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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16980 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51793 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giancarlo Bianchi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...] [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Patrizi, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
- ( ), nata a [...] il [...], CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Patrizi, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.11.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con sentenza n. 13032/2011 pubbl. il 16/06/2011 RG n. 6516/2008 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, e rigettando la Pt_1 CP_1 domanda di addebito formulata dal marito resistente, assegnando la casa familiare alla signora disponendo che il sig. corrispondesse alla moglie per il suo CP_1 Pt_1 mantenimento un assegno di € 200 mensili e alla figlia un assegno di € 370 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Successivamente, con decreto n. cronol. 26517/2014 del 28/10/2014, il Tribunale di
Roma, in parziale modifica delle statuizioni di separazione, rideterminava l'assegno di mantenimento dovuto dal sig. in favore della moglie nella misura di € 300 Pt_1 mensili, confermava l'assegno di mantenimento in favore della figlia CP_2 disponendone il pagamento direttamente a quest'ultima.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente, rappresentando un peggioramento della propria situazione reddituale rispetto all'epoca della separazione, essendo stato costretto ad un cambio continuo di società, accettando contratti di lavoro subordinato part-time con una retribuzione media oscillante tra i 700 e 900 euro netti mensili, chiedeva fosse disposta la revoca degli importi così come determinati da ultimo con decreto n. cronol. 26517/2014 del 28/10/2014 del Tribunale di Roma.
Con comparsa di risposta si costituivano la signora e la figlia maggiorenne CP_1 ultratrentenne le quali, contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed CP_2 eccepito da parte ricorrente, chiedevano il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conferma delle statuizioni vigenti.
All'udienza del 11.11.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e la documentazione depositata, sentite le parti, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre circa la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne e ultratrentenne. CP_2
Nella specie, il sig. ha evidenziato che la figlia, trentacinquenne, dopo aver Pt_1 terminato il percorso di studi come perito tecnico chimico, sia ad oggi in grado di reperire una occupazione tale da renderla autonoma economicamente.
Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché da quanto dedotto dalla stessa parte resistente (la signora , la figlia, abbandonati gli studi universitari (si CP_1 CP_2 era iscritta infatti all'Università Tor Vergata, Scienze Biologiche), si è sempre attivata per la ricerca di un lavoro stabile per aiutarla nel ménage familiare, svolgendo diversi lavoretti occasionali a tempo determinato.
Orbene, è indubbio che l'età della ragazza (35 anni compiuti), la circostanza che la stessa, terminato il percorso di studi, abbia deciso di entrare nel mondo del lavoro, siano circostanze tali da comportare la revoca di qualsiasi contributo per il suo mantenimento.
Sul punto, giova evidenziarsi che, quanto al diritto dei figli maggiorenni di continuare ad essere mantenuti dai propri genitori, il Supremo Collegio ritiene che lo stesso non possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. n. 17182/2020). Di conseguenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, nonché, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr.
Cass. n. 38366/2021; Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 5088/2018).
Pertanto, con riguardo alla figlia che ha 35 anni, deve dichiararsi cessato l'obbligo CP_2 gravante sul sig. di provvedere al suo mantenimento, con decorrenza dal mese Pt_1 successivo al deposito del ricorso.
Con riguardo invece alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie il Collegio osserva che, per valutare se sussistono i presupposti, occorre valutare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto alle condizioni economiche del signor negli anni, ha subìto una Pt_1 diminuzione della capacità reddituale, passando dal lavorare per la società Lacchi Servizi
S.r.l. alla SY SO IV (sino al 31.12.2016), per poi essere assunto con contratto di lavoro part-time dalla (sino al 30.06.2018), ricoprendo Controparte_3 mansioni di addetto alle pulizie, diminuendo il proprio stipendio. Ad oggi parte ricorrente
è dipendente per la società P&M GROUP S.R.L. con mansioni di operaio (addetto alle pulizie/giardiniere), percependo uno stipendio mensile netto di € 990 circa (€ 10713,01 per l'anno 2023; 10351,67 per l'anno 2024; € 6733,09 per l'anno 2025), vive in locazione in un piccolo immobile al canone di € 450
Di converso, la signora ha dichiarato di essere inoccupata, di essere CP_1 proprietaria della casa, dove risiede unitamente alla figlia oltre che della metà di CP_2 alcuni immobili siti in Affile in comproprietà con il marito. La signora non ha mai lavorato e mai comunque potrebbe farlo oggi sia per l'età e sia per l'invalidità riconosciutale (accertamento dell'invalidità civile in misura del 60%, come risulta dall'allegato verbale sanitario redatto dalla Commissione di Prima Istanza dell'Azienda
Sanitaria Locale – ASL – in data 01.10.2013, oltre il riconoscimento di “portatore di handicap non in situazione di gravità” con diagnosi: “Ipertesa in terapia. Ipotiroidismo in opoterapia. Arteriopatia obliterante AA.II. già trattata con angioplastica con ricanalizzazione di arteria tibiale anteriore sx”, così come si evince da ulteriore verbale sanitario redatto dalla stessa ASL in data 01.10.2013).
Ciò premesso, sulla base delle suindicate risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti non già per la revoca ma per la diminuzione dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente, valutate le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come emergenti dagli atti (cfr. riduzione redditi del sig. quali emergono dal confronto tra le attuali dichiarazioni dei redditi e i redditi Pt_1 emergenti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato di cui si chiede la modifica), viste anche le sue condizioni di salute e i costi abitativi sostenuti (canone di € 450).
In conseguenza di quanto dedotto, il Tribunale dispone che il sig. corrisponda Pt_1 alla moglie per il suo mantenimento l'assegno mensile di € 180, entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso
Spese di lite
Il Collegio, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'accoglimento solo parziale della domanda, dispone che le spese debbano essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
53475/2024 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, in modifica parziale del decreto n. cronol. 26517/2014 del 28/10/2014 del Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di provvedere al mantenimento della Pt_1 figlia maggiorenne con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso;
CP_2
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il suo mantenimento Pt_1 CP_1 la somma mensile di € 180, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso e da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi