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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3033\2024 RG in materia di responsabilità aquiliana (appello av- verso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18.12.2023 n. 3262) vertente tra c.f. con domicilio eletto in Castellammare di Sta- Parte_1 C.F._1
bia, Viale Europa 184, nello studio dell'avv. Aldo D'Apuzzo, c.f. , che C.F._2
la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e decreto sindacale ex artt. 133 e
136 c.p.c., dagli avv.ti Anna Lucia Grivet Fojaja, c.f. e C.F._3 CP_2
, c.f. , con domicilio eletto presso la casa comunale in Gragna-
[...] C.F._4
no, Via Vittorio Veneto 15, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 6.05.2025
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 6.05.2025 la causa è stata assegnata alla de- cisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1
1 al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una rovinosa caduta causata da una buca sul manto stradale di Via Lamma, in , che ella stava percorrendo a piedi il CP_1
27.04.2015, verso le ore 6.30.
Il si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infonda- CP_1
ta.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 18.12.2013 n. 3262, rigettò la domanda e compensò le spese per metà (“in considerazione della particolarità delle questioni affrontate”), ponendo il residuo a carico di secondo soccombenza. Pt_1
Osservò in motivazione che non vi è prova sufficiente del nesso di causalità e cioè che il danno sia stato causato da una caduta dell'attrice dovuta alla presenza sul manto stra- dale di una buca coperta d'acqua; che infatti v'è contrasto tra quanto dichiarato dall'at- trice in pronto soccorso (essere “caduta… a via Lamma per strada dissesta- CP_1
ta”) e quanto riportato nella messa in mora (essere caduta per una buca di piccole di- mensioni ricoperta da foglie e acqua); che l'unica teste escussa ( ) è inat- Testimone_1
tendibile perché nipote dell'attrice e avrebbe comunque reso dichiarazioni contrastanti sul luogo esatto della caduta;
che desta perplessità la deduzione che la buca fosse co- perta d'acqua dal momento che v'erano stati solo quattro minuti di precipitazioni piovo- se (dati Arpac); che in ogni caso la caduta deve essere imputata interamente alla disat- tenzione dell'attrice, tanto più che si trattava del marciapiedi posto proprio di fronte al- la sua abitazione e perciò presumibilmente ben noto;
che pertanto la condotta non dili- gente di integrò il caso fortuito che interruppe il nesso di causalità tra la Parte_1
cosa in custodia (cfr. art. 2051 c.c.) e l'evento lesivo.
3. ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ac- Parte_1
cogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado (…): a) (…) accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c. e in subordine l'esisten- za dell'insidia e trabocchetto da addebitarsi pertanto alla responsabilità del CP_1
ex art. 2043 c.c.; condannare di conseguenza detto ente al risarcimento di tut-
[...]
ti i danni subiti (…) in favore dell'istante della somma di € 14.828,73 per il danno biologi- co l'invalidità totale e parziale e le spese documentabili e non oltre al danno morale e agli interessi e svalutazione monetaria;
voglia contenere tutte le suddette voci nei limiti dei 25.000,00 euro per ragioni di economia processuale;
condannare sempre esso con-
2 venuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio (…), con attribuzione ai sen- si dell'art. 93 c.p.c. al costituito procuratore anticipatario».
4. Si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese.
5. Preliminarmente la Corte osserva che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragio- nevole probabilità di accoglimento del gravame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata a essere assorbita dalla decisione di merito.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono in- dicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n.
21401]. Inoltre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giu- ridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto del- le censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n.
23781].
7. Passando al merito, è senz'altro vero che non v'è alcuna contraddizione tra quanto riferito in pronto soccorso (caduta su strada dissestata) e quanto successivamente pro- spettato (caduta causata da una piccola buca sulla sede stradale). Si tratta di espressio- ni affini, entrambe coerenti con le immagini fotografiche in atti.
Inoltre è vero che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di ne- cessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per
3 effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità [Cass. ord.
28.02.2023 n. 6001].
Tuttavia l'appello è comunque infondato.
Va premesso che, a norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si ritiene abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo. Al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è invece tenuto a provare (diversamente che nel caso della responsabilità ex art. 2043 c.c.) l'eventuale presenza di un'insidia o di un tra- bocchetto ovvero la sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affin- ché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, natu- rale o dato dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In questi casi, allora, affinché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è necessaria la prova del ca- rattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o addirittura inevitabile il danno.
Sul custode della cosa che si asserisce dannosa grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Il caso fortuito ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, quanto più la situazione potenzialmente dannosa è prevedibile e superabile da colui che usi la cosa, tanto più incidente debba considerarsi l'efficienza causale del suo compor- tamento imprudente, fino a ritenere possibile che questo comportamento, non ricon- ducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale, recida il nesso eziologico [Cass.
4 ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886].
Nel caso in esame, pur ammettendo che la dinamica del sinistro corrisponda alla de- scrizione che ne hanno dato l'attrice e la testimone , la Corte è dell'avviso Testimone_1
che la rovinosa caduta si sia verificata per colpa esclusiva di . In condizio- Parte_1
ni di luminosità sufficiente, l'attrice mise il piede su una piccola buca (o lieve dissesto) della pavimentazione del marciapiede. Sostiene che la buca non fosse visibile perché piena d'acqua piovana (“aveva smesso di piovere da poco”, dirà la teste). Ma se l'acqua riempiva la buca, lungi dal nasconderne l'esistenza, al contrario ne costituiva preciso in- dizio, perché l'acqua si accumula e ristagna proprio nelle sconnessioni e dissesti del manto stradale, impedendo soltanto l'esatta percezione dell'ampiezza e profondità del- la buca. Il pelo dell'acqua delle pozzanghere non può confondersi – per comune espe- rienza – con la superficie umida del selciato. Pertanto si espose incauta- Parte_1
mente al rischio di inciampare o scivolare e cadere al suolo;
la sua condotta costituì un affidamento soggettivo anomalo in ordine alle condizioni del marciapiede, tale da escludere in radice la sussistenza di un rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il pregiudizio subito.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
8. Spese secondo soccombenza liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifi- cazioni, scaglione di valore fino ad € 26.000,00.
9. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del
2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 18.12.2023 n. 3262, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado, che liquida in € 3.000.00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfe- tario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30
5 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore im- Parte_1
porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 10 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3033\2024 RG in materia di responsabilità aquiliana (appello av- verso sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18.12.2023 n. 3262) vertente tra c.f. con domicilio eletto in Castellammare di Sta- Parte_1 C.F._1
bia, Viale Europa 184, nello studio dell'avv. Aldo D'Apuzzo, c.f. , che C.F._2
la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante e
, c.f. in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_1 P.IVA_1
pore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti e decreto sindacale ex artt. 133 e
136 c.p.c., dagli avv.ti Anna Lucia Grivet Fojaja, c.f. e C.F._3 CP_2
, c.f. , con domicilio eletto presso la casa comunale in Gragna-
[...] C.F._4
no, Via Vittorio Veneto 15, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 6.05.2025
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 6.05.2025 la causa è stata assegnata alla de- cisione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1
1 al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una rovinosa caduta causata da una buca sul manto stradale di Via Lamma, in , che ella stava percorrendo a piedi il CP_1
27.04.2015, verso le ore 6.30.
Il si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infonda- CP_1
ta.
2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 18.12.2013 n. 3262, rigettò la domanda e compensò le spese per metà (“in considerazione della particolarità delle questioni affrontate”), ponendo il residuo a carico di secondo soccombenza. Pt_1
Osservò in motivazione che non vi è prova sufficiente del nesso di causalità e cioè che il danno sia stato causato da una caduta dell'attrice dovuta alla presenza sul manto stra- dale di una buca coperta d'acqua; che infatti v'è contrasto tra quanto dichiarato dall'at- trice in pronto soccorso (essere “caduta… a via Lamma per strada dissesta- CP_1
ta”) e quanto riportato nella messa in mora (essere caduta per una buca di piccole di- mensioni ricoperta da foglie e acqua); che l'unica teste escussa ( ) è inat- Testimone_1
tendibile perché nipote dell'attrice e avrebbe comunque reso dichiarazioni contrastanti sul luogo esatto della caduta;
che desta perplessità la deduzione che la buca fosse co- perta d'acqua dal momento che v'erano stati solo quattro minuti di precipitazioni piovo- se (dati Arpac); che in ogni caso la caduta deve essere imputata interamente alla disat- tenzione dell'attrice, tanto più che si trattava del marciapiedi posto proprio di fronte al- la sua abitazione e perciò presumibilmente ben noto;
che pertanto la condotta non dili- gente di integrò il caso fortuito che interruppe il nesso di causalità tra la Parte_1
cosa in custodia (cfr. art. 2051 c.c.) e l'evento lesivo.
3. ha proposto appello rassegnando le seguenti conclusioni: «(…) ac- Parte_1
cogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado (…): a) (…) accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c. e in subordine l'esisten- za dell'insidia e trabocchetto da addebitarsi pertanto alla responsabilità del CP_1
ex art. 2043 c.c.; condannare di conseguenza detto ente al risarcimento di tut-
[...]
ti i danni subiti (…) in favore dell'istante della somma di € 14.828,73 per il danno biologi- co l'invalidità totale e parziale e le spese documentabili e non oltre al danno morale e agli interessi e svalutazione monetaria;
voglia contenere tutte le suddette voci nei limiti dei 25.000,00 euro per ragioni di economia processuale;
condannare sempre esso con-
2 venuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio (…), con attribuzione ai sen- si dell'art. 93 c.p.c. al costituito procuratore anticipatario».
4. Si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'appello, con Controparte_1
vittoria di spese.
5. Preliminarmente la Corte osserva che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione all'art. 348 bis c.p.c. e diretta alla declaratoria di una non ragio- nevole probabilità di accoglimento del gravame, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo, ed è ora destinata a essere assorbita dalla decisione di merito.
6. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla normativa vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste;
sono in- dicate le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge;
è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26.07.2021 n.
21401]. Inoltre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giu- ridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto del- le censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28.10.2020 n.
23781].
7. Passando al merito, è senz'altro vero che non v'è alcuna contraddizione tra quanto riferito in pronto soccorso (caduta su strada dissestata) e quanto successivamente pro- spettato (caduta causata da una piccola buca sulla sede stradale). Si tratta di espressio- ni affini, entrambe coerenti con le immagini fotografiche in atti.
Inoltre è vero che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di ne- cessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per
3 effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità [Cass. ord.
28.02.2023 n. 6001].
Tuttavia l'appello è comunque infondato.
Va premesso che, a norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si ritiene abbia cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo. Al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, il danneggiato ha soltanto l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è invece tenuto a provare (diversamente che nel caso della responsabilità ex art. 2043 c.c.) l'eventuale presenza di un'insidia o di un tra- bocchetto ovvero la sussistenza di una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affin- ché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, natu- rale o dato dalla condotta del danneggiato, a interagire con la cosa stessa. In questi casi, allora, affinché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è necessaria la prova del ca- rattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o addirittura inevitabile il danno.
Sul custode della cosa che si asserisce dannosa grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Il caso fortuito ben può essere integrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
In applicazione di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, quanto più la situazione potenzialmente dannosa è prevedibile e superabile da colui che usi la cosa, tanto più incidente debba considerarsi l'efficienza causale del suo compor- tamento imprudente, fino a ritenere possibile che questo comportamento, non ricon- ducibile a un criterio probabilistico di regolarità causale, recida il nesso eziologico [Cass.
4 ord. 3 aprile 2019 n. 9315; conforme, Cass. ord. 17 novembre 2021 n. 34886].
Nel caso in esame, pur ammettendo che la dinamica del sinistro corrisponda alla de- scrizione che ne hanno dato l'attrice e la testimone , la Corte è dell'avviso Testimone_1
che la rovinosa caduta si sia verificata per colpa esclusiva di . In condizio- Parte_1
ni di luminosità sufficiente, l'attrice mise il piede su una piccola buca (o lieve dissesto) della pavimentazione del marciapiede. Sostiene che la buca non fosse visibile perché piena d'acqua piovana (“aveva smesso di piovere da poco”, dirà la teste). Ma se l'acqua riempiva la buca, lungi dal nasconderne l'esistenza, al contrario ne costituiva preciso in- dizio, perché l'acqua si accumula e ristagna proprio nelle sconnessioni e dissesti del manto stradale, impedendo soltanto l'esatta percezione dell'ampiezza e profondità del- la buca. Il pelo dell'acqua delle pozzanghere non può confondersi – per comune espe- rienza – con la superficie umida del selciato. Pertanto si espose incauta- Parte_1
mente al rischio di inciampare o scivolare e cadere al suolo;
la sua condotta costituì un affidamento soggettivo anomalo in ordine alle condizioni del marciapiede, tale da escludere in radice la sussistenza di un rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il pregiudizio subito.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
8. Spese secondo soccombenza liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifi- cazioni, scaglione di valore fino ad € 26.000,00.
9. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del
2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo di di versare un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 18.12.2023 n. 3262, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere al le spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente grado, che liquida in € 3.000.00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfe- tario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30
5 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore im- Parte_1
porto pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello.
Così deciso in Napoli il 10 maggio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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