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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile DI IMUGNAZIONE DI LODO iscritta al n. 7/2023 R.G. e promossa da
- partita i.v.a. n. Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore sig. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2 C.F._1
Spinozzi (c.f. ) del Foro di Ancona, presso il cui Studio è elettivamente C.F._2 domiciliata in 60122 Ancona (AN) Via G. Leopardi n. 2.
Impugnante il lodo
Contro
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
(c. f. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Provinciali Controparte_1 C.F._3 del foro di Ancona, elettivamente domiciliata ad Ancona alla Piazza Della Repubblica n. 1/B, presso lo studio del predetto pagina 1 di 7 convenuta
Oggetto : impugnazione lodo
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -La Cooperativa impugnante espone di essere stata chiamata in arbitrato ai sensi dell'art. 35 dello
Statuto societario, il quale prevede la devoluzione delle controversie tra SO e Società “[…] ad arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Per_1
Camera di Commercio di Ancona;
l'Organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico…”; che l'impugnazione era stata proposta da un un ex SO ( ), il quale aveva Controparte_1 formulato la domanda contro a) la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione con la quale è stata rigettata la sua domanda di recesso da SO;
e b) la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione del
09.4.2021 con la quale è stata disposta l'esclusione del SO per violazione dell'art. 13, comma 1 lett.
g, dello Statuto :“L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: […] g) che non acquisti, quando fa scalo ad Ancona, ovvero in località con filiali, succursali o agenzie della Cooperativa, gasolio esclusivamente presso la
Cooperativa”; che il lodo accoglieva parzialmente l'impugnazione.
Avverso la decisione propone impugnazione la con i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione del principio del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice arbitrale.
Impugnazione ex art. 829, comma 1 n. 4) e n. 11), cod. proc. civ., per aver deciso il lodo su materia non devoluta alla cognizione arbitrale dalla clausola arbitrale statutaria e per contenere il lodo disposizioni contraddittorie tra loro(quest'ultima censura sotto tre profili).
2) Violazione dell'All. A, denominato “Tariffe arbitrali Camera Arbitrale Arbitrato Per_1
Nazionale” al Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Per_1
Commercio delle Marche (Approvato con delibera del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche n.9 in data 14/05/2021)”
pagina 2 di 7 Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso sostenuto Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
§ 2 – Esulerebbe dalla competenza arbitrale il decidere sulla domanda di risarcimento spettante al socio, in quanto, per la Cooperativa:
[dalle] “… due statuizioni dell'Arbitro IC (i.e. rigetto impugnazione diniego recesso del SO, rigetto impugnazione esclusione del SO) inducono a ritenere che, da un punto di vista giuridico, le due Deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione della cooperativa sono passate indenni al vaglio arbitrale, con la conseguenza che, dalla data della Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 09.04.2021 la Controparte_2 non è da considerarsi più SO della Cooperativa. Da ciò consegue che le controversie di carattere
[...] risarcitorio dedotte in arbitrato (introdotto con domanda notificata in data 26.08.2021: cfr. doc. n. 1) non potevano essere esaminate stante il difetto di giurisdizione arbitrale sulle stesse. Infatti, l'art. 35 dello Statuto societario, devolve alla cognizione arbitrale…”.
La censura è infondata.
Mentre, con riferimenti ai rapporti relativamente ai quale l'essere o meno socio è oggetto della controversia, prevede esplicitamente il terzo comma dell'art. 838-bis, resterebbe aperta, per il diritto positivo, la questione relativa all'applicabilità della clausola compromissoria nelle fattispecie relative a pretese patrimoniali formulate dall'ex socio (o nei suoi confronti) le quali non mettono in discussione la perdita della qualità di socio (che quindi non è controversa) ma attengono a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e hanno ad oggetto domande relative al rapporto stesso, concernenti reciproci debiti e crediti, ovvero diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della Società o inerenti alla gestione della medesima.
Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto di una
Società, la quale preveda la devoluzione agli Arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprenda anche la controversia riguardante soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n. 15697;
Cass., 30 aprile 2018, n. 10399).
Il motivo va rigettato.
§ 3 – In relazione al fatto che l'Arbitro IC ha accolto la domanda arbitrale, proposta in via riconvenzionale dalla Cooperativa, con cui è stato chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043, per danno emergente e lucro cessante, in ragione della violazione dell'obbligo del SO
[...] di effettuare rifornimento di gasolio esclusivamente presso l'impianto di Controparte_1 distribuzione di carburante della Cooperativa, quest'ultima si duole, in relazione alla richiesta determinazione del lucro cessante pagina 3 di 7 - Del mancato espletamento di una ctu
- Dell'erroneità, nel merito, della determinazione del danno risarcibile
La Corte di Cassazione, già dalla sentenza n. 6931 dell'8 aprile 2004, ha affermato che nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, qualora le parti concordemente e pacificamente abbiano fatto riferimento alla natura rituale del lodo (come emerge nella presente fattispecie dalla lettura della clausola compromissoria) ed all'applicazione delle regole processuali civili attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati al riguardo i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno. Pertanto anche l'arbitro, tanto nell'ipotesi in cui a) sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo ovvero b) nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione, può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa.
Sul punto, l'arbitro ha affermato “… non è stata fornita alcuna prova e comunque si sarebbe trattato di un guadagno futuro, ipotetico e legato a variabili e condizioni incerte non meritevoli di una valutazione economica certa e neppure valutabile equitativamente, ed in ogni caso successivo alla esclusione del socio”.
La motivazione, pur sintetica, non è incongrua, e comunque trasferisce la questione, dalla normativa strettamente processuale, all'an dell'obbligazione, con valutazione sul diritto sostanziale preclusa al giudice dell'impugnazione del lodo.
Il motivo va rigettato, ovvero, in quanto trasmoda in giudizio di merito, è inammissibile.
§ 4 – Quanto al risarcimento riconosciuto in favore del socio sulla motivazione dell'Arbitro CP_1
Parte per la quale “Tale danno risulta provato ed è conseguenza dell'attività posta in essere dalla e del rapporto societario intercorso tra le parti ed è da ascriversi ad una mera responsabilità per inesatto adempimento delle prestazioni effettuate dalla e dai suoi dipendenti”, la Parte_1 Parte_1 censura la contraddittorietà con le risultanze testimoniali, in particolare la dipendente della sentita quale teste, ha affermato “Confermo che ho parlato col sig. Parte_1 Testimone_1 che era davanti a me al momento della compilazione. Di solito, ribadisco, che deve Controparte_1 venire l'armatore”), con il che non sussisterebbe responsabilità derivante dall'errata compilazione.
Sul punto, controparte deduce trattarsi di
“….una prestazione di servizi di natura tecnico-amministrativa, consulenziale, etc. … (ai sensi della lunga e dettagliata elencazione di cui all'art. 4 del vigente statuto), previa corresponsione di una quota associativa pari ad € 600,00/mese, fornisca la sua prestazione professionale non solo seguendo acriticamente e pedissequamente le direttive del socio (non professionista) ma, nientemeno, che tale condotta sarebbe legittima ed immune da colpa. L'errore nella procedura di pagina 4 di 7 licenziamento, quindi, sempre secondo la “bizzarra” tesi ex adverso propugnata, non sarebbe riferibile ad un'errata valutazione sulla procedura da seguire imputabile al professionista a ciò istituzionalmente preposto (e remunerato per questo ) bensì del socio/pescatore che avrebbe dovuto (codice del lavoro alla mano) indicare al consulente il percorso giuridico corretto…”.
La controdeduzione è corretta, nel senso che restituisce dignità di argomento almeno di pari peso rispetto a quello speso dalla con il che non può andarsi oltre l'esame del merito, perché Parte_1 non si verte in tema di motivazione palesemente conraddittoria ma, appunto, di valutazione del merito.
Essa, pertanto, appare inammissibile, risolvendosi, anche qui, in un giudizio nel merito.
§ 5 – L'ultimo motivo riguarda la circostanza che, con il lodo, l'Arbitro IC ha determinato il proprio compenso: “[…] tenuto conto dello scaglione da 50.001 a 100.000 – si liquida sulla scorta della
Tariffa arbitrale il compenso dell'arbitro unico nella misura complessiva di euro 5.000,00 Per_1 oltre 4%, per euro 5.200,00 da detrarre l'acconto già versato per euro 3.120,00”.
L'impugnazione riguarda il valore dell'arbitrato, il quale è stato compreso nello scaglione tra Euro
25.000,00 ad Euro 50.000,00 della Tariffa arbitrale di cui al Regolamento arbitrale, il che avrebbe potuto consentire l'Arbitro IC a liquidare la somma complessiva di Euro 3.000,00. Sul punto, si chiede la riforma del lodo impugnato, accertando e dichiarando il compenso da riconoscersi in favore dell'Arbitro unico nella misura di Euro 3.000,00 con statuizione di restituzione dell'eccedenza percepita.
Sul punto, la si è rimessa a questa Corte, non contestando né aderendo alle Controparte_1 richieste di controparte.
La questione, tuttavia, non riguarda le attribuzioni competenza di questa Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione del lodo, essendo relativa a fattispecie regolata da principi ben diversi rispetto a quelli relativi alle spese processuali in un giudizio di cognizione innanzi al giudice ordinario.
Il 2° comma dell'art. 814 c.p.c. prevede, infatti che “Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.”
La norma, pertanto, prevede anche che gli stessi arbitri possano provvedere direttamente alla liquidazione dei propri compensi, evenienza molto diffusa nella pratica.
pagina 5 di 7 È interpretazione pacifica che tale autoliquidazione sia una mera proposta contrattuale che, nel caso in cui venga accettata, obbliga le parti al pagamento.
Se le parti non accettano, ciascuno degli arbitri può ricorrere al procedimento abbreviato che si concreta nel ricorso al Presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulato la convenzione d'arbitrato. Ciò prevederebbe un procedimento di tipo contenzioso, ancorché con rito camerale ed unico grado di giurisdizione, che garantisce il rispetto del contraddittorio, e non implica compressioni o limitazioni del diritto di difesa delle parti, anche se la Cassazione tende a configurare tale procedimento piuttosto quale volontaria giurisdizione (pertanto non ricorribile per Cassazione1 ex art. 111 c.p.c. ).
Se, pertanto, la liquidazione è operata nel lodo, ne discende il vincolo per le parti solo se essa viene accettata dalle parti stesse.
Ulteriore necessaria conseguenza è che, proprio perché v'è espressa contestazione dei criteri di liquidazione, il vincolo è insussistente e del pari insussistente è l'interesse all'impugnazione in parte qua del lodo.
§§§§§§§§§§§§§§
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i valori medi, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione
1) Dichiara inammissibile ovvero rigetta l'impugnazione, come meglio specificato in parte motiva
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di che liquida come segue : Per la Fase di studio della Controparte_1
controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio : € 1.418,00; per la Fase di trattazione, € 3.045,00, per la Fase decisionale € 3.470,00
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, c.c. 8.7.25 1 Le critiche poste dalla dottrina a tale interpretazione della Cassazione hanno perso gran parte del loro impatto concreto a seguito della riforma, invece, la stessa ordinanza è stata resa espressamente reclamabile con ricorso alla Corte d'appello, unificando tale ipotesi con quella dell'impugnazione del decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo. pagina 6 di 7 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile DI IMUGNAZIONE DI LODO iscritta al n. 7/2023 R.G. e promossa da
- partita i.v.a. n. Parte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore sig. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2 C.F._1
Spinozzi (c.f. ) del Foro di Ancona, presso il cui Studio è elettivamente C.F._2 domiciliata in 60122 Ancona (AN) Via G. Leopardi n. 2.
Impugnante il lodo
Contro
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1 P.IVA_2
(c. f. n. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Provinciali Controparte_1 C.F._3 del foro di Ancona, elettivamente domiciliata ad Ancona alla Piazza Della Repubblica n. 1/B, presso lo studio del predetto pagina 1 di 7 convenuta
Oggetto : impugnazione lodo
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -La Cooperativa impugnante espone di essere stata chiamata in arbitrato ai sensi dell'art. 35 dello
Statuto societario, il quale prevede la devoluzione delle controversie tra SO e Società “[…] ad arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Per_1
Camera di Commercio di Ancona;
l'Organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico…”; che l'impugnazione era stata proposta da un un ex SO ( ), il quale aveva Controparte_1 formulato la domanda contro a) la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione con la quale è stata rigettata la sua domanda di recesso da SO;
e b) la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione del
09.4.2021 con la quale è stata disposta l'esclusione del SO per violazione dell'art. 13, comma 1 lett.
g, dello Statuto :“L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: […] g) che non acquisti, quando fa scalo ad Ancona, ovvero in località con filiali, succursali o agenzie della Cooperativa, gasolio esclusivamente presso la
Cooperativa”; che il lodo accoglieva parzialmente l'impugnazione.
Avverso la decisione propone impugnazione la con i seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione del principio del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice arbitrale.
Impugnazione ex art. 829, comma 1 n. 4) e n. 11), cod. proc. civ., per aver deciso il lodo su materia non devoluta alla cognizione arbitrale dalla clausola arbitrale statutaria e per contenere il lodo disposizioni contraddittorie tra loro(quest'ultima censura sotto tre profili).
2) Violazione dell'All. A, denominato “Tariffe arbitrali Camera Arbitrale Arbitrato Per_1
Nazionale” al Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Per_1
Commercio delle Marche (Approvato con delibera del Consiglio della Camera di Commercio delle Marche n.9 in data 14/05/2021)”
pagina 2 di 7 Si è costituita la contestando tutto quanto ex adverso sostenuto Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
§ 2 – Esulerebbe dalla competenza arbitrale il decidere sulla domanda di risarcimento spettante al socio, in quanto, per la Cooperativa:
[dalle] “… due statuizioni dell'Arbitro IC (i.e. rigetto impugnazione diniego recesso del SO, rigetto impugnazione esclusione del SO) inducono a ritenere che, da un punto di vista giuridico, le due Deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione della cooperativa sono passate indenni al vaglio arbitrale, con la conseguenza che, dalla data della Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 09.04.2021 la Controparte_2 non è da considerarsi più SO della Cooperativa. Da ciò consegue che le controversie di carattere
[...] risarcitorio dedotte in arbitrato (introdotto con domanda notificata in data 26.08.2021: cfr. doc. n. 1) non potevano essere esaminate stante il difetto di giurisdizione arbitrale sulle stesse. Infatti, l'art. 35 dello Statuto societario, devolve alla cognizione arbitrale…”.
La censura è infondata.
Mentre, con riferimenti ai rapporti relativamente ai quale l'essere o meno socio è oggetto della controversia, prevede esplicitamente il terzo comma dell'art. 838-bis, resterebbe aperta, per il diritto positivo, la questione relativa all'applicabilità della clausola compromissoria nelle fattispecie relative a pretese patrimoniali formulate dall'ex socio (o nei suoi confronti) le quali non mettono in discussione la perdita della qualità di socio (che quindi non è controversa) ma attengono a fatti verificatisi nel corso del precedente rapporto sociale e hanno ad oggetto domande relative al rapporto stesso, concernenti reciproci debiti e crediti, ovvero diritti relativi alla partecipazione ai risultati economici della Società o inerenti alla gestione della medesima.
Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto di una
Società, la quale preveda la devoluzione agli Arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprenda anche la controversia riguardante soggetti che al momento del giudizio non rivestono più la posizione di socio, frattanto venuta meno (cfr. Cass., 11 giugno 2019, n. 15697;
Cass., 30 aprile 2018, n. 10399).
Il motivo va rigettato.
§ 3 – In relazione al fatto che l'Arbitro IC ha accolto la domanda arbitrale, proposta in via riconvenzionale dalla Cooperativa, con cui è stato chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043, per danno emergente e lucro cessante, in ragione della violazione dell'obbligo del SO
[...] di effettuare rifornimento di gasolio esclusivamente presso l'impianto di Controparte_1 distribuzione di carburante della Cooperativa, quest'ultima si duole, in relazione alla richiesta determinazione del lucro cessante pagina 3 di 7 - Del mancato espletamento di una ctu
- Dell'erroneità, nel merito, della determinazione del danno risarcibile
La Corte di Cassazione, già dalla sentenza n. 6931 dell'8 aprile 2004, ha affermato che nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, qualora le parti concordemente e pacificamente abbiano fatto riferimento alla natura rituale del lodo (come emerge nella presente fattispecie dalla lettura della clausola compromissoria) ed all'applicazione delle regole processuali civili attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati al riguardo i principi giurisprudenziali in tema di accertamento e liquidazione del danno. Pertanto anche l'arbitro, tanto nell'ipotesi in cui a) sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo ovvero b) nell'ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione, può addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa.
Sul punto, l'arbitro ha affermato “… non è stata fornita alcuna prova e comunque si sarebbe trattato di un guadagno futuro, ipotetico e legato a variabili e condizioni incerte non meritevoli di una valutazione economica certa e neppure valutabile equitativamente, ed in ogni caso successivo alla esclusione del socio”.
La motivazione, pur sintetica, non è incongrua, e comunque trasferisce la questione, dalla normativa strettamente processuale, all'an dell'obbligazione, con valutazione sul diritto sostanziale preclusa al giudice dell'impugnazione del lodo.
Il motivo va rigettato, ovvero, in quanto trasmoda in giudizio di merito, è inammissibile.
§ 4 – Quanto al risarcimento riconosciuto in favore del socio sulla motivazione dell'Arbitro CP_1
Parte per la quale “Tale danno risulta provato ed è conseguenza dell'attività posta in essere dalla e del rapporto societario intercorso tra le parti ed è da ascriversi ad una mera responsabilità per inesatto adempimento delle prestazioni effettuate dalla e dai suoi dipendenti”, la Parte_1 Parte_1 censura la contraddittorietà con le risultanze testimoniali, in particolare la dipendente della sentita quale teste, ha affermato “Confermo che ho parlato col sig. Parte_1 Testimone_1 che era davanti a me al momento della compilazione. Di solito, ribadisco, che deve Controparte_1 venire l'armatore”), con il che non sussisterebbe responsabilità derivante dall'errata compilazione.
Sul punto, controparte deduce trattarsi di
“….una prestazione di servizi di natura tecnico-amministrativa, consulenziale, etc. … (ai sensi della lunga e dettagliata elencazione di cui all'art. 4 del vigente statuto), previa corresponsione di una quota associativa pari ad € 600,00/mese, fornisca la sua prestazione professionale non solo seguendo acriticamente e pedissequamente le direttive del socio (non professionista) ma, nientemeno, che tale condotta sarebbe legittima ed immune da colpa. L'errore nella procedura di pagina 4 di 7 licenziamento, quindi, sempre secondo la “bizzarra” tesi ex adverso propugnata, non sarebbe riferibile ad un'errata valutazione sulla procedura da seguire imputabile al professionista a ciò istituzionalmente preposto (e remunerato per questo ) bensì del socio/pescatore che avrebbe dovuto (codice del lavoro alla mano) indicare al consulente il percorso giuridico corretto…”.
La controdeduzione è corretta, nel senso che restituisce dignità di argomento almeno di pari peso rispetto a quello speso dalla con il che non può andarsi oltre l'esame del merito, perché Parte_1 non si verte in tema di motivazione palesemente conraddittoria ma, appunto, di valutazione del merito.
Essa, pertanto, appare inammissibile, risolvendosi, anche qui, in un giudizio nel merito.
§ 5 – L'ultimo motivo riguarda la circostanza che, con il lodo, l'Arbitro IC ha determinato il proprio compenso: “[…] tenuto conto dello scaglione da 50.001 a 100.000 – si liquida sulla scorta della
Tariffa arbitrale il compenso dell'arbitro unico nella misura complessiva di euro 5.000,00 Per_1 oltre 4%, per euro 5.200,00 da detrarre l'acconto già versato per euro 3.120,00”.
L'impugnazione riguarda il valore dell'arbitrato, il quale è stato compreso nello scaglione tra Euro
25.000,00 ad Euro 50.000,00 della Tariffa arbitrale di cui al Regolamento arbitrale, il che avrebbe potuto consentire l'Arbitro IC a liquidare la somma complessiva di Euro 3.000,00. Sul punto, si chiede la riforma del lodo impugnato, accertando e dichiarando il compenso da riconoscersi in favore dell'Arbitro unico nella misura di Euro 3.000,00 con statuizione di restituzione dell'eccedenza percepita.
Sul punto, la si è rimessa a questa Corte, non contestando né aderendo alle Controparte_1 richieste di controparte.
La questione, tuttavia, non riguarda le attribuzioni competenza di questa Corte d'Appello, quale giudice dell'impugnazione del lodo, essendo relativa a fattispecie regolata da principi ben diversi rispetto a quelli relativi alle spese processuali in un giudizio di cognizione innanzi al giudice ordinario.
Il 2° comma dell'art. 814 c.p.c. prevede, infatti che “Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.”
La norma, pertanto, prevede anche che gli stessi arbitri possano provvedere direttamente alla liquidazione dei propri compensi, evenienza molto diffusa nella pratica.
pagina 5 di 7 È interpretazione pacifica che tale autoliquidazione sia una mera proposta contrattuale che, nel caso in cui venga accettata, obbliga le parti al pagamento.
Se le parti non accettano, ciascuno degli arbitri può ricorrere al procedimento abbreviato che si concreta nel ricorso al Presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulato la convenzione d'arbitrato. Ciò prevederebbe un procedimento di tipo contenzioso, ancorché con rito camerale ed unico grado di giurisdizione, che garantisce il rispetto del contraddittorio, e non implica compressioni o limitazioni del diritto di difesa delle parti, anche se la Cassazione tende a configurare tale procedimento piuttosto quale volontaria giurisdizione (pertanto non ricorribile per Cassazione1 ex art. 111 c.p.c. ).
Se, pertanto, la liquidazione è operata nel lodo, ne discende il vincolo per le parti solo se essa viene accettata dalle parti stesse.
Ulteriore necessaria conseguenza è che, proprio perché v'è espressa contestazione dei criteri di liquidazione, il vincolo è insussistente e del pari insussistente è l'interesse all'impugnazione in parte qua del lodo.
§§§§§§§§§§§§§§
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i valori medi, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione
1) Dichiara inammissibile ovvero rigetta l'impugnazione, come meglio specificato in parte motiva
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di che liquida come segue : Per la Fase di studio della Controparte_1
controversia, € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio : € 1.418,00; per la Fase di trattazione, € 3.045,00, per la Fase decisionale € 3.470,00
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del CU
Ancona, c.c. 8.7.25 1 Le critiche poste dalla dottrina a tale interpretazione della Cassazione hanno perso gran parte del loro impatto concreto a seguito della riforma, invece, la stessa ordinanza è stata resa espressamente reclamabile con ricorso alla Corte d'appello, unificando tale ipotesi con quella dell'impugnazione del decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo. pagina 6 di 7 Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7