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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 466/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 466/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ROSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, agisce nei Parte_1 confronti dell' per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“Periartrite scapolo omerale spalla sinistra” denunciata alla resistente in data
4.10.2019 che lo stesso avrebbe contratto a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa di artigiano edile e chiede che venga accertata la causa ed origine professionale della malattia denunciata con grado di inabilità del 12% o nella diversa misura di giustizia, con condanna dell'Ente alle prestazioni di legge ed al rimborso delle spese legali.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante l'inammissibilità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso, per come formulato, è infondato e deve essere respinto.
Ed infatti l'odierno ricorrente ha articolato un'istruttoria costituenda testimoniale i cui capitoli di prova non sono idonei a dimostrare il nesso eziologico fra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa svolta.
Ciò in quanto detti capitoli (Cfr. Cap. da 1 a 20, pag. da 14 a 17 del ricorso) sono integralmente formulati mediante un mero rinvio per relationem a determinate fatture, il cui contenuto è totalmente generico e laconico in ordine alla natura delle lavorazioni svolte. Peraltro, dal tenore testuale del capitolo si comprende che dette lavorazioni non sono state nemmeno totalmente effettuate dal ricorrente (si legge infatti “in tutto od in gran parte”).
In particolare, difetta totalmente – nell'articolazione dei mezzi istruttori prospettata da parte ricorrente – l'indicazione specifica delle attività lavorative effettuate dal medesimo, la durata oraria e giornaliera, le modalità di svolgimento e i distretti muscolari e scheletrici coinvolti dall'attività lavorativa.
Ne deriva che l'eventuale esperimento dell'istruttoria costituenda richiesta non potrebbe apportare alcun elemento utile ai fini di una sentenza di accoglimento della pretesa dell'istante.
Ciò in virtù del consolidato orientamento della Cassazione (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 1294/2018) per cui la mancanza dell'indicazione specifica dei fatti e delle circostanze nella formulazione dei capitoli della prova testimoniale è rilevabile d'ufficio, e può rendere inammissibile la testimonianza stessa.
2 Discende da siffatto postulato che il giudice non può inserirsi nell'attività istruttoria ed integrare o completare capitoli di prova formulati in modo non sufficientemente preciso.
Ne deriva che è inammissibile la prova testimoniale, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di depurazione dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Né appare condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il detto nesso di causalità sarebbe già dimostrato per tabulas dalla propria produzione documentale, tale da rendere superflua lo svolgimento della prova testimoniale.
Ciò in quanto detta produzione documentale appare idonea a dimostrare la sussistenza della patologia di cui il ricorrente è affetto, ma non già il nesso eziologico con l'attività lavorativa e dunque la natura tecnopatica della stessa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
3 Arezzo, 16/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 466/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA ROSSI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via B. Varchi,71 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv. GIANLUCA ROSSI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 7.4.2025, agisce nei Parte_1 confronti dell' per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“Periartrite scapolo omerale spalla sinistra” denunciata alla resistente in data
4.10.2019 che lo stesso avrebbe contratto a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa di artigiano edile e chiede che venga accertata la causa ed origine professionale della malattia denunciata con grado di inabilità del 12% o nella diversa misura di giustizia, con condanna dell'Ente alle prestazioni di legge ed al rimborso delle spese legali.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, stante l'inammissibilità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata per iscritto – e contestualmente decisa – all' odierna camera di consiglio non partecipativa, previo scambio di note fra le parti.
Il ricorso, per come formulato, è infondato e deve essere respinto.
Ed infatti l'odierno ricorrente ha articolato un'istruttoria costituenda testimoniale i cui capitoli di prova non sono idonei a dimostrare il nesso eziologico fra la malattia professionale lamentata e l'attività lavorativa svolta.
Ciò in quanto detti capitoli (Cfr. Cap. da 1 a 20, pag. da 14 a 17 del ricorso) sono integralmente formulati mediante un mero rinvio per relationem a determinate fatture, il cui contenuto è totalmente generico e laconico in ordine alla natura delle lavorazioni svolte. Peraltro, dal tenore testuale del capitolo si comprende che dette lavorazioni non sono state nemmeno totalmente effettuate dal ricorrente (si legge infatti “in tutto od in gran parte”).
In particolare, difetta totalmente – nell'articolazione dei mezzi istruttori prospettata da parte ricorrente – l'indicazione specifica delle attività lavorative effettuate dal medesimo, la durata oraria e giornaliera, le modalità di svolgimento e i distretti muscolari e scheletrici coinvolti dall'attività lavorativa.
Ne deriva che l'eventuale esperimento dell'istruttoria costituenda richiesta non potrebbe apportare alcun elemento utile ai fini di una sentenza di accoglimento della pretesa dell'istante.
Ciò in virtù del consolidato orientamento della Cassazione (Cfr., ex pluribus, Cass. n. 1294/2018) per cui la mancanza dell'indicazione specifica dei fatti e delle circostanze nella formulazione dei capitoli della prova testimoniale è rilevabile d'ufficio, e può rendere inammissibile la testimonianza stessa.
2 Discende da siffatto postulato che il giudice non può inserirsi nell'attività istruttoria ed integrare o completare capitoli di prova formulati in modo non sufficientemente preciso.
Ne deriva che è inammissibile la prova testimoniale, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di depurazione dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.
Né appare condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il detto nesso di causalità sarebbe già dimostrato per tabulas dalla propria produzione documentale, tale da rendere superflua lo svolgimento della prova testimoniale.
Ciò in quanto detta produzione documentale appare idonea a dimostrare la sussistenza della patologia di cui il ricorrente è affetto, ma non già il nesso eziologico con l'attività lavorativa e dunque la natura tecnopatica della stessa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
3 Arezzo, 16/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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