TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1364/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1364/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Sardena Parte_1
ricorrente contro
, con i propri funzionari Controparte_1
resistente
pagina 1 di 6 Premesso che: Con
- il ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 90/2024 emessa dall' di con cui si è richiesto all'aggiunto il pagamento della somma di euro 20.937,75; CP_1
Con
- l' domanda il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e solleva in via preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza; rilevato che:
- il ricorso va rigettato per l'assorbente considerazione della fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente;
Con
- l' rappresenta di aver affidato la notifica dell'ordinanza opposta all'agente postale;
- rileva che, come risulta dall'allegato 1 alla memoria, l'incaricato si è recato presso la residenza del signor per recapitargli il plico e che, non avendo trovato alcuna Pt_1
persona presso quel luogo, ha rilasciato il relativo avviso e ha depositato il plico presso l'ufficio postale. Nell'allegato 1 è presente la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- considerato che la raccomandata contenente la comunicazione è stata spedita il 4 giugno
2024, e che ai sensi dell'articolo 8 co. 4 e ss. l. n. 890/1981 la notifica si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione predetta, deve ritenersi che il ricorso, depositato in data 2 agosto 2024, sia tardivo, essendo il deposito avvenuto oltre i 30 giorni dalla data del 14 giugno;
- ai sensi dell'articolo 22 l. n. 689/1981 e dell'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, infatti, “il ricorso è proposto, appena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento”;
- in prima udienza parte ricorrente ha sostenuto che la notifica di cui all'allegato 1 alla memoria sarebbe nulla. Essa infatti avrebbe dovuto essere effettuata:
a) al domicilio digitale dell'avv. Sardena, presso la quale il ricorrente avrebbe eletto domicilio;
b) attraverso notifica telematica al proprio indirizzo pec;
- in particolare, ha sostenuto che “il sig. in sede di impugnazione amministrativa del Pt_1
verbale di accertamento aveva eletto domicilio presso il proprio studio, con indicazione del domicilio fisico che della pec.”, e che “La notifica avrebbe ben potuto essere fatta all'indirizzo pec del legale, anche in quanto la riforma Cartabia sottolinea la preferenza
pagina 2 di 6 per le notifiche via pec. Questo risulta anche da una nota dello stesso del CP_1
14.4.2023 che esorta le notifiche alla parte presso il domicilio digitale”;
- a domanda del giudice, la procuratrice ha dichiarato di non essere in possesso di documentazione comprovante la propria allegazione in punto di elezione di domicilio.
Dopo ulteriori ricerche, ha poi prodotto una “procura alle liti dell'1.3.2019” (v. verbale udienza) riferita, come pare dal tenore del documento, all'impugnazione dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia del verbale di accesso ispettivo numero
073018 09 9- 0 24 dell'8 febbraio 2019 e del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale dell'otto febbraio 2019;
- la procura, consegnata senza l'atto di impugnazione a cui sarebbe stata allegata (che
Con tuttavia ha depositato l sub doc. 10) risulta espressamente conferita per il procedimento di impugnazione di atti specifici e diversi da quello oggetto dell'odierna opposizione, cioè il verbale di accesso ispettivo che ha preceduto l'ordinanza e il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- essa risulta avere ad oggetto il procedimento che la parte ha instaurato davanti all'Ispettorato interregionale del lavoro, cioè davanti ad organo diverso dall'odierno resistente, e conferire all'avvocato Sardena, presso cui il ricorrente in quell'atto ha effettivamente eletto il proprio domicilio, i poteri di impugnazione dei predetti atti nonché di “ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti, effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti, nonché quella di farsi sostituire, considerando sin da ora per rato e valido il suo operato”;
- nessun riferimento appare invece operato a successivi sviluppi del contenzioso in sede giudiziale e tantomeno con riferimento ad atti successivi a quelli espressamente menzionati;
- non valgono a colmare tale lacuna le ulteriori considerazioni dell'opponente, svolte in prima udienza e confermate anche nel corso dell'odierna udienza di discussione, secondo cui:
a) “analoga procura è stata allegata a tutti i successivi atti di impugnazione”;
b) “sin dal primo accesso si è dato conto della propria presenza, con implicita elezione di domicilio. L'elezione di domicilio è connessa al potere di assistenza”;
c) “in tutti gli atti, ricorsi davanti al Tar, vi è stata elezione di domicilio presso lo
pagina 3 di 6 studio”;
- tali dichiarazioni sono infatti rimaste indimostrate all'esito dell'udienza di replica alle
Con difese ed eccezioni sollevate dall' in memoria, e nemmeno le deduzioni svolte in sede di discussione, con il richiamo ai docc. 10 (su cui già si è detto), 13 e 3 allegati alla
Con memoria dell' , valgono a dimostrare documentalmente che effettivamente il ricorrente abbia espressamente effettuato una elezione di domicilio presso l'avv. Sardena valida ai fini della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta;
Con
- basti, tra tutte, la considerazione del fatto che i docc. 3 e 13 allegati alla memoria dell'
non contengono il mandato conferito all'avv. Sardena;
- di esso certo può presumersi in questa sede l'esistenza, senza che ciò possa tuttavia in alcun modo consentire di spingere la presunzione oltre tali confini, per approdare così all'accertamento di una indimostrata elezione di domicilio del ricorrente presso la procuratrice, valida peraltro anche per fasi future del contenzioso e ambiti differenti da quelli in relazione ai quali il mandato è stato conferito (assistenza nell'accesso ispettivo, impugnazione in sede amministrativa, impugnazione del rigetto del ricorso amministrativo davanti al Tar);
- in ogni caso, merita di essere ribadito quanto già si è accennato in punto di individuazione dell'ambito oggettivo di operatività dell'elezione di domicilio;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, “Risulta, pertanto, evidente come il legislatore, introducendo una deroga alla regola generale del domicilio e ai criteri più ricorrenti di individuazione spaziale della persona e individuando un determinato luogo come destinazione non fungibile di determinati atti, richieda che l'elezione risulti in modo espresso ed inequivoco, sia con riferimento alla volontà della dichiarazione, quanto all'ambito della stessa. Ne deriva che la dichiarazione di elezione non solo non può desumersi da fatti concludenti (v. Cass. n. 25647/2008), ma deve essere, altresì, interpretata restrittivamente, e cioè con esclusivo riferimento agli atti ed affari in essa richiamati, dal momento che solo per gli stessi può presumersi una certa ed univoca volontà abdicativa del rapporto che normalmente si instaura fra la ricezione degli atti e luoghi di abituale residenza e frequentazione.
Il che comporta che l'elezione di domicilio, operata nell'ambito della procura conferita al difensore "per il giudizio di merito e per quello di esecuzione", non può che riguardare
pagina 4 di 6 gli atti del processo di cognizione e di esecuzione, con esclusione di ulteriori atti che, per quanto idonei a riflettersi sul processo, non possono qualificarsi come atti processuali, in quanto estranei alla procedura di accertamento del diritto e alla sua attuazione, in relazione alla quale sola risulta conferita l'attività di assistenza difensiva. L'invito alla ripresa del servizio, pur ricollegandosi alla statuizione di reintegrazione, costituisce, infatti, un tipico atto di gestione del rapporto di lavoro, volto a ripristinare la funzionalità della relazione contrattuale, solo di fatto interrotta dal licenziamento illegittimo, ed evoca, pertanto, i diritti e i doveri inerenti a tale rapporto, sicchè resta del tutto estraneo alla sfera degli atti richiamati nella procura difensiva ed al rapporto di prestazione professionale che, sulla base della stessa, si instaura fra la parte ed il suo difensore. Ne discende che l'elezione di domicilio ivi prevista non può che riguardare gli atti processuali, essendo solo questi gli specifici atti ed affari richiamati, alla stregua di un criterio di stretta interpretazione, nella dichiarazione e per i quali si può presumere che il dichiarante abbia inteso derogare agli ordinari criteri di individuazione del domicilio della persona.” (Cass. n. 17101/2011);
- tali principi, che per la loro estrema chiarezza non richiedono alcuno sviluppo né spiegazione, inducono a ritenere, sulla base degli elementi in atti, che non vi fossero al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione dichiarazioni espresse ed inequivoche Con di deroga alle regole generali del domicilio rese dall'opponente, rivolte all' e riferite alla comunicazione dell'atto notificando;
- nemmeno la contestazione della validità della notifica “in quanto la cartolina relativa alla
CAD reca firma illeggibile, requisito di perfezionamento e validità della notifica”
(verbale 25/3/2025), sollevata quando il giudice aveva peraltro già chiuso l'udienza dichiarando di riservarsi (salvo poi riaprirla per consentire il contraddittorio sulla questione) appare utile a respingere l'eccezione di decadenza;
- se è vero che “la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass. n. 9552/2021) non è dato comprendere quale sia la specifica doglianza della parte, peraltro non rinnovata in sede di discussione, ed in particolare se essa si riferisca ad una violazione meramente formale relativa alla non identificabilità
pagina 5 di 6 della persona-agente postale che concretamente ha tentato il recapito dell'ordinanza (nel qual caso non si ravvisa alcun profilo di invalidità) o, più in radice, se essa sottenda una irrituale contestazione sull'esistenza di un segno grafico che possa intendersi come sottoscrizione, il che comunque va escluso già sulla base della produzione documentale
Con (in copia) di cui all'all. 1 ;
- in assenza di una norma che disponga in questo senso, non è infine condivisibile l'assunto
Con secondo cui il fatto che il ricorrente abbia comunicato con l' , nel corso del procedimento ispettivo, attraverso la propria pec, avrebbe imposto all'Ente la notifica dell'ordinanza-ingiunzione attraverso il medesimo canale, pena nullità della notifica stessa
(verbale udienza 3/6/2025);
- va peraltro precisato che l'ordinanza-ingiunzione opposta è un atto amministrativo e non, come sostenuto da parte ricorrente/opponente, un atto giudiziario. La sua notificazione, pertanto, non soggiace alle novelle operate all'art. 137 cpc dal d. lgs. n. 149/2022, i cui principi nemmeno possono estendersi in via analogica, tantomeno fino al punto di condurre alla dichiarazione di nullità di una notifica effettuata al domicilio fisico del destinatario dell'atto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto anche del disposto di cui all'art. 152bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00, oltre spese generali.
Vicenza, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1364/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Sardena Parte_1
ricorrente contro
, con i propri funzionari Controparte_1
resistente
pagina 1 di 6 Premesso che: Con
- il ricorrente propone opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 90/2024 emessa dall' di con cui si è richiesto all'aggiunto il pagamento della somma di euro 20.937,75; CP_1
Con
- l' domanda il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, e solleva in via preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza; rilevato che:
- il ricorso va rigettato per l'assorbente considerazione della fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente;
Con
- l' rappresenta di aver affidato la notifica dell'ordinanza opposta all'agente postale;
- rileva che, come risulta dall'allegato 1 alla memoria, l'incaricato si è recato presso la residenza del signor per recapitargli il plico e che, non avendo trovato alcuna Pt_1
persona presso quel luogo, ha rilasciato il relativo avviso e ha depositato il plico presso l'ufficio postale. Nell'allegato 1 è presente la comunicazione dell'avvenuto deposito;
- considerato che la raccomandata contenente la comunicazione è stata spedita il 4 giugno
2024, e che ai sensi dell'articolo 8 co. 4 e ss. l. n. 890/1981 la notifica si perfeziona trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione predetta, deve ritenersi che il ricorso, depositato in data 2 agosto 2024, sia tardivo, essendo il deposito avvenuto oltre i 30 giorni dalla data del 14 giugno;
- ai sensi dell'articolo 22 l. n. 689/1981 e dell'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, infatti, “il ricorso è proposto, appena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento”;
- in prima udienza parte ricorrente ha sostenuto che la notifica di cui all'allegato 1 alla memoria sarebbe nulla. Essa infatti avrebbe dovuto essere effettuata:
a) al domicilio digitale dell'avv. Sardena, presso la quale il ricorrente avrebbe eletto domicilio;
b) attraverso notifica telematica al proprio indirizzo pec;
- in particolare, ha sostenuto che “il sig. in sede di impugnazione amministrativa del Pt_1
verbale di accertamento aveva eletto domicilio presso il proprio studio, con indicazione del domicilio fisico che della pec.”, e che “La notifica avrebbe ben potuto essere fatta all'indirizzo pec del legale, anche in quanto la riforma Cartabia sottolinea la preferenza
pagina 2 di 6 per le notifiche via pec. Questo risulta anche da una nota dello stesso del CP_1
14.4.2023 che esorta le notifiche alla parte presso il domicilio digitale”;
- a domanda del giudice, la procuratrice ha dichiarato di non essere in possesso di documentazione comprovante la propria allegazione in punto di elezione di domicilio.
Dopo ulteriori ricerche, ha poi prodotto una “procura alle liti dell'1.3.2019” (v. verbale udienza) riferita, come pare dal tenore del documento, all'impugnazione dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia del verbale di accesso ispettivo numero
073018 09 9- 0 24 dell'8 febbraio 2019 e del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale dell'otto febbraio 2019;
- la procura, consegnata senza l'atto di impugnazione a cui sarebbe stata allegata (che
Con tuttavia ha depositato l sub doc. 10) risulta espressamente conferita per il procedimento di impugnazione di atti specifici e diversi da quello oggetto dell'odierna opposizione, cioè il verbale di accesso ispettivo che ha preceduto l'ordinanza e il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale;
- essa risulta avere ad oggetto il procedimento che la parte ha instaurato davanti all'Ispettorato interregionale del lavoro, cioè davanti ad organo diverso dall'odierno resistente, e conferire all'avvocato Sardena, presso cui il ricorrente in quell'atto ha effettivamente eletto il proprio domicilio, i poteri di impugnazione dei predetti atti nonché di “ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti, effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti, nonché quella di farsi sostituire, considerando sin da ora per rato e valido il suo operato”;
- nessun riferimento appare invece operato a successivi sviluppi del contenzioso in sede giudiziale e tantomeno con riferimento ad atti successivi a quelli espressamente menzionati;
- non valgono a colmare tale lacuna le ulteriori considerazioni dell'opponente, svolte in prima udienza e confermate anche nel corso dell'odierna udienza di discussione, secondo cui:
a) “analoga procura è stata allegata a tutti i successivi atti di impugnazione”;
b) “sin dal primo accesso si è dato conto della propria presenza, con implicita elezione di domicilio. L'elezione di domicilio è connessa al potere di assistenza”;
c) “in tutti gli atti, ricorsi davanti al Tar, vi è stata elezione di domicilio presso lo
pagina 3 di 6 studio”;
- tali dichiarazioni sono infatti rimaste indimostrate all'esito dell'udienza di replica alle
Con difese ed eccezioni sollevate dall' in memoria, e nemmeno le deduzioni svolte in sede di discussione, con il richiamo ai docc. 10 (su cui già si è detto), 13 e 3 allegati alla
Con memoria dell' , valgono a dimostrare documentalmente che effettivamente il ricorrente abbia espressamente effettuato una elezione di domicilio presso l'avv. Sardena valida ai fini della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta;
Con
- basti, tra tutte, la considerazione del fatto che i docc. 3 e 13 allegati alla memoria dell'
non contengono il mandato conferito all'avv. Sardena;
- di esso certo può presumersi in questa sede l'esistenza, senza che ciò possa tuttavia in alcun modo consentire di spingere la presunzione oltre tali confini, per approdare così all'accertamento di una indimostrata elezione di domicilio del ricorrente presso la procuratrice, valida peraltro anche per fasi future del contenzioso e ambiti differenti da quelli in relazione ai quali il mandato è stato conferito (assistenza nell'accesso ispettivo, impugnazione in sede amministrativa, impugnazione del rigetto del ricorso amministrativo davanti al Tar);
- in ogni caso, merita di essere ribadito quanto già si è accennato in punto di individuazione dell'ambito oggettivo di operatività dell'elezione di domicilio;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, “Risulta, pertanto, evidente come il legislatore, introducendo una deroga alla regola generale del domicilio e ai criteri più ricorrenti di individuazione spaziale della persona e individuando un determinato luogo come destinazione non fungibile di determinati atti, richieda che l'elezione risulti in modo espresso ed inequivoco, sia con riferimento alla volontà della dichiarazione, quanto all'ambito della stessa. Ne deriva che la dichiarazione di elezione non solo non può desumersi da fatti concludenti (v. Cass. n. 25647/2008), ma deve essere, altresì, interpretata restrittivamente, e cioè con esclusivo riferimento agli atti ed affari in essa richiamati, dal momento che solo per gli stessi può presumersi una certa ed univoca volontà abdicativa del rapporto che normalmente si instaura fra la ricezione degli atti e luoghi di abituale residenza e frequentazione.
Il che comporta che l'elezione di domicilio, operata nell'ambito della procura conferita al difensore "per il giudizio di merito e per quello di esecuzione", non può che riguardare
pagina 4 di 6 gli atti del processo di cognizione e di esecuzione, con esclusione di ulteriori atti che, per quanto idonei a riflettersi sul processo, non possono qualificarsi come atti processuali, in quanto estranei alla procedura di accertamento del diritto e alla sua attuazione, in relazione alla quale sola risulta conferita l'attività di assistenza difensiva. L'invito alla ripresa del servizio, pur ricollegandosi alla statuizione di reintegrazione, costituisce, infatti, un tipico atto di gestione del rapporto di lavoro, volto a ripristinare la funzionalità della relazione contrattuale, solo di fatto interrotta dal licenziamento illegittimo, ed evoca, pertanto, i diritti e i doveri inerenti a tale rapporto, sicchè resta del tutto estraneo alla sfera degli atti richiamati nella procura difensiva ed al rapporto di prestazione professionale che, sulla base della stessa, si instaura fra la parte ed il suo difensore. Ne discende che l'elezione di domicilio ivi prevista non può che riguardare gli atti processuali, essendo solo questi gli specifici atti ed affari richiamati, alla stregua di un criterio di stretta interpretazione, nella dichiarazione e per i quali si può presumere che il dichiarante abbia inteso derogare agli ordinari criteri di individuazione del domicilio della persona.” (Cass. n. 17101/2011);
- tali principi, che per la loro estrema chiarezza non richiedono alcuno sviluppo né spiegazione, inducono a ritenere, sulla base degli elementi in atti, che non vi fossero al momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione dichiarazioni espresse ed inequivoche Con di deroga alle regole generali del domicilio rese dall'opponente, rivolte all' e riferite alla comunicazione dell'atto notificando;
- nemmeno la contestazione della validità della notifica “in quanto la cartolina relativa alla
CAD reca firma illeggibile, requisito di perfezionamento e validità della notifica”
(verbale 25/3/2025), sollevata quando il giudice aveva peraltro già chiuso l'udienza dichiarando di riservarsi (salvo poi riaprirla per consentire il contraddittorio sulla questione) appare utile a respingere l'eccezione di decadenza;
- se è vero che “la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante” (Cass. n. 9552/2021) non è dato comprendere quale sia la specifica doglianza della parte, peraltro non rinnovata in sede di discussione, ed in particolare se essa si riferisca ad una violazione meramente formale relativa alla non identificabilità
pagina 5 di 6 della persona-agente postale che concretamente ha tentato il recapito dell'ordinanza (nel qual caso non si ravvisa alcun profilo di invalidità) o, più in radice, se essa sottenda una irrituale contestazione sull'esistenza di un segno grafico che possa intendersi come sottoscrizione, il che comunque va escluso già sulla base della produzione documentale
Con (in copia) di cui all'all. 1 ;
- in assenza di una norma che disponga in questo senso, non è infine condivisibile l'assunto
Con secondo cui il fatto che il ricorrente abbia comunicato con l' , nel corso del procedimento ispettivo, attraverso la propria pec, avrebbe imposto all'Ente la notifica dell'ordinanza-ingiunzione attraverso il medesimo canale, pena nullità della notifica stessa
(verbale udienza 3/6/2025);
- va peraltro precisato che l'ordinanza-ingiunzione opposta è un atto amministrativo e non, come sostenuto da parte ricorrente/opponente, un atto giudiziario. La sua notificazione, pertanto, non soggiace alle novelle operate all'art. 137 cpc dal d. lgs. n. 149/2022, i cui principi nemmeno possono estendersi in via analogica, tantomeno fino al punto di condurre alla dichiarazione di nullità di una notifica effettuata al domicilio fisico del destinatario dell'atto;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto anche del disposto di cui all'art. 152bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in euro 1000,00, oltre spese generali.
Vicenza, 03/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 6 di 6