Articolo 2 della Legge 8 aprile 1976, n. 174
Articolo 1
Versione
20 maggio 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 77 del codice ed al titolo III del protocollo.

Entrata in vigore il 20 maggio 1976