CASS
Sentenza 31 agosto 2021
Sentenza 31 agosto 2021
Massime • 1
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. a) e d) e 223 cod. proc. pen., la presentazione di una denuncia-querela da parte del medesimo nei confronti di un consulente tecnico di parte, in quanto tale conflittualità, dalla quale potrebbero derivare pretese risarcitorie del denunziante, non riguarda una parte processuale, ma un ausiliario tecnico, sicché non assume rilevanza ai fini dell'imparzialità del perito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/08/2021, n. 32395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32395 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIBUNALE di ROVIGO udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG dott. LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza' Penale Sent. Sez. 3 Num. 32395 Anno 2021 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 11/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 21 ottobre 2020, rigettava l'istanza di ricusazione di un perito, proposta dalla difesa di CO AN, ritenendo l'insussistenza di presupposti di cui alla lettera a), c) e d) cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 223 cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. Marco Petternella, del foro di Rovigo, articolato in un unico motivo, con cui lamenta Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 36 cod. proc. pen. ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. , considerato il verbale in forma riassuntiva, dove non risultano verbalizzate le operazioni di inizio e fine della deregistrazione. 2.1. La difesa premetteva che il ricorrente si trova indagato in un processo ustralcio per reati in materia ambientale ed evidenzia che alcune intercettazioni pertinenti un diverso procedimento risultavano già trascritte con perizia effettuata dalla dott. Ira Boato , perizia che però non veniva ammessa nel procedimento di cui trattasi. Il Giudice nominava perito nel procedimento la medesima dott.ssa Boato affinchè provvedesse alla trascrizione delle intercettazioni, e gli imputati, tra i quali CO, nominavano quale CT di parte la dott.ssa Laura ER. L'istanza di ricusazione era motivata dal fatto che in relazione ad altro incombente peritale disposto in altro procedimento ed a seguito di "contraddittori tecnici" sulle perizie/ la dott.ssa Boato aveva sporto denuncia-querela nei confronti della dott.ssa ER. Ritiene la difesa che non sarebbe esatta la valutazione del giudice dell'inesistenza di un interesse nel procedimento, posto che l'art. 36, lett. a) cod. proc. pen. consente che ai fini della ricusabilità del perito possa rilevare anche un interesse morale, esistente nel caso di specie, con sospetto di parzialità, in quanto la dott.ssa Boato non potrebbe sconfessare il proprio operato e sarebbe portata ad assumere una posizione confermativa anche nella perizia da svolgere nel procedimento penale in oggetto. Peraltro sussisterebbe anche la situazione compresa nell'art. 36, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di incompenti peritali con alto coefficiente di soggettività ed anche la grave inimicizia di cui all'art. 36, lett. d) cod. proc. pen. 2 3. La difesa ha depositato memoria, comprensiva di allegati, con la quale insiste nella richiesta evidenziando che nel procedimento penale a carico della consulente di parte il perito ricusato si è costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ferma restando la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione (Cfr. Sez. 4, n. 18799 del 12/04/2016, P.C., Zanarini, Rv. 266809 - 01), il ricorso risulta inammissibile, non ravvisandosi profili di censura nell'ordinanza impugnata, la quale deve essere esaminata nella sua interezza, ossia nella stesura argomentativa, come evincibile dal testo della de-registrazione del verbale dell'udienza del 21 ottobre 2020. 1.1. Il Tribunale, infatti, dopo avere richiamato la disposizione dell'art. 223 cod. proc. pen. e le tassative ipotesi dell'art. 36 cod. proc. pen., funzionali a garantire l'imparzialità del perito, ha escluso la sussistenza di un interesse di tipo economico, che nel caso di specie non pie) essere identificato con la richiesta di un risarcimento da parte della dott.ssa Boato nei confronti del CT di parte. Inoltre il giudice ha ritenuto che il perito non abbia manifestato il suo parere fuori da un incarico giurisdizionale, avendo espletato una precedente perizia ritualmente conferita. Inoltre l'attività da affidare alla dott.ssa Boato è stata qualificata quale attività di tipo tecnico (trascrizione delle intercettazioni), fermo restando il pieno valore probatorio dell'intercettazione stessa. Il giudice ha sottolineato come le questioni personali che riguardano il perito, seppure possano essere teoricamente definibili quali grave inimicizia, attengono ai rapporti tra la dott.ssa Boato e la CT di parte, soggetto che però non può rientrare nel concetto di parte processuale, né di difensore di cui all'art. 36 cod. proc. pen. Inoltre, a parere del Tribunale di Rovigo, non si può invocare la ragione di grave convenienza, essendo escluso nell'art. 223 cod. proc. pen. il richiamo alla lettera h) dell'art. 36 cod. proc. pen. 2. Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato sia in linea con le disposizioni di legge e coerentemente motivato. 2.2. E' stato già affermato che, in forza della tassatività delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non è ammissibile l'estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice ex art. 34 cod. 3 proc. pen. (così Sez. 3 , n. 25313 del 05/02/2019, Monteleone, Rv. 276004 - 02) ed ancor meno dell'ipotesi di cui all'art. 36, lett. h) cod. proc. pen., espressamente esclusa dalla disposizione di cui all'art. 223 cod. proc. pen. Infatti l'istituto della ricusazione è certamente posto a garanzia dell'imparzialità dell'attività del perito rispetto all'imputato ed alle altri parti del processo, nonché ai difensori, tanto che è principio pacifico che non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità ad interessi precostituiti, interessi che non possono certo essere certamente riconducibili alla coerenza delle impostazioni scientifiche o tecniche, ma vanno considerati sempre interessi di stretta connotazione patrimoniale od utilitaristica. Ma di certo altri soggetti processuali, quali i consulenti tecnici delle parti, sono estranei all'ambito di verifica dell'imparzialità del perito, posto che l'attività che lo stesso svolge produce una delle prove che saranno valutate nel processo penale, ma non è certo in grado di riverberare alcuna conseguenza o riflesso nella sfera giuridica di un consulente di parte. 3. In merito specifico ai contenziosi che possano intercorrere tra il perito e le parti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa costituire causa di ricusazione l'eventuale denuncia penale presentata dal ricusante nei confronti del perito stesso poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte;
mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito. (cfr. Sez. 5, n. 6805 del 21/01/2015, P.O. in proc. AN e altri, Rv. 262732 - 01) 4. Nel caso di specie, poi, l'elemento che esclude la fondatezza dell'istanza di ricusazione è costituito dal fatto che il perito si trova coinvolto, quale querelante di un consulente tecnico di parte, a seguito di "litigi" di tipo professionale occorsi nell'ambito di una precedente perizia e della valutazione delle sue risultanze. Orbene, come correttamente osservato dal Tribunale, il consulente tecnico di parte non è parte del processo penale in corso di svolgimento, né è difensore 4 Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. dell'imputato, ma svolge un ruolo di ausilio tecnico al difensore stesso, di talchè nessuna rilevanza sulla imparzialità del perito nominato dal giudice può riverberarsi, essendo tale contenzioso, dal quale potrebbero teoricamente derivare pretese risarcitorie da parte del perito, del tutto estraneo alle "parti processuali" come individuate dalle disposizioni di legge. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
lette le conclusioni del PG dott. LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza' Penale Sent. Sez. 3 Num. 32395 Anno 2021 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 11/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 21 ottobre 2020, rigettava l'istanza di ricusazione di un perito, proposta dalla difesa di CO AN, ritenendo l'insussistenza di presupposti di cui alla lettera a), c) e d) cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 223 cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia Avv. Marco Petternella, del foro di Rovigo, articolato in un unico motivo, con cui lamenta Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 36 cod. proc. pen. ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. , considerato il verbale in forma riassuntiva, dove non risultano verbalizzate le operazioni di inizio e fine della deregistrazione. 2.1. La difesa premetteva che il ricorrente si trova indagato in un processo ustralcio per reati in materia ambientale ed evidenzia che alcune intercettazioni pertinenti un diverso procedimento risultavano già trascritte con perizia effettuata dalla dott. Ira Boato , perizia che però non veniva ammessa nel procedimento di cui trattasi. Il Giudice nominava perito nel procedimento la medesima dott.ssa Boato affinchè provvedesse alla trascrizione delle intercettazioni, e gli imputati, tra i quali CO, nominavano quale CT di parte la dott.ssa Laura ER. L'istanza di ricusazione era motivata dal fatto che in relazione ad altro incombente peritale disposto in altro procedimento ed a seguito di "contraddittori tecnici" sulle perizie/ la dott.ssa Boato aveva sporto denuncia-querela nei confronti della dott.ssa ER. Ritiene la difesa che non sarebbe esatta la valutazione del giudice dell'inesistenza di un interesse nel procedimento, posto che l'art. 36, lett. a) cod. proc. pen. consente che ai fini della ricusabilità del perito possa rilevare anche un interesse morale, esistente nel caso di specie, con sospetto di parzialità, in quanto la dott.ssa Boato non potrebbe sconfessare il proprio operato e sarebbe portata ad assumere una posizione confermativa anche nella perizia da svolgere nel procedimento penale in oggetto. Peraltro sussisterebbe anche la situazione compresa nell'art. 36, lett. c) cod. proc. pen., trattandosi di incompenti peritali con alto coefficiente di soggettività ed anche la grave inimicizia di cui all'art. 36, lett. d) cod. proc. pen. 2 3. La difesa ha depositato memoria, comprensiva di allegati, con la quale insiste nella richiesta evidenziando che nel procedimento penale a carico della consulente di parte il perito ricusato si è costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ferma restando la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione (Cfr. Sez. 4, n. 18799 del 12/04/2016, P.C., Zanarini, Rv. 266809 - 01), il ricorso risulta inammissibile, non ravvisandosi profili di censura nell'ordinanza impugnata, la quale deve essere esaminata nella sua interezza, ossia nella stesura argomentativa, come evincibile dal testo della de-registrazione del verbale dell'udienza del 21 ottobre 2020. 1.1. Il Tribunale, infatti, dopo avere richiamato la disposizione dell'art. 223 cod. proc. pen. e le tassative ipotesi dell'art. 36 cod. proc. pen., funzionali a garantire l'imparzialità del perito, ha escluso la sussistenza di un interesse di tipo economico, che nel caso di specie non pie) essere identificato con la richiesta di un risarcimento da parte della dott.ssa Boato nei confronti del CT di parte. Inoltre il giudice ha ritenuto che il perito non abbia manifestato il suo parere fuori da un incarico giurisdizionale, avendo espletato una precedente perizia ritualmente conferita. Inoltre l'attività da affidare alla dott.ssa Boato è stata qualificata quale attività di tipo tecnico (trascrizione delle intercettazioni), fermo restando il pieno valore probatorio dell'intercettazione stessa. Il giudice ha sottolineato come le questioni personali che riguardano il perito, seppure possano essere teoricamente definibili quali grave inimicizia, attengono ai rapporti tra la dott.ssa Boato e la CT di parte, soggetto che però non può rientrare nel concetto di parte processuale, né di difensore di cui all'art. 36 cod. proc. pen. Inoltre, a parere del Tribunale di Rovigo, non si può invocare la ragione di grave convenienza, essendo escluso nell'art. 223 cod. proc. pen. il richiamo alla lettera h) dell'art. 36 cod. proc. pen. 2. Ritiene questa Corte che il provvedimento impugnato sia in linea con le disposizioni di legge e coerentemente motivato. 2.2. E' stato già affermato che, in forza della tassatività delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, non è ammissibile l'estensione analogica alla figura del perito delle cause di incompatibilità previste per il giudice ex art. 34 cod. 3 proc. pen. (così Sez. 3 , n. 25313 del 05/02/2019, Monteleone, Rv. 276004 - 02) ed ancor meno dell'ipotesi di cui all'art. 36, lett. h) cod. proc. pen., espressamente esclusa dalla disposizione di cui all'art. 223 cod. proc. pen. Infatti l'istituto della ricusazione è certamente posto a garanzia dell'imparzialità dell'attività del perito rispetto all'imputato ed alle altri parti del processo, nonché ai difensori, tanto che è principio pacifico che non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'avere espresso pareri in altri procedimenti, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità ad interessi precostituiti, interessi che non possono certo essere certamente riconducibili alla coerenza delle impostazioni scientifiche o tecniche, ma vanno considerati sempre interessi di stretta connotazione patrimoniale od utilitaristica. Ma di certo altri soggetti processuali, quali i consulenti tecnici delle parti, sono estranei all'ambito di verifica dell'imparzialità del perito, posto che l'attività che lo stesso svolge produce una delle prove che saranno valutate nel processo penale, ma non è certo in grado di riverberare alcuna conseguenza o riflesso nella sfera giuridica di un consulente di parte. 3. In merito specifico ai contenziosi che possano intercorrere tra il perito e le parti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa costituire causa di ricusazione l'eventuale denuncia penale presentata dal ricusante nei confronti del perito stesso poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte;
mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito. (cfr. Sez. 5, n. 6805 del 21/01/2015, P.O. in proc. AN e altri, Rv. 262732 - 01) 4. Nel caso di specie, poi, l'elemento che esclude la fondatezza dell'istanza di ricusazione è costituito dal fatto che il perito si trova coinvolto, quale querelante di un consulente tecnico di parte, a seguito di "litigi" di tipo professionale occorsi nell'ambito di una precedente perizia e della valutazione delle sue risultanze. Orbene, come correttamente osservato dal Tribunale, il consulente tecnico di parte non è parte del processo penale in corso di svolgimento, né è difensore 4 Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2021. dell'imputato, ma svolge un ruolo di ausilio tecnico al difensore stesso, di talchè nessuna rilevanza sulla imparzialità del perito nominato dal giudice può riverberarsi, essendo tale contenzioso, dal quale potrebbero teoricamente derivare pretese risarcitorie da parte del perito, del tutto estraneo alle "parti processuali" come individuate dalle disposizioni di legge. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.