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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dal ricorrente il 5
Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1485 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da la signora , nata l'[...] a [...] e ivi Parte_1
residente, in via Taormina n. 46, C.F. , in qualità di erede del signor CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e deceduto il 15/06/2024, Persona_1
elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Casteltermini (AG), nella Piazza On.le
Vaccaro n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Acquisto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione volontaria degli eredi depositata il
21/08/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 17 Giugno 2023 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Persona_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento
1 tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento a suo favore dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio
1980 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 10 Luglio 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
A seguito del decesso del ricorrente, avvenuto il 15 Giugno 2024, si costituiva, quale sua erede, la signora , depositando il 21 Agosto 2024 il proprio fascicolo con Parte_1
apposita comparsa, in seno alla quale reiterava le deduzioni e le richieste formulate nel suddetto ricorso.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dall'istante il 5 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza,
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dal Dott. , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_2
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui era affetto il signor gli hanno comportato una invalidità Persona_1
del 100% e precluso la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che, questa deve essere stabilita a partire dall'1 Giugno 2021, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, fino al decesso del prefato de cuius, avvenuto il 15 Giugno 2024 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
2 La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dalla signora Parte_1
nella spiegata qualità, si palesa accoglibile, avendo avuto diritto il defunto
[...] all'indennità di accompagnamento a partire dalla data superiormente Persona_1
indicata fino al giorno della sua morte.
In ossequio al principio della soccombenza, l' deve essere condannato a rifondere alla CP_1
ricorrente le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, da distrarsi a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario. Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor era affetto da patologie che lo Persona_1
rendevano invalido al 100% e gli precludevano la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da solo gli atti quotidiani della vita a decorrere dall'1 Giugno 2021 fino al 15
Giugno 2024, data del suo decesso;
- condanna l' a rifondere alla signora , in qualità di erede del CP_1 Parte_1
predetto de cuius, le spese del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario;
- infine, pone definitivamente a carico dell'ente resistente sia le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle
3 della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 14 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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