CASS
Sentenza 13 gennaio 2023
Sentenza 13 gennaio 2023
Commentario • 1
- 1. Luci e ombre del concorso di persone eterogeneo nel reatohttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Sebbene la maggior parte dei reati attengano a condotte realizzate da autori singoli, l'innesto dell'art. 110 c.p. alle singole fattispecie incriminatrici ne estende la portata anche alle ipotesi in cui la condotta penalmente illecita veda coinvolte più persone. Ciò avviene mediante la previsione in astratto dell'applicazione a tutti gli autori del reato della pena prevista da tale norma incriminatrice. È ormai pacifico in giurisprudenza e in dottrina che l'art. 110 c.p. assolva a una duplice funzione: da un lato, di disciplina; dall'altro lato, di incriminazione. Infatti, per un verso, la pluri-soggettività della condotta illecita comporta l'applicazione di una serie di norme relative …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2023, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CL IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni presentate dall'avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA che, nell'interesse della parte civile GI TE AL, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come da nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1065 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GI Data Udienza: 28/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 luglio 2021 il Tribunale di Roma, a seguito del gravame interposto da Claudio Mattia AR, ha riformato agli effetti penali la sentenza del Giudice di pace di Roma del 9 ottobre 2018, dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ascritte allo stesso imputato, nei confronti di NI TE MP (commesso all'interno dell'istituto scolastico frequentato dai due); ed ha riformato parzialmente la decisione di primo grado agli effetti civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore del Cannpanale. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi nonché motivi nuovi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 197 e 63 cod. proc. pen. e 123 cod. pen., denunciando l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di AN PA e LA BA e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da loro rese in giudizio, in quanto la querela sporta per le lesioni in imputazione si estenderebbe anche nei loro confronti poiché si tratta dei docenti la cui omissione negligente potrebbe determinarne la responsabilità per colpa rispetto alle lesioni dolose ascritte all'imputato, come si trarrebbe dalle dichiarazioni autoindizianti da loro rese nel corso della loro deposizione. In ogni caso, l'art. 197 cod. proc. pen. estende l'incompatibilità con l'ufficio di testimone anche al responsabile civile. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in relazione alla attendibilità dei testi PA e BA, da apprezzarsi con il massimo rigore in quanto civilmente responsabili (ex artt. 2055 e 1310 cod. civ.) dell'evento dannoso e perciò interessati alle statuizioni civili a carico dell'imputato (tanto che si è documentato come, nell'interesse della parte civile, sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata il risarcimento danni alla scuola, indicando espressamente i due docenti in discorso). In ogni caso la narrazione di costoro sarebbe in contraddizione ed avrebbe trovato smentita nella sentenza del T.A.R. del Lazio prodotta dalla difesa e nelle lesioni riportate dal AR («certificate in atti»); l'unico teste attendibile sarebbe quello addotto dall'imputato (EL AC) poiché indifferente rispetto alla lite;
e la motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte il vizio di motivazione in ordine alla sufficienza (ad avviso delle difesa, da escludersi) della deposizione della persona offesa a provare la responsabilità dell'imputato, tanto che la stessa sentenza impugnata in maniera contraddittoria e l'illogica avrebbe «cercato conferme e riscontri» nelle deposizione dei due insegnanti (già censurate con il secondo motivo). 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. e 52 cod. pen. in ordine all'esclusione dei presupposti della legittima difesa, prospettata dall'imputato, il cui narrato - quantomeno nei termini della sussistenza di un 2 dubbio sulla scriminante - sarebbe suffragato dal certificato medico prodotto, dalla deposizione del teste AC e dalla già richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio. 2.5. Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di ultrapetizione con riguardo alla liquidazione dei danni a favore della parte civile, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno del Cannpanale era stata indicata in euro 11.090,55, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di appello, per il tramite di un'analitica esposizione delle voci di danno;
nella specie, è stata liquidata una maggior somma;
e non varrebbe in senso contrario la clausola di stile contenuta nella domanda della parte civile (che, dopo l'indicazione della detta somma, ha aggiunto «o comunque di ogni altra somma determinata dal Giudice di pace»), espressione in forza della quale invece il Tribunale ha rigettato in parte qua il gravame. 2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., assumendo che l'importo liquidato a titolo di risarcimento sarebbe stato determinato in contrasto con le allegazioni della stessa parte civile, in via equitativa (pur potendosi quantificare) e senza enunciare i criteri impiegati, ed anzi erroneamente affermando che il MP avrebbe subito un deturpamento fisico permanente. 2.7. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate con il ricorso, in particolare in relazione: all'incompatibilità del testi PA e BA con l'ufficio di testimone (evidenziando come la sentenza impugnata sul punto difetti quanto meno di una congrua motivazione), alla necessità di apprezzarne con cautela la deposizione (in ragione della loro effettiva ed attuale responsabilità nei confronti della persona offesa, verso la quale sarebbero obbligati al risarcimento in solido con l'imputato) - deposizione, peraltro smentita -, al vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, alla legittima difesa, alla liquidazione del danno in misura superiore alla domanda della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il quinto motivo di ricorso è fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto;
nel resto, invece, l'impugnazione è nel complesso infondata e deve essere rigettata. 1. Il primo motivo di ricorso (tenuto conto pure delle allegazioni sul punto contenute nei motivi nuovi), che ha inteso far derivare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei docenti PA e BA, dal loro concorso omissivo colposo nelle lesioni personali dolose cagionate dall'imputato alla persona offesa (entrambi studenti), è nel complesso infondato. Il Collegio intende, anzitutto, ribadire il principio secondo cui «non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo;
ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa 3 espressamente prevista dall'ordinamento» (Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626 - 02). Difatti, come già condivisibilmiente rilevato, quantunque «parte della giurisprudenza di legittimità» ritenga «che il concorso colposo sia configurabile anche rispetto al delitto doloso (Sez. 4, n. 22042 del 27/04/2015, Donatelli, Rv. 263499; Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008, dep. 2009, Calabrò, Rv. 19 / 242830; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238957; Sez. 4, n. 39680 del 09/10/2002, Capecchi, Rv. 223214)», «le Sezioni Unite, con una decisione anteriore a quelle citate, erano pervenute a una soluzione opposta (Sez. U, n. 2720 del 03/02/1990, Cancilleri, Rv. 183495) che aveva trovato immediato seguito da parte delle sezioni semplici (Sez. 3, n. 5017 del 20/03/1991, Festa, Rv. 187331; Sez. 4, n. 9542 del 11/10/1996, De Santis, Rv. 206798) e che si lascia preferire sulla scorta di una piana lettura della disciplina codicistica: l'art. 42 secondo comma cod. pen. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto colposo (o preterirtenzionale) previsti dalla legge;
l'art. 113 cod. pen. riguarda la cooperazione colposa "nel delitto colposo" dunque non può estendersi fino ad abbracciare il concorso colposo nel delitto doloso, figura, quest'ultima, che rimane priva di copertura normativa. Ergo, per i delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista nella parte speciale» (ivi). Ragion per cui erroneamente il ricorrente ha affermato che la querela sporta nei confronti dell'imputato per il fatto da lui commesso si estenda ex art. 123 cod. pen. (che opera ope legis nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il medesimo reato: cfr. Sez. 4, n. 3584 del 23/12/2009 - dep. 2010, Capodiferro, Rv. 246304 - 01) anche nei confronti dei detti insegnanti, i quali - si è appena esposto - non potrebbero essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso colposo, del delitto in imputazione. Nel resto il ricorso e il motivi aggiunti (nella parte relativa al primo motivo di ricorso) sono generici poiché finisce con l'argomentare in ordine alla qualità processuale dei medesimi dichiaranti sia in termini del tutto astratti, in ragione della prospettiva giuridica qui non condivisa, sia comunque con affermazioni apodittiche sul fatto di costoro, non potendosi qui affermare - alla luce del fatto che la pronuncia impugnata ha escluso che dalla loro deposizione sono emersi elementi di rilevanza penale a loro carico (e non solo la mancata instaurazione di un procedimento penale a loro carico: cfr. Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01; cfr. già Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584) - l'erronea attribuzione a costoro da parte dei Giudici di merito della qualità processuale di testimone a dispetto della sussistenza di un'altra ipotesi di incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Fermo quanto già esposto in relazione all'asserita qualità di responsabili civili dei testi PA e BA (e all'infondatezza in parte qua della prospettazione difensiva), con i ,71 4 motivi in esame sono stati denunciati vizi che non possono essere ril:ualmente dedotti. Difatti, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale (segnatamente dell'art. 52 cod. pen.), la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, anzitutto sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità dei testimoni, ivi compresa la persona offesa dal reato (rappresentando pure il contrasto tra quanto da loro rassegnato e gli altri elementi di prova); dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Non occorre, pertanto, imnnorare oltre per evidenziaire che la difesa ha pure irritualmente perorato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). L'inammissibilità motivi originariamente dedotti determina l'inammissibilità anche delle allegazioni ad essi inerenti esposte nei motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). 3. Pure il sesto motivo è inammissibile, poiché ha dedotto un vizio di motivazione sulla quantificazione del danno che, come appena osservato, non può essere denunciato nella specie. 4. Il quinto motivo è fondato. In effetti, nell'atto di costituzione di parte civile il danno di cui si è richiesto il risarcimento era stato quantificato (alla stregua di un computo che ne ha distinto le diverse voci) in euro 11.090,55 «o, in subordine nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento»; tanto che in sede di comparsa conclusionale si era insistito nella medesima domanda, richiamando il quantum e il computo già indicato (cfr. atto di costituzione di parte civile e comparsa conclusionale). Ne deriva che, in violazione di legge, è stata nella specie liquidata la maggior somma di euro 15.000 in quanto, anche quando è esercitata nel processo penale, l'azione civile è improntata ai principi generali della domanda (quale atto dispositivo della parte interessata) e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 1, n. 50709 del 30/10/2014, Birri, Rv. 261757 - 01; Sez. 5, n. 43454 del 04/10/2001, Procaccini, Rv. 220256 - 01). Ed erroneamente il Tribunale, a fronte delle detta specificai indicazione dell'importo richiesto, ha ritenuto che fosse consentita la liquidazione di una somma superiore richiamando la detta formula che sarebbe stata impiegata dalla parte civile, atteso che nella specie, la mera menzione della somma eventualmente difforme che il Giudice avrebbe determinato (non richiesta in misura maggiore e senza un riferimento alla determinazione di essa in via 5 equitativa) non consente di escludere che la domanda abbia avuto ad oggetto proprio la somma puntualmente determinata dallo stesso danneggiato. Il che esime da ulteriori considerazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, riducendo l'importo del risarcimento del danno in favore della parte civile in euro 11.090,50. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 28/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni presentate dall'avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA che, nell'interesse della parte civile GI TE AL, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità come da nota spese;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1065 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GI Data Udienza: 28/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 luglio 2021 il Tribunale di Roma, a seguito del gravame interposto da Claudio Mattia AR, ha riformato agli effetti penali la sentenza del Giudice di pace di Roma del 9 ottobre 2018, dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni personali ascritte allo stesso imputato, nei confronti di NI TE MP (commesso all'interno dell'istituto scolastico frequentato dai due); ed ha riformato parzialmente la decisione di primo grado agli effetti civili, riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore del Cannpanale. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi nonché motivi nuovi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 197 e 63 cod. proc. pen. e 123 cod. pen., denunciando l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di AN PA e LA BA e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni da loro rese in giudizio, in quanto la querela sporta per le lesioni in imputazione si estenderebbe anche nei loro confronti poiché si tratta dei docenti la cui omissione negligente potrebbe determinarne la responsabilità per colpa rispetto alle lesioni dolose ascritte all'imputato, come si trarrebbe dalle dichiarazioni autoindizianti da loro rese nel corso della loro deposizione. In ogni caso, l'art. 197 cod. proc. pen. estende l'incompatibilità con l'ufficio di testimone anche al responsabile civile. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in relazione alla attendibilità dei testi PA e BA, da apprezzarsi con il massimo rigore in quanto civilmente responsabili (ex artt. 2055 e 1310 cod. civ.) dell'evento dannoso e perciò interessati alle statuizioni civili a carico dell'imputato (tanto che si è documentato come, nell'interesse della parte civile, sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata il risarcimento danni alla scuola, indicando espressamente i due docenti in discorso). In ogni caso la narrazione di costoro sarebbe in contraddizione ed avrebbe trovato smentita nella sentenza del T.A.R. del Lazio prodotta dalla difesa e nelle lesioni riportate dal AR («certificate in atti»); l'unico teste attendibile sarebbe quello addotto dall'imputato (EL AC) poiché indifferente rispetto alla lite;
e la motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte il vizio di motivazione in ordine alla sufficienza (ad avviso delle difesa, da escludersi) della deposizione della persona offesa a provare la responsabilità dell'imputato, tanto che la stessa sentenza impugnata in maniera contraddittoria e l'illogica avrebbe «cercato conferme e riscontri» nelle deposizione dei due insegnanti (già censurate con il secondo motivo). 2.4. Con il quarto motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 530, comma 3, cod. proc. pen. e 52 cod. pen. in ordine all'esclusione dei presupposti della legittima difesa, prospettata dall'imputato, il cui narrato - quantomeno nei termini della sussistenza di un 2 dubbio sulla scriminante - sarebbe suffragato dal certificato medico prodotto, dalla deposizione del teste AC e dalla già richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio. 2.5. Con il quinto motivo è stato denunciato il vizio di ultrapetizione con riguardo alla liquidazione dei danni a favore della parte civile, con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno del Cannpanale era stata indicata in euro 11.090,55, contrariamente a quanto assunto dal Giudice di appello, per il tramite di un'analitica esposizione delle voci di danno;
nella specie, è stata liquidata una maggior somma;
e non varrebbe in senso contrario la clausola di stile contenuta nella domanda della parte civile (che, dopo l'indicazione della detta somma, ha aggiunto «o comunque di ogni altra somma determinata dal Giudice di pace»), espressione in forza della quale invece il Tribunale ha rigettato in parte qua il gravame. 2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., assumendo che l'importo liquidato a titolo di risarcimento sarebbe stato determinato in contrasto con le allegazioni della stessa parte civile, in via equitativa (pur potendosi quantificare) e senza enunciare i criteri impiegati, ed anzi erroneamente affermando che il MP avrebbe subito un deturpamento fisico permanente. 2.7. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate con il ricorso, in particolare in relazione: all'incompatibilità del testi PA e BA con l'ufficio di testimone (evidenziando come la sentenza impugnata sul punto difetti quanto meno di una congrua motivazione), alla necessità di apprezzarne con cautela la deposizione (in ragione della loro effettiva ed attuale responsabilità nei confronti della persona offesa, verso la quale sarebbero obbligati al risarcimento in solido con l'imputato) - deposizione, peraltro smentita -, al vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, alla legittima difesa, alla liquidazione del danno in misura superiore alla domanda della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il quinto motivo di ricorso è fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto;
nel resto, invece, l'impugnazione è nel complesso infondata e deve essere rigettata. 1. Il primo motivo di ricorso (tenuto conto pure delle allegazioni sul punto contenute nei motivi nuovi), che ha inteso far derivare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone dei docenti PA e BA, dal loro concorso omissivo colposo nelle lesioni personali dolose cagionate dall'imputato alla persona offesa (entrambi studenti), è nel complesso infondato. Il Collegio intende, anzitutto, ribadire il principio secondo cui «non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo;
ne consegue che nei delitti la condotta colposa che accede al fatto principale doloso, è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa 3 espressamente prevista dall'ordinamento» (Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, Rv. 274626 - 02). Difatti, come già condivisibilmiente rilevato, quantunque «parte della giurisprudenza di legittimità» ritenga «che il concorso colposo sia configurabile anche rispetto al delitto doloso (Sez. 4, n. 22042 del 27/04/2015, Donatelli, Rv. 263499; Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008, dep. 2009, Calabrò, Rv. 19 / 242830; Sez. 4, n. 10795 del 14/11/2007, dep. 2008, Pozzi, Rv. 238957; Sez. 4, n. 39680 del 09/10/2002, Capecchi, Rv. 223214)», «le Sezioni Unite, con una decisione anteriore a quelle citate, erano pervenute a una soluzione opposta (Sez. U, n. 2720 del 03/02/1990, Cancilleri, Rv. 183495) che aveva trovato immediato seguito da parte delle sezioni semplici (Sez. 3, n. 5017 del 20/03/1991, Festa, Rv. 187331; Sez. 4, n. 9542 del 11/10/1996, De Santis, Rv. 206798) e che si lascia preferire sulla scorta di una piana lettura della disciplina codicistica: l'art. 42 secondo comma cod. pen. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto colposo (o preterirtenzionale) previsti dalla legge;
l'art. 113 cod. pen. riguarda la cooperazione colposa "nel delitto colposo" dunque non può estendersi fino ad abbracciare il concorso colposo nel delitto doloso, figura, quest'ultima, che rimane priva di copertura normativa. Ergo, per i delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista nella parte speciale» (ivi). Ragion per cui erroneamente il ricorrente ha affermato che la querela sporta nei confronti dell'imputato per il fatto da lui commesso si estenda ex art. 123 cod. pen. (che opera ope legis nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il medesimo reato: cfr. Sez. 4, n. 3584 del 23/12/2009 - dep. 2010, Capodiferro, Rv. 246304 - 01) anche nei confronti dei detti insegnanti, i quali - si è appena esposto - non potrebbero essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso colposo, del delitto in imputazione. Nel resto il ricorso e il motivi aggiunti (nella parte relativa al primo motivo di ricorso) sono generici poiché finisce con l'argomentare in ordine alla qualità processuale dei medesimi dichiaranti sia in termini del tutto astratti, in ragione della prospettiva giuridica qui non condivisa, sia comunque con affermazioni apodittiche sul fatto di costoro, non potendosi qui affermare - alla luce del fatto che la pronuncia impugnata ha escluso che dalla loro deposizione sono emersi elementi di rilevanza penale a loro carico (e non solo la mancata instaurazione di un procedimento penale a loro carico: cfr. Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01; cfr. già Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584) - l'erronea attribuzione a costoro da parte dei Giudici di merito della qualità processuale di testimone a dispetto della sussistenza di un'altra ipotesi di incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. 2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Fermo quanto già esposto in relazione all'asserita qualità di responsabili civili dei testi PA e BA (e all'infondatezza in parte qua della prospettazione difensiva), con i ,71 4 motivi in esame sono stati denunciati vizi che non possono essere ril:ualmente dedotti. Difatti, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale (segnatamente dell'art. 52 cod. pen.), la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, anzitutto sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità dei testimoni, ivi compresa la persona offesa dal reato (rappresentando pure il contrasto tra quanto da loro rassegnato e gli altri elementi di prova); dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Non occorre, pertanto, imnnorare oltre per evidenziaire che la difesa ha pure irritualmente perorato in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). L'inammissibilità motivi originariamente dedotti determina l'inammissibilità anche delle allegazioni ad essi inerenti esposte nei motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 - 01). 3. Pure il sesto motivo è inammissibile, poiché ha dedotto un vizio di motivazione sulla quantificazione del danno che, come appena osservato, non può essere denunciato nella specie. 4. Il quinto motivo è fondato. In effetti, nell'atto di costituzione di parte civile il danno di cui si è richiesto il risarcimento era stato quantificato (alla stregua di un computo che ne ha distinto le diverse voci) in euro 11.090,55 «o, in subordine nella somma che risulterà di giustizia nel corso del procedimento»; tanto che in sede di comparsa conclusionale si era insistito nella medesima domanda, richiamando il quantum e il computo già indicato (cfr. atto di costituzione di parte civile e comparsa conclusionale). Ne deriva che, in violazione di legge, è stata nella specie liquidata la maggior somma di euro 15.000 in quanto, anche quando è esercitata nel processo penale, l'azione civile è improntata ai principi generali della domanda (quale atto dispositivo della parte interessata) e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Sez. 1, n. 50709 del 30/10/2014, Birri, Rv. 261757 - 01; Sez. 5, n. 43454 del 04/10/2001, Procaccini, Rv. 220256 - 01). Ed erroneamente il Tribunale, a fronte delle detta specificai indicazione dell'importo richiesto, ha ritenuto che fosse consentita la liquidazione di una somma superiore richiamando la detta formula che sarebbe stata impiegata dalla parte civile, atteso che nella specie, la mera menzione della somma eventualmente difforme che il Giudice avrebbe determinato (non richiesta in misura maggiore e senza un riferimento alla determinazione di essa in via 5 equitativa) non consente di escludere che la domanda abbia avuto ad oggetto proprio la somma puntualmente determinata dallo stesso danneggiato. Il che esime da ulteriori considerazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, riducendo l'importo del risarcimento del danno in favore della parte civile in euro 11.090,50. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 28/09/2022.