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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 984/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Cecere ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione
n.159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Sergio Parrella Controparte_2
e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, chiede il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_1
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Conosco la sig.ra da 48 anni da quando mi sono Controparte_3 Pt_1
sposata perché abitavamo nella stessa contrada. Da quando conosco la sig.ra Pt_1
ha sempre lavorato la terra, soprattutto su terreni poco distanti dalla abitazione;
coltivava l'orto, il grano, coltivava vigneti, nonché provvedeva alla raccolta delle olive;
coltivava anche il granturco. La sig.ra aveva anche delle mucche e pecore e si Pt_1
occupava della mungitura, fatta prima a mano e poi con la macchina per mungere. La sig.ra provvedeva anche alla pulizia della stalla ed al governo del bestiame. Ho Pt_1
1 visto la sig.ra guidare il trattore… utilizzava la zappa e l'ho vista utilizzare Pt_1 anche l'abbattitore per raccogliete le olive. Ricordo che la sig.ra coltivava il Pt_1 tabacco...”.
: “Conosco la sig.ra da oltre 40 anni, poiché abitiamo vicino Testimone_1 Pt_1 ed abbiamo i terreni confinanti;
posso dire che la sig.ra da quando si è sposata l'ho vista sempre coltivare i terreni siti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Mia moglie, essendo coltivatrice diretta, spesso ha aiutato la sig.ra nella coltivazione dei Pt_1
fondi ed a volte anche io aiutavo;
la sig.ra coltivava il tabacco, il grano, il Pt_1
granone, ortaggi, olive, e provvedeva anche a raccogliere il fieno, coltivava uliveti e vigneti. Ho visto giornalmente la sig.ra raccogliere il tabacco a mano ed Pt_1 infilarlo per poi appenderlo per l'essiccatura. Per raccogliere le olive prima ho visto che le raccoglieva a mano e poi ultimamente con l'utilizzo dell'abbattitore. Ho visto la sig.ra nella coltivazione delle viti, provvedeva alla potatura, e a zappettare Pt_1
intorno ai tralci, nonché provvedeva alla raccolta con le cassette per la vendemmia. Ho visto più volte la sig.ra raccogliere le cassette piene di uva e portarle a casa Pt_1
sua, perché la vigna era vicina. Ho visto inoltre raccogliere le balle di fieno per metterle nel rimorchio attaccato al trattore, che si utilizzava per il trasporto. La sig.ra Pt_1 aveva anche delle mucche e delle pecore e provvedeva all'inizio con la mungitura a mano, e poi successivamente con la mungitrice meccanica. La sig.ra Pt_1 provvedeva anche al governo della stalla e a dare a mangiare agli animali. L'ho vista qualche volta portare il trattore che usava per macinare…”.
L'istruttoria espletata ha permesso di individuare le fondamentali caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente come coltivatrice diretta.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui la ricorrente è affetta consistono in: sindrome del tunnel carpale bilaterale, non qualificabile come malattia a genesi professionale.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria, ponendolo a fondamento della decisione.
La domanda deve essere, dunque, rigettata.
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese del Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico di CP_1
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.984/2023 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 984/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Luca Cecere ed elett.te domiciliata in Avellino, alla via Circumvallazione
n.159, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Sergio Parrella Controparte_2
e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe, chiede il riconoscimento della malattia professionale, in relazione alla patologia denunciata, in misura superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si è costituito. CP_1
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio.
: “Conosco la sig.ra da 48 anni da quando mi sono Controparte_3 Pt_1
sposata perché abitavamo nella stessa contrada. Da quando conosco la sig.ra Pt_1
ha sempre lavorato la terra, soprattutto su terreni poco distanti dalla abitazione;
coltivava l'orto, il grano, coltivava vigneti, nonché provvedeva alla raccolta delle olive;
coltivava anche il granturco. La sig.ra aveva anche delle mucche e pecore e si Pt_1
occupava della mungitura, fatta prima a mano e poi con la macchina per mungere. La sig.ra provvedeva anche alla pulizia della stalla ed al governo del bestiame. Ho Pt_1
1 visto la sig.ra guidare il trattore… utilizzava la zappa e l'ho vista utilizzare Pt_1 anche l'abbattitore per raccogliete le olive. Ricordo che la sig.ra coltivava il Pt_1 tabacco...”.
: “Conosco la sig.ra da oltre 40 anni, poiché abitiamo vicino Testimone_1 Pt_1 ed abbiamo i terreni confinanti;
posso dire che la sig.ra da quando si è sposata l'ho vista sempre coltivare i terreni siti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Mia moglie, essendo coltivatrice diretta, spesso ha aiutato la sig.ra nella coltivazione dei Pt_1
fondi ed a volte anche io aiutavo;
la sig.ra coltivava il tabacco, il grano, il Pt_1
granone, ortaggi, olive, e provvedeva anche a raccogliere il fieno, coltivava uliveti e vigneti. Ho visto giornalmente la sig.ra raccogliere il tabacco a mano ed Pt_1 infilarlo per poi appenderlo per l'essiccatura. Per raccogliere le olive prima ho visto che le raccoglieva a mano e poi ultimamente con l'utilizzo dell'abbattitore. Ho visto la sig.ra nella coltivazione delle viti, provvedeva alla potatura, e a zappettare Pt_1
intorno ai tralci, nonché provvedeva alla raccolta con le cassette per la vendemmia. Ho visto più volte la sig.ra raccogliere le cassette piene di uva e portarle a casa Pt_1
sua, perché la vigna era vicina. Ho visto inoltre raccogliere le balle di fieno per metterle nel rimorchio attaccato al trattore, che si utilizzava per il trasporto. La sig.ra Pt_1 aveva anche delle mucche e delle pecore e provvedeva all'inizio con la mungitura a mano, e poi successivamente con la mungitrice meccanica. La sig.ra Pt_1 provvedeva anche al governo della stalla e a dare a mangiare agli animali. L'ho vista qualche volta portare il trattore che usava per macinare…”.
L'istruttoria espletata ha permesso di individuare le fondamentali caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente come coltivatrice diretta.
In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui la ricorrente è affetta consistono in: sindrome del tunnel carpale bilaterale, non qualificabile come malattia a genesi professionale.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, e quindi può essere posta a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria, ponendolo a fondamento della decisione.
La domanda deve essere, dunque, rigettata.
Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese del Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico di CP_1
2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.984/2023 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 20 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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