g', 'b', 'z' , 'd'), così come nello sviluppo di differenti ed individualizzanti automatismi inconsci, che essendo inimitabili a terzi, confermano ed avvalorano le differenti nature grafomotorie.
Il testamento che si compone di data, testo e firma è risultato dunque in ogni sua parte apocrifo e la gestualità scrivente ivi impressa appare nell'insieme involuta, elementare, disortografica, con errori lessicali (vd. errata indicazione del nome e del luogo di nascita), non corrispondenti al livello culturale
e/o al grado di istruzione acquisito in vita dal Prof. . Per_1
La consulente ha quindi così concluso testualmente:
“Il testamento olografo datato 5/5/2023 a firma , pubblicato a ministero del Notaio Persona_1 in data 14/12/2023 (doc. 9 di parte attrice) è risultato in ogni sua parte data, testo e Persona_5 firma apocrifo ed estraneo alla mano del de cuius (pag. 45 CTU). Persona_1
A tale conclusione la C.T.U. è giunta attraverso la comparazione del testamento con altre scritture di provenienza certa di Persona_1
La perizia in esame è ampiamente motivata ed approfondita, priva di vizi logici, e riporta conclusioni coerenti con il materiale probatorio analizzato, dalle quali questo Giudice non ha motivo di discostarsi.
Si aggiunga che il consulente tecnico di parte del convenuto non ha formulato alcuna Controparte_1 osservazione tecnica alle conclusioni della CTU.
Giova in argomento richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “alla stregua del quale, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non
è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione … ben potendo il richiamo, anche per relationem (…) dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (in tal senso, in tema di CTU grafologica, Cass., sez. II, ord. 28 ottobre 2019, n. 27467).
Non si rientra, nel caso di specie, nella diversa ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, poiché, come si è detto, il convenuto non ha avanzato alcuna osservazione tecnica alla CTU. CP_1
Come noto, l'art. 602 c.c. stabilisce, per quanto qui rileva, che «Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore» (comma 1); mentre l'art. 606 c.c. prevede pagina 6 di 13 che «Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo […]» (comma 1).
Dal combinato disposto di queste norme deriva, pertanto, che l'autografia deve considerarsi un requisito necessario per la validità del testamento olografo, sicché l'eterografia dello stesso ne comporta la totale nullità.
Per i motivi suesposti, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 602 e 606 co 1 c.c., in accoglimento della domanda dell'attore, va dichiarata la nullità del testamento impugnato.
4.
L'attore , oltre a chiedere di accertare e dichiarare la falsità, e dunque la nullità, Parte_1 del testamento in questione (nullità che, come noto, ai sensi dell'art. 606 c.c. può essere richiesta da
“chiunque vi ha interesse”), ha altresì domandato di essere riconosciuto unico erede legittimo di
, e per l'effetto ha chiesto la condanna del alla riconsegna di tutti i beni facenti Persona_1 CP_1 parte del compendio ereditario che si trovino nel suo possesso, nonché al pagamento del corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo d'Enza, effettuata dal con rogito CP_1 dell'11/04/2024.
In particolare, , assumendo di essere lo zio materno del de cuius , Parte_1 Persona_1
e chiamato all'eredità più prossimo, ai sensi dell'art. 572 c.c. si è affermato unico erede legittimo del defunto.
Di contro ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che Controparte_1 quest'ultimo non avesse provato il vincolo di parentela con il de cuius.
L'eccezione del LE è infondata.
Il de cuius era figlio di , e questo fatto è comprovato dall'estratto per Persona_1 Persona_6 riassunto dell'atto di nascita di prodotto dall'attore (documento attoreo n. 7, pag. 2, e Persona_1 documento attoreo n. 40).
era figlia di come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di Persona_6 Persona_7 nascita di prodotto con il documento attoreo n. 7, pag. 5 (si veda anche il documento Persona_6 attoreo n. 41). ha riconosciuto come figlio l'odierno attore in data 12/07/1944 Persona_7 Parte_1
(cfr. documento attoreo n. 44). ha infatti fornito prova documentale di essere stato riconosciuto, in data 12 Parte_1 luglio 1944, da una persona che aveva il nome di “ , “di cinquantadue anni, celibe e di Persona_8
pagina 7 di 13 nazionalità italiana, il quale aveva dichiarato “di riconoscere come proprio figlio , nato Parte_1
…il giorno dodici giugno millenovecentoquarantaquattro” (doc. 44).
Pur vero che il nome riportato nell'atto di riconoscimento prodotto, di contro, dal convenuto CP_1 con la querela di falso, è “ , riscontrandosi pertanto una divergenza nel cognome del Persona_7 dichiarante anziché ; tuttavia entrambi i documenti (l'atto di riconoscimento prodotto Pt_1 Per_8 dall'attore e quello prodotto dal convenuto) - con riguardo alla persona che effettuò il riconoscimento
(nel primo indicata come “ e nel secondo come “ ) - riportano lo Persona_8 Persona_7 stesso stato (celibe), la stessa nazionalità (italiana), lo stesso fatto (il riconoscimento come proprio del figlio , nato in data [...]), e, soprattutto, la stessa età (cinquantadue anni), ed a tale Parte_1 ultimo proposito, infatti, in base all'atto di nascita prodotto dal al doc. 8, CP_1 Parte_2
”, nato a [...] il 4 marzo del 1892 (e poi deceduto a Ciano d'Enza il 20 aprile 1964),
[...] alla data dell'atto di riconoscimento, ossia il giorno 12 luglio 1944, aveva proprio l'età di cinquantadue anni, vale a dire esattamente la stessa età dell'autore del riconoscimento del 12/07/1944.
Si tratta, ad avviso di questo Giudice, di elementi di fatto costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, che portano a ritenere che i nominativi “ , “ , Persona_7 Persona_8 Per_7
e ” si riferiscono, in realtà, alla stessa persona.
[...] Parte_2
Le discrasie rilevate dal (in particolare il cognome del dichiarante indicato come “ CP_1 Per_7
ovvero come nei due atti di riconoscimento del 12/07/1944 depositati
[...] Persona_8 rispettivamente dall'attore al doc. 44 e dal convenuto con la querela di falso), trovano plausibile spiegazione nella formazione, all'epoca, di più esemplari copiati “a mano” del medesimo atto di stato civile (si tratta di scritti redatti “a penna” risalenti al secolo scorso).
In ogni caso, i documenti prodotti dall'attore sono tradotti e apostillati, e come già rilevato nell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la querela di falso presentata dal LE e che qui si conferma, il documento prodotto dallo stesso convenuto come prova dell'asserita falsità del doc. attoreo n. 44 (v. deposito telematico LE del 12/09/2025), ossia l'atto di riconoscimento riportante il cognome , ha contenuto sostanziale non difforme dal contenuto del doc. attoreo n. 44, e Pt_1 dunque una istruttoria sulla querela di falso proposta sarebbe risultata irrilevante ai fini della decisione, poiché non avrebbe apportato comunque ad una alterazione sostanziale del compendio probatorio in atti.
In definitiva, può ritenersi accertato, sulla base degli elementi gravi, precisi e concordanti di cui si è dato conto più sopra, che il de cuius fosse figlio di;
che quest'ultima Persona_1 Persona_6 fosse la sorella dell'odierno attore , essendo entrambi ( e Parte_1 Persona_6 Pt_1
pagina 8 di 13 ) figli di il quale, all'epoca cinquantaduenne, aveva riconosciuto come Parte_1 Persona_7 proprio figlio (nato il [...]) con atto di riconoscimento del 12/07/1944. Parte_1
Ne discende che è lo zio materno ( fratello della madre ) del de cuius Parte_1 [...]
, ed è il primo chiamato a succedergli ex lege . Per_1
Le domande dell'attore di nullità del testamento olografo e di accertamento della propria qualità di erede legittimo del de cuius, sono pertanto fondate e vanno accolte, con la conseguenza che, dichiarata aperta la successione legittima in morte di , la sua eredità dev'essere devoluta ai sensi Persona_1 dell'art. 572 c.c. all'erede legittimo odierno attore , essendo il de cuius celibe, Parte_1 senza figli, con genitori deceduti e senza altri ascendenti, né fratelli o sorelle.
Parte attrice ha chiesto inoltre la condanna di alla riconsegna di tutti beni facenti Controparte_1 parte del compendio ereditario di cui il sia entrato in possesso. CP_1
Anche l'azione di petizione d'eredità ex art. 533 cod. civ. in funzione recuperatoria svolta dall'attore è fondata.
E' invero incontestato che il prima che fossero disposti i sequestri ante causam, fosse entrato CP_1 nel possesso dei beni ereditari, che vanno pertanto riconsegnati al legittimo erede.
Le banche costituite, per parte loro, dovranno consegnare all'attore , quale erede Parte_1 di le somme giacenti sui conti correnti ed i valori mobiliari (titoli ed altri strumenti Persona_1 finanziari) intestati al de cuius e di cui le stesse risultino depositarie.
E' infine fondata la domanda attorea recuperatoria del “corrispettivo ottenuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo D'Enza di cui ha disposto con rogito dell'11.04.2024 a ministero del notaio del Distretto Notarile di Modena” . Persona_9
Risulta infatti documentato che, in data 11 aprile 2024, quindi dopo la morte di e dopo Persona_1 che aveva accettato innanzi a notaio l'eredità del il abbia venduto Controparte_1 Per_1 CP_1 alla due fabbricati ed un terreno, censiti nel catasto del Comune di San Polo d'Enza al Parte_3 foglio 7 catasto fabbricati mappali 66 ( sub 1 e 2), 67, e catasto terreni mappali 65-66-67, facenti parte dell'asse ereditario, al prezzo dichiarato a rogito di € 175.000,00, che il ha dichiarato, nel rogito CP_1 stesso, “di avere ricevuto dalla società acquirente” rilasciando alla stessa “ampia e finale quietanza”
(documento attoreo n. 28).
L'accoglimento della domanda dell'attore, riconducibile all'art. 535 cod. civ., comporta quindi la condanna di alla restituzione, in favore dell'attore, del prezzo ricevuto dalla predetta Controparte_1 vendita, pari ad € 175.000,00.
pagina 9 di 13 E' invece generica e come tale inammissibile la domanda attorea di condanna del convenuto al rendimento dei conti, e la inammissibilità deriva altresì dalla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in ragione dell'esistenza dei due sequestri liberatori e del sequestro giudiziario disposti ante causam.
5.
Restano infine da regolamentare le spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), che va ascritta al convenuto . Controparte_1
Quanto al procedimento cautelare ante causam di sequestro liberatorio promosso da MI NC
Credito Cooperativo Soc. Coop. (procedimento RG 956/2024), la liquidazione viene effettuata sulla base del DM 147/2022, prendendo in considerazione lo scaglione di valore da € 52.000,01 ad €
260.000,00, i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, ed il valore minimo per quella decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase, riconoscendo inoltre ad MI NC le anticipazioni ammontanti complessivamente ad € 421,90.
Quanto al procedimento cautelare ante causam di sequestro liberatorio promosso da
[...]
( procedimento RG 774/2024 ), le spese sono già state liquidate dal Controparte_3 giudice della fase cautelare con ordinanza del 13/05/2024.
Sono invece da liquidare in questa sede le spese del procedimento di sequestro giudiziario RG
1701/2024 promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_4
Le anticipazioni da riconoscere all'attore ammontano ad € 870,00; il compenso di avvocato per
[...]
e si liquida sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile CP_4 Pt_1 della controversia di media complessità, ed applicando i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché il valore minimo per quella decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase.
Venendo alla liquidazione delle spese per il giudizio di merito, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della sua complessità media, trovano applicazione i valori medi previsti dal cit.
DM 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione ed il valore minimo per la fase decisionale stante la ridotta attività difensiva prestata in tale ultima fase;
con l'aggiunta della fase di attivazione della mediazione.
Spetta inoltre all'attore la maggiorazione del compenso di avvocato prevista dall'art. 4, comma 2, del
DM 55/2014.
Sono poi da riconoscere alla parte attrice le anticipazioni sostenute per il giudizio di merito, che
(sommati contributo unificato e marche da bollo relativi ai tre procedimenti riuniti) ammontano complessivamente ad € 1.635,00. pagina 10 di 13 Le parti non hanno invece documentato le anticipazioni sostenute per la fase di mediazione.
Per quanto riguarda il procedimento di mediazione, va sanzionato il convenuto per non avere CP_1 egli partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (v. verbale negativo di mediazione prodotto dall'attore al documento n. 26); al riguardo, si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, del d. lgs. 28/2010, “Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Sempre in forza del principio di soccombenza, le spese della CTU grafologica, così come già liquidate con separato decreto del 9 giugno 2025, vanno poste in via definitiva a carico del convenuto CP_1
MI NC, nelle sue conclusioni, ha chiesto altresì la liquidazione delle spese di custodia, quale custode nominato dal giudice della fase cautelare nel procedimento di sequestro liberatorio RG
956/2024.
Ai sensi degli artt. 58 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (cd. T.U. spese di giustizia), l'indennità di custodia è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle da approvarsi con decreto ministeriale. Con successivo D.M. n. 265 del 2.9.2006 sono state introdotte dette tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei veicoli a motore e dei natanti, e per quanto riguarda le altre categorie di beni l'art. 5 prevede che debba farsi riferimento in via residuale agli usi locali come previsto dall'art. 58 T.U. spese di giustizia cit.
Nel caso concreto, in difetto di usi locali per l'attività espletata, si ritiene sia applicabile in via analogica il D.M. n. 80 del 15.5.2009 in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati;
si ritiene in particolare che trovino applicazione i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lett. g) del D.M. 80/2009 (“Compensi per l'attività di custodia dei beni mobili”, categoria “altri beni”, di cui alla lett. g) del predetto art. 4).
Considerato che l'attività di custodia si è protratta dalla data del provvedimento che ha nominato MI
NC come custode (04/05/2024) sino ad oggi, dunque per 530 giorni, spetta ad MI NC per l'attività di custodia espletata, applicando analogicamente i parametri previsti dall'art. 4, comma 1, lett.
g) del D.M. 80/2009, una indennità di custodia di € 212,00 (€ 0,40 x 530 giorni); indennità che va posta a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio MIia, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita:
pagina 11 di 13 1) dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da in data Persona_1
05/05/2023, pubblicato a ministero Notaio in data 04/12/2023; Persona_5
2) dichiara aperta la successione legittima di , nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023, in favore del legittimo erede odierno attore,
; Parte_1
3) condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, di tutti i beni facenti Controparte_1 parte del compendio ereditario del defunto di cui sia entrato in Persona_1 Controparte_1 possesso;
4) condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, del prezzo pari ad € Controparte_1
175.000,00 ricevuto dalla vendita degli immobili siti in San Polo D'Enza di cui al rogito dell'11.04.2024 a ministero del notaio del Distretto Notarile di Modena;
Persona_9
5) ordina a Credito MIiano S.p.a., Controparte_4 Controparte_3
MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa, di consegnare all'attore , Parte_1 quale legittimo erede del de cuius , le somme di denaro e gli altri beni e valori Persona_1 mobiliari di cui risultino depositarie e riconducibili a , nato a [...] il 17 Persona_1 maggio 1941 e deceduto a ON MIia (RE) il 14 giugno 2023;
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento cautelare di Controparte_1 sequestro liberatorio RG 956/2024, che liquida in favore di in € 4.339,00 per Parte_1 compenso oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di
MI NC Credito Cooperativo Soc. Coop. nella misura di € 4.339,00 per compenso, € 421,90 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
7) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento cautelare di Controparte_1 sequestro giudiziario RG 1701/2024, che liquida in favore di in € 3.484,00 per Parte_1 compenso, € 870,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di nella misura di € 3.484,00 per compenso, oltre Iva e Cpa CP_4 come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso;
8) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio di merito e del Controparte_1 procedimento di mediazione, che liquida in favore dell'attore nella misura di € 18.148,00 per compenso, € 1.635,00 per anticipazioni, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso, ed in favore di ciascuna delle altre parti costituite ( Controparte_4 [...]
MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa) in € Controparte_3
11.632,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso;
pagina 12 di 13 9) condanna il convenuto , che non ha partecipato al procedimento di mediazione Controparte_1 senza giustificato motivo, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio dei contributi unificati dovuti per i tre procedimenti riuniti, pari quindi ad € 3.108,00;
10) liquida in favore di MI NC Credito Cooperativo Società Cooperativa una indennità di custodia pari ad € 212,00, ponendo il pagamento a carico del convenuto;
Controparte_1
11) pone le spese di C.T.U., così come già liquidate con separato decreto del 9 giugno 2025, in via definitiva a carico del convenuto . Controparte_1
Reggio MIia, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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