CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28784 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLARI ANDREA nato il [...] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28784 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28.2.2022 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 25.1.2021, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto AR EA colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza motivare sul punto. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Ed invero il ricorrente nel formulare la doglianza non si è confrontato con la motivazione su cui il primo giudice ha fondato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero la circostanza che l'imputato ne avesse già fruito in due precedenti occasioni, risultando pertanto la stessa aspecifica. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18.4.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 28784 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28.2.2022 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 25.1.2021, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto AR EA colpevole del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. c) e 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, ha ridotto la pena a mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e/o la contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena senza motivare sul punto. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Ed invero il ricorrente nel formulare la doglianza non si è confrontato con la motivazione su cui il primo giudice ha fondato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero la circostanza che l'imputato ne avesse già fruito in due precedenti occasioni, risultando pertanto la stessa aspecifica. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
7 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18.4.2023