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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100044 REC.CREDITO.IMP 2020
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100045 REC.CREDITO.IMP 2022
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100046 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta ai motivi del ricorso, contestando l'infondatezza dell'accertamento. L'Ufficio eccepisce l'inesistenza del credito di imposta, in considerazione dell'assenza dei presupposti costitutivi, riportandosi per il resto alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Indirizzo_1Con appositi ricorsi, la “ Srl” con sede in , in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1, impugnava gli atti di recupero n. TKHCR0100044, n. TKHCR0100045 e n.
TKHCR0100046, relativamente agli anni d'imposta 2020, 2022 e 2023, emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, Ufficio controlli, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R.
29.09.1973 n. 600, per il recupero del “credito d'imposta” per le attività di formazione (art. 1, comma 46, legge 205/2017, art. 1, commi da 78 a 81 legge 145/2018; art. 1, commi da 210 a 217 legge 160/2019; art. 1, comma 1064 lett.i) e l), legge 178/2020, art. 22 D.L. 50/2022) relativi agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, utilizzati in compensazione, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
L'Ufficio applica le sanzioni al 100% e gli interessi maturati. Di fatto, l'Ufficio ha ritenuto tale credito “inesistente” per carenza dei presupposti per usufruire del “credito d'impresa”.
Con i ricorsi chiede la sospensione degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge, in quanto senza la stessa si troverebbe in gravi difficoltà economiche, con il rischio di chiusura dell'attività.
Nel merito, chiede l'annullamento dell'atto di recupero, ed in via subordinata, di riqualificare il credito come non spettante con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ed applicare eventuali sanzioni tenendo conto del cumulo giuridico, considerati gli accertamenti anche per gli anni 2022 e 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge. Con proprie controdeduzioni, l'Ufficio, si oppone alle contestazioni della parte ricorrente, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto impugnato e pertanto l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni di parte. Conclude con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con decreto Presidenziale del 21.07.2025, il Presidente F.F. ai sensi dell'art. 29, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, disponeva, che i ricorsi R.G.R. nn. 66 e 67/2025 vengano riuniti al ricorso R.G.R. n. 64/2025.
Pertanto, all'udienza del 22.09.2025, fissata per la decisione sull'istanza cautelare, la Corte ritenuto il ricorso non manifestatamente infondato, accoglieva l'istanza della sospensione e rinviava per il merito all'udienza del 17.11.2025. All'udienza del 17.11.2025, in discussione i ricorsi riuniti, presenti le parti, che si riportano rispettivamente a quanto già enunciato con propri atti, la Corte riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, ed in relazione alla verifica della fondatezza della pretesa tributaria, è doveroso premettere che il credito d'imposta per la formazione del personale in ambito di innovazione tecnologica, vantato dalla contribuente “Ricorrente_1 Srl”, si fonda sulla disposizione normativa di cui all'art. 1 della legge 27.12.2017 n. 205 e più precisamente, perché, con il decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente negli ambiti funzionali del processo di trasformazione tecnologica e digitale
“Progetto Formazione 4.0”. E, pertanto, il credito d'imposta per la formazione 4.0, previsto dal 2018 al 2022 ai sensi dell'art. 1, commi da 46 a 56 legge 205/2017, può risultare inesistente se mancano le prove concrete che dimostrino la legittimità delle spese e/o delle attività dichiarate. Nel nostro caso, la “Srl Ricorrente_1”, con attività di “Assistenza Infermieristica Residenziale
Anziani” che svolge attività propria delle “case di riposo per anziani” (con esenzione IVA), può ritenersi idonea a poter usufruire di detto credito d'imposta di cui alla legge predetta, in quanto il tenore delle disposizioni in essa contenute, delinea, quindi, un istituto agevolativo, che si concreta pacificamente, in un vero e proprio credito d'imposta ( che la contribuente ha inteso far valere a proprio favore), premurandosi di predisporre tutte le cautele necessarie a verificare, anche a posteriori, la sussistenza dei suoi presupposti. Presupposti che invece l'Ufficio ritiene carenti per usufruire del credito d'imposta, sulla base della mancata esibizione delle “attestazioni” dell'effettiva partecipazione del personale, rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000; mancanza di documentazione atta a dimostrare l'effettivo svolgimento dei corsi da parte dei dipendenti;
assenza di una connessione effettiva dei corsi con l'attività svolta dalla società ed in ultimo l'erogazione dei corsi di formazione da parte di società prive della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 900:200 Settore EA37. A superamento, dell'eccezioni dell'Ufficio, fa fede tutta la documentazione fornita e depositata in atti dalla ricorrente società, necessaria a dimostrare l'esistenza dei presupposti per usufruire del credito d'imposta per gli anni in contestazione, tra le quali le dichiarazioni sostitutive (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), prodotte in rispetto alle prescrizioni di legge e previste dalla circolare MISE del 03.12.2018 ed altra documentazione attestante l'effettivo svolgimento di TEST di valutazione intermedia e finale dei partecipanti.
Orbene, l'onere probatorio relativo alle circostanze di fatto che costituiscono il fondamento del
Ricorrente_1diritto ad ottenere il credito d'imposta, è certamente superato dalla “ Srl”, con la numerosa documentazione depositata ed esibita;
al fine di poter usufruire del credito d'imposta previsto automaticamente dalla normativa.
Concludendo, si ritiene la “Ricorrente_1 Srl” di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 1, comma 46 della legge n. 205/2017 ed ha effettuato spese in attività di formazione, documentate.
La fondatezza del ricorso comporta l'annullamento degli atti di recupero impugnati e quindi,
l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Rieti, 17 novembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore TANFERNA MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100044 REC.CREDITO.IMP 2020
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100045 REC.CREDITO.IMP 2022
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKHCR0100046 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente si riporta ai motivi del ricorso, contestando l'infondatezza dell'accertamento. L'Ufficio eccepisce l'inesistenza del credito di imposta, in considerazione dell'assenza dei presupposti costitutivi, riportandosi per il resto alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Indirizzo_1Con appositi ricorsi, la “ Srl” con sede in , in persona del legale rappresentante sig.ra Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1, impugnava gli atti di recupero n. TKHCR0100044, n. TKHCR0100045 e n.
TKHCR0100046, relativamente agli anni d'imposta 2020, 2022 e 2023, emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, Ufficio controlli, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R.
29.09.1973 n. 600, per il recupero del “credito d'imposta” per le attività di formazione (art. 1, comma 46, legge 205/2017, art. 1, commi da 78 a 81 legge 145/2018; art. 1, commi da 210 a 217 legge 160/2019; art. 1, comma 1064 lett.i) e l), legge 178/2020, art. 22 D.L. 50/2022) relativi agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, utilizzati in compensazione, unitamente a tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
L'Ufficio applica le sanzioni al 100% e gli interessi maturati. Di fatto, l'Ufficio ha ritenuto tale credito “inesistente” per carenza dei presupposti per usufruire del “credito d'impresa”.
Con i ricorsi chiede la sospensione degli atti impugnati, ricorrendone i presupposti di legge, in quanto senza la stessa si troverebbe in gravi difficoltà economiche, con il rischio di chiusura dell'attività.
Nel merito, chiede l'annullamento dell'atto di recupero, ed in via subordinata, di riqualificare il credito come non spettante con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ed applicare eventuali sanzioni tenendo conto del cumulo giuridico, considerati gli accertamenti anche per gli anni 2022 e 2023.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge. Con proprie controdeduzioni, l'Ufficio, si oppone alle contestazioni della parte ricorrente, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto impugnato e pertanto l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le eccezioni di parte. Conclude con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Con decreto Presidenziale del 21.07.2025, il Presidente F.F. ai sensi dell'art. 29, comma 1,
D.Lgs. n. 546/1992, disponeva, che i ricorsi R.G.R. nn. 66 e 67/2025 vengano riuniti al ricorso R.G.R. n. 64/2025.
Pertanto, all'udienza del 22.09.2025, fissata per la decisione sull'istanza cautelare, la Corte ritenuto il ricorso non manifestatamente infondato, accoglieva l'istanza della sospensione e rinviava per il merito all'udienza del 17.11.2025. All'udienza del 17.11.2025, in discussione i ricorsi riuniti, presenti le parti, che si riportano rispettivamente a quanto già enunciato con propri atti, la Corte riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione, ed in relazione alla verifica della fondatezza della pretesa tributaria, è doveroso premettere che il credito d'imposta per la formazione del personale in ambito di innovazione tecnologica, vantato dalla contribuente “Ricorrente_1 Srl”, si fonda sulla disposizione normativa di cui all'art. 1 della legge 27.12.2017 n. 205 e più precisamente, perché, con il decreto 4 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente negli ambiti funzionali del processo di trasformazione tecnologica e digitale
“Progetto Formazione 4.0”. E, pertanto, il credito d'imposta per la formazione 4.0, previsto dal 2018 al 2022 ai sensi dell'art. 1, commi da 46 a 56 legge 205/2017, può risultare inesistente se mancano le prove concrete che dimostrino la legittimità delle spese e/o delle attività dichiarate. Nel nostro caso, la “Srl Ricorrente_1”, con attività di “Assistenza Infermieristica Residenziale
Anziani” che svolge attività propria delle “case di riposo per anziani” (con esenzione IVA), può ritenersi idonea a poter usufruire di detto credito d'imposta di cui alla legge predetta, in quanto il tenore delle disposizioni in essa contenute, delinea, quindi, un istituto agevolativo, che si concreta pacificamente, in un vero e proprio credito d'imposta ( che la contribuente ha inteso far valere a proprio favore), premurandosi di predisporre tutte le cautele necessarie a verificare, anche a posteriori, la sussistenza dei suoi presupposti. Presupposti che invece l'Ufficio ritiene carenti per usufruire del credito d'imposta, sulla base della mancata esibizione delle “attestazioni” dell'effettiva partecipazione del personale, rese ai sensi del D.P.R. 445 del 2000; mancanza di documentazione atta a dimostrare l'effettivo svolgimento dei corsi da parte dei dipendenti;
assenza di una connessione effettiva dei corsi con l'attività svolta dalla società ed in ultimo l'erogazione dei corsi di formazione da parte di società prive della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 900:200 Settore EA37. A superamento, dell'eccezioni dell'Ufficio, fa fede tutta la documentazione fornita e depositata in atti dalla ricorrente società, necessaria a dimostrare l'esistenza dei presupposti per usufruire del credito d'imposta per gli anni in contestazione, tra le quali le dichiarazioni sostitutive (ex art. 47 D.P.R. 445/2000), prodotte in rispetto alle prescrizioni di legge e previste dalla circolare MISE del 03.12.2018 ed altra documentazione attestante l'effettivo svolgimento di TEST di valutazione intermedia e finale dei partecipanti.
Orbene, l'onere probatorio relativo alle circostanze di fatto che costituiscono il fondamento del
Ricorrente_1diritto ad ottenere il credito d'imposta, è certamente superato dalla “ Srl”, con la numerosa documentazione depositata ed esibita;
al fine di poter usufruire del credito d'imposta previsto automaticamente dalla normativa.
Concludendo, si ritiene la “Ricorrente_1 Srl” di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 1, comma 46 della legge n. 205/2017 ed ha effettuato spese in attività di formazione, documentate.
La fondatezza del ricorso comporta l'annullamento degli atti di recupero impugnati e quindi,
l'accoglimento del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Rieti, 17 novembre 2025