CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA MA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2020 depositato il 27/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014003542 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1910 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano avvisi di accertamento in materia di Imposta Municipale Unica e Tasi per l'anno 2014, notificato dal Comune di Vieste.
Con il ricorso si chiede l'annullamento dell'avviso impugnato perché ritenuto illegittimo rispetto ai criteri ed ai valore di stima attribuiti dall'Ente alle aree fabbricabili di cui è proprietario parte ricorrente;
si eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Il Comune ha attestato infatti l'invio a notifica della avviso di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Nel caso in esame per l'avviso di accertamento veniva consegnato al notificatore in data 27.12.2019 come da avvisi di ricevimento in atti allegati. Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere pacificamente ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo (Corte costituzionale sent. n. 477 depositata il
26/11/2002; Cass. sez. Un. Sent. 40543/21).
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA MA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2020 depositato il 27/07/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2014003542 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1910 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti impugnano avvisi di accertamento in materia di Imposta Municipale Unica e Tasi per l'anno 2014, notificato dal Comune di Vieste.
Con il ricorso si chiede l'annullamento dell'avviso impugnato perché ritenuto illegittimo rispetto ai criteri ed ai valore di stima attribuiti dall'Ente alle aree fabbricabili di cui è proprietario parte ricorrente;
si eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione.
Si costituisce il Comune che chiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto.
Il Comune ha attestato infatti l'invio a notifica della avviso di pagamento entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Nel caso in esame per l'avviso di accertamento veniva consegnato al notificatore in data 27.12.2019 come da avvisi di ricevimento in atti allegati. Gli effetti della notificazione degli atti a mezzo posta devono essere pacificamente ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (come l'agente postale), totalmente sottratta al controllo e alla disponibilità del notificante medesimo (Corte costituzionale sent. n. 477 depositata il
26/11/2002; Cass. sez. Un. Sent. 40543/21).
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, spese compensate