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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 09.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 54 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. , nata a [...], il [...], residente a [...], nella Parte_1
via Cavour n. 14, elettivamente domiciliata in Biella, nella via G. De Marchi, n.
4/A, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni RINALDI, che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Walter MICELI e all'Avv. Fabio
GANCI e Nicola ZAMPIERI, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale rappresentato e CP_2
pagina 1 difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Iwona
WRONKA, dal Dott. Paolo ATZORI e dal Dott. Gabriele Angelo CAMBONI in forza di delega in calce alla memoria di costituzione;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della
retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999,
in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato
stipulati con il , Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente
svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 269,91 oltre
interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore
dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non
riscosso le seconde”.
Nell'interesse del resistente:
“Voglia l'Il.mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione
di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
1) in via principale: rigettare, per le causali di cui in parte espositiva, la
domanda del ricorrente perché infondata, immotivata e non provata con vittoria
pagina 2 di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile;
2) in via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
dell'avversa domanda disporre la compensazione delle spese processuali, previa
rideterminazione della somma effettivamente dovuta nei termini di cui in parte
espositiva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
del al fine di domandare la Controparte_1
condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 269,91 a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), ai sensi dell'art. 7 del CCNL del
2001 per l'anno scolastico 2021/2022.
In particolare, ella ha esposto:
− di avere lavorato in forza di plurimi contratti a tempo determinato come insegnante alle dipendenze del convenuto nell'anno scolastico CP_1
2021/2022;
− di non avere, in tale periodo, percepito in busta paga la voce retributiva denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), contrattualmente prevista solo a favore dei docenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ma non in caso di contratti relativi alla copertura di esigenze diverse da quelle relative al completamento dell'organico di diritto (supplenze sino al 31 agosto) o di fatto
(supplenze sino al 30 giugno);
pagina 3 − che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari a euro 5,82 (euro 174,50: 30 giorni) sino al 31.12.2021 e a euro 6,15 (euro
184,50:30 giorni) dal 01.01.2022;
− di avere quindi maturato un credito per complessivi euro 269,91, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
2. Il convenuto si è costituito e ha chiesto il rigetto della CP_1
domanda proposta nei suoi confronti.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sull'istanza indicata in epigrafe.
4. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Preme, invero, sottolineare come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento sia della cd. retribuzione professionale docenti (R.P.D.).
In particolare, la retribuzione professionale docenti costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15.03.2001.
A tale proposito l'art. 7, comma 1°, CCNL cit., aveva stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce
retributive”, e, al comma 3°, che “la retribuzione professionale docenti,
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI
pagina 4 del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Giova, senz'altro, richiamare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che, in materia di R.P.D., ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del
c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4
dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a
prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999,
sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto
collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., 27.07.2018, ord. n. 20015; cfr. Cass.
civ., Sez. L., 05.03.2020, n. 6293).
La stessa Suprema Corte ha rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il
compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione
alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a
tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art.
7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
pagina 5 corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa
interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il
chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi
di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente
corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto
che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo
indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il
successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25
del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., Sez.
L., 27.07.2018, ord. n. 20015).
Nella vicenda scrutinata, ha documentalmente provato di avere Parte_1
espletato supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 (doc. 1,
prodotto col ricorso introduttivo).
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da
pagina 6 non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore a esso astrattamente comparabile.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti, per il periodo dal 26.01.2022
fino al 02.07.2022, è dovuto alla ricorrente l'importo di euro 269,91 (euro 6,15 x
158 gg.= 971,70, adeguatamente riproporzionati (5/18 ore)).
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a pagare a la somma di euro
[...] Parte_1
269,91, a titolo di R.P.D. – Retribuzione Professionale del Docente.
Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della indubbia serialità delle questioni trattate possono essere fissate ai minimi tariffari, con esclusione della fase istruttoria, sulla base della attività difensiva effettivamente espletata, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del
. Controparte_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dal ricorrente;
2. condanna il , in Controparte_1
pagina 7 persona del tempore, a pagare a per il titolo dedotto, la CP_3 Parte_1
somma di euro 269,91, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
3. condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere a le spese del presente CP_3 Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 258,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giovanni RINALDI, dell'Avv. Walter MICELI, dell'Avv. Fabio
GANCI e dell'Avv. Nicola ZAMPIERI, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 09.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Roberta GUAINELLA, M.O.T. in tirocinio presso questo Ufficio dal 23.5.2025 al 19.7.2025
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