Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 24853/2021, avente ad oggetto: riconoscimento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C. F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), il 14.02.1988, residente in [...] Tr. N. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo
Marotta;
Attore
e
(partita IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna alla via Stalingrado 45, in persona del suo legale rapp.te e procuratore ad negotia dott. rappresentato e Controparte_2 difeso dagli Avvocati Antonio A. Iervolino e Beatrice Iervolino;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) accertare e dichiarare che la società Controparte_3
è tenuta a versare l'indennizzo in favore dell'attore
[...] riferito ai danni causati dall'incendio che ha danneggiato la sua abitazione in data 02.10.2018 quantificati in €
26.000,00;
2) condannare, altresì, la società Controparte_3 al pagamento di spese e onorari del presente giudizio, oltre
per la convenuta:
1) Dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale adito;
2) Rigettare la domanda attorea poiché infondata con declaratoria di inoperatività della garanzia assicurativa richiesta;
3) Rigettare la domanda poiché non provata;
4) Rigettare la domanda poiché il relativo diritto sotteso ad essa è prescritto;
5) Condannare l'attore al pagamento di spese ed Parte_1 onorari a favore della Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio l' per Parte_1 Controparte_3 ottenere il riconoscimento dell'indennizzo assicurativo per l'incendio della sua abitazione verificatosi il 2.10.2028.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: di essere proprietario dell'immobile sito in Scalea (Cosenza) alla Contrada
Piano Lettieri, all'interno del “Condominio Green Park” piano
Terra, interno 3, scala B;
che l'immobile è composto da 3 vani, superficie catastale 42 mq oltre aree scoperte, ed era stato acquistato nell'anno 2017; che in data 14.03.2017 aveva stipulato in Pozzuoli (NA) la Polizza Multirischi con la polizza CP_1
n. 1/58425/148/150297684); che il giorno 02.10.2018 si era allontanato dall'immobile verso le ore 12,00 ed al rientro, dopo un paio d'ore, aveva notato che dalla casa usciva del fumo;
che l'incendio, come accertato dai vigili del fuoco intervenuti, era stato causato dalla ciabatta multi presa, alla quale erano collegati tutti gli elettrodomestici ed un dispositivo per il segnale della Tv che non aveva retto il carico elettrico;
che l'incendio si era propagato in quanto la ciabatta si trovava nelle immediate vicinanze di un divano;
che a seguito dell'incendio l'appartamento aveva riportato danni come rilevato dai Vigili del
Fuoco e dalla perizia giurata redatta dai tecnici di parte;
che l' aveva aperto il sinistro n. 1-8101-2018-0833593 ed CP_1 aveva eseguito una perizia ma non aveva formulato nessuna offerta di indennizzo.
L' ha chiesto di respingere la domanda Controparte_1 tenuto conto: che il diritto fatto valere in giudizio dall'attore era prescritto;
che l'assicurazione era riferita ad un immobile indicato quale dimora abituale mentre era usato come abitazione saltuaria;
che, stando all'articolo 1.1 delle condizioni generali di polizza, la dichiarazione inesatta dall'assicurato comportava la perdita totale o parziale dell'indennizzo; che l'attore nel sottoscrivere il contratto di polizza aveva dichiarato di dimorare abitualmente nell'immobile sito in Scalea per corrispondere un canone inferiore;
che dalla perizia eseguita era emerso un danno di euro 15.809,90; che dalla verifica dei consumi elettrici relativi all'abitazione sinistrata erano risultati esigui consumi di energia a conferma che l'immobile era usato come abitazione saltuaria;
che l'eventuale indennizzo avrebbe dovuto essere comunque ridotto in ragione del minor importo versato come premio.
Ciò premesso, vanno preliminarmente respinte le eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione sollevate dalla convenuta.
Quanto alla prima è decisivo il rilievo che il contratto è stato concluso a Pozzuoli.
Quanto alla seconda rileva:
che il sinistro si è verificato il 2.10.20218;
che sono documentate richieste di corresponsione dell'indennizzo trasmesse dall'attore alla convenuta nel febbraio e nel maggio
2019(vedi comunicazioni del 2.4.2019 e del 3.6.2019 dell'ufficio “Reclami danni” della convenuta in cui si fa esplicito riferimento alle richieste dell'attore del 25.2.2019 e del 15.5.2019);
che è stata depositata una pec interruttiva della prescrizione del
12.2.2021;
che la citazione è stata notificata il 13.10.2021.
alla luce di dati richiamati, consegue che il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. non è decorso.
Quanto al merito del giudizio, non è contestato dalla convenuta il verificarsi del sinistro.
E' stato eccepito che in ragione delle dichiarazioni dell'attore è stato versato un premio inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere corrisposto.
In particolare è stato indicato che a fronte dell'importo di euro
179,90 avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di euro 318,68 con una conseguente scopertura del 45%.
Nella perizia redatta dal tecnico fiduciario della compagnia assicurativa il danno è stato stimato in euro 15809,90.
Ciò detto deve affermarsi che sussiste l'inesattezza della dichiarazione dell'attore denunciata dalla convenuta.
Il ha indicato che la polizza era riferita ad un immobile Pt_1 che costituiva la sua dimora abituale mentre lo stesso era usato come seconda casa.
La circostanza è sostanzialmente ammessa dallo stesso attore in quanto non è in contrasto con la deduzione che la casa era usata per lunghi periodi(non precisati) dell'anno.
Consegue, tenuto conto di quanto prevede l'art. 1894, comma 2,
c.c., che all'attore va riconosciuto l'importo di euro 11.338,82( euro 8695,44, pari al 55% della somma stimata dal perito della convenuta, maggiorati dagli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato di anno dal 1.2.2019 al momento della presente pronuncia tenuto conto che l'indennizzo assicurativo integra un debito di valore). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2015, comma aggiornato dal D.M.
147/2022, per controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per quelle di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della ogni diversa Pt_1 Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna la convenuta al pagamento della somma di euro
11.338,82.
2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 3387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Filippo Marotta.
Napoli, 6.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa