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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6847 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. TO Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3669 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3. 12. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
(P. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Pietro Tacchini, 32, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
OM OL (C.F. ; C.F._1
; Fax: 06/8844991) e dall'avv. Email_1
LD OL (C.F. ; C.F._2
; Fax: 06/8844991), elettivamente Email_2
domiciliata presso lo Studio Legale “OL & Associati”, Corso Vittorio
Emanuele II, 154, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore (All. n. 1)
APPELLANTE
E
con sede in Roma Via Controparte_1
San Donato di Ninea 20, P.IVA , in persona del Curatore Avv. P.IVA_2
TO SS, elett.te domiciliato in Roma, Viale Carso 57 presso lo studio dell'avv. Fabio Tomassini PEC Email_3
r.g. n. 1 , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni CodiceFiscale_3
fax al numero 063214363, che lo rappresenta e difende, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, giusta autorizzazione del
Giudice Delegato Dott. Fabio De Palo del Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare in data 28/10/2019
APPELLATO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza n. 9184/2019, pubblicata in data 26 aprile 2019, emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma
CONCLUSIONI: All'udienza del 3. 12. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
In accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigettata ogni altra istanza od eccezione;
Condanna la società opponente al pagamento dell'importo residuo ammontante ad € 253.000,00 a favore della società opposta, come determinata in motivazione, oltre interessi legali, come richiesti, dalla domanda al saldo;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'opposta che liquida in complessivi € 7.722,25, oltre IVA e cpa come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
A) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
r.g. n. 2 9184/2019 pubblicata in data 26 aprile 2019 e non notificata, emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma, in persona del dott. Domenico Mancini nella causa R.G. n. 28528/2013 per i motivi esposti in premessa;
B) nel merito, in accoglimento del presente gravame, previa conferma del provvedimento di revoca del decreto ingiuntivo n. 1841/13 (R.G. n.72996/2012) emesso il 22/31.1.2013 dal Tribunale Ordinario di Roma, in riforma parziale della sentenza impugnata:
1) annullare e revocare la condanna della al Controparte_2
pagamento dell'importo di € 253.000,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del Fallimento della Power Electric Italia s.r.l., in quanto il credito azionato è inesistente e/o inesigibile nei confronti della Parte_1
perchè le somme richieste non sono dovute;
[...]
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della controparte per la mancata esecuzione del contratto di appalto del
9.11.2008 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto predetto, affermando che il null'altro deve avere a qualsiasi titolo Controparte_1
e/o ragione;
3) condannare la controparte a restituire all'istante la somma di €
107.000,00= indebitamente percepita, oltre interessi con decorrenza dalla data delle anticipazioni al saldo e svalutazione monetaria, attesa la natura di imprenditore dell'opponente Parte_1
4) In relazione ai fatti sopra esposti, dichiarare che controparte ha agito in giudizio ben consapevole della insussistenza delle proprie pretese e, proprio in considerazione della condotta temeraria, condannare controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento a titolo di risarcimento danni di una somma ritenuta di giustizia ed equità;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio come per legge da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
r.g. n. 3 Per mero scrupolo difensivo si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita si compiaccia ammettere le istanze istruttorie già formulate da questa difesa in primo grado nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 15.5.2015, erroneamente ritenute irrilevanti dal Tribunale e precisamente:
- interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli:
A. “Vero è che il contratto di appalto del 9.11.2008 (cfr doc. n. 12 fascicolo primo grado) fu sottoscritto dall'ing. ”; CP_3
B. “Vero è che nel contratto di appalto del 9.11.2008 (cfr CP_3
doc. n. 12 fascicolo primo grado) è stato indicato quale legale rappresentante della ”; Controparte_1
C. “Vero è che all'epoca della sottoscrizione del contratto di appalto del
9.11.2008 rappresentante della era (cfr doc. n. 2 fascicolo CP_1 Persona_1
primo grado) e non ”; CP_3
D. “Vero è che la ha presentato il Piano Controparte_1
Operativo di Sicurezza (POS) che, recependo il piano di sicurezza di cantiere della committente avrebbe dovuto esplicitare le Parte_1
modalità con le quali si intendeva operare per la realizzazione delle opere appaltate, giusto quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 da poco tempo entrato in vigore?”;
E. “Vero è che la presentazione del POS da parte della Controparte_1
era condizione essenziale ed indefettibile per avere accesso nel cantiere oggetto del contratto di appalto e per dare corso alle opere commissionate?”;
F. “Vero è che in assenza del POS della Controparte_1 [...]
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), nominato Tes_1
dalla committente non consentiva l'accesso degli Parte_1
operai della predetta nel cantiere di Centroni - Controparte_1
”; CP_4
G. “Vero è che il P.O.S., ai sensi del art. 96 del D.Lgs.81/08, è un documento obbligatorio che deve essere sempre compilato e consegnato dal r.g. n. 4 datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici che operano in cantieri temporanei o mobili?”;
H. “Vero è che per la realizzazione dei lavori inizialmente appaltati alla e proprio in considerazione del suo inadempimento, la Controparte_1
si è rivolta ad altri soggetti ed a altre imprese incaricate di Parte_1
realizzare espressamente le opere indicate nel contratto di appalto sottoscritto originariamente con la ?”; CP_1
I. “Vero è che i lavori di realizzazione di opere murarie e tramezzi, nel cantiere di sono stati eseguiti dalla Parte_2 [...]
con sede in Albano Laziale (RM), Via Quarto di Grotte, 17 P. Controparte_5
I.V.A. , in persona del rappresentante legale , alla P.IVA_3 Persona_2
quale fu corrisposta dalla la somma di € 114.400,00, come Parte_1
risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate (cfr doc. n. 3 fascicolo primo grado) e dal contratto di appalto (cfr doc. n. 1 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) che mi si mostrano?”;
J. “Vero è che i lavori di realizzazione degli intonaci, nel cantiere di
– Roma, sono stati eseguiti dall' Parte_2 Controparte_6
con sede in Veroli – Frosinone, Via Case Sciascia 58, in persona del legale
[...]
rappresentante, , P.I.V.A. ed alla quale fu Testimone_2 P.IVA_4
corrisposta dalla la somma di € 20.800,00 come risulta dal Parte_1
prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate (doc. n. 4 fascicolo primo grado) e dal contratto di appalto che mi si mostrano (cfr doc. n. 2 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.)”;
K. “Vero è che i lavori di fornitura e posa in opera di idrosanitari ed impianti termoidraulici, nel cantiere di – Roma, sono stati Parte_2
eseguiti dalla con sede in Roma Via Stoppato Parte_3
84, in persona del legale rappresentante P.I.V.A. Parte_4
ed alla quale fu corrisposta dalla la somma di € P.IVA_5 Parte_1
158.080,00 come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate r.g. n. 5 (cfr doc. n. 5 fascicolo primo grado) e dal contratto di appalto che mi si mostrano (cfr doc. n. 3 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.)?”;
L. “Vero è che i lavori di fornitura e posa in opera degli impianti elettrici, nel cantiere di sono stati eseguiti dalla Parte_2 [...]
.COS con sede in Roma, Via Valerio Corvino 71, in CP_7 CP_8
persona del legale rappresentante P.I.V.A. , alla Controparte_9 P.IVA_6
quale venne corrisposta dalla la complessiva somma di € Parte_1
61.600,00, giusta prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate (cfr doc.
n. 6 fascicolo primo grado) e dal contratto di appalto che mi si mostrano (cfr doc. n. 4 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) ?”;
M. “Vero è che i lavori di fornitura e realizzazione di pittura e verniciatura nel cantiere di sono stati eseguiti dalla Parte_2 [...]
con sede in Boville Ernica (FR) Via Colle Parte_5
S. Paolo 90 in persona del legale rappresentante, P. I.V.A. Parte_5
alla quale venne corrisposta dalla la P.IVA_7 Parte_1
complessiva somma di € 52.000,00 come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate (cfr doc. n. 7 fascicolo primo grado) e dal contratto di appalto che mi si mostrano (cfr doc. n. 5 memoria ex art. 183 VI comma n. 2
c.p.c.);
N. “Vero è che i lavori di fornitura e realizzazione e posa in opera di grate in ferro nel cantiere di sono stati eseguiti dalla Parte_2 CP_10
. con sede in Roma, Via Del Casale
[...] Controparte_11
Agostinelli, 88/A-B, in persona del legale rappresentante C.F. Parte_6
alla quale venne corrisposta dalla la P.IVA_8 Parte_1
complessiva somma di € 12.575,00, come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate che mi si mostrano (cfr doc. n. 8 fascicolo primo grado)?”;
O. “Vero è che i lavori di fornitura e realizzazione e posa in opera di opere in ferro nel cantiere di Roma, sono stati eseguiti dalla Ditta Parte_2
CP_12 con sede in Roma, Via Del Fosso dell'Acqua Mariana 45, in CP_13
persona del legale rappresentante P.I.V.A. alla CP_13 P.IVA_9
quale venne corrisposta dalla la complessiva somma di € Parte_1
52.000,00, come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate che mi si mostrano (cfr doc. n. 9 fascicolo primo grado)?”;
P. “Vero è che i lavori di fornitura e realizzazione e posa in opera di infissi in legno e opere di falegnameria nel cantiere di – Roma, sono Parte_2
stati eseguiti dalla con sede in Roma, Via Siculiana Controparte_14
156/B, in persona del legale rappresentante P.I.V.A. CP_14
, alla quale venne corrisposta dalla la P.IVA_10 Parte_1
complessiva somma di € 48.006,40, come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate che mi si mostrano (cfr doc. n. 10 fascicolo primo grado)?”;
Q. “Vero è che i lavori di fornitura e realizzazione e posa in opera di pavimentazione industriale nel cantiere di Roma, sono stati Parte_2
eseguiti dalla di con sede in Velletri, Via CP_15 Controparte_16
Tevola 43, in persona del legale rappresentante, P.I.V.A. Controparte_16
, alla quale venne corrisposta dalla la P.IVA_11 Parte_1
complessiva somma di € 18.408,00, come risulta dal prospetto di pagamenti e relative fatture quietanzate che mi si mostrano (cfr doc. n. 11 fascicolo primo grado)?”;
R. “Vero che i lavori di fornitura e realizzazione e posa in opera di CP_17
tamponature e tramezzature, costruzioni comignoli, tetto montaggio
[...]
scale, battiscopa e pavimenti pianerottoli, cretoni balconi e terrazzi nel cantiere di sono stati eseguiti dalla Parte_2 Controparte_18
con sede in Veroli, via Case Viti n. 89, in persona del legale
[...]
rappresentante, P.I.V.A. , come risulta dal Parte_7 P.IVA_12
contratto del 7.1.2009 che mi si mostra (cfr doc. n. 6 memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.)”?
r.g. n. 7 Si indicano sin d'ora a testi: Coordinatore della Testimone_1
Sicurezza del cantiere – Roma domiciliato in Roma, Via Parte_2
Deserto di Gobi n. 95; Direttore dei Lavori del cantiere Testimone_3 [...]
domiciliato in Roma, via Trionfale n. 7126, affinchè entrambi Parte_2
rispondano su tutti i capitoli sopra formulati;
, elettivamente Persona_2
domiciliato in Albano Laziale, via Quarto Grotte 17 affinchè risponda sul capitolo sub I); , elettivamente domiciliato in Veroli, via case Testimone_2
Sciascia 58 sul capitolo sub J); elettivamente domiciliato in Parte_4
Roma, via Alessandro Stoppato 84 sul capitolo sub K); Testimone_4
elettivamente domiciliato in Roma, via Valerio Corvino 71 sul capitolo sub. L);
elettivamente domiciliato in Boville Ernica via Colle San Parte_5
Paolo 90 sul capitolo sub M); elettivamente domiciliato in Roma, Parte_6
Via Del Casale Agostinelli, 88/A-B sul capitolo sub. N); CP_13
elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Fosso dell'Acqua Mariana 45 sul capitolo sub. O); elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_14
Siculiana 156/B sul capitolo sub P); elettivamente Controparte_16
domiciliato in Velletri, Via Tevola 43 sul capitolo sub. Q); Parte_7
elettivamente domiciliato in Veroli, via Case Viti n. 89 sul capitolo sub R).
Si costituiva il per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, anche in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettare, in ogni sua parte,
l'appello proposto dalla e, per l'effetto, confermare in Parte_1
ogni sua parte la sentenza n. 9184/2019 pubblicata in data 26 aprile 2019, emessa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice Dott. Mancini nella Causa
R.G. 28528/2013.
Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere efficace il disconoscimento della firma apposta in calce all'originale del doc. 17, prodotto dalla all'udienza del 27/11/2013, si reitera l'istanza di Controparte_1
r.g. n. 8 verificazione della firma, già formulata a verbale nel corso della suddetta udienza.
Con vittoria delle spese, spese generali, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza in data 29. 1. 2020 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 3. 12. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico articolato motivo di gravame, nell'ambito del quale ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 214 e segg. c.p.c. e la mancata valutazione del materiale probatorio.
Dalla motivazione della sentenza si evince che la decisione del giudice di primo grado di ritenere fondata la pretesa creditoria azionata dalla controparte si baserebbe su un unico presupposto, ossia il presunto riconoscimento ex art. 215
c.p.c. della sottoscrizione apposta in calce al certificato di esecuzione dei lavori a firma del 21.2.2011, prodotto dalla con la Persona_3 CP_1
comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. n. 17 controparte), che attesterebbe la regolare esecuzione delle opere.
Il Tribunale sul punto ha affermato: “A tali fini è indicativo anche il certificato di esecuzione dei lavori del “21-02-2011” con sottoscrizione, non autenticata, della committente opposta (doc. 17 fascicolo cartaceo dell'opponente). Per gli effetti tale documento deve ritenersi riconosciuto dal convenuto. Inizialmente depositato in copia, e a seguito del disconoscimento dell'”autenticità” della sottoscrizione, effettuata all'udienza del 27 novembre
2013, veniva depositato in originale all'udienza medesima. Ma successivamente al disconoscimento, parte opposta non ha reiterato il disconoscimento del
r.g. n. 9 documento originale prodotto, omettendone il disconoscimento anche alla prima udienza utile fissata per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 260/41, novellato dall'art. 41 D.Lgs. b. 5/06 da parte del giudice unico. Infatti in base al meccanismo ordinato dall'art. 2719 c.c. e art.
215 c.p.c., a fronte della produzione di una copia fotostatica l'interessato è onerato del disconoscimento della sua conformità all'originale. Però una volta prodotto quest'ultimo, al fine di evitare che acquisti il valore di scrittura privata riconosciuta, l'interessato ha l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così a chi intenda avvalersene l'onere di esperire il procedimento di verificazione. Perciò il documento prodotto in originale su richiamato del 21 febbraio 2011 attestante
l'esecuzione dei lavori per un “importo contabilizzato alla data 20-12-2012 €
691.997,00” con dichiarazione in calce che i “lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, senza dare luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria” deve ritenersi riconosciuto” (cfr. pagg 7 ed 8 sentenza primo grado).
La sentenza gravata sul punto sarebbe non solo erronea, ma anche contraddittoria, atteso: 1.- che il disconoscimento della firma apposta sul documento 17 prodotto dall'appellata avrebbe comportato la sua inutilizzabilità in mancanza della verificazione della firma;
la sottoscrizione sui due documenti, ovvero quella sulla copia allegata alla comparsa di costituzione dell'appellata e quella sull'originale prodotto all'udienza del 27.11.2013, erano esattamente identici e corrispondenti;
2.- che il giudice di primo grado, pur dando atto che l'appellante aveva formalmente disconosciuto la sottoscrizione del documento numero 17 sopra richiamato, proprio nel corso dell'udienza del 27/11/2013, in cui la controparte aveva chiesto espressamente la verificazione della firma e depositato l'originale del suddetto documento ha sostenuto che l' avrebbe dovuto Parte_1
reiterare il disconoscimento dopo la predetta produzione in originale.
r.g. n. 10 L'erroneità della motivazione conseguirebbe, da un lato, all'applicazione del principio di diritto espresso da alcune sentenze della Cassazione, in particolare la n. 16551 del 2015, che però concernerebbero il caso, del tutto diverso da quello di specie, in cui una volta contestata l'autenticità della sottoscrizione di una copia fotostatica non era stato reiterato il disconoscimento dopo la produzione dell'originale e, dall'altro, dall'affermazione, in totale contrasto con la costante giurisprudenza della Suprema Corte e di altri giudici di merito, secondo cui a seguito della produzione di una copia la parte ha l'onere di contestarne unicamente la conformità all'originale.
In realtà, nel caso di specie, come sarebbe stato confermato dallo stesso
Tribunale, il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione sarebbe stato effettuato non prima, ma contestualmente alla produzione dell'originale del relativo documento.
Nel verbale dell'udienza del 23.11.2013, infatti, si legge che la
[...]
ha espressamente disconosciuto “l'autenticità della sottoscrizioni Parte_1
quanto ai documenti n. 17, 9, 13, 4 e 6 prodotti da controparte” e che il legale dell'appellata “chiede la verificazione del documento n. 17 ….omissis… produce originale del documento n. 17”.
Al contrario di quanto sostenuto dal primo giudice non vi sarebbe alcuna differenza, soprattutto ai fini del disconoscimento della firma, tra la copia fotostatica e l'originale del documento sul quale è apposta la sottoscrizione;
originale che ancora doveva essere prodotto, come fatto da controparte, all'udienza del 23.11.2013 proprio ai fini della verificazione.
L'appellante sul punto ha fatto riferimento a costanti ed uniformi pronunce di merito e di legittimità che confermerebbero la sua tesi circa la necessaria produzione in giudizio dell'originale del documento contenente la sottoscrizione disconosciuta;
la copia di un documento avrebbe la stessa valenza probatoria dell'originale, e da ciò conseguirebbe che la parte contro la quale è prodotta tale copia avrebbe l'onere di disconoscere non solo la conformità all'originale, come r.g. n. 11 affermato dal Tribunale, ma anche e soprattutto l'autenticità della sottoscrizione con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 214 e segg. c.p.c., in quanto in caso contrario, anche in mancanza dell'originale, la scrittura privata seppur in copia dovrà ritenersi riconosciuta (ex multis Cass.
6.2.2019 n. 3540; Cass.
4.2.2014 n. 2374; Cass. 12.10.2011 n. 20951).
L'appellante ha anche fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte che avrebbe confermato il citato orientamento giurisprudenziale sancendo che
“ove il disconoscimento attenga al profilo della conformità della copia all'originale, il giudice ben potrebbe accertarne la conformità aliunde;
nella diversa ipotesi in cui, invece, il disconoscimento riguardi la sottoscrizione o la scrittura, è esclusa l'utilizzabilità della copia, salva la procedura di verificazione dell'originale, se successivamente acquisito agli atti (Corte di
Appello di Roma sentenza n. 2724 del 27.4.2018).
L'erroneità della tesi del giudice di primo grado sarebbe evidente considerando che a suo avviso il disconoscimento avrebbe dovuto essere ulteriormente reiterato alla prima udienza dopo la riassunzione, anche se è noto che la riassunzione comporta la prosecuzione del giudizio nello stato e nella fase in cui si trovava prima dell'interruzione.
A pag. 7 della sentenza si legge: “Ma successivamente al disconoscimento, parte opposta non ha reiterato il disconoscimento del documento originale prodotto, omettendone il disconoscimento anche alla prima udienza utile fissata per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 260/41, novellato dall'art. 41 D.Lgs. b. 5/06 da parte del giudice unico”.
Sarebbe indubbio, tuttavia, che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento 17 prodotto da controparte con la costituzione in giudizio sarebbe stato effettuato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 214 c.p.c.,
e per tale motivo l'odierna appellata, per avvalersi ai fini probatori del citato documento nella medesima udienza del 27.11.2013, ha formulato istanza di verificazione;
senza però reiterare tale istanza, né all'udienza ex art. 183 c.p.c.
r.g. n. 12 del 18.3.2015, né nella propria memoria istruttoria, e quindi, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli" (v. Cass. n. 27506/2017; n. 2220/2012; n. 155/1994)” (Cass.
6.7.2018 n. 17902).
Il certificato di esecuzione dei lavori del 21.2.2011 (v. doc. n. 17) non potrebbe essere utilizzato quale mezzo di prova per confermare la sussistenza della pretesa creditoria azionata dall'appellata, senza che la firma del documento venga sottoposta al procedimento di verificazione in contraddittorio tra le parti e la firma sia ritenuta vera.
Sarebbe evidente l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver totalmente errato nell'attribuire pieno valore di prova al documento n. 17, denominato da controparte: “Certificato Esecuzione lavori CP_19
contratto 09/11/2008 a firma di del 21/02/2011”, e per aver Persona_3
fondato la condanna dell'appellante su detto documento senza prendere in considerazione le contestazioni della la quale, tramite i suoi Parte_1
difensori e procuratori, aveva anche dettagliatamente contestato le pretese dell'appellata. Inoltre, la sentenza gravata sarebbe censurabile perché il giudice di primo grado avrebbe totalmente ignorato gli altri elementi di prova che la aveva fornito per dimostrare la mancata esecuzione dei lavori Parte_1
e l'insussistenza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo.
L'appellante avrebbe documentalmente dimostrato che, a causa della grave inadempienza della Power Electric s.p.a. era stata costretta ad incaricare altre ditte per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, alle quali aveva corrisposto i relativi compensi pari ad € 537.869,40=.
r.g. n. 13 Tale circostanza sarebbe dimostrata dalla documentazione prodotta, e non sarebbe mai stata contestata dall'appellata; infatti, nel giudizio di primo grado, e sin dalla prima difesa, l'opponente, sulla quale non gravava alcun onere probatorio avendo la veste di convenuta sostanziale, per contrastare la pretestuosa richiesta creditoria aveva dedotto in modo circostanziato, puntuale e documentato, che la non aveva assolutamente effettuato i lavori e CP_1
le opere di cui chiedeva il pagamento.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la
[...]
aveva analiticamente rappresentato i lavori rispetto ai quali aveva Parte_1
asseritamente dovuto far ricorso all'opera di altre ditte, e le somme che le aveva corrisposto, per dimostrare che l'Impresa Power Electric Italia s.r.l. non avrebbe mai realizzato le opere edili ed impiantistiche di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 9.11.2008, non avendone né i mezzi, né le attrezzature necessarie, e che tali lavori erano stati eseguiti da altre imprese regolarmente pagate dalla così come si evincerebbe dalla documentazione Parte_1
prodotta in primo grado e non presa in esame dal Tribunale.
L'onere probatorio gravava sulla (ora CP_1 Controparte_1
), attrice sostanziale in primo grado, che avrebbe dovuto dimostrare i
[...]
presunti lavori svolti ed il relativo credito azionato in sede monitoria.
Invece, la (ora ) non avrebbe CP_1 Controparte_1
fornito alcuna dimostrazione della sua pretesa economica, se non tramite la produzione del fantomatico doc. n. 17 (certificato di esecuzione dei lavori), che sarebbe inutilizzabile, come in precedenza evidenziato, e l'affermazione secondo cui il contratto di appalto oggetto di causa e quelli sopra richiamati, che la era stata obbligata a stipulare con altre ditte, avrebbero Parte_1
avuto ad oggetto opere diverse e compatibili con le presunte opere rese dalla
. CP_1
Raffrontando l'oggetto del contratto per cui è causa (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio) e quelli sottoscritti con le altre imprese (cfr. docc. da n. 6 a n. 11
r.g. n. 14 produzione fasc. primo grado) si evincerebbe che, al contrario Parte_1
di quanto apoditticamente sostenuto dall'appellata, le opere commissionate a queste ultime imprese coinciderebbero perfettamente con quelle che la
[...]
avrebbe dovuto eseguire. Controparte_1
Infatti, l'art. 1 del contratto stipulato inter partes, prevedeva espressamente che: “L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di opere edili, opere impiantistiche, opere in alluminio” ed elencava a titolo esemplificativo le opere principali:
“Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti” (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
L'appalto, pertanto, era omnicomprensivo (c.d. “chiavi in mano”) e riguardava tutte le opere e le forniture volte alla realizzazione ed alla completa rifinitura di ogni unità immobiliare;
conseguentemente, i lavori edili e di impiantistica eseguiti dalle altre ditte incaricate dalla a Parte_1
seguito dell'inadempimento della coinciderebbero Controparte_1
totalmente con quelli che avrebbe dovuto porre in essere quest'ultima. Nessuna prestazione sarebbe stata effettivamente resa dalla in Controparte_1
favore dell'appellante, e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che in tutte le fatture di cui era stato chiesto il pagamento veniva riportata sempre la stessa generica formula: “Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di opere edili, opere impiantistiche (OG1, OG11) vostro cantiere
Centroni – Roma” (cfr. doc.
2-7 fasc. procedura monitoria), senza alcun richiamo o riferimento specifico al tipo di prestazione, alla sua natura, alla quantità delle opere impiantistiche, edili e di lavorazione effettuate.
La stessa appellata, non avendo mai lavorato nel cantiere della società appellante, non sarebbe stata in grado di specificare nelle fatture quali presunte opere avrebbe realizzato per ottenere il pagamento di somme così rilevanti.
Inoltre, la intratteneva da diversi anni rapporti di Parte_1
r.g. n. 15 lavoro con l'ing. che era stato CP_3 CP_20 Controparte_21
e poi, attesa l'incorporazione della predetta società nella
[...] Controparte_1
responsabile tecnico della stessa (cfr. Certificato Camera di Commercio
[...]
all. 2 del fascicolo primo grado); ed era stato proprio l'Ing. a CP_3
sottoscrivere il contratto di appalto del 9.11.2008, attraverso il quale la committente, aveva appaltato alla Parte_1 Controparte_1
la realizzazione di lavori edili ed opere impiantistiche nei suoi cantieri di
[...]
Roma – Località Centroni Pt_2
Il contratto di appalto, però, come eccepito in primo grado, presentava anche una grave anomalia, poiché era stato sottoscritto dall'Ing. in CP_3
qualità di legale rappresentante della mentre invece, Controparte_1
all'epoca, il rappresentante dell'Impresa era il Sig. , come Persona_1
sarebbe emerso dall'esame del certificato rilasciato dalla Camera di Commercio
(cfr. doc. 2).
Nella realtà sarebbe stato sempre e comunque l'Ing. ad intrattenere CP_3
rapporti con l' a quietanzare le fatture, a sottoporre Parte_1
preventivi per altri cantieri, a frequentare gli uffici della Parte_1
siti in Roma, Via Della Stazione di Ciampino 25, etc. etc., in tal modo ingenerando negli Amministratori e nello staff tecnico della Parte_1
l'errata convinzione che l'Ing. fosse effettivamente il legale
[...] CP_3
rappresentante della infatti, gli amministratori della Controparte_1
Società, ed , che si erano succeduti all'epoca Persona_4 Persona_1
dei fatti, erano del tutto sconosciuti alla società appellante, ai suoi
Amministratori, ai suoi dirigenti e persino agli impiegati.
Sarebbe indubbio anche che, come eccepito dalla la Parte_1
prima di dare inizio ai lavori ed alle opere edili ed impiantistiche CP_1
sul cantiere Centroni Roma, indicate nel contratto del 9.11.2008 la Parte_2
non avrebbe presentato il Piano Operativo di Controparte_1
Sicurezza (POS) che, recependo il piano di sicurezza di cantiere della r.g. n. 16 committente avrebbe dovuto esplicitare le modalità con Parte_1
le quali si intendeva operare per la realizzazione delle opere appaltate, secondo quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008 da poco tempo entrato in vigore. Contr La presentazione del da parte della era condizione Controparte_1
essenziale ed indefettibile per accedere al cantiere oggetto del contratto di appalto e per dare corso alle opere commissionate, in quanto la mancata Contr presentazione del comportava che il Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE), nominato dalla committente nella Parte_1
persona di non poteva consentire l'accesso agli operai della Testimone_1
nel cantiere di Controparte_1 Pt_2 Parte_2
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, il P.O.S., ai sensi del
D.Lgs.81/08, sarebbe un documento obbligatorio che deve essere sempre compilato e consegnato dalle imprese esecutrici che operano in cantieri temporanei o mobili;
prima dell'inizio dei lavori l'impresa esecutrice avrebbe l'obbligo di trasmettere il proprio POS all'impresa appaltante, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza, ed i lavori potrebbero avere inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni Contr dall'avvenuta ricezione. In mancanza del la ditta non potrebbe avere accesso al cantiere;
nel caso di specie la non avrebbe mai Controparte_1
Contr tramesso il alla né l'appellata nel corso del primo Parte_1
grado di giudizio avrebbe fornito alcuna prova al riguardo, e tale violazione, costituendo un gravissimo inadempimento dell'impresa dovrebbe comportare la risoluzione del contratto stipulato.
L'appellata non avrebbe mai provveduto a regolarizzare la sua posizione, non si sarebbe dotata mai del POS, e non lo avrebbe mai consegnato alla
[...]
oppure al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Parte_1
(CSE) Testimone_1
Rispetto a tale circostanza, così come della documentazione prodotta a r.g. n. 17 sostegno delle eccezioni di inadempimento sollevate dalla Parte_1
mai contestata dall'appellata, non vi sarebbe alcun accenno nella motivazione della sentenza impugnata, pur introducendo l'opposizione a decreto ingiuntivo un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e deve pronunciarsi sulle eccezioni proposte per confutare detta pretesa.
Sotto altro profilo l'appellante ha dedotto che sarebbe stata documentalmente dimostrata la circostanza che la non avrebbe CP_1
eseguito alcuno dei lavori oggetto dell'appalto commissionatogli, e ciò dovrebbe comportare la fondatezza della domanda riconvenzionale, già formulata dalla nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, di Parte_1
declaratoria di risoluzione del contratto di appalto del 9.11.2008 per grave inadempimento della e di condanna di quest'ultima Controparte_1
alla restituzione della somma di € 107.000,00=, versata in acconto delle fatture azionate nel decreto ingiuntivo, nonchè la condanna per inadempimento contrattuale rispetto alla corresponsione della somma ritenuta di giustizia.
La come dedotto, documentato e confermato nella Parte_1
sentenza di primo grado, ha anticipato alla la somma Controparte_1
complessiva di € 107.000,00= per l'esecuzione del contratto di appalto del
9.11.2008 riguardante il cantiere sito in Roma Località Centroni - Morena -
Roma, e tale importo è stato incassato dall'appellata benché la stessa non avesse mai eseguito, neppure in parte, le opere commissionate;
tale somma dovrebbe quindi essere restituita, oltre interessi dalla data delle anticipazioni al saldo e svalutazione monetaria, attesa la natura di Imprenditore assunto dalla
[...]
Parte_1
Il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare che l'appellante aveva formalmente e tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al certificato di esecuzione dei lavori del 21.2.2011 (cfr. doc n. 17 controparte),
e quindi escludere la rilevanza probatoria del predetto documento in quanto la r.g. n. 18 controparte non aveva reiterato l'istanza di verificazione inizialmente proposta, rilevando, altresì, che la controparte, su cui incombe il relativo onere, non aveva fornito alcuna prova della sua pretesa creditoria a fronte delle puntuali e documentate contestazioni sollevate dalla nonché accertare e Parte_1
dichiarare che le prove documentali fornite dalla stessa, in particolare i contratti di appalto stipulati con altre ditte e le fatture emesse da queste ultime, dimostravano che la non aveva eseguito alcuna delle opere CP_1
oggetto del contratto di appalto.
Conseguentemente, la sentenza oggetto del presente gravame dovrebbe essere riformata, revocando la condanna della al pagamento Parte_1
dell'importo di € 253.000,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore del della in quanto il credito CP_1 Controparte_1
azionato sarebbe inesistente e/o inesigibile nei confronti della Parte_1
perchè le somme richieste non sono dovute.
[...]
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'appellante ha preliminarmente focalizzato le proprie censure sulla validità della formale contestazione del disconoscimento della firma in calce al certificato di esecuzione dei lavori.
Al riguardo deve rilevarsi che con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la opposta aveva depositato - sub doc. Controparte_1
n. 17 - copia fotostatica del certificato di esecuzione dei lavori;
successivamente, all'udienza di comparizione del 27/11/2013 in seguito al disconoscimento a verbale di alcuni documenti prodotti in fotocopia con la comparsa di costituzione, tra i quali il suindicato doc. 17 denominato “certificato di esecuzione dei lavori”, la nel corso dell'udienza Controparte_1
stessa, aveva prodotto l'originale di tale documento, chiedendo la verificazione della firma, mentre la non aveva disconosciuto l'autenticità Parte_1
della firma dell'originale tempestivamente prodotto dall'odierna appellata.
Al riguardo merita di essere riportato il testo integrale del verbale r.g. n. 19 dell'udienza del 23/11/2013: “Sono presenti per parte opponente l'avv. LI
e l'avv. Franchi e per parte opposta l'avv. Picciotti;
l'avv. Picciotti si riporta alla comparsa, insistendo nella concessione della provvisoria esecuzione;
l'avv.
LI e l'avv. Franchi si oppongono alla concessione della provvisoria esecuzione per i motivi di cui all'atto di citazione;
disconoscono l'autenticità delle sottoscrizioni quanto ai documenti n. 17, 9, 13, 4 e 6 prodotti da controparte;
depositano documenti come da separato indice, rilevando che la società opposta ha ceduto il ramo d'azienda e risulta morosa, per cui –in caso di provvisoria esecuzione- stante le difficoltà di recupero, chiedono che venga disposta idonea cauzione;
l'avv. Picciotti chiede la verificazione del documento
n. 17, facendo presente che gli altri documenti sono stati prodotti al fine di dimostrare l'appartenenza al medesimo gruppo e la sostanziale prosecuzione di rapporti commerciali tra le società; produce originale del documento n. 17; quanto ai documenti oggi prodotti, ne sottolinea la irrilevanza e deposita n. 10 fatture dell'anno 2013 e n. 3 contratti dell'anno 2013 dai quali risulta l'attività della società opposta;
quanto alla cessione, rileva che non sussistono i presupposti di legge.
Il G.I. si riserva.”.
La Corte osserva che secondo i più recenti arresti giurisprudenziali della
Suprema Corte (v. Cass. n. 2777/ 2025, “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all'originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull'originale stesso;
in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda
r.g. n. 20 avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili.
Il cuore della suddetta decisione si basa sull'interpretazione dell'articolo
2719 c. c., norma che stabilisce che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, ma solo a condizione che la loro conformità con l'originale non sia 'espressamente disconosciuta'. Quando una parte produce una semplice fotocopia, la controparte ha il diritto di disconoscerne la conformità all'originale; il disconoscimento, se espresso e tempestivo, è un atto che paralizza l'efficacia probatoria del documento, e non è onere di chi disconosce avviare un procedimento complesso come la querela di falso, mentre è la parte che intende avvalersi della copia a dover provare la sua veridicità, ad esempio producendo l'originale o chiedendo la verificazione della scrittura.
Ed ancora “l'onere della prova ricade sulla parte che ha prodotto la fotocopia in giudizio. È questa parte che, se vuole avvalersi del documento, deve attivare il procedimento di verificazione o fornire altri elementi per dimostrarne l'autenticità e la conformità all'originale (v. Cassazione Civile n. 32656/2024).
Alla luce delle circostanze in precedenza evidenziate e dei principi ora illustrati deve rilevarsi che nel caso di specie l'odierna appellante aveva disconosciuto la fotocopia del doc. 17, ma non anche la firma in calce all'originale, e sempre secondo la Suprema Corte (v. Cass. 20 agosto 2014, n.
r.g. n. 21 18042, fra le altre) il meccanismo predisposto dagli art. 2719 c.c. e 215 c.p.c. prevede che a fronte della produzione di una copia fotostatica la parte che abbia interesse a far sì che il documento non debba ritenersi riconosciuto, è onerata del disconoscimento della sua conformità all'originale.
Parte opponente, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado si era limitata a dichiarare di disconoscere l'autenticità delle firme su alcuni documenti depositati in copia, tra i quali il doc. 17; ma in seguito alla produzione dell'originale del documento 17 da parte della difesa dell'opposta, la
[...]
aveva l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o Parte_1
della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così all'altra parte l'onere di esperire il procedimento di verificazione, tanto che l'istanza di verificazione tempestivamente proposta dalla non è neppure stata Controparte_1
oggetto di pronuncia da parte del Tribunale.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto riferimento alla sentenza n.
16551/2015 della Suprema Corte, nella quale era stato evidenziato che, a seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l'originale e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione, atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo.
Alla luce di tali premesse deve quindi essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale che al riguardo ha affermato che: “A tali fini è indicativo anche il certificato di esecuzione dei lavori del “21-02-2011” con sottoscrizione, non autenticata, della committente opposta (doc. 17 fascicolo cartaceo dell'opponente). Per gli effetti tale documento deve ritenersi riconosciuto dal convenuto. Inizialmente depositato in copia, e a seguito del disconoscimento dell'”autenticità” della sottoscrizione, effettuata all'udienza Cont del 27 novembre 2013, veniva depositato in originale all'udienza medesima.
r.g. n. 22 successivamente al disconoscimento, parte opposta non ha reiterato il disconoscimento del documento originale prodotto, omettendone il disconoscimento anche alla prima udienza utile fissata per la riassunzione del giudizio interrotto ai sensi dell'art. 43 R.D. n. 260/41, novellato dall'art. 41
D.Lgs. b. 5/06 da parte del giudice unico. Infatti in base al meccanismo ordinato dall'art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., a fronte della produzione di una copia fotostatica l'interessato è onerato del disconoscimento della sua conformità all'originale. Però una volta prodotto quest'ultimo, al fine di evitare che acquisti il valore di scrittura privata riconosciuta, l'interessato ha l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così a chi intenda avvalersene l'onere di esperire il procedimento di verificazione. Perciò il documento prodotto in originale su richiamato del 21 febbraio 2011 attestante l'esecuzione dei lavori per un
“importo contabilizzato alla data 20-12-2012 € 691.997,00” con dichiarazione in calce che i “lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, senza dare luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria” deve ritenersi riconosciuto” (cfr. pagg 7 ed 8 della sentenza di primo grado).
Con la successiva ordinanza n. 7340/22, la Suprema Corte ha infatti confermato l'orientamento richiamato dal primo giudice con il seguente principio di diritto: “In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell'istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l'acquisizione in giudizio dell'originale del documento, il mancato rispetto dell'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto con la memoria
r.g. n. 23 ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell'originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la prima udienza di trattazione, momento in cui si era verificata la predetta decadenza”, esattamente come nel caso di specie.
Una volta stabilita l'utilizzabilità del documento in oggetto devono essere esaminate le censure relative al merito della pretesa creditoria fatta valere dall'odierna appellata.
L'appellante ha sostenuto che nessuna delle prestazioni di cui al contratto di appalto inter partes era stata resa dalla in suo favore, e Controparte_1
che l'appellata non avrebbe mai lavorato nel cantiere della Parte_1
tanto che in “via riconvenzionale” ha richiesto la restituzione dell'importo di €
107.000,00 da essa versato in pagamento di 5 fatture emesse dalla
[...]
Controparte_1
La Corte ritiene che tale asserzione non sia verosimile, avendo la
[...]
pagato fino a luglio 2010 cinque fatture per un importo consistente;
Parte_1
ove non avesse ricevuto alcuna prestazione sarebbe quanto meno singolare che l'odierna appellante aveva atteso di vedersi notificato un decreto ingiuntivo e richiedere la restituzione di quanto ingiustamente versato solo in sede di opposizione e dopo circa tre anni.
In realtà il documento denominato “certificato di esecuzione dei lavori emesso dalla stessa in data 21/02/2011, attestava Parte_1
l'esecuzione dei lavori per un “importo contabilizzato alla data 20-12-2012 di €
691.997,00”, con dichiarazione in calce che i “lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, senza dare luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria”.
Tale documento, proveniente dalla debitrice Parte_1
costituisce piena prova della regolare esecuzione da parte della Controparte_1
in bonis, di tutte le opere di cui al contratto di appalto del 09/11/2008,
[...]
r.g. n. 24 per il corrispettivo di € 691.997,00, ultimate il 20/12/2010 (dieci giorni prima della scadenza prevista in contratto), ed attesta che le opere eseguite non avevano dato luogo ad alcuna vertenza.
Quanto alle censure dell'appellante secondo cui la Controparte_1
non sarebbe neppure entrata nel cantiere, deve rilevarsi che deve essere
[...]
condivisa la prospettazione dei fatti evidenziata da parte appellata, in base alla quale il certificato di esecuzione dei lavori è compatibile con le opere oggetto del contratto di appalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
che erano diverse da quelle appaltate alle altre società e documentate dall'opponente.
Infatti, il contratto di appalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
(v. doc. 1 del fascicolo monitorio) in data 9/11/2008, aveva ad
[...]
oggetto l'esecuzione delle opere di seguito descritte da eseguirsi nelle palazzine
A, B, C, e D composta da 48 appartamenti, e precisamente: realizzazione di tramezzi, intonaci, massetti;
fornitura in opera di impermeabilizzazioni, coibentazioni, pavimenti, rivestimenti, serramenti, grate, sistemi oscuranti, impianti idrosanitari, addizione e scarico, sanitari e rubinetterie;
opere da pittore, da falegname, elettriche, in calcestruzzo, provvisionali;
sistemazioni esterne.
Il contratto tra la e la (v. doc. 1 nel Parte_1 Controparte_5
giudizio di primo grado di parte appellante) in data 20/5/2009, invece, aveva ad oggetto, limitatamente alle palazzine A e B, la messa in opera di cortina inclusa malta, installazione lana di vetro, intonacatura interna e montaggio soglie e telai per finestre, lavaggio cortina con acido;
dalla lettura del suddetto contratto e quello per cui è causa emerge la loro compatibilità, non essendo ravvisabile una duplicazione nelle opere.
Anche il contratto tra la e la (.v doc. 2 Parte_1 Controparte_24
nel giudizio di primo grado di parte appellante) in data 28/1/2010, aveva ad oggetto, limitatamente alle palazzine A e B, la realizzazione degli intonaci interni ed esterni, ed è quindi compatibile con il contratto per cui è causa.
r.g. n. 25 Il contratto tra la e la (v. doc. 3 Parte_1 Parte_3
nel giudizio di primo grado di parte appellante) in data 8/9/2009, aveva ad oggetto la realizzazione dell'impianto idraulico termico e gas per tutti i 48 appartamenti, ed era compatibile con il contratto per cui è causa, non essendovi duplicazione nelle opere.
Il contratto tra la e la EL CO. (v. doc. 4 nel Parte_1 CP_8
giudizio di primo grado di parte appellante) in data 5/2/2010, aveva ad oggetto, limitatamente alle palazzine A e B, l'impianto elettrico completo con frutti, placche, interruttori, impianto TV satellitare, illuminazione corsie box ed impianto di cantiere, ed era compatibile con il contratto per cui è causa, non essendovi duplicazione nelle opere.
Il contratto tra la e la (.v doc. 5 nel Parte_1 Controparte_25
giudizio di primo grado di parte appellante) in data 28/1/2010, aveva ad oggetto la pittura e tinteggiatura dei locali interni, delle facciate esterne e verniciatura delle opere in ferro, relative alle 4 palazzine, ed era compatibile con il contratto per cui è causa, non essendovi duplicazione nelle opere.
Il contratto tra la e la (v. doc. 6 Parte_1 Controparte_18
nel giudizio di primo grado di parte appellante) in data 9/11/2008, aveva ad oggetto: magrone di sottofondazioni, opere di fondazione, muri di contenimento;
esecuzione di struttura in elevazione piani primo e secondo, solaio, piani tipo e pareti faccia vista, ed era compatibile con il contratto per cui è causa, non essendovi duplicazione nelle opere.
Tale quadro dimostra che per la realizzazione dei 48 appartamenti l'appellante aveva utilizzato diverse ditte, tra le quali la Controparte_1
e, come rappresentato dalla Curatela, il costo complessivo dichiarato
[...]
dall'opponente per la realizzazione dei 48 appartamenti, era di € 1.229.866, dei quali € 691.997,00 per il contratto di appalto con la ed Controparte_1
€ 537.869 per i contratti di appalto con le altre ditte;
supponendo che i 48 appartamenti realizzati avessero nella media una superficie di soli 80 mq r.g. n. 26 ciascuno, si ottiene una superficie complessiva di mq 3.840, che per effetto della ripartizione del costo complessivo per i metri quadri conduce ad un costo al metro quadro di circa € 320,00, ben inferiore al costo di costruzione di immobili ad uso civile (approssimativamente di € 1.000,00 per metro quadro).
E come evidenziato sempre dalla Curatela le istanze istruttorie reiterate dall'appellante devono ritenersi irrilevanti, come già rilevato dal giudice del primo grado (v. ordinanza fuori udienza del 24/6/2016).
Infatti, i capitoli di prova formulati al cap. A) riguardano un contenuto non contestato ed ininfluente ai fini del decidere;
i capp. B) e C) sono anch'essi attinenti a contenuti non contestati, risultanti da documenti ed ininfluenti ai fini del decidere;
i cap. D), E), F), sono ininfluenti ai fini del decidere ed in contrasto con il certificato di esecuzione dei lavori del 21/02/2011, documento proveniente dalla il cap. G) è di fatto inammissibile Parte_1
perché volto a provare il contenuto di una norma di legge;
il cap. H) è inammissibile perché si risolve in un giudizio (“inadempimento”) riservato al giudice e non al teste;
i cap. I), J) K), L), M), N), O), P), Q), ed R) sono ininfluenti ai fini del decidere. Alla stregua di quanto sinora esposto il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte.
Il rigetto dell'appello comporta anche il rigetto della richiesta dell'appellante di condannare parte appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento a titolo di risarcimento danni di una somma ritenuta di giustizia ed equità, non essendo peraltro stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che parte appellata abbia agito con malafede o colpa grave.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore,
r.g. n. 27 tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 9184/2019, pubblicata in data 26 aprile
2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c. p. c.;
C) Condanna l'appellante a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 14.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
COì deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 28