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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara IL Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2461/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ACIERNO FILOMENA , con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22 novembre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza rigettata: - dichiarare l'addebito della separazione in capo al resistente
[...]
e, per l'effetto, riconoscere in favore della coniuge congruo assegno;
- CP_2
disporre a carico del NO , stante la disparità economica tra i CP_2
coniugi, assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00, ovvero nella maggiore o minore misura che il CP_1
Tribunale riterrà, all'esito della produzione documentale;
- disporre a carico del NO un contributo al mantenimento in favore della figlia CP_2
maggiorenne , non economicamente autosufficiente, pari ad€ 200,00, Per_1
ovvero nella maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà, all'esito dell'attività istruttoria;
- riconoscere in favore della figlia il diritto Per_1
all'abitazione coniugale – alloggio - unitamente alla madre, genitore CP_3
presso cui è collocata. - in difetto di riconoscimento dell'alloggio un CP_3
contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile che il nucleo madre-figlia dovrà reperire quantificato in € 200,00, ovvero nella Per_1
maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà all'esito dell'attività
istruttoria; - disporre la divisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, spese generali, cassa e iva, dovute come per legge quantificate ai sensi del determinato ai sensi del
DM 55/aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 Voglia altresì il Tribunale,
trattenuta la causa in decisione, concedere i termini di cui all'art.190 Cpc. per il deposito di comparsa conclusione e di replica”.
Per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone: In via principale:
Disporsi che nessun assegno di mantenimento debba essere corrisposto da un coniuge all'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
In via subordinata: Confermarsi l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura già stabilita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 48/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie la materia del contendere verte sull'addebito della separazione, avendo la moglie insistito per tale domanda nei confronti del marito, sul diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento, sul diritto della figlia maggiorenne al mantenimento e all'abitazione nella Per_1
casa familiare, ovvero in subordine ad un contributo per l'alloggio; la moglie ha reiterato, inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di divisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
3 essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del
05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la moglie ricorrente ha chiesto di addebitarsi la separazione al marito a causa dei comportamenti prevaricatori, manipolatori e intimidatori del coniuge.
In realtà, dalle stesse dichiarazioni rilasciate da parte ricorrente nella denuncia-querela sporta in data 3 dicembre 2019, e allegata in atti sub. doc. n.
9 del fascicolo di parte ricorrente, si evince che tali comportamenti rappresentino piuttosto l'epilogo della crisi coniugale e non la causa, in quanto la stessa ebbe a dichiarare, nella medesima occasione, CP_1
che i rapporti con il marito iniziarono a deteriorarsi nel 2015 anche a causa del fatto che la figlia primogenita IL faceva uso di sostanze stupefacenti “e pertanto, non spiegandoci il motivo per cui era caduta nel mondo della droga,
ci incolpavamo a vicenda” (v. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente).
È sempre la stessa ricorrente a dichiarare che quella querela venne rimessa “in un'ottica di riavvicinamento e ricostruzione del rapporto” e che successivamente la conflittualità tra i coniugi sarebbe proseguita sino al giugno del 2022, con atteggiamenti aggressivi da parte del marito.
Sul punto, tuttavia, irrilevante ai fini del decidere appare l'ammissione delle prove testimoniali richieste con la memoria istruttoria, in quanto quand'anche ammesse, sarebbero volte esclusivamente a dimostrare la crisi coniugale del
4 2022 e non un precedente stato di affectio coniugalis rispetto al quale gli episodi di cui ai capitoli di prova rappresentano un punto di rottura irreversibile cagionata esclusivamente dal marito.
Per tali ragioni, la domanda di addebito sarà respinta.
2.3. Mantenimento della figlia maggiorenne.
Prima di affrontare la domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, occorre ribadire quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale circa il mantenimento della figlia maggiorenne , avendo la ricorrente reiterato, in sede di Per_1
precisazione delle conclusioni, la richiesta di contributo per il suo mantenimento o, in alternativa, di sancire il suo diritto ad abitare la casa familiare o, ancora, di un contributo per l'alloggio.
Giova riaffermare che la figlia , oggi quasi ventiquattrenne, ha concluso Per_1
da tempo il ciclo di studi ed ha capacità di reperire attività lavorativa per conseguire un reddito proporzionale alle proprie competenze;
non si reputa dovuto, pertanto, alcun mantenimento da parte dei genitori in adesione ai seguenti condivisibili principi di diritto: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda,
sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). Da
ultimo nella comparsa conclusionale la ricorrente ha, oltretutto, dichiarato che
5 la figlia ha intrapreso attività lavorativa. Per le stesse ragioni non si Per_1
ravvedono i presupposti per stabilire il diritto di di abitare la casa Per_1
familiare nè il diritto di percepire un contributo per l'alloggio.
2.2. Assegno di mantenimento a favore del coniuge.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa CP_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la moglie ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta documentati con ricorso un reddito mensile netto da lavoro dipendente pari ad euro 650,00 mensili, inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
ha allegato in corso di causa certificazione unica dell'anno solare 2022, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari a circa 1.000,00 euro, su base dodici;
ha documentato di essere obbligata per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
550,00 mensili;
ha documentato di aver contratto nel settembre 2023 un
6 prestito personale obbligandosi a restituirlo in 72 rate mensili di euro 211,00
dichiarando in tale occasione di poter fare affidamento su reddito di euro
1.600,00 per dodici mensilità; aumento di salario che effettivamente si riscontra nelle buste paga allegate e, da ultimo, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare 2023, da cui si evince un reddito mensile netto pari ad euro 1.649,91, su base dodici. Ha allegato altro contratto relativo a finanziamento contratto nel 2021 (Findomestic, rata mensile 242,00 euro), sul quale si dirà più avanti;
non è proprietaria di immobili, è proprietaria di autovettura. È pacifica la coabitazione con le figlie maggiorenni,
indubbiamente in grado di rendersi autonome economicamente;
è certo che delle due, la figlia , svolga effettivamente attività lavorativa, come Per_1
dichiarato in atti.
Il marito ha documentato con ricorso di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto pari ad euro 1.650,00, inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
in corso di causa ha allegato dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince un netto mensile pari ad euro 1.681,00 su base dodici, e certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023 da cui si evince un netto mensile pari ad euro 1.739,00, su base dodici;
ha documentato di essere obbligato al versamento di un canone di locazione per alloggio che nell'attualità ammonta a circa 351,00 euro;
ha CP_3
documentato di essersi obbligato nel 2022 al ripianamento di pregressi debiti da finanziamenti, mediante il pagamento di 96 rate da 263,49 euro;
ha documentato che le rate relative a finanziamento contratto dalla moglie (pari ad euro 242,00) vengono addebitate su conto corrente cointestato tra i coniugi
(e che , stando alle dichiarazioni del resistente, non verrebbe più alimentato dalla moglie, ma solo dal marito); ha documentato di dover ripianare un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anche se deve essere considerato come restituzione di agevolazioni indebite di cui ha goduto.
7 Tracciata così la capacità economica delle parti, può affermarsi agevolmente che in corso di causa la moglie ha acquisito adeguati redditi propri, similari a quelli del marito;
anche le somme degli esborsi si equivalgono, la moglie è
maggiormente onerata per la locazione, il marito è maggiormente onerato per esposizioni debitorie e finanziamenti.
Ne consegue che i redditi della moglie appaiono adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, garantito prevalentemente dai redditi del marito, che non sono variati in maniera significativa, mentre la moglie ha migliorato la propria capacità economica e può anche fare affidamento sul contributo materiale delle figlie maggiorenni che coabitano pacificamente con lei e che sono in grado di essere economicamente autonome.
La domanda dell'assegno di mantenimento sarà, pertanto, rigettata e sarà
revocato l'assegno disposto in via provvisoria, ma con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in quanto in data odierna è stata accertata la sopravvenienza in corso di causa di un miglioramento economico della moglie;
saranno validi, pertanto, sino alla data odierna, i provvedimenti assunti in corso di causa.
2.4. Altre questioni e spese.
Per quanto concerne la domanda di divisione di beni mobili, nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
L'esito della lite giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per 1/3,
8 mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta (va ridotta la fase dell'istruttoria/trattazione in quanto vi è stata solo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. senza l'assunzione di altre prove), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
rigetta la domanda di contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne;
Per_1
accoglie solo in parte la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie, disponendo che lo stesso sia corrisposto, nella misura e con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale, dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale l'assegno è revocato;
dichiara il difetto di connessione della domanda di divisione dei beni mobili;
compensa le spese di lite per 1/3 , mentre per i restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, a favore di di euro 4.000,00, oltre accessori
[...] CP_2
come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara IL Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara IL Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2461/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
ACIERNO FILOMENA , con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
ALBANESE SILVIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 22 novembre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza rigettata: - dichiarare l'addebito della separazione in capo al resistente
[...]
e, per l'effetto, riconoscere in favore della coniuge congruo assegno;
- CP_2
disporre a carico del NO , stante la disparità economica tra i CP_2
coniugi, assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della moglie pari ad € 300,00, ovvero nella maggiore o minore misura che il CP_1
Tribunale riterrà, all'esito della produzione documentale;
- disporre a carico del NO un contributo al mantenimento in favore della figlia CP_2
maggiorenne , non economicamente autosufficiente, pari ad€ 200,00, Per_1
ovvero nella maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà, all'esito dell'attività istruttoria;
- riconoscere in favore della figlia il diritto Per_1
all'abitazione coniugale – alloggio - unitamente alla madre, genitore CP_3
presso cui è collocata. - in difetto di riconoscimento dell'alloggio un CP_3
contributo al pagamento del canone di locazione dell'immobile che il nucleo madre-figlia dovrà reperire quantificato in € 200,00, ovvero nella Per_1
maggiore o minore misura che il Tribunale riterrà all'esito dell'attività
istruttoria; - disporre la divisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare. In ogni caso con vittoria di spese, competenze, spese generali, cassa e iva, dovute come per legge quantificate ai sensi del determinato ai sensi del
DM 55/aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 Voglia altresì il Tribunale,
trattenuta la causa in decisione, concedere i termini di cui all'art.190 Cpc. per il deposito di comparsa conclusione e di replica”.
Per parte resistente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone: In via principale:
Disporsi che nessun assegno di mantenimento debba essere corrisposto da un coniuge all'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
In via subordinata: Confermarsi l'assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito nella misura già stabilita”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 48/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie la materia del contendere verte sull'addebito della separazione, avendo la moglie insistito per tale domanda nei confronti del marito, sul diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento, sul diritto della figlia maggiorenne al mantenimento e all'abitazione nella Per_1
casa familiare, ovvero in subordine ad un contributo per l'alloggio; la moglie ha reiterato, inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda di divisione dei beni mobili contenuti nella casa familiare.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
3 essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del
05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la moglie ricorrente ha chiesto di addebitarsi la separazione al marito a causa dei comportamenti prevaricatori, manipolatori e intimidatori del coniuge.
In realtà, dalle stesse dichiarazioni rilasciate da parte ricorrente nella denuncia-querela sporta in data 3 dicembre 2019, e allegata in atti sub. doc. n.
9 del fascicolo di parte ricorrente, si evince che tali comportamenti rappresentino piuttosto l'epilogo della crisi coniugale e non la causa, in quanto la stessa ebbe a dichiarare, nella medesima occasione, CP_1
che i rapporti con il marito iniziarono a deteriorarsi nel 2015 anche a causa del fatto che la figlia primogenita IL faceva uso di sostanze stupefacenti “e pertanto, non spiegandoci il motivo per cui era caduta nel mondo della droga,
ci incolpavamo a vicenda” (v. doc. n. 9 fascicolo parte ricorrente).
È sempre la stessa ricorrente a dichiarare che quella querela venne rimessa “in un'ottica di riavvicinamento e ricostruzione del rapporto” e che successivamente la conflittualità tra i coniugi sarebbe proseguita sino al giugno del 2022, con atteggiamenti aggressivi da parte del marito.
Sul punto, tuttavia, irrilevante ai fini del decidere appare l'ammissione delle prove testimoniali richieste con la memoria istruttoria, in quanto quand'anche ammesse, sarebbero volte esclusivamente a dimostrare la crisi coniugale del
4 2022 e non un precedente stato di affectio coniugalis rispetto al quale gli episodi di cui ai capitoli di prova rappresentano un punto di rottura irreversibile cagionata esclusivamente dal marito.
Per tali ragioni, la domanda di addebito sarà respinta.
2.3. Mantenimento della figlia maggiorenne.
Prima di affrontare la domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento, occorre ribadire quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale circa il mantenimento della figlia maggiorenne , avendo la ricorrente reiterato, in sede di Per_1
precisazione delle conclusioni, la richiesta di contributo per il suo mantenimento o, in alternativa, di sancire il suo diritto ad abitare la casa familiare o, ancora, di un contributo per l'alloggio.
Giova riaffermare che la figlia , oggi quasi ventiquattrenne, ha concluso Per_1
da tempo il ciclo di studi ed ha capacità di reperire attività lavorativa per conseguire un reddito proporzionale alle proprie competenze;
non si reputa dovuto, pertanto, alcun mantenimento da parte dei genitori in adesione ai seguenti condivisibili principi di diritto: “In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda,
sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). Da
ultimo nella comparsa conclusionale la ricorrente ha, oltretutto, dichiarato che
5 la figlia ha intrapreso attività lavorativa. Per le stesse ragioni non si Per_1
ravvedono i presupposti per stabilire il diritto di di abitare la casa Per_1
familiare nè il diritto di percepire un contributo per l'alloggio.
2.2. Assegno di mantenimento a favore del coniuge.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa CP_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un
'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Orbene, ciò premesso, nel caso di specie la moglie ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta documentati con ricorso un reddito mensile netto da lavoro dipendente pari ad euro 650,00 mensili, inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
ha allegato in corso di causa certificazione unica dell'anno solare 2022, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari a circa 1.000,00 euro, su base dodici;
ha documentato di essere obbligata per il versamento di un canone di locazione pari ad euro
550,00 mensili;
ha documentato di aver contratto nel settembre 2023 un
6 prestito personale obbligandosi a restituirlo in 72 rate mensili di euro 211,00
dichiarando in tale occasione di poter fare affidamento su reddito di euro
1.600,00 per dodici mensilità; aumento di salario che effettivamente si riscontra nelle buste paga allegate e, da ultimo, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno solare 2023, da cui si evince un reddito mensile netto pari ad euro 1.649,91, su base dodici. Ha allegato altro contratto relativo a finanziamento contratto nel 2021 (Findomestic, rata mensile 242,00 euro), sul quale si dirà più avanti;
non è proprietaria di immobili, è proprietaria di autovettura. È pacifica la coabitazione con le figlie maggiorenni,
indubbiamente in grado di rendersi autonome economicamente;
è certo che delle due, la figlia , svolga effettivamente attività lavorativa, come Per_1
dichiarato in atti.
Il marito ha documentato con ricorso di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto pari ad euro 1.650,00, inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici;
in corso di causa ha allegato dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince un netto mensile pari ad euro 1.681,00 su base dodici, e certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023 da cui si evince un netto mensile pari ad euro 1.739,00, su base dodici;
ha documentato di essere obbligato al versamento di un canone di locazione per alloggio che nell'attualità ammonta a circa 351,00 euro;
ha CP_3
documentato di essersi obbligato nel 2022 al ripianamento di pregressi debiti da finanziamenti, mediante il pagamento di 96 rate da 263,49 euro;
ha documentato che le rate relative a finanziamento contratto dalla moglie (pari ad euro 242,00) vengono addebitate su conto corrente cointestato tra i coniugi
(e che , stando alle dichiarazioni del resistente, non verrebbe più alimentato dalla moglie, ma solo dal marito); ha documentato di dover ripianare un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, anche se deve essere considerato come restituzione di agevolazioni indebite di cui ha goduto.
7 Tracciata così la capacità economica delle parti, può affermarsi agevolmente che in corso di causa la moglie ha acquisito adeguati redditi propri, similari a quelli del marito;
anche le somme degli esborsi si equivalgono, la moglie è
maggiormente onerata per la locazione, il marito è maggiormente onerato per esposizioni debitorie e finanziamenti.
Ne consegue che i redditi della moglie appaiono adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, garantito prevalentemente dai redditi del marito, che non sono variati in maniera significativa, mentre la moglie ha migliorato la propria capacità economica e può anche fare affidamento sul contributo materiale delle figlie maggiorenni che coabitano pacificamente con lei e che sono in grado di essere economicamente autonome.
La domanda dell'assegno di mantenimento sarà, pertanto, rigettata e sarà
revocato l'assegno disposto in via provvisoria, ma con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, in quanto in data odierna è stata accertata la sopravvenienza in corso di causa di un miglioramento economico della moglie;
saranno validi, pertanto, sino alla data odierna, i provvedimenti assunti in corso di causa.
2.4. Altre questioni e spese.
Per quanto concerne la domanda di divisione di beni mobili, nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
L'esito della lite giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per 1/3,
8 mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente della ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta (va ridotta la fase dell'istruttoria/trattazione in quanto vi è stata solo la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. senza l'assunzione di altre prove), valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
rigetta la domanda di contributo al mantenimento a favore della figlia maggiorenne;
Per_1
accoglie solo in parte la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie, disponendo che lo stesso sia corrisposto, nella misura e con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale, dalla domanda alla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale l'assegno è revocato;
dichiara il difetto di connessione della domanda di divisione dei beni mobili;
compensa le spese di lite per 1/3 , mentre per i restanti 2/3 condanna CP_1
al pagamento, a favore di di euro 4.000,00, oltre accessori
[...] CP_2
come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 18/03/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara IL Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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