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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0961/24 R.G. Affari
N. 0961/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
IO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Tardio e Parte_1
N. ______________ G. Lamberti in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente n. 080/2025 R.B. Prev. domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via
Indipendenza, n. 27;
Ricorrente Discusso nel termine del 17.06.2025 e con scambio di note scritte
, in persona ex art. 127 ter cpc Parte_2
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar
[...] Persona_1
[...] [...] _________________
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0961/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Pt_2 §§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 16.02.2024 (da riassunzione
Tribunale di Vallo della Lucania del ricorso depositato in data
20.07.2022), adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Parte_1
Lavoro, e impugnava le ordinanze ingiunzione n. OI-00089594 e n. OI-
00089595, notificate dall' in data 21.06.2022, relative a sanzioni per Pt_2
omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dell'opposto al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa Pt_2
notifica dell'atto di accertamento;
2) la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; 3) l'intervenuta prescrizione quinquennale;
4) la carenza di motivazione;
5) la mancanza di violazione delle disposizioni normative;
la violazione del principio di proporzionalità.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l'opposto il Pt_2
quale impugnava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto;
in particolare, rappresentava che, in forza del D.L. n. 48/2023, l'importo delle ordinanze ingiunzione era stato rideterminato in euro 80,51 per l'annualità 2012 e in euro 140,42 per l'annualità 2014.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Pt_2 costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, l'emissione delle ordinanze ingiunzione de quibus è stata preceduta dalla notifica dell'atto prodromico ad esse sotteso in data 19.05.2017, a mani proprie dell'odierna opponente (cioè, l'atto di accertamento o diffida ad adempiere), come si desume in maniera inequivocabile dalla documentazione allegata al fascicolo telematico dell' (cfr. le racc. a/r Pt_2
allegate al fascicolo telematico dell'opposto . Pt_2
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato dall con l'impugnata ordinanza ingiunzione. Invero, la Pt_2
giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere;
che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689/1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, n. 19897/2018; v., Cass., Sez. I, n. 18168/2006; Cass., Sez. II, n.
9235/2005).
Nella specie, la trasmissione degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria è intervenuta nell'anno 2016 e ad essa ha fatto seguito la notifica dell'atto
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Pt_2 di accertamento, effettuata in data 19.05.2017 (cfr. fascicolo telematico dell'opposto . Pt_2
Di conseguenza, allorquando è stata effettuata la notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, cioè in data 21.06.2022, il termine prescrizionale di cinque anni era ancora decorso, tenuto conto anche dei periodi di sospensione ex lege dei termini di prescrizione: infatti, tali periodi di sospensione, il primo, dal giorno 23.02.2020 al giorno
230.06.2020, e il secondo dal giorno 31.12.2020 al giorno 30.06.2021
(cioè 129 giorni + 182 giorni, per un totale di n. 311 giorni di sospensione) sono previsti dalla normativa per la pandemia Covid 19, specificamente per i contributi previdenziali dall'art. 37, comma secondo, del D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito con la legge 24.04.2020,
n. 27) e dall'art. 11, comma nono, del D.L. 31.12.2020, n. 183
(convertito con legge 26.02.2021, n. 21), nonché dall'art. 2, commi 1 bis e 1 quater, del D.L. n. 463/1983.
Inoltre, è infondata anche l'eccezione di violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. In proposito, melius re perpensa, va condiviso l'orientamento da ultimo affermato dal Tribunale adito in varie sentenze, tra cui la sentenza emessa in data 13.02.2024 nel giudizio n. 1718/22
R.G., le cui argomentazioni, ampie e convincenti, vanno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc:
“Rileva in proposito il decidente che la disposizione testé indicata non può trovare applicazione nei giudizi di impugnazione di ordinanze ingiunzioni emesse a seguito della depenalizzazione disposta con il decreto legislativo n. 8 del 15.01.2016.
Il citato testo normativo, infatti, dopo aver precisato, all'art. 8, che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, ha tratteggiato in maniera dettagliata,
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 Pt_2
nel successivo art. 9, la scansione temporale degli adempimenti che
l'autorità amministrativa è tenuta a porre in essere, una volta ricevuti gli atti dall'autorità giudiziaria.
La norma in esame ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nel citato art. 14 della legge n. 689/81, disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
L'elemento che differenzia in maniera significativa la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n. 8/2016 da quella dettata dall'art.
14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Con rifermento, quindi, alle fattispecie originariamente costituenti reato
e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il suddetto dec. leg.vo (tra le quali rientra pacificamente quella per cui è causa, relativa a violazioni commesse tra il 2009 e il 2015), il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine fissato per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse scaturire, quale effetto automatico e ineludibile, l'estinzione dell'obbligazione.
Può pertanto affermarsi che il termine di novanta giorni entro il quale
“l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati”, di cui al comma quarto del citato art. 9, non è stato previsto
a pena di decadenza, sicché il mancato rispetto dello stesso non può in
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alcun modo esplicare efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e, conseguentemente, far venir meno il diritto dell'Istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
È appena il caso di rimarcare, inoltre, che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione della violazione nell'ipotesi di un fatto già previsto dalla legge come reato e in seguito attinto dalla depenalizzazione, rispetto a quella propria dell'illecito amministrativo individuato ab origine come tale, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, si rivela pienamente legittima e, soprattutto, sorretta da una valida e comprensibile ratio ispiratrice.
Il legislatore, infatti, essendo ben consapevole che all'autorità amministrativa (nella specie, alle sedi territorialmente competenti) Pt_2
sarebbero stati trasmessi in un breve arco temporale numerosi procedimenti penali, non ancora definiti, inerenti all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, è stato mosso dall'intento di scongiurare il rischio, quanto mai concreto e attuale, che l'eventuale (o, meglio, prevedibile se non addirittura inevitabile) inosservanza del termine di notifica delle violazioni potesse comportare l'estinzione delle obbligazioni di pagamento delle somme dovute dai trasgressori.
Del resto, le norme sulla decadenza (tra le quali va sicuramente annoverata quella di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981) sono di stretta interpretazione, di guisa che non è in alcun modo ammissibile, neppure attraverso un'esegesi estensiva e/o logico-sistematica, un'operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività
(cfr., in proposito, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n.
30490; 25 novembre 2020, n. 26845; 12 dicembre 2018, n. 32154).
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque,
l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81
e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato
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dall'art. 6 del decr. leg.vo n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I
e II del capo I della legge 689/81”.
Nella vicenda de qua, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa per le ragioni che sono state in precedenza esposte, imperniate, da un lato, sulla circostanza che l'art. 9 del citato decr. leg.vo pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione (evidentemente con finalità soltanto acceleratorie), non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, sulla considerazione che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
La conclusione testè raggiunta risulta, peraltro, pienamente conforme ai princìpi costantemente affermati dai giudici amministrativi, secondo cui
i termini stabiliti dalla legge ovvero da altre fonti normative di rango subordinato devono intendersi come ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori, ovvero colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo, ossia, primi fra tutti, l'impossibilità per colui che viola il termine di poter ottenere dall'Amministrazione l'accoglimento di una propria domanda, ovvero l'inefficacia degli atti compiuti dall'amministrazione medesima dopo la scadenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3034; Sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; Sez. III, 3 agosto
2015, n. 3812)”.
In ultimo, appaiono palesemente destituite di fondamento anche le altre doglianze sollevate dalla parte ricorrente, per le quali brevemente si evidenzia quanto segue: per quanto riguarda l'eccepita assenza di condotta materiale, il
Tribunale evidenzia che l'ingiunzione è stata correttamente notificata al
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 7 Pt_1 Pt_2 titolare della ditta individuale “ e l'atto di Parte_1
accertamento è stato emesso sulla base delle stesse dichiarazioni mensili dell'impresa, cioè i flussi Uniemens;
per quanto riguarda l'omessa motivazione, l'ordinanza impugnata è sufficientemente motivata, anche mediante il richiamo per relationem all'atto di accertamento notificato in data 19.05.2017: quest'ultimo, quindi, in quanto già entrato nella sfera di conoscenza dell'odierno ricorrente, non doveva essere allegato all'ingiunzione; per quanto riguarda la sproporzione delle sanzioni irrogate, va evidenziato che, a seguito del mutato quadro normativo, l' Pt_2
opposto ha rideterminato l'importo oggetto delle ordinanze impugnate, specificamente in euro 80,51 per l'annualità 2012 e in euro 140,42 per l'annualità 2014, somme che appaiono in linea con le nuove norme in materia.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto dello jus superveniens nella materia in oggetto, della controvertibilità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Pt_1
nei confronti dell' con ricorso depositato in data
[...] Pt_2
16.02.2024 (riassunzione dal Tribunale di Vallo della Lucania del ricorso depositato in data 20.07.2022) e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzione
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 Pt_2 impugnate;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0916/24 R.G. c/o pag. 9 Pt_1 Pt_2