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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
COSENTINO MARINO JULO
- Appellante - C O N T R O rappresentato e difeso dagli Avv.ti VIELI Controparte_1
VITO LORENZO e LAGIOIA ANNA MARIA
- Appellata - All'udienza del 16/01/2025 ha deciso la causa come da dispositivo in calce. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 20.06.2019 Parte_1 chiedeva accertarsi il proprio diritto ad essere assunto dalla
[...] [...]
in adempimento dell'accordo collettivo del 24 aprile 2012, stilato CP_2 in occasione della cessione di un ramo d'azienda della alla CP_3
(poi incorporata nell'odierna appellata) e, Controparte_4 conseguentemente, condannare quest'ultima ad assumerlo ed a corrispondergli un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto non percepita dalla data di mancata assunzione fino all'effettiva assunzione, oltre accessori - importo chiesto, in via subordinata, anche a titolo di risarcimento del danno - ed al versamento dei correlati contributi assistenziali e previdenziali;
precisando che lo stesso non era compreso tra il personale già adibito ai sei punti vendita oggetto di cessione e che, a seguito della procedura di mobilità avviata dalla 25 Aprile, era stato licenziato, aveva aggiunto di trovarsi nella situazione CP_1 di tutti quei lavoratori che, in virtù del citato accordo, sarebbero dovuti essere
1 riassorbiti dalla cessionaria alle condizioni indicate all'art. 4 dell'accordo medesimo (“in presenza di mutate condizioni aziendali con miglioramento del dato delle vendite che determinino esigenze di rafforzamento degli organici anche per periodi temporanei”) e secondo i criteri individuati all'art. 5 (“Nell'ambito delle unità lavorative che la cessionaria impiegherà successivamente al trasferimento, il personale recuperato non rientrante nei punti vendita oggetto di trasferimento verrà individuato sulla base delle priorità di seguito indicate: - professionalità ritenute necessarie in ragione delle esigenze tecniche organizzative e produttive della società; - criterio geografico rispetto alla localizzazione dei punti vendita interessati e alla residenza del personale da assumere;
- altre valutazioni, compresa quella di genere, con riferimento prevalente ai carichi di famiglia, all'anzianità di servizio ed a comprovate situazioni personali e familiari di particolare gravità."); clausole che, invece, deduceva essere state violate dalla
[...] la quale, pur avendo successivamente acquisito nuovi punti vendita CP_4 ed incrementato la propria attività anche per effetto della fusione per incorporazione con la aveva assunto altro personale non Controparte_2 rispettando né la prelazione convenuta con il citato accordo in favore dei lavoratori provenienti dalla 25 Aprile, né i criteri di scelta ivi indicati, CP_1 limitandosi a riassumerlo unicamente per il periodo dal 22.05.2012 al 17.05.2013.
Con sentenza n. 1991/2022 del 9.6.2022 il Tribunale rigettava il ricorso;
osservava, in via prioritaria, che parte ricorrente non aveva provato di essere titolare del diritto all'assunzione scaturente dall'accordo collettivo del 24.04.2012: in particolare, non riteneva dimostrato che, in forza di “mutate condizioni aziendali con miglioramento del dato delle vendite”, fosse insorta per la società cessionaria l'esigenza di rafforzare i suoi organici nel territorio siciliano – dato, questo, che appariva anzi smentito dalle visure camerali in atti, “tutt'al più utili a fotografare, alla data di predisposizione delle visure stesse, alcuni dati concernenti le unità produttive sparse nel territorio e il numero complessivo degli addetti, senza fornire alcun elemento che desse contezza pure di un “miglioramento del dato delle vendite”, quest'ultimo non potendosi ricavare neppure da documenti – come quello allegato il 6/10/2020 – che si riferiscono ad un lasso temporale anche posteriore all'introduzione del giudizio o a documenti, ancora, inammissibilmente allegati solo con le note conclusive”; ininfluenti si rivelavano anche i bandi di assunzione prodotti, relativi a figure professionali diverse da quella del ricorrente;
aggiungeva che non valeva ad integrare la condizione suddetta l'assorbimento del personale già in forza ai rami delle aziende via via acquisiti, non solo perché in tal caso le assunzioni rispondevano ad un preciso obbligo di legge, “ma anche perché l'art. 4 citato contemplava l'esclusiva ipotesi in cui, a
2 causa dell'aumento del dato delle vendite, si fosse presentata l'esigenza di un rafforzamento degli organici in termini assoluti”, nel caso di specie rimasto indimostrato. Soggiungeva, infine, il Tribunale che il ricorrente aveva omesso di allegare, ancor prima che di provare, di trovarsi in taluna delle specifiche situazioni alle quali l'art. 5 dell'accordo del 24.04.2012 collegava il riconoscimento di un criterio di priorità nella scelta del personale da assumere, nonché di essere stato preferito da soggetti, invece, privi di tali caratteristiche. Avverso questa sentenza ha interposto gravame con Parte_1 ricorso depositato il 9.01.2023, con quattro articolati motivi. La ha resistito al gravame con memoria depositata il Controparte_5
27.12.2024. All'udienza del 16.01.2025, cui è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** Deve darsi atto che la parte appellante non ha presenziato né all'udienza del 9.01.2025 né a quella successiva del 16.01.2025, cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c., con provvedimento di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
sicchè ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'appello va dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1991/2022 resa il 9.6.2022 dal Parte_1
Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Palermo il 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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