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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7382/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti BORSIERI FRANCESCO e ARDITO LISA ANNA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BORSIERI
FRANCESCO, sito in Crema (CR), via Frecavalli n. 21, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv.to
CUGNO GARRANO VINCENZO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 1
24121 BERGAMO, giuste procure in calce alla comparsa,
RESISTENTI,
1 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 23/12/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di chiedendo Controparte_1 Controparte_2 la condanna solidale dei medesimi al risarcimento dei danni derivati dalle asseritamente imprudenti diagnosi del medico resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 chiedevano il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696bis c.p.c. ed istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
22/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
La CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. ha condivisibilmente, con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, riscontrato l'imperizia del medico resistente nella gestione della situazione del ricorrente. In particolare, si è accertato come
I. “il Dott. non ha considerato (o adeguatamente CP_1 ponderato) i limiti intrinseci dell'esame”, segnatamente
2 l'Angio-TAC, “che erano così rilevanti da portare il radiologo refertante a ritenere l'esame non diagnostico ed a ritenere “indispensabili ulteriori accertamenti”. Alla luce dell'esito (o meglio del “non esito”) del suddetto esame, il Dott. avrebbe dovuto procedere CP_1 nell'iter diagnostico prescrivendo ulteriori accertamenti alternativi all'Angio-TAC coronarie quali, in ordine di progressiva maggiore invasività, un test da sforzo, un ecocardiogramma da sforzo o da stress, una RMN cuore, oppure ancora una scintigrafia miocardica. Appaiono pertanto rilevabili alcuni profili di inadeguatezza in capo al Dott. , qualificabili essenzialmente in termini CP_1 di imprudenza, nel non aver adeguatamente ponderato il referto dell'Angio-TAC coronarie nel corso della valutazione del suddetto referto avvenuta in data
16/11/20”, nonostante i fattori di rischio del paziente
(così pag. 22 della CTU);
II. nei diciotto giorni tra l'infarto che seguì in capo al ricorrente e l'imprudente prestazione del medico resistente sarebbero stati fattibili i suesposti approfondimenti diagnostici, “con conseguente possibilità di rilevare delle alterazioni a carico del circolo coronarico e quindi mettere in atto quei provvedimenti terapeutici
(angioplastica) che avrebbero probabilmente evitato il ricorrere dell'infarto acuto del miocardio verificatosi il
04/12/20; ne consegue che è sostanzialmente da ricondurre alle rilevate inadeguatezze assistenziali l'infarto acuto del miocardio in discussione” (così pag. 22-23 della CTU).
2.1. L'an della responsabilità medica così accertata non è inficiata fondatamente dalle osservazioni alla bozza della CTU ed alla relazione finale, tenuto in considerazione come a) la prospettata facoltatività di approfondimenti come la TC coronarica o altri esami, non essendo gli stessi imposti scientificamente, non risulta pertinente nel caso di specie, che avrebbe imposto un diligente allontanamento dalle linee
3 guida, visti gli specifici fattori di rischio del ricorrente, come obesità, ipertensione, passato da fumatore e familiarità per patologie cardiache (così pag. 12 e 32 della CTU), e questo anche a prescindere dalla asintomaticità o meno del paziente durante le visite;
b) la sostenuta impossibilità di ottenere gli accertamenti auspicabili nel suesposto arco temporale di diciotto giorni, vista anche la pandemia in corso sul finire del 2020, non solo è stata smentita a pag. 32 della CTU (anche a prescindere dalla asintomaticità o meno del paziente durante le visite del medico resistente), ma non considera l'ampia possibilità di offerta del settore privato, con tempistiche anche celeri, anche nel periodo terminale del 2020;
c) la ritenuta asignificatività dei risultati di un eventuale test da sforzo è superata dalla esigenza di pervenire ad una
– anche più puntuale - TC coronarica, che avrebbe necessitato di una indicazione da parte del medico resistente, anche alla luce di quanto sub a).
3. Da quanto suesposto deriva la condanna solidale dei resistenti al risarcimento dei danni, in favore del ricorrente. Se non v'è dubbio circa l'applicazione della disciplina della responsabilità civile circa il medico resistente, per quanto attiene all'assicuratrice, l'obbligazione risarcitoria nei confronti del paziente sorge in ragione della mancata contestazione delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017, dell'art. 12 di tale legge e dell'entrata in vigore del d.m. n.
232 del 2023, che ha attuato i commi 6 degli artt. 10 e 12 della
L. n. 24 del 2017: oggi è dunque contemplata l'azione diretta del paziente danneggiato nei confronti dell'assicuratrice, a prescindere dal dato, asignificativo per l'efficacia di tali disposizioni, dell'adeguamento o meno della relativa polizza alla citata regolamentazione ministeriale (in tale medesimo senso,
Trib. Milano, ord. del 26/08/2024, in causa n. 17378/2024 r.g.).
3.1. Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, deve anzitutto aversi riguardo alla CTU espletata, che ha
4 motivatamente riportato, quali conseguenze della condotta imprudente,
• un'inabilità temporanea biologica,
o di 20 giorni al 100%,
o di 15 giorni al 75%,
o di 30 giorni al 50%,
o di ulteriori 30 giorni al 25%,
• nonché una invalidità permanente nella misura del 20%.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico permanente superiore al 9%, nonché di sinistro anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 2025, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024.
3.2. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea biologica e di contemporanea sofferenza, l'importo di € 6.181,25: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di
➢ € 6.181,25, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data dell'infarto del 04/12/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/12/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 75.128,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (20%), del patimento presente, dell'età di 56 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 09/03/2021 (sul
5 punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 09/03/2021, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di
➢ € 75.128,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 09/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 09/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra, se non per quanto indicato specificatamente come (comunque) indimostrato nel periodo che segue. Del resto, non solo le Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età, vista altresì l'eccezionalità della personalizzazione (così, inter alia, Cass., ord. n. 30293 del 2023), ma anche, in relazione a ciò che eccede l'ordinario vissuto di un soggetto, manca la prova della natura agonistica dello sport praticato, nonché della interruzione di quest'ultimo e delle altre attività allegate
(comprese quelle di natura intima) come conseguenza della responsabilità sanitaria.
3.4. Circa le suesposte liquidazioni, deve solo precisarsi, che laddove è stata indicata l'espressione <> nella presente sentenza, essi devono intendersi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 23/12/2024, nonché al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 23/12/2024, considerate
6 (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi. La decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., inoltre, nel presente caso, è dal deposito del ricorso ex art. 281undecies c.p.c. in data
23/12/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017.
4. Non sono poi fondate le doglianze sottese ad una diversa quantificazione del risarcimento e dei danni seguiti al perfezionamento della responsabilità civile, visto che Co
il maggior ammontare ipotizzato dalle osservazioni del CTP del paziente, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, non considera come le “procedure di angioplastica e di posizionamento di stent” non hanno nessun nesso ex art. 1223
c.c. con la prestazione sanitaria controversa e sarebbero state necessarie anche laddove fosse stata corretta quest'ultima (così pag. 25 della CTU),
B. l'ipotesi di minore entità, avanzata in sede di osservazione del CTP dei resistenti alla bozza di CTU, non considera la gravità dell'infarto verificatosi per la quantificazione dell'inabilità temporanea e non è motivata circa la diversa percentuale di invalidità permanente prospettata (così pag.
31-32 della CTU).
4.1. Inoltre, diversamente opinando dalla comparsa dei resistenti, la liquidazione suesposta individua correttamente l'età tabellare della parte danneggiata, considerata l'affermazione di Cass., Sez.
7 3, Sentenza n. 12913 del 2020, secondo la quale “le Tabelle milanesi (…) calcolano i valori del danno biologico da invalidità permanente fino alla età massima di anni 100” compresa.
4.2. Quanto alle pregresse condizioni del soggetto, indicate a pag. 16 della comparsa, esse non defalcano la liquidazione sopra quantificata, visto che, in carenza di diversa indicazione peritale, “lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale” (così Cass., sent. n.
28986 del 2019).
4.3. Ulteriori approfondimenti istruttori circa la quantificazione nemmeno sono consentiti oltre le allegazioni riportate dalle parti in atti, visto che un dato mezzo di prova “che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idone[o] a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del
21/03/2013)” (così Cass., ord. n. 24607 del 2017).
5. Le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, e l'inidoneità di difese identiche come quelle dei resistenti a determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 786,00 per spese vive ed €
9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio di merito e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
8 5.1. Le spese processuali del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, l'attitudine del doc. 7 di parte ricorrente ad assurgere a nota spese per il procedimento de quo, e l'inidoneità di difese identiche come quelle dei resistenti a determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
406,50 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Parimenti le spese di CTU di detto procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato e già ivi emesso decreto, nonché giustificate solo nei limiti dello stesso, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
6. Stante la particolare delicatezza delle questioni attinenti allo stato di salute del ricorrente e delle doglianze attinenti all'intimità di tale soggetto, si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, che sia apposta, a cura della medesima
Cancelleria e sull'originale della sentenza, un'annotazione (che per comodità viene riprodotta in calce al dispositivo) volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente, apponendo annotazione (che per comodità viene riprodotta in calce al dispositivo), sottoscrizione e timbro previsti dall'art. 52, comma 3, del D.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1
nei termini indicati in parte motiva, condanna in
[...] solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di dei
[...] Parte_1 seguenti importi:
€ 6.181,25, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 04/12/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/12/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 75.128,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 09/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 09/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 merito, liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%;
4. Condanna in solido e Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali del procedimento ex art. Parte_1
696bis c.p.c., n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di
Bergamo, liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 3.827,00
10 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%;
5. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato e già ivi emesso decreto, definitivamente ed in solido a carico di e Controparte_1 [...]
, con i conseguenti obblighi restitutori. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . Parte_1
Timbro della Cancelleria
Bergamo, 22/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7382/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti BORSIERI FRANCESCO e ARDITO LISA ANNA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BORSIERI
FRANCESCO, sito in Crema (CR), via Frecavalli n. 21, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. e Controparte_1 C.F._2 [...]
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv.to
CUGNO GARRANO VINCENZO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in PASSAGGIO CANONICI LATERANENSI 1
24121 BERGAMO, giuste procure in calce alla comparsa,
RESISTENTI,
1 avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Dopo l'espletamento del procedimento ex art. 696bis c.p.c., n.
5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato in data 23/12/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
e di chiedendo Controparte_1 Controparte_2 la condanna solidale dei medesimi al risarcimento dei danni derivati dalle asseritamente imprudenti diagnosi del medico resistente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 chiedevano il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696bis c.p.c. ed istruita documentalmente la causa, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del
22/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
La CTU espletata nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. ha condivisibilmente, con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti, riscontrato l'imperizia del medico resistente nella gestione della situazione del ricorrente. In particolare, si è accertato come
I. “il Dott. non ha considerato (o adeguatamente CP_1 ponderato) i limiti intrinseci dell'esame”, segnatamente
2 l'Angio-TAC, “che erano così rilevanti da portare il radiologo refertante a ritenere l'esame non diagnostico ed a ritenere “indispensabili ulteriori accertamenti”. Alla luce dell'esito (o meglio del “non esito”) del suddetto esame, il Dott. avrebbe dovuto procedere CP_1 nell'iter diagnostico prescrivendo ulteriori accertamenti alternativi all'Angio-TAC coronarie quali, in ordine di progressiva maggiore invasività, un test da sforzo, un ecocardiogramma da sforzo o da stress, una RMN cuore, oppure ancora una scintigrafia miocardica. Appaiono pertanto rilevabili alcuni profili di inadeguatezza in capo al Dott. , qualificabili essenzialmente in termini CP_1 di imprudenza, nel non aver adeguatamente ponderato il referto dell'Angio-TAC coronarie nel corso della valutazione del suddetto referto avvenuta in data
16/11/20”, nonostante i fattori di rischio del paziente
(così pag. 22 della CTU);
II. nei diciotto giorni tra l'infarto che seguì in capo al ricorrente e l'imprudente prestazione del medico resistente sarebbero stati fattibili i suesposti approfondimenti diagnostici, “con conseguente possibilità di rilevare delle alterazioni a carico del circolo coronarico e quindi mettere in atto quei provvedimenti terapeutici
(angioplastica) che avrebbero probabilmente evitato il ricorrere dell'infarto acuto del miocardio verificatosi il
04/12/20; ne consegue che è sostanzialmente da ricondurre alle rilevate inadeguatezze assistenziali l'infarto acuto del miocardio in discussione” (così pag. 22-23 della CTU).
2.1. L'an della responsabilità medica così accertata non è inficiata fondatamente dalle osservazioni alla bozza della CTU ed alla relazione finale, tenuto in considerazione come a) la prospettata facoltatività di approfondimenti come la TC coronarica o altri esami, non essendo gli stessi imposti scientificamente, non risulta pertinente nel caso di specie, che avrebbe imposto un diligente allontanamento dalle linee
3 guida, visti gli specifici fattori di rischio del ricorrente, come obesità, ipertensione, passato da fumatore e familiarità per patologie cardiache (così pag. 12 e 32 della CTU), e questo anche a prescindere dalla asintomaticità o meno del paziente durante le visite;
b) la sostenuta impossibilità di ottenere gli accertamenti auspicabili nel suesposto arco temporale di diciotto giorni, vista anche la pandemia in corso sul finire del 2020, non solo è stata smentita a pag. 32 della CTU (anche a prescindere dalla asintomaticità o meno del paziente durante le visite del medico resistente), ma non considera l'ampia possibilità di offerta del settore privato, con tempistiche anche celeri, anche nel periodo terminale del 2020;
c) la ritenuta asignificatività dei risultati di un eventuale test da sforzo è superata dalla esigenza di pervenire ad una
– anche più puntuale - TC coronarica, che avrebbe necessitato di una indicazione da parte del medico resistente, anche alla luce di quanto sub a).
3. Da quanto suesposto deriva la condanna solidale dei resistenti al risarcimento dei danni, in favore del ricorrente. Se non v'è dubbio circa l'applicazione della disciplina della responsabilità civile circa il medico resistente, per quanto attiene all'assicuratrice, l'obbligazione risarcitoria nei confronti del paziente sorge in ragione della mancata contestazione delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della L. n. 24 del 2017, dell'art. 12 di tale legge e dell'entrata in vigore del d.m. n.
232 del 2023, che ha attuato i commi 6 degli artt. 10 e 12 della
L. n. 24 del 2017: oggi è dunque contemplata l'azione diretta del paziente danneggiato nei confronti dell'assicuratrice, a prescindere dal dato, asignificativo per l'efficacia di tali disposizioni, dell'adeguamento o meno della relativa polizza alla citata regolamentazione ministeriale (in tale medesimo senso,
Trib. Milano, ord. del 26/08/2024, in causa n. 17378/2024 r.g.).
3.1. Per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento dei danni, deve anzitutto aversi riguardo alla CTU espletata, che ha
4 motivatamente riportato, quali conseguenze della condotta imprudente,
• un'inabilità temporanea biologica,
o di 20 giorni al 100%,
o di 15 giorni al 75%,
o di 30 giorni al 50%,
o di ulteriori 30 giorni al 25%,
• nonché una invalidità permanente nella misura del 20%.
Pertanto, trattandosi nel caso di specie di danno biologico permanente superiore al 9%, nonché di sinistro anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 2025, deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al
2024.
3.2. Ciò detto, in applicazione di tali criteri, nel caso di specie, in via meramente equitativa, ed al valore attuale, si deve liquidare, a titolo di invalidità temporanea biologica e di contemporanea sofferenza, l'importo di € 6.181,25: pertanto, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di
➢ € 6.181,25, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data dell'infarto del 04/12/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/12/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.2. Per quanto attiene all'invalidità permanente ed alla relativa sofferenza, in applicazione dei sopraindicati criteri, nel caso di specie, deve aversi riguardo, in via meramente equitativa, all'importo di € 75.128,00 al valore attuale, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi (20%), del patimento presente, dell'età di 56 anni del danneggiato al momento della cessazione dell'inabilità temporanea in data 09/03/2021 (sul
5 punto, Cass., sent. n. 3121 del 2017) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati.
Pertanto, per la voce in esame, anche in applicazione dei criteri di S.U., sent. n. 1712/95, nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'invalidità permanente decorre dalla cessazione di quella temporanea (Cass., sent. n. 3121 del 2017) e dunque – in questo caso – dal 09/03/2021, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di
➢ € 75.128,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 09/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 09/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
3.3. Nulla si riconosce come c.d. aumento personalizzato, in considerazione della mancanza di allegazione di circostanze così specifiche e peculiari da imporre l'aumento predetto e da ritenere insufficienti gli importi liquidati come sopra, se non per quanto indicato specificatamente come (comunque) indimostrato nel periodo che segue. Del resto, non solo le Tabelle del Tribunale di Milano già contemplano la valutazione del danno non patrimoniale in relazione alle attività tipiche di un soggetto di una data età, vista altresì l'eccezionalità della personalizzazione (così, inter alia, Cass., ord. n. 30293 del 2023), ma anche, in relazione a ciò che eccede l'ordinario vissuto di un soggetto, manca la prova della natura agonistica dello sport praticato, nonché della interruzione di quest'ultimo e delle altre attività allegate
(comprese quelle di natura intima) come conseguenza della responsabilità sanitaria.
3.4. Circa le suesposte liquidazioni, deve solo precisarsi, che laddove è stata indicata l'espressione <> nella presente sentenza, essi devono intendersi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data del 23/12/2024, nonché al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data del 23/12/2024, considerate
6 (A) la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità di tale disposizione alle obbligazioni di ogni fonte, (B) l'attinenza dei principi di S.U., sent. n. 12449 del
2024 alla sola interpretazione del titolo esecutivo e non anche all'esegesi della domanda giudiziale, (C) la posizione di Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 2002, di Cass., Sez. 2, Sentenza n.
2434 del 08/04/1986, Rv. 445547 – 01 e di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28413 del 05/11/2024, Rv. 672556 – 01 circa l'esegesi della domanda degli interessi. La decorrenza degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., inoltre, nel presente caso, è dal deposito del ricorso ex art. 281undecies c.p.c. in data
23/12/2024, essendo decorso il termine massimo di sei mesi per la salvezza degli effetti della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della L. n. 24 del 2017.
4. Non sono poi fondate le doglianze sottese ad una diversa quantificazione del risarcimento e dei danni seguiti al perfezionamento della responsabilità civile, visto che Co
il maggior ammontare ipotizzato dalle osservazioni del CTP del paziente, in sede di osservazioni alla bozza di CTU, non considera come le “procedure di angioplastica e di posizionamento di stent” non hanno nessun nesso ex art. 1223
c.c. con la prestazione sanitaria controversa e sarebbero state necessarie anche laddove fosse stata corretta quest'ultima (così pag. 25 della CTU),
B. l'ipotesi di minore entità, avanzata in sede di osservazione del CTP dei resistenti alla bozza di CTU, non considera la gravità dell'infarto verificatosi per la quantificazione dell'inabilità temporanea e non è motivata circa la diversa percentuale di invalidità permanente prospettata (così pag.
31-32 della CTU).
4.1. Inoltre, diversamente opinando dalla comparsa dei resistenti, la liquidazione suesposta individua correttamente l'età tabellare della parte danneggiata, considerata l'affermazione di Cass., Sez.
7 3, Sentenza n. 12913 del 2020, secondo la quale “le Tabelle milanesi (…) calcolano i valori del danno biologico da invalidità permanente fino alla età massima di anni 100” compresa.
4.2. Quanto alle pregresse condizioni del soggetto, indicate a pag. 16 della comparsa, esse non defalcano la liquidazione sopra quantificata, visto che, in carenza di diversa indicazione peritale, “lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale” (così Cass., sent. n.
28986 del 2019).
4.3. Ulteriori approfondimenti istruttori circa la quantificazione nemmeno sono consentiti oltre le allegazioni riportate dalle parti in atti, visto che un dato mezzo di prova “che pure attesti
l'esistenza di quei fatti, non è idone[o] a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del
21/03/2013)” (così Cass., ord. n. 24607 del 2017).
5. Le spese processuali del presente procedimento di merito seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, e l'inidoneità di difese identiche come quelle dei resistenti a determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 786,00 per spese vive ed €
9.142,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor ammontare per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio di merito e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
8 5.1. Le spese processuali del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste in solido a carico degli stessi, stante la comunanza di interesse desunta dalla solidarietà dell'obbligazione e dalla medesimezza di posizioni giuridiche;
dette spese si liquidano in favore di parte ricorrente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo delle domande accolte, l'attitudine del doc. 7 di parte ricorrente ad assurgere a nota spese per il procedimento de quo, e l'inidoneità di difese identiche come quelle dei resistenti a determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in €
406,50 per spese vive ed € 3.827,00 per compensi (fase di studio €
1.134,00, fase introduttiva € 992,00, fase istruttoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Parimenti le spese di CTU di detto procedimento ex art. 696bis c.p.c., liquidate come da separato e già ivi emesso decreto, nonché giustificate solo nei limiti dello stesso, seguono la prevalente soccombenza dei resistenti e vanno poste definitivamente ed in solido a carico degli stessi, con i conseguenti obblighi restitutori.
6. Stante la particolare delicatezza delle questioni attinenti allo stato di salute del ricorrente e delle doglianze attinenti all'intimità di tale soggetto, si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, che sia apposta, a cura della medesima
Cancelleria e sull'originale della sentenza, un'annotazione (che per comodità viene riprodotta in calce al dispositivo) volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del ricorrente, apponendo annotazione (che per comodità viene riprodotta in calce al dispositivo), sottoscrizione e timbro previsti dall'art. 52, comma 3, del D.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accertata e dichiarata la responsabilità di Controparte_1
nei termini indicati in parte motiva, condanna in
[...] solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore di dei
[...] Parte_1 seguenti importi:
€ 6.181,25, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 04/12/2020 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 04/12/2020 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo,
€ 75.128,00, oltre interessi legali su detta somma da devalutarsi alla data del 09/03/2021 ed anno per anno da rivalutarsi dalla data del 09/03/2021 sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna in solido e Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali del presente giudizio di Parte_1 merito, liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%;
4. Condanna in solido e Controparte_1 [...] al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese processuali del procedimento ex art. Parte_1
696bis c.p.c., n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di
Bergamo, liquidate in € 406,50 per spese vive ed € 3.827,00
10 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15%;
5. Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696bis c.p.c.,
n. 5505/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, liquidate come da separato e già ivi emesso decreto, definitivamente ed in solido a carico di e Controparte_1 [...]
, con i conseguenti obblighi restitutori. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . Parte_1
Timbro della Cancelleria
Bergamo, 22/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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