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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7987 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (RG 32232/2023), emesso dal tribunale di Milano in data 02.11.2023 e pubblicato in data 21.11.2023
DA
Signor CF. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
LA IV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Viale Coni Zugna n.6
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Avv. FURIO SUVILLA, C.F . , in proprio, elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo studio in Vigevano (PV), P.zza IV Novembre 11, dichiarando ai sensi e per gli effetti degli artt.
136 e 176 c.p.c. di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni anche a mezzo fax al n. 1782204880
e/o all'indirizzo e-mail oppure Email_1 Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
25.09.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 15 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
In via preliminare: si formula istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c dei seguenti documenti:
- pignoramento presso terzi cod. id06820172580002738003 del valore di Euro 734.057,34;
- atto introduttivo predisposto da parte dell'avv. Furio Suvilla in relazione alla summenzionata procedura esecutiva, su cui fonda la pretesa creditoria, redatto nell'interesse del Signor /o della Pt_1
soc. Isa di e relativa procura alle liti;
Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate alla Soc. Isa di nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate al signor nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- pignoramento presso terzi e atto introduttivo redatto nell'interesse del Signor /o della soc. Isa Pt_1
di della procedura RGE n.4434/2016; Parte_2
In via pregiudiziale e di rito
Accertare e dichiarare la validità ed ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione poichè la notifica è stata tempestivamente eseguita.
In via preliminare
Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in atti, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione.
In via principale di merito:
1. Accertare l'opponibilità delle eccezioni proprie del debitore originario da parte del garante e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva in capo al signor alle domande ed eccezioni Pt_1
formulate.
2. Accertare: la vessatorietà delle clausole della scrittura privata di garanzia autonoma e, per l'effetto, dichiarare nulle le clausole art. 2 - 3 - 5 della scrittura privata autonoma di garanzia.
3. Accertare l'exceptio doli con riferimento al comportamento del difensore nel sottoporre alla firma del Signor una scrittura privata di garanzia autonoma contenente clausole vessatorie che Parte_1
non sono state oggetto di trattativa privata.
4. Accertare l'effettiva attività prestata da parte dell'avv. Suvilla sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
5. Accertare l'eccessiva onerosità della pretesa economica indicata nella scrittura privata di garanzia autonoma (nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n.140 del 22 agosto 2012 e successive modifiche) relativamente all'effettiva attività prestata ed accertata, e per l'effetto:
pagina 2 di 15 - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace e/o confermare parzialmente in misura ridotta l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 RG n. 32232/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
21.11.2023, per le ragioni esposte in atti.
- estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
- condannare: controparte al risarcimento danni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà quantificare in via equitativa.
In via principale:
-in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Signor ai sensi Parte_1 dell'art. 645 c.p.c., revocare, o dichiarare nullo o comunque inefficace, in quanto illegittimo, o ridurre parzialmente l'ammontare ingiunto con il decreto ingiuntivo DI n.17739/2023 RG n. 32232/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2023, per le esposte ragioni, previo accertamento e declaratoria delle domande formulate in via principale di merito.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche parziale, di un credito in capo al Signor Avvocato Furio Suvilla ridursi l'importo eventualmente dovuto da parte del Signor in ragione dell'accertamento dell'effettiva attività prestata da parte dell'Avv. Furio Parte_1
Suvilla nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n. 140 del 22 agosto 2012 e successive modifiche e delle somme già corrisposte ed allegate in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, I.V.A. e C.p.a.
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora occorrendo ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla retro-estesa narrativa, da intendersi qui richiamate precedute dalla locuzione "vero che". Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre eccepire e capitolare e provare, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, nonché precisare, o modificare le domande ed eccezioni e conclusioni già proposte, oltre che replicare ed indicare mezzi istruttori ed a prova contraria nell'interesse dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter, nn.1-2-3, c.p.c., anche in conseguenza delle difese avversarie”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, e previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
In via pregiudiziale e di rito:
pagina 3 di 15 - accertata l'irritualità del rito scelto per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione dell'art. 14 della Legge 151/2011 e s.m.i., dichiararne l'inammissibilità, in quanto tardiva e, comunque, irrituale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, accertata l'irritualità del rito scelto dalla controparte per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la conversione del rito a quello semplificato di cognizione, ex art. 281 undecies c.p.c.
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, e perché l'opposizione non risulta supportata da prova scritta o di facile soluzione.
Nel merito, in via pregiudiziale/preliminare:
- accertata l'inopponibilità delle eccezioni del debitore originario garantito da parte del garante odierno opponente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo allo stesso in merito alle relative deduzioni e domande, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione, poiché priva di fondamento in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, e in ogni caso, condannare l'attore opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso:
- con vittoria integrale della causa e rifusione integrale delle spese di lite oltre accessori di legge, rideterminando, altresì, le spese liquidate in fase monitoria negli importi e per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie secondo il rito, con richiesta sin da ora, in caso in cui non venga disposto mutamento del rito, della concessione dei termini istruttori ex art. 171-ter c.p.c.”.
pagina 4 di 15 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale all'udienza in data 25.09.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente vicenda trae origine dalle richieste economiche, azionate in via monitoria dall'avv. Furio
Suvilla nei confronti del sig. in qualità di garante, per l'attività professionale prestata Parte_1
dal primo nei confronti del padre del secondo, deceduto in data 21.07.2018.
Con decreto ingiuntivo n. 17739/2023, emesso in data 02.11.2023 e pubblicato in data 21.11.2023, il
Tribunale di Milano ingiungeva al Sig. in forza di un allegato contratto di garanzia Parte_1 autonoma, sottoscritto da quest'ultimo in data 07.11.2017 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) di pagare all'avv. Suvilla la somma di Euro 17.250,00, oltre IVA e CPA e interessi da calcolare sul primo importo dal 14.07.2023 al saldo e spese della procedura monitoria, relativamente a crediti professionali vantati dal ricorrente nei confronti del Sig. padre del sig. il decreto veniva Parte_2 Pt_1 notificato all'ingiunto in data 15.12.2023.
Con atto di citazione, notificato in data 24.01.2024, il Sig. adiva questo Tribunale, Parte_1
opponendosi al succitato decreto ingiuntivo, avanzando, in via preliminare, istanza di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:
- pignoramento presso terzi cod. id06820172580002738003 del valore di Euro 734.057,34;
- atto introduttivo predisposto da parte dell'avv. Furio Suvilla in relazione alla summenzionata procedura esecutiva, su cui fonda la pretesa creditoria, redatto nell'interesse del Signor /o della Pt_1
soc. Isa di;
Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate alla Soc. Isa di nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate al signor nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- pignoramento presso terzi e atto introduttivo redatto nell'interesse del Signor /o della soc. Isa Pt_1
di della procedura RGE n.4434/2016. Parte_2
In via preliminare l'opponente chiedeva di accertare la prescrizione del diritto di credito azionato in sede ingiuntiva, in virtù dell'opponibilità delle eccezioni del rapporto garantito (conferimento dell'incarico professionale) alla scrittura privata di autonoma garanzia e per l'effetto di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n.
32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese;
di accertare l'exceptio doli nel comportamento del difensore a causa della rilevata contraddittorietà del contenuto pagina 5 di 15 della nota pro forma, rispetto all'ammontare incassato dallo stesso e, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n.
32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese;
di condannare controparte al risarcimento danni che il giudice adito vorrà quantificare in via equitativa;
di accertare la vessatorietà delle clausole della scrittura privata di garanzia autonoma e, per l'effetto, di dichiarare la nullità della scrittura privata autonoma di garanzia;
di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n. 32232/2023), emesso dal Tribunale di
Milano, per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
In via preliminare di merito l'opponente chiedeva di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo. n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti nel proprio atto in opposizione, in fatto e in diritto;
di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Signor nei confronti dell'avv. Furio Suvilla, per le ragioni dedotte nel proprio atto introduttivo Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano.
Chiedeva, altresì, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte in atti, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
In via principale, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Signor Pt_1 chiedeva, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., di revocare, o dichiarare nullo o comunque inefficace, in
[...]
quanto illegittimo, il decreto ingiuntivo n.17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di
Milano, per le ragioni indicate nel proprio atto, previo accertamento e declaratoria dell'opponibilità dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria da parte dell'Avv. Furio Suvilla;
della nullità delle clausole vessatorie presenti nella scrittura privata di garanzia autonoma;
dell'exceptio doli nel comportamento del difensore, in virtù della rilevata contraddittorietà del contenuto della nota pro forma, rispetto all'ammontare incassato dallo stesso.
In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche parziale, di un credito in capo all'avv. Furio Suvilla, l'opponente chiedeva ridursi l'importo eventualmente dovuto da parte del Signor in ragione dell'accertamento dell'effettiva attività prestata da parte dell'avv. Parte_1
Furio Suvilla, nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n. 140 del 22.08.2012 e successive modifiche e delle somme già corrisposte ed allegate in atti.
pagina 6 di 15 In via istruttoria l'opponente chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa del proprio atto introduttivo di opposizione, da intendersi richiamate, precedute dalla locuzione “vero che”, con ogni e più ampia riserva di dedurre ulteriormente, di produrre eccepire e capitolare e provare, di proporre domande ed eccezioni conseguenti alle eccezioni proposte dal convenuto, nonché di precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, oltre che di replicare e di indicare mezzi istruttori ed a prova contraria nell'interesse dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter, nn.1, 2, 3, c.p.c., anche in conseguenza delle difese avversarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.03.2024, si costituiva il convenuto opposto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via pregiudiziale e di rito, accertata l'irritualità del rito scelto per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione dell'art. 14 della Legge 151/2011 e successive modifiche, dichiararne l'inammissibilità, in quanto tardiva e, comunque, irrituale, per tutti i motivi esposti nella comparsa;
in subordine, accertata l'irritualità del rito scelto dalla controparte per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la conversione del rito a quello semplificato di cognizione, ex art. 281 undecies
c.p.c.
In via preliminare chiedeva concedere in proprio favore la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, e perché l'opposizione non era ritenuta supportata da prova scritta o di facile soluzione.
Nel merito, in via pregiudiziale/preliminare, accertata l'inopponibilità delle eccezioni del debitore originario garantito da parte del garante odierno opponente, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo allo stesso in merito alle relative deduzioni e domande, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via principale chiedeva di rigettare l'avversa opposizione, poiché priva di fondamento, in fatto e in diritto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, in ogni caso, di condannare l'attore opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria integrale della causa e rifusione integrale delle spese di lite, oltre accessori di legge, rideterminando, altresì, le spese liquidate in fase monitoria negli importi e per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie secondo il rito, l'opposto chiedeva, in caso in cui non venisse disposto mutamento del rito, la concessione dei termini istruttori ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 7 di 15 La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, che, con proprio provvedimento, in data
12.04.2024, fissava per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza in data
12.06.2024, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza, dovevano intendersi decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c. , invitando i procuratori a comunicare tempestivamente l'eventuale definizione stragiudiziale della controversia e delegando la scrivente per l'udienza.
Con provvedimento in data 10.06.2024 la dott.ssa Scirpo, poiché designata quale membro supplente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, disponeva che l'udienza fissata per il giorno 12.06.2024, venisse rinviata con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al giorno 18.06.2024, avanti alla scrivente, assegnando termine sino alla data fissata per l'udienza per il deposito delle relative note.
Entrambe le parti, nelle more, provvedevano al deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.06.2024, la scrivente, alla quale la causa era stata definitivamente assegnata a far data dal 10.06.2024, rigettava l'eccezione pregiudiziale della convenuta opposta circa l'inammissibilità del rito utilizzato dall'opponente e la relativa tardività dell'opposizione; non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto opposto sui capitoli, a lui riferiti, ad eccezione del cap. n. 4, in quanto irrilevante;
rigettava la prova testimoniale, con il testimone, signora indicato da parte Tes_1
opponente nella propria seconda memoria integrativa, invitando le parti, qualora nelle more avessero raggiunto un'intesa transattiva, a comunicarlo tempestivamente al giudice.
All'udienza in data 15.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto opposto, all'esito del quale veniva disposto ulteriore rinvio al 12.12.2024, per verificare l'esito di una eventuale trattativa, a fini conciliativi, tra le parti.
All'udienza in data 12.12.2024 il difensore dell'opponente dichiarava che il proprio assistito era disponibile a transigere la controversia con la corresponsione della somma di Euro 6.000,00, oltre accessori di legge, senza rimborso forfettario, ossia Euro 7.612,80, in sette rate mensili, consecutive, a partire dal 17.12.2024. In subordine alla mancata accettazione chiedeva fissarsi udienza di trattazione orale, per la rimessione della causa in decisione. Il legale dell'opponente precisava di aver ricevuto dal proprio cliente nuove prove correlate a quanto dedotto in sede di interrogatorio formale all'udienza in data 15.10.2024, volte a dimostrare che le affermazioni rese dal convenuto opposto non corrispondevano alla realtà e asseriva che la proposta formulata era ritenuta in linea con i parametri forensi per l'attività svolta. Il giudice, vista l'assenza di parte convenuta opposta all'udienza, invitava la stessa a prendere posizione sulla proposta formulata dall'opponente in udienza e rinviava la causa,
pagina 8 di 15 per verificare l'esito della proposta formulata dall'opponente, all'udienza del 06.03.2025 ex art. 127 ter
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.03.2025, il giudice, preso atto della mancata accettazione da parte dell'opposto della proposta precedentemente formulata dall'opponente, in quanto non ritenuta congrua, ritenuto che l'istanza di parte opponente di produzione di ulteriore documentazione non potesse essere accolta in quanto la produzione documentale era tardiva, essendo state le prove (che parte opponente chiedeva di produrre) nella sua disponibilità già all'epoca del deposito delle memorie integrative, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 25.09.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
In primo luogo si ritiene superata, in quanto già decisa in data 26.06.2024, l'eccezione preliminare di parte opposta (pertanto rigettata) circa l'inammissibilità del rito utilizzato dall'opponente e la conseguente tardività dell'opposizione.
Viene altresì disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti maturati dall'opposto, svolta dall'opponente che ha altresì contestato l'operato dell'opposto.
In punto di incompatibilità tra prescrizione presuntiva e inesatto adempimento, la Cassazione civile, sez. II, 17.03.2023, n. 7793, ha affermato, con riferimento a una vertenza relativa al recupero dei crediti professionali di un avvocato, l'incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed eventuali altre eccezioni afferenti all'effettiva estinzione dell'obbligazione sorta tra le parti.
***
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento del convenuto opposto in ordine all'asserito credito dell'avv. Furio Suvilla nei confronti del sig. in qualità di garante, per l'attività Parte_1
professionale prestata dal primo nei confronti del padre del secondo, deceduto in data 21.07.2018.
In primo luogo parte attrice opponente ha dedotto la qualità di consumatore in capo al sig. Pt_1
ritenendo vessatoria la clausola n. 5 del contratto inter partes (vedasi doc. n. 3 fascicolo
[...]
monitorio) in forza della quale al garante è esclusa la facoltà di proporre le eccezioni del debitore principale. Parte opponente ritiene che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti del contratto in questione, senza doversi far questione del contratto principale, non ritenendo sussistere alcun impedimento ad applicare la disciplina sulle clausole vessatorie ai contratti atipici, quale il contratto autonomo di garanzia.
Deve rilevarsi che, alla luce del contratto in data 07.11.2017 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) il sig. conferiva all'avv. Furio Suvilla l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e Parte_2
pagina 9 di 15 difesa nella vertenza sia stragiudiziale che giudiziale contro l' avente ad Controparte_1 oggetto l'impugnazione del pignoramento presso terzi – codice Controparte_1
identificativo avente valore stimato in almeno Euro 734.057,34, con PartitaIVA_1 pattuizione del compenso spettante all'avv. Suvilla nella misura indicata nel conferimento dell'incarico professionale (vedasi punto 1, lettere da a) a e) doc. n. 1 fascicolo monitorio), con i termini e le modalità in esso contenute (vedasi punto 2 doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Nella stessa data il sig. sottoscriveva la nota pro forma relativa al sopra citato contratto di Parte_2
conferimento di incarico professionale per un importo dovuto di Euro 46.873,60, al lordo della ritenuta d'acconto, pari a Euro 39.973,60 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) e, sempre in data 07.11.2017, il figlio del sig. il sig. (odierno attore opponente), sottoscriveva una Parte_2 Parte_1
“scrittura privata di garanzia autonoma”, recante testualmente: “ il Sig. presta garanzia Parte_1 autonoma per i crediti professionali dell'Avv. Suvilla derivanti dalla difesa del Sig. Parte_2 impegnandosi a pagare le somme dovute dallo stesso all'Avv. Suvilla a semplice richiesta di quest'ultimo entro il termine di 10 giorni dalla medesima richiesta, rinunciando al beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. sul patrimonio del Sig. ”. Parte_2
In virtù di quanto previsto nel contratto di conferimento di incarico del 07.11.2017 l'avv. Suvilla rilevava di aver svolto il proprio mandato e, stante lo svolgimento di attività di consulenza, studio e redazione dell'atto (vedasi doc. n. 10 fascicolo opposto), ai fini dell'introduzione del giudizio, provvedeva a richiedere il compenso al sig. come risulta da PEC del 25.01.2018 (vedasi doc. n. Pt_1
11 fascicolo opposto), non risultando in atti, invece, come sostenuto da parte opposta (vedasi pag. 8 punto 9 della comparsa di costituzione e risposta) l'espressa e improvvisa volontà a non coltivare, da parte del sig. la prosecuzione del giudizio. Parte_2
In data 21.07.2018 il sig. decedeva, come risulta da certificato anagrafico di morte (atto Parte_2
n. 1622 parte 2 serie B volume R05 – anno 2018 – comune di Milano (MI), doc. n. 4 fascicolo monitorio) e l'avv. Suvilla, in virtù della scrittura privata di garanzia autonoma (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio), sottoscritta dal sig. si riteneva creditore nei suoi confronti per gli Parte_1 importi inerenti il conferimento dell'incarico professionale di cui al doc. n. 1 del fascicolo monitorio, maggiorati degli interessi legali maturati dal dì del dovuto.
Parte opposta ha ribadito il carattere autonomo della garanzia e l'inopponibilità delle eccezioni proprie del debitore originario da parte del garante, che non ritiene possa essere qualificato quale consumatore, risultando essere amministratore unico della società come da visura allegata Controparte_2
(vedasi doc. n. 12 fascicolo opposto).
pagina 10 di 15 Al riguardo si rileva che l'art. 3 del Codice del Consumo, alla lettera a), indica quale consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
nel caso di specie deve ritenersi che il sig. nella Parte_1
sottoscrizione della scrittura privata di garanzia autonoma, sottopostagli dal professionista opposto, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, risultando pertanto potersi qualificare, nel caso in esame, quale consumatore.
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 27.02.2023, n. 5868) hanno affermato principio per cui La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale,
o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» ( CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15;
CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15).
La qualificazione del fideiussore come consumatore, anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata contratta per scopi commerciali è confermata dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo che in tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore(Cass. Sez. VI – 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666). Pertanto, deve essere considerato consumatore il fideiussore di una pagina 11 di 15 obbligazione, contratta per scopi commerciali, che non abbia svolto alcuna attività di ingerenza nella gestione dell'attività commerciale.
Nel caso di specie l'opponente risulta potersi qualificare come consumatore in quanto il riferimento dell'apprezzamento della posizione consumeristica al garante e non al garantito deve essere estesa al caso di specie e se ne fa derivare che la garanzia è stata prestata dall'opponente in qualità di figlio del professionista, per fini estranei alla propria attività e in mancanza di alcun collegamento intrinseco con l'attività professionale del soggetto garantito, non essendo più condivisibile il principio del c.d.
“professionista di riflesso” o “di rimbalzo”, da ritenersi superato dalla giurisprudenza della CGUE sopra richiamata.
Il sig. alla luce della visura camerale prodotta dall'opposta, risulta aver ricoperto la Parte_1
carica di consigliere e amministratore della durante il suo stato di attività dal Controparte_2
2018 (perfino posteriormente al contratto stipulato con l'opposto). Non vi sono prove documentali circa il coinvolgimento da parte del sig. nelle attività professionali del di lui defunto padre. Parte_1
Si rileva pertanto che, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, si presumono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, sulla base dell'art. 34 del Codice del Consumo, non si considerano vessatorie le clausole o gli elementi delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie il sig. ha contestato che la scrittura da lui sottoscritta sia stata oggetto Parte_1
di una trattativa individuale.
Considerato che, secondo una prima opzione interpretativa, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la trattativa individuale a cui fa riferimento l'art. 34 del Codice del consumo debba essere seria ed effettiva, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una scrittura privata di garanzia autonoma e si deve rilevare che, una volta considerata la previsione della clausola a prima richiesta e senza eccezioni come espressiva ed individuatrice della stessa atipicità della figura contrattuale della garanzia autonoma e, quindi, di una tipicità derivante dall'esercizio dell'autonomia privata delle parti, essendo il relativo accordo delle parti espressione di una loro scelta necessariamente libera circa la stessa conclusione del contratto, l'applicazione dell'efficacia salvifica della trattativa quale ragione di esclusione della tutela consumeristica potrebbe essere impraticabile;
se “trattare” significa raggiungere un accordo dopo una ponderazione del contenuto dell'oggetto della trattativa e, dunque, all'esito di una scelta che consideri tale contenuto, si potrebbe pensare che la conclusione della garanzia autonoma sarebbe sempre espressione di una “trattativa”, in quanto inerente alla stessa scelta della figura contrattuale e non di sue clausole. Poiché la conclusione del contratto esprime, salvo che sia dovuta all'intervento di una pagina 12 di 15 patologia sulla volontà della parte, una scelta dello schema contrattuale che, implicando la necessaria considerazione dello stesso, appunto necessariamente si sceglie di far divenire accordo contrattuale, non si vede come potrebbe non dirsi oggetto di “trattativa” appunto la scelta dello schema atipico di cui trattasi. In altri termini, venendo in considerazione la conclusione di un contratto con un certo contenuto estraneo ai tipi contrattuali previsti dalla legge, la scelta di darvi corso, supponendo necessariamente la manifestazione di volontà delle parti in tal senso, non si vede come potrebbe non considerarsi frutto di “trattativa”.
La situazione potrebbe sembrare del tutto diversa da quella della conclusione di un contratto tipico, previsto dall'ordinamento, nel quale, al di là di quanto previsto dalla disciplina dello stesso tipo contrattuale, risultino inserite ai sensi del primo comma dell'art. 1322 c.c. clausole vessatorie alla stregua del I comma o clausole presuntivamente tali secondo il II comma. In questo caso si potrebbe opinare che, trattandosi di clausole che si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare, effettivamente l'inserimento delle clausole possa o non possa essere frutto di trattativa, mentre la scelta del tipo contrattuale rimanga sempre espressione di una trattativa.
La Suprema Corte di Cassazione al riguardo ritiene, tuttavia, che si debba privilegiare una seconda opzione interpretativa, la quale, ferma la generale applicabilità della tutela consumeristica alla garanzia autonoma o a prima richiesta, porta a giustificare l'applicabilità dell'art. 33, lett. t) anche al divieto di proposizione di eccezioni relative al rapporto garantito, cioè alla clausola stessa che connota ed individua l'atipicità di detto contratto. Induce a tale conclusione, in primo luogo, l'esatta lettura della fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il c.d. Codice del Consumo. In altri termini, se il legislatore comunitario ha espresso il convincimento che i contratti disciplinati dalle legislazioni nazionali non contengono clausola abusive o presumibili tali, così sottraendo all'applicazione della direttiva le clausole che identificano il singolo tipo contrattuale nelle leggi nazionali, ha inteso a fortiori, sancire che alla direttiva invece soggiacciono gli schemi contrattuali atipici, qualora contenenti clausole abusivi o presunte tali e ciò ancorché si tratti di clausole che, per così dire, esprimano proprio l'atipicità della figura contrattuale. Ne segue allora che la legislazione italiana di attuazione della direttiva, là dove all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 sancisce che, nel caso di nullità di clausole abusive, il contratto rimane valido per il resto, non può essere inteso nel senso ipotizzato in precedenza (secondo la prima opzione interpretativa sopra esposta), cioè come escludente dall'àmbito della sua applicazione l'ipotesi in cui la clausola presuntivamente considerata vessatoria dall'art. 33 rappresenti l'espressione della atipicità di un contratto. L'applicazione in tale pagina 13 di 15 ipotesi del I comma dell'art. 36, ancorché conduca alla conservazione del contratto senza il profilo che ne scolpiva l'atipicità, non realizza un risultato incongruo rispetto allo scopo della direttiva, ma del tutto coerente con esso. Inoltre, la stessa disposizione del I comma dell'art. 36, dicendo che il contratto
“rimane valido per il resto” risulta di tale genericità da dovesi escludere che questa validità “per il resto” si presti a comprendere soltanto il profilo di un contratto atipico, così dovendosi reputare che il nostro legislatore nazionale non abbia affatto inteso esigere che la permanenza del contratto si debba intendere come permanenza del contratto tipico voluto dalle parti.
Dunque, con un riferimento al contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, l'eventuale eliminazione da esso per abusività, in assenza di dimostrazione dell'esistenza della trattativa sul punto, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni, se è vero che comporta il venir meno della funzione contrattuale che ne esprime l'atipicità, non toglie che il contratto di garanzia possa sussistere fra le parti appunto come tale ma con la possibilità del garante di opporre le eccezioni (vedasi al riguardo, Cass. ord. 5423/2022).
Nel caso in esame non vi sono prove certe che la clausola in questione sia stata oggetto di una seria ed efficace trattativa individuale tra le parti.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerate le richieste dell'avv. Suvilla, alla luce degli atti e dell'esame di tutti i documenti di causa, considerata la tabella allegata al D.M. 55/2017, come modificato dal D.M. 147/2022, preso come riferimento il valore relativo alle procedure esecutive presso terzi per consegna e rilascio, limitando il compenso alle attività introduttiva e di trattazione/conclusiva (pur tuttavia non essendo la causa stata iscritta a ruolo), considerati anche i parametri massimi, deve ritenersi, per le motivazioni sopra esposte, che l'opponente possa eccepire l'eccessiva onerosità delle richieste svolte dall'opposto e monitoriamente azionate, potendosi così determinare il compenso nella misura di Euro 8.068,00.
Al riguardo si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam
pagina 14 di 15 ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la copiosa documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo per tutte le ragioni sopra esposte, pur tuttavia dovendo considerare l'opponente - garante autonomo - quale consumatore e di conseguenza, per tutte le ragioni sopra svolte, ritenere la clausola n. 5 del contratto sottoscritto inter partes quale vessatoria, con la conseguenza che il consumatore, pur rimanendo valido il contratto, possa opporre all'opposto le eccezioni del debitore garantito.
L'opposizione pertanto deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di Euro 8.068,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso, per l'attività prestata dall'opposto nei confronti del defunto padre dell'opponente, in forza del contratto da quest'ultimo stipulato con l'avv. Suvilla.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Alla luce delle considerazioni svolte, visto l'esito della causa, si ritiene vi sia giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 17739/2023 emesso Parte_1 in 02.11.2023 in favore dell'avv. Furio Suvilla e pubblicato in data 21.11.2023, così provvede:
a. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17739/2023;
b. condanna l'opponente al pagamento di Euro 8.068,00, a titolo di compenso per l'attività prestata, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c. dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Milano, 22 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
ZI SS
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (RG 32232/2023), emesso dal tribunale di Milano in data 02.11.2023 e pubblicato in data 21.11.2023
DA
Signor CF. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
LA IV ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Viale Coni Zugna n.6
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Avv. FURIO SUVILLA, C.F . , in proprio, elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo studio in Vigevano (PV), P.zza IV Novembre 11, dichiarando ai sensi e per gli effetti degli artt.
136 e 176 c.p.c. di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni anche a mezzo fax al n. 1782204880
e/o all'indirizzo e-mail oppure Email_1 Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
25.09.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 15 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
In via preliminare: si formula istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c dei seguenti documenti:
- pignoramento presso terzi cod. id06820172580002738003 del valore di Euro 734.057,34;
- atto introduttivo predisposto da parte dell'avv. Furio Suvilla in relazione alla summenzionata procedura esecutiva, su cui fonda la pretesa creditoria, redatto nell'interesse del Signor /o della Pt_1
soc. Isa di e relativa procura alle liti;
Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate alla Soc. Isa di nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate al signor nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- pignoramento presso terzi e atto introduttivo redatto nell'interesse del Signor /o della soc. Isa Pt_1
di della procedura RGE n.4434/2016; Parte_2
In via pregiudiziale e di rito
Accertare e dichiarare la validità ed ammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione poichè la notifica è stata tempestivamente eseguita.
In via preliminare
Non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in atti, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione.
In via principale di merito:
1. Accertare l'opponibilità delle eccezioni proprie del debitore originario da parte del garante e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva in capo al signor alle domande ed eccezioni Pt_1
formulate.
2. Accertare: la vessatorietà delle clausole della scrittura privata di garanzia autonoma e, per l'effetto, dichiarare nulle le clausole art. 2 - 3 - 5 della scrittura privata autonoma di garanzia.
3. Accertare l'exceptio doli con riferimento al comportamento del difensore nel sottoporre alla firma del Signor una scrittura privata di garanzia autonoma contenente clausole vessatorie che Parte_1
non sono state oggetto di trattativa privata.
4. Accertare l'effettiva attività prestata da parte dell'avv. Suvilla sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
5. Accertare l'eccessiva onerosità della pretesa economica indicata nella scrittura privata di garanzia autonoma (nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n.140 del 22 agosto 2012 e successive modifiche) relativamente all'effettiva attività prestata ed accertata, e per l'effetto:
pagina 2 di 15 - revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace e/o confermare parzialmente in misura ridotta l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 RG n. 32232/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data
21.11.2023, per le ragioni esposte in atti.
- estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
- condannare: controparte al risarcimento danni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà quantificare in via equitativa.
In via principale:
-in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Signor ai sensi Parte_1 dell'art. 645 c.p.c., revocare, o dichiarare nullo o comunque inefficace, in quanto illegittimo, o ridurre parzialmente l'ammontare ingiunto con il decreto ingiuntivo DI n.17739/2023 RG n. 32232/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2023, per le esposte ragioni, previo accertamento e declaratoria delle domande formulate in via principale di merito.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche parziale, di un credito in capo al Signor Avvocato Furio Suvilla ridursi l'importo eventualmente dovuto da parte del Signor in ragione dell'accertamento dell'effettiva attività prestata da parte dell'Avv. Furio Parte_1
Suvilla nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n. 140 del 22 agosto 2012 e successive modifiche e delle somme già corrisposte ed allegate in atti.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge, I.V.A. e C.p.a.
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora occorrendo ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla retro-estesa narrativa, da intendersi qui richiamate precedute dalla locuzione "vero che". Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre eccepire e capitolare e provare, proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto, nonché precisare, o modificare le domande ed eccezioni e conclusioni già proposte, oltre che replicare ed indicare mezzi istruttori ed a prova contraria nell'interesse dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter, nn.1-2-3, c.p.c., anche in conseguenza delle difese avversarie”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, e previa ogni e più opportuna declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:
In via pregiudiziale e di rito:
pagina 3 di 15 - accertata l'irritualità del rito scelto per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione dell'art. 14 della Legge 151/2011 e s.m.i., dichiararne l'inammissibilità, in quanto tardiva e, comunque, irrituale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, accertata l'irritualità del rito scelto dalla controparte per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la conversione del rito a quello semplificato di cognizione, ex art. 281 undecies c.p.c.
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, e perché l'opposizione non risulta supportata da prova scritta o di facile soluzione.
Nel merito, in via pregiudiziale/preliminare:
- accertata l'inopponibilità delle eccezioni del debitore originario garantito da parte del garante odierno opponente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo allo stesso in merito alle relative deduzioni e domande, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via principale:
- rigettare l'avversa opposizione, poiché priva di fondamento in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, e in ogni caso, condannare l'attore opponente al pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso:
- con vittoria integrale della causa e rifusione integrale delle spese di lite oltre accessori di legge, rideterminando, altresì, le spese liquidate in fase monitoria negli importi e per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria:
- con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie secondo il rito, con richiesta sin da ora, in caso in cui non venga disposto mutamento del rito, della concessione dei termini istruttori ex art. 171-ter c.p.c.”.
pagina 4 di 15 Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale all'udienza in data 25.09.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente vicenda trae origine dalle richieste economiche, azionate in via monitoria dall'avv. Furio
Suvilla nei confronti del sig. in qualità di garante, per l'attività professionale prestata Parte_1
dal primo nei confronti del padre del secondo, deceduto in data 21.07.2018.
Con decreto ingiuntivo n. 17739/2023, emesso in data 02.11.2023 e pubblicato in data 21.11.2023, il
Tribunale di Milano ingiungeva al Sig. in forza di un allegato contratto di garanzia Parte_1 autonoma, sottoscritto da quest'ultimo in data 07.11.2017 (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) di pagare all'avv. Suvilla la somma di Euro 17.250,00, oltre IVA e CPA e interessi da calcolare sul primo importo dal 14.07.2023 al saldo e spese della procedura monitoria, relativamente a crediti professionali vantati dal ricorrente nei confronti del Sig. padre del sig. il decreto veniva Parte_2 Pt_1 notificato all'ingiunto in data 15.12.2023.
Con atto di citazione, notificato in data 24.01.2024, il Sig. adiva questo Tribunale, Parte_1
opponendosi al succitato decreto ingiuntivo, avanzando, in via preliminare, istanza di esibizione documentale, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:
- pignoramento presso terzi cod. id06820172580002738003 del valore di Euro 734.057,34;
- atto introduttivo predisposto da parte dell'avv. Furio Suvilla in relazione alla summenzionata procedura esecutiva, su cui fonda la pretesa creditoria, redatto nell'interesse del Signor /o della Pt_1
soc. Isa di;
Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate alla Soc. Isa di nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- fatture dell'avv. Suvilla intestate al signor nell'anno 2016 e nell'anno 2017; Parte_2
- pignoramento presso terzi e atto introduttivo redatto nell'interesse del Signor /o della soc. Isa Pt_1
di della procedura RGE n.4434/2016. Parte_2
In via preliminare l'opponente chiedeva di accertare la prescrizione del diritto di credito azionato in sede ingiuntiva, in virtù dell'opponibilità delle eccezioni del rapporto garantito (conferimento dell'incarico professionale) alla scrittura privata di autonoma garanzia e per l'effetto di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n.
32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese;
di accertare l'exceptio doli nel comportamento del difensore a causa della rilevata contraddittorietà del contenuto pagina 5 di 15 della nota pro forma, rispetto all'ammontare incassato dallo stesso e, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n.
32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese;
di condannare controparte al risarcimento danni che il giudice adito vorrà quantificare in via equitativa;
di accertare la vessatorietà delle clausole della scrittura privata di garanzia autonoma e, per l'effetto, di dichiarare la nullità della scrittura privata autonoma di garanzia;
di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 17739/2023 (R.G. n. 32232/2023), emesso dal Tribunale di
Milano, per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo;
di estinguere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
In via preliminare di merito l'opponente chiedeva di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo. n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano per i motivi esposti nel proprio atto in opposizione, in fatto e in diritto;
di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Signor nei confronti dell'avv. Furio Suvilla, per le ragioni dedotte nel proprio atto introduttivo Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano.
Chiedeva, altresì, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di Milano, per le ragioni esposte in atti, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione.
In via principale, in accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Signor Pt_1 chiedeva, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., di revocare, o dichiarare nullo o comunque inefficace, in
[...]
quanto illegittimo, il decreto ingiuntivo n.17739/2023 (R.G. n. 32232/2023) emesso dal Tribunale di
Milano, per le ragioni indicate nel proprio atto, previo accertamento e declaratoria dell'opponibilità dell'eccezione di prescrizione del credito azionato in via monitoria da parte dell'Avv. Furio Suvilla;
della nullità delle clausole vessatorie presenti nella scrittura privata di garanzia autonoma;
dell'exceptio doli nel comportamento del difensore, in virtù della rilevata contraddittorietà del contenuto della nota pro forma, rispetto all'ammontare incassato dallo stesso.
In via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento, anche parziale, di un credito in capo all'avv. Furio Suvilla, l'opponente chiedeva ridursi l'importo eventualmente dovuto da parte del Signor in ragione dell'accertamento dell'effettiva attività prestata da parte dell'avv. Parte_1
Furio Suvilla, nel rispetto delle vigenti tariffe previste dal Decreto n. 140 del 22.08.2012 e successive modifiche e delle somme già corrisposte ed allegate in atti.
pagina 6 di 15 In via istruttoria l'opponente chiedeva ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa del proprio atto introduttivo di opposizione, da intendersi richiamate, precedute dalla locuzione “vero che”, con ogni e più ampia riserva di dedurre ulteriormente, di produrre eccepire e capitolare e provare, di proporre domande ed eccezioni conseguenti alle eccezioni proposte dal convenuto, nonché di precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, oltre che di replicare e di indicare mezzi istruttori ed a prova contraria nell'interesse dell'opponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 ter, nn.1, 2, 3, c.p.c., anche in conseguenza delle difese avversarie.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.03.2024, si costituiva il convenuto opposto, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo, in via pregiudiziale e di rito, accertata l'irritualità del rito scelto per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione dell'art. 14 della Legge 151/2011 e successive modifiche, dichiararne l'inammissibilità, in quanto tardiva e, comunque, irrituale, per tutti i motivi esposti nella comparsa;
in subordine, accertata l'irritualità del rito scelto dalla controparte per promuovere la presente opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la conversione del rito a quello semplificato di cognizione, ex art. 281 undecies
c.p.c.
In via preliminare chiedeva concedere in proprio favore la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondato su credito certo, liquido ed esigibile, e perché l'opposizione non era ritenuta supportata da prova scritta o di facile soluzione.
Nel merito, in via pregiudiziale/preliminare, accertata l'inopponibilità delle eccezioni del debitore originario garantito da parte del garante odierno opponente, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo allo stesso in merito alle relative deduzioni e domande, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via principale chiedeva di rigettare l'avversa opposizione, poiché priva di fondamento, in fatto e in diritto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente, in ogni caso, di condannare l'attore opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria integrale della causa e rifusione integrale delle spese di lite, oltre accessori di legge, rideterminando, altresì, le spese liquidate in fase monitoria negli importi e per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, e/o modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie secondo il rito, l'opposto chiedeva, in caso in cui non venisse disposto mutamento del rito, la concessione dei termini istruttori ex art. 171 ter c.p.c.
pagina 7 di 15 La causa veniva assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, che, con proprio provvedimento, in data
12.04.2024, fissava per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza in data
12.06.2024, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza, dovevano intendersi decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c. , invitando i procuratori a comunicare tempestivamente l'eventuale definizione stragiudiziale della controversia e delegando la scrivente per l'udienza.
Con provvedimento in data 10.06.2024 la dott.ssa Scirpo, poiché designata quale membro supplente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, disponeva che l'udienza fissata per il giorno 12.06.2024, venisse rinviata con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al giorno 18.06.2024, avanti alla scrivente, assegnando termine sino alla data fissata per l'udienza per il deposito delle relative note.
Entrambe le parti, nelle more, provvedevano al deposito delle rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 26.06.2024, la scrivente, alla quale la causa era stata definitivamente assegnata a far data dal 10.06.2024, rigettava l'eccezione pregiudiziale della convenuta opposta circa l'inammissibilità del rito utilizzato dall'opponente e la relativa tardività dell'opposizione; non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto opposto sui capitoli, a lui riferiti, ad eccezione del cap. n. 4, in quanto irrilevante;
rigettava la prova testimoniale, con il testimone, signora indicato da parte Tes_1
opponente nella propria seconda memoria integrativa, invitando le parti, qualora nelle more avessero raggiunto un'intesa transattiva, a comunicarlo tempestivamente al giudice.
All'udienza in data 15.10.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto opposto, all'esito del quale veniva disposto ulteriore rinvio al 12.12.2024, per verificare l'esito di una eventuale trattativa, a fini conciliativi, tra le parti.
All'udienza in data 12.12.2024 il difensore dell'opponente dichiarava che il proprio assistito era disponibile a transigere la controversia con la corresponsione della somma di Euro 6.000,00, oltre accessori di legge, senza rimborso forfettario, ossia Euro 7.612,80, in sette rate mensili, consecutive, a partire dal 17.12.2024. In subordine alla mancata accettazione chiedeva fissarsi udienza di trattazione orale, per la rimessione della causa in decisione. Il legale dell'opponente precisava di aver ricevuto dal proprio cliente nuove prove correlate a quanto dedotto in sede di interrogatorio formale all'udienza in data 15.10.2024, volte a dimostrare che le affermazioni rese dal convenuto opposto non corrispondevano alla realtà e asseriva che la proposta formulata era ritenuta in linea con i parametri forensi per l'attività svolta. Il giudice, vista l'assenza di parte convenuta opposta all'udienza, invitava la stessa a prendere posizione sulla proposta formulata dall'opponente in udienza e rinviava la causa,
pagina 8 di 15 per verificare l'esito della proposta formulata dall'opponente, all'udienza del 06.03.2025 ex art. 127 ter
c.p.c.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data 10.03.2025, il giudice, preso atto della mancata accettazione da parte dell'opposto della proposta precedentemente formulata dall'opponente, in quanto non ritenuta congrua, ritenuto che l'istanza di parte opponente di produzione di ulteriore documentazione non potesse essere accolta in quanto la produzione documentale era tardiva, essendo state le prove (che parte opponente chiedeva di produrre) nella sua disponibilità già all'epoca del deposito delle memorie integrative, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 25.09.2025 per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
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In primo luogo si ritiene superata, in quanto già decisa in data 26.06.2024, l'eccezione preliminare di parte opposta (pertanto rigettata) circa l'inammissibilità del rito utilizzato dall'opponente e la conseguente tardività dell'opposizione.
Viene altresì disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva dei crediti maturati dall'opposto, svolta dall'opponente che ha altresì contestato l'operato dell'opposto.
In punto di incompatibilità tra prescrizione presuntiva e inesatto adempimento, la Cassazione civile, sez. II, 17.03.2023, n. 7793, ha affermato, con riferimento a una vertenza relativa al recupero dei crediti professionali di un avvocato, l'incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed eventuali altre eccezioni afferenti all'effettiva estinzione dell'obbligazione sorta tra le parti.
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La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento del convenuto opposto in ordine all'asserito credito dell'avv. Furio Suvilla nei confronti del sig. in qualità di garante, per l'attività Parte_1
professionale prestata dal primo nei confronti del padre del secondo, deceduto in data 21.07.2018.
In primo luogo parte attrice opponente ha dedotto la qualità di consumatore in capo al sig. Pt_1
ritenendo vessatoria la clausola n. 5 del contratto inter partes (vedasi doc. n. 3 fascicolo
[...]
monitorio) in forza della quale al garante è esclusa la facoltà di proporre le eccezioni del debitore principale. Parte opponente ritiene che i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica debbano essere valutati con riferimento alle parti del contratto in questione, senza doversi far questione del contratto principale, non ritenendo sussistere alcun impedimento ad applicare la disciplina sulle clausole vessatorie ai contratti atipici, quale il contratto autonomo di garanzia.
Deve rilevarsi che, alla luce del contratto in data 07.11.2017 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio) il sig. conferiva all'avv. Furio Suvilla l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e Parte_2
pagina 9 di 15 difesa nella vertenza sia stragiudiziale che giudiziale contro l' avente ad Controparte_1 oggetto l'impugnazione del pignoramento presso terzi – codice Controparte_1
identificativo avente valore stimato in almeno Euro 734.057,34, con PartitaIVA_1 pattuizione del compenso spettante all'avv. Suvilla nella misura indicata nel conferimento dell'incarico professionale (vedasi punto 1, lettere da a) a e) doc. n. 1 fascicolo monitorio), con i termini e le modalità in esso contenute (vedasi punto 2 doc. n. 1 fascicolo monitorio).
Nella stessa data il sig. sottoscriveva la nota pro forma relativa al sopra citato contratto di Parte_2
conferimento di incarico professionale per un importo dovuto di Euro 46.873,60, al lordo della ritenuta d'acconto, pari a Euro 39.973,60 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) e, sempre in data 07.11.2017, il figlio del sig. il sig. (odierno attore opponente), sottoscriveva una Parte_2 Parte_1
“scrittura privata di garanzia autonoma”, recante testualmente: “ il Sig. presta garanzia Parte_1 autonoma per i crediti professionali dell'Avv. Suvilla derivanti dalla difesa del Sig. Parte_2 impegnandosi a pagare le somme dovute dallo stesso all'Avv. Suvilla a semplice richiesta di quest'ultimo entro il termine di 10 giorni dalla medesima richiesta, rinunciando al beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. sul patrimonio del Sig. ”. Parte_2
In virtù di quanto previsto nel contratto di conferimento di incarico del 07.11.2017 l'avv. Suvilla rilevava di aver svolto il proprio mandato e, stante lo svolgimento di attività di consulenza, studio e redazione dell'atto (vedasi doc. n. 10 fascicolo opposto), ai fini dell'introduzione del giudizio, provvedeva a richiedere il compenso al sig. come risulta da PEC del 25.01.2018 (vedasi doc. n. Pt_1
11 fascicolo opposto), non risultando in atti, invece, come sostenuto da parte opposta (vedasi pag. 8 punto 9 della comparsa di costituzione e risposta) l'espressa e improvvisa volontà a non coltivare, da parte del sig. la prosecuzione del giudizio. Parte_2
In data 21.07.2018 il sig. decedeva, come risulta da certificato anagrafico di morte (atto Parte_2
n. 1622 parte 2 serie B volume R05 – anno 2018 – comune di Milano (MI), doc. n. 4 fascicolo monitorio) e l'avv. Suvilla, in virtù della scrittura privata di garanzia autonoma (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio), sottoscritta dal sig. si riteneva creditore nei suoi confronti per gli Parte_1 importi inerenti il conferimento dell'incarico professionale di cui al doc. n. 1 del fascicolo monitorio, maggiorati degli interessi legali maturati dal dì del dovuto.
Parte opposta ha ribadito il carattere autonomo della garanzia e l'inopponibilità delle eccezioni proprie del debitore originario da parte del garante, che non ritiene possa essere qualificato quale consumatore, risultando essere amministratore unico della società come da visura allegata Controparte_2
(vedasi doc. n. 12 fascicolo opposto).
pagina 10 di 15 Al riguardo si rileva che l'art. 3 del Codice del Consumo, alla lettera a), indica quale consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
nel caso di specie deve ritenersi che il sig. nella Parte_1
sottoscrizione della scrittura privata di garanzia autonoma, sottopostagli dal professionista opposto, abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, risultando pertanto potersi qualificare, nel caso in esame, quale consumatore.
Le Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 27.02.2023, n. 5868) hanno affermato principio per cui La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale,
o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» ( CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15;
CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15).
La qualificazione del fideiussore come consumatore, anche nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata contratta per scopi commerciali è confermata dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo che in tema di contratti stipulati dal “consumatore”, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del contratto principale), dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore(Cass. Sez. VI – 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666). Pertanto, deve essere considerato consumatore il fideiussore di una pagina 11 di 15 obbligazione, contratta per scopi commerciali, che non abbia svolto alcuna attività di ingerenza nella gestione dell'attività commerciale.
Nel caso di specie l'opponente risulta potersi qualificare come consumatore in quanto il riferimento dell'apprezzamento della posizione consumeristica al garante e non al garantito deve essere estesa al caso di specie e se ne fa derivare che la garanzia è stata prestata dall'opponente in qualità di figlio del professionista, per fini estranei alla propria attività e in mancanza di alcun collegamento intrinseco con l'attività professionale del soggetto garantito, non essendo più condivisibile il principio del c.d.
“professionista di riflesso” o “di rimbalzo”, da ritenersi superato dalla giurisprudenza della CGUE sopra richiamata.
Il sig. alla luce della visura camerale prodotta dall'opposta, risulta aver ricoperto la Parte_1
carica di consigliere e amministratore della durante il suo stato di attività dal Controparte_2
2018 (perfino posteriormente al contratto stipulato con l'opposto). Non vi sono prove documentali circa il coinvolgimento da parte del sig. nelle attività professionali del di lui defunto padre. Parte_1
Si rileva pertanto che, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, si presumono vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, sulla base dell'art. 34 del Codice del Consumo, non si considerano vessatorie le clausole o gli elementi delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale.
Nel caso di specie il sig. ha contestato che la scrittura da lui sottoscritta sia stata oggetto Parte_1
di una trattativa individuale.
Considerato che, secondo una prima opzione interpretativa, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che la trattativa individuale a cui fa riferimento l'art. 34 del Codice del consumo debba essere seria ed effettiva, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una scrittura privata di garanzia autonoma e si deve rilevare che, una volta considerata la previsione della clausola a prima richiesta e senza eccezioni come espressiva ed individuatrice della stessa atipicità della figura contrattuale della garanzia autonoma e, quindi, di una tipicità derivante dall'esercizio dell'autonomia privata delle parti, essendo il relativo accordo delle parti espressione di una loro scelta necessariamente libera circa la stessa conclusione del contratto, l'applicazione dell'efficacia salvifica della trattativa quale ragione di esclusione della tutela consumeristica potrebbe essere impraticabile;
se “trattare” significa raggiungere un accordo dopo una ponderazione del contenuto dell'oggetto della trattativa e, dunque, all'esito di una scelta che consideri tale contenuto, si potrebbe pensare che la conclusione della garanzia autonoma sarebbe sempre espressione di una “trattativa”, in quanto inerente alla stessa scelta della figura contrattuale e non di sue clausole. Poiché la conclusione del contratto esprime, salvo che sia dovuta all'intervento di una pagina 12 di 15 patologia sulla volontà della parte, una scelta dello schema contrattuale che, implicando la necessaria considerazione dello stesso, appunto necessariamente si sceglie di far divenire accordo contrattuale, non si vede come potrebbe non dirsi oggetto di “trattativa” appunto la scelta dello schema atipico di cui trattasi. In altri termini, venendo in considerazione la conclusione di un contratto con un certo contenuto estraneo ai tipi contrattuali previsti dalla legge, la scelta di darvi corso, supponendo necessariamente la manifestazione di volontà delle parti in tal senso, non si vede come potrebbe non considerarsi frutto di “trattativa”.
La situazione potrebbe sembrare del tutto diversa da quella della conclusione di un contratto tipico, previsto dall'ordinamento, nel quale, al di là di quanto previsto dalla disciplina dello stesso tipo contrattuale, risultino inserite ai sensi del primo comma dell'art. 1322 c.c. clausole vessatorie alla stregua del I comma o clausole presuntivamente tali secondo il II comma. In questo caso si potrebbe opinare che, trattandosi di clausole che si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare, effettivamente l'inserimento delle clausole possa o non possa essere frutto di trattativa, mentre la scelta del tipo contrattuale rimanga sempre espressione di una trattativa.
La Suprema Corte di Cassazione al riguardo ritiene, tuttavia, che si debba privilegiare una seconda opzione interpretativa, la quale, ferma la generale applicabilità della tutela consumeristica alla garanzia autonoma o a prima richiesta, porta a giustificare l'applicabilità dell'art. 33, lett. t) anche al divieto di proposizione di eccezioni relative al rapporto garantito, cioè alla clausola stessa che connota ed individua l'atipicità di detto contratto. Induce a tale conclusione, in primo luogo, l'esatta lettura della fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il c.d. Codice del Consumo. In altri termini, se il legislatore comunitario ha espresso il convincimento che i contratti disciplinati dalle legislazioni nazionali non contengono clausola abusive o presumibili tali, così sottraendo all'applicazione della direttiva le clausole che identificano il singolo tipo contrattuale nelle leggi nazionali, ha inteso a fortiori, sancire che alla direttiva invece soggiacciono gli schemi contrattuali atipici, qualora contenenti clausole abusivi o presunte tali e ciò ancorché si tratti di clausole che, per così dire, esprimano proprio l'atipicità della figura contrattuale. Ne segue allora che la legislazione italiana di attuazione della direttiva, là dove all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 sancisce che, nel caso di nullità di clausole abusive, il contratto rimane valido per il resto, non può essere inteso nel senso ipotizzato in precedenza (secondo la prima opzione interpretativa sopra esposta), cioè come escludente dall'àmbito della sua applicazione l'ipotesi in cui la clausola presuntivamente considerata vessatoria dall'art. 33 rappresenti l'espressione della atipicità di un contratto. L'applicazione in tale pagina 13 di 15 ipotesi del I comma dell'art. 36, ancorché conduca alla conservazione del contratto senza il profilo che ne scolpiva l'atipicità, non realizza un risultato incongruo rispetto allo scopo della direttiva, ma del tutto coerente con esso. Inoltre, la stessa disposizione del I comma dell'art. 36, dicendo che il contratto
“rimane valido per il resto” risulta di tale genericità da dovesi escludere che questa validità “per il resto” si presti a comprendere soltanto il profilo di un contratto atipico, così dovendosi reputare che il nostro legislatore nazionale non abbia affatto inteso esigere che la permanenza del contratto si debba intendere come permanenza del contratto tipico voluto dalle parti.
Dunque, con un riferimento al contratto autonomo di garanzia o a prima richiesta, l'eventuale eliminazione da esso per abusività, in assenza di dimostrazione dell'esistenza della trattativa sul punto, della clausola a prima richiesta e senza eccezioni, se è vero che comporta il venir meno della funzione contrattuale che ne esprime l'atipicità, non toglie che il contratto di garanzia possa sussistere fra le parti appunto come tale ma con la possibilità del garante di opporre le eccezioni (vedasi al riguardo, Cass. ord. 5423/2022).
Nel caso in esame non vi sono prove certe che la clausola in questione sia stata oggetto di una seria ed efficace trattativa individuale tra le parti.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerate le richieste dell'avv. Suvilla, alla luce degli atti e dell'esame di tutti i documenti di causa, considerata la tabella allegata al D.M. 55/2017, come modificato dal D.M. 147/2022, preso come riferimento il valore relativo alle procedure esecutive presso terzi per consegna e rilascio, limitando il compenso alle attività introduttiva e di trattazione/conclusiva (pur tuttavia non essendo la causa stata iscritta a ruolo), considerati anche i parametri massimi, deve ritenersi, per le motivazioni sopra esposte, che l'opponente possa eccepire l'eccessiva onerosità delle richieste svolte dall'opposto e monitoriamente azionate, potendosi così determinare il compenso nella misura di Euro 8.068,00.
Al riguardo si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam
pagina 14 di 15 ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la copiosa documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo per tutte le ragioni sopra esposte, pur tuttavia dovendo considerare l'opponente - garante autonomo - quale consumatore e di conseguenza, per tutte le ragioni sopra svolte, ritenere la clausola n. 5 del contratto sottoscritto inter partes quale vessatoria, con la conseguenza che il consumatore, pur rimanendo valido il contratto, possa opporre all'opposto le eccezioni del debitore garantito.
L'opposizione pertanto deve essere parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo revocato e l'opponente condannato al pagamento della somma di Euro 8.068,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso, per l'attività prestata dall'opposto nei confronti del defunto padre dell'opponente, in forza del contratto da quest'ultimo stipulato con l'avv. Suvilla.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
Alla luce delle considerazioni svolte, visto l'esito della causa, si ritiene vi sia giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 17739/2023 emesso Parte_1 in 02.11.2023 in favore dell'avv. Furio Suvilla e pubblicato in data 21.11.2023, così provvede:
a. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 17739/2023;
b. condanna l'opponente al pagamento di Euro 8.068,00, a titolo di compenso per l'attività prestata, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c. dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Milano, 22 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
ZI SS
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