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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6055 /2023 RG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.09.2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
10.04.2025, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BASILE PIETRO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ARCUDI LUCIANO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla Giudice all'udienza del 10.04.2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di nata il [...] a [...] Persona_1
Garda (VR), hanno posto fine al loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata a verbale dell'udienza del 10.04.2025 hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido in via esclusiva della minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Diritto di visita del genitore non collocatario in forma protetta da organizzarsi da parte dei servizi sociali all'esito del percorso per la gestione della violenza da parte del padre cui lo stesso aveva prestato adesione.
3. Contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Assegno unico per la figlia in favore della sola ricorrente.
5. Monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali con relazioni semestrali al
Giudice tutelare e deposito della prima relazione entro il 15.11.2025.
6. Apertura di un procedimento ex art. 337 cc di vigilanza da parte del Giudice Tutelare.
7. Spese compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
2 Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 18.09.2023 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
10.04.2025, tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BASILE PIETRO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
ARCUDI LUCIANO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla Giudice all'udienza del 10.04.2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di nata il [...] a [...] Persona_1
Garda (VR), hanno posto fine al loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Accettando la proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata a verbale dell'udienza del 10.04.2025 hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido in via esclusiva della minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Diritto di visita del genitore non collocatario in forma protetta da organizzarsi da parte dei servizi sociali all'esito del percorso per la gestione della violenza da parte del padre cui lo stesso aveva prestato adesione.
3. Contributo al mantenimento a carico del padre per la figlia di euro 300,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al
50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Assegno unico per la figlia in favore della sola ricorrente.
5. Monitoraggio del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali con relazioni semestrali al
Giudice tutelare e deposito della prima relazione entro il 15.11.2025.
6. Apertura di un procedimento ex art. 337 cc di vigilanza da parte del Giudice Tutelare.
7. Spese compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
2 Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3