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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 14/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 14.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1941/2024 R.G.
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
POSSAMAI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Cavour n. 43/5 n.26 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
F NDA p enova alla via Fieschi n.2/26B è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281decies cpc, evocava in giudizio per Parte_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. e dalla sig.ra sulla copia del verbale Parte_1 CP_1 di mediazione e dell'accordo allegato intervenuto in data 23.5.2023 nell'ambito della procedura di mediazione ADR 2022-3428 presso la Fondazione ed allegato CP_2 come doc. 2; accertare e dichiarare che l'accordo allegato al verbale contiene un errore materiale nell'indicazione di un dato catastale e che, dunque, a pag. 3 del rigo 11 ove vi è scritto “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque rimangono assegnati nell'edificio di via Arene Parte_1 in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), deve leggersi “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 72, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque rimangono assegnati Parte_1 nell'edificio di via Arene in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sanremo la trascrizione del verbale di mediazione e dell'allegato accordo (allegato nel presente procedimento come doc. 2) con esonero da ogni responsabilità e con il chiarimento che nell'accordo allegato al
1 dott. Pasquale LONGARINI verbale di mediazione a pag. 3 del rigo 11 ove vi è scritto “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al Parte_1 quale dunque rimangono assegnati nell'edificio di via censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), deve leggersi “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 72, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque Parte_1 rimangono assegnati nell'edificio di via Arene in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80)”, con vittoria di spese. nel CP_1 costituirsi in giudizio, instava per il rigetto domande formulate da perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto, sfornite di prova e di qualunque ragionev to, con vittoria di spese. All'udienza del 14.03.2025, e dichiaravano che le Parte_1 CP_1 sottoscrizioni loro apposte sul bale dell'accordo allegato intervenuto in data 23.05.2023 nell'ambito della procedura di mediazione ADR 2022-3428 presso la Fondazione Aequitas Adr ed allegato come doc. 2, erano autentiche., e, al contempo, riconosceva che i tre box, come da accordi di mediazione, andavano tutti al CP_1 dichiarando di accettare la correzione invocata da parte ricorrente. Pt_3
Il riconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e l'adesione alla correzione materiale invocata da parte ricorrente, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, in conformità della richiesta delle parti, vanno integralmente compensate
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 14.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza del 14.03.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1941/2024 R.G.
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Parte_1 C.F._1
POSSAMAI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Cavour n. 43/5 n.26 è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
F NDA p enova alla via Fieschi n.2/26B è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281decies cpc, evocava in giudizio per Parte_2 CP_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. e dalla sig.ra sulla copia del verbale Parte_1 CP_1 di mediazione e dell'accordo allegato intervenuto in data 23.5.2023 nell'ambito della procedura di mediazione ADR 2022-3428 presso la Fondazione ed allegato CP_2 come doc. 2; accertare e dichiarare che l'accordo allegato al verbale contiene un errore materiale nell'indicazione di un dato catastale e che, dunque, a pag. 3 del rigo 11 ove vi è scritto “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque rimangono assegnati nell'edificio di via Arene Parte_1 in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), deve leggersi “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 72, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque rimangono assegnati Parte_1 nell'edificio di via Arene in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), ordinare al Conservatore dei RR.II. di Sanremo la trascrizione del verbale di mediazione e dell'allegato accordo (allegato nel presente procedimento come doc. 2) con esonero da ogni responsabilità e con il chiarimento che nell'accordo allegato al
1 dott. Pasquale LONGARINI verbale di mediazione a pag. 3 del rigo 11 ove vi è scritto “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al Parte_1 quale dunque rimangono assegnati nell'edificio di via censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80), deve leggersi “- il box di via Arene n. 7 in Bordighera, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 72, rimasto indiviso in base al testamento pubblicato, viene assegnato interamente al Sig. , che accetta, (al quale dunque Parte_1 rimangono assegnati nell'edificio di via Arene in totale n. tre box, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Bordighera al foglio BSN/4 mappale 505, sub. 71,72 e 80)”, con vittoria di spese. nel CP_1 costituirsi in giudizio, instava per il rigetto domande formulate da perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto, sfornite di prova e di qualunque ragionev to, con vittoria di spese. All'udienza del 14.03.2025, e dichiaravano che le Parte_1 CP_1 sottoscrizioni loro apposte sul bale dell'accordo allegato intervenuto in data 23.05.2023 nell'ambito della procedura di mediazione ADR 2022-3428 presso la Fondazione Aequitas Adr ed allegato come doc. 2, erano autentiche., e, al contempo, riconosceva che i tre box, come da accordi di mediazione, andavano tutti al CP_1 dichiarando di accettare la correzione invocata da parte ricorrente. Pt_3
Il riconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e l'adesione alla correzione materiale invocata da parte ricorrente, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento del ricorso, situazione che soddisfa il ricorrente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di “cessazione della materia del contendere”. La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, in conformità della richiesta delle parti, vanno integralmente compensate
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) dichiara cessata la materia del contendere (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 14.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
2 dott. Pasquale LONGARINI